BGer 4P.20/2004 |
BGer 4P.20/2004 vom 09.07.2004 |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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4P.20/2004 /viz
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Sentenza del 9 luglio 2004
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I Corte civile
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Composizione
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Giudici federali Corboz, presidente,
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Rottenberg Liatowitsch, Ramelli, giudice supplente,
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cancelliera Gianinazzi.
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Parti
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A.________,
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ricorrente,
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patrocinata dall'avv. dott. Carlo Postizzi,
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contro
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B.________,
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opponente,
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patrocinato dagli avv.ti Rocco Bonzanigo e Angelo Olgiati, studio legale Bolla Bonzanigo & Associati,
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II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, via Pretorio 16, 6901 Lugano.
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Oggetto
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art. 9 Cost. (procedura civile; apprezzamento delle prove),
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ricorso di diritto pubblico contro la sentenza emanata il
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4 dicembre 2003 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Fatti:
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A.
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Negli anni Novanta il cittadino italiano C.________ ha chiesto al suo fiduciario in Svizzera B.________ d'indicargli delle società svizzere alle quali intestare fiduciariamente le sue partecipazioni azionarie nella X.________ S.p.A. di Milano. Donde la stipulazione di vari contratti fiduciari con Y.________ SA e Z.________ AG, entrambe con sede a Zugo.
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C.________ ha successivamente ceduto le predette partecipazioni alla moglie A.________, la quale, il 25 gennaio 1996, ha a sua volta stipulato due contratti fiduciari con le medesime società.
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Il 18 novembre 1996 Y.________ SA e Z.________ AG hanno venduto le azioni detenute fiduciariamente per A.________. La liberazione del prezzo complessivo di Lit. 3'219'996'000, depositato presso un notaio, è stata subordinata all'adempimento di varie condizioni. La somma effettivamente pagata dall'acquirente in esecuzione di un "contratto di transazione " datato 10 marzo 1997 è stata, per finire, di Lit. 630'000'000.
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B.
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Rimproverandogli di avere gestito male l'intera operazione di vendita, di aver modificato a suo sfavore i contratti originari di compravendita e di aver accordato delle riduzioni ingiustificate sui prezzi pattuiti, il 1° marzo 1999 A.________ ha convenuto B.________ direttamente dinanzi al Tribunale d'appello onde ottenere il pagamento di fr. 768'765.--, aumentati a fr. 1'590'265.-- nelle conclusioni.
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La II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha integralmente respinto la petizione il 4 dicembre 2003.
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C.
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Contro questa sentenza A.________ è insorta dinanzi al Tribunale federale, il 27 gennaio 2004, sia con ricorso di diritto pubblico che con ricorso per riforma.
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Con il primo rimedio, fondato sulla violazione del divieto dell'arbitrio nell'apprezzamento delle prove e nell'accertamento dei fatti, sancito dall'art. 9 Cost., essa postula l'annullamento della pronunzia impugnata.
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Nella risposta 30 aprile 2004 B.________ ha proposto la reiezione del gravame in quanto ammissibile, mentre l'autorità cantonale ha rinunciato a formulare osservazioni.
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Diritto:
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1.
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Giusta l'art. 57 cpv. 5 OG un ricorso di diritto pubblico viene trattato, in linea di principio, prima del parallelo ricorso per riforma (DTF 122 I 81 consid. 1 con rinvii).
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Nel caso in esame non vi è motivo di derogare alla regola.
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2.
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Si rileva anzitutto la sostanziale coincidenza degli argomenti esposti nel ricorso di diritto pubblico con quelli del parallelo ricorso per riforma.
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Il Tribunale federale ha già avuto modo di precisare che, in simili casi, i due rimedi non sono inammissibili già per il motivo che il loro contenuto è pressoché identico; esso può tuttavia unicamente entrare nel merito dei gravami se, nonostante la commistione delle censure sollevate, la motivazione dei ricorsi appare sufficientemente chiara ed adempie i requisiti legali (DTF 118 IV 293 consid. 2a con rinvii).
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3.
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A questo proposito, appare indispensabile rammentare che, giusta l'art. 90 cpv. 1 lett. b OG, il ricorso di diritto pubblico deve contenere l'esposizione dei fatti essenziali e quella concisa dei diritti costituzionali o delle norme giuridiche che si pretendono violati, precisando altresì in che consista tale violazione (cosiddetto "Rügeprinzip").
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Un gravame fondato sull'art. 9 Cost. (divieto dell'arbitrio), come quello in rassegna, non può inoltre essere sorretto da argomentazioni con cui la parte ricorrente si limita a contrapporre il suo parere a quello dell'autorità cantonale, come se il Tribunale federale fosse una superiore giurisdizione di appello a cui compete di rivedere liberamente il fatto e il diritto e di ricercare la corretta applicazione delle norme invocate (DTF 128 I 295 consid. 7a pag. 312). L'arbitrio non si realizza già qualora la soluzione proposta con il ricorso possa apparire sostenibile o addirittura migliore rispetto a quella contestata.
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Per richiamarsi con successo all'arbitrio, occorre dimostrare - con un'argomentazione precisa e dettagliata, conforme ai dettami dell'art. 90 cpv. 1 lett. b OG - che l'autorità cantonale ha emanato una decisione che si avvera - e ciò sia nella motivazione che nel risultato - manifestamente insostenibile, destituita di fondamento serio e oggettivo o in urto palese con il senso di giustizia ed equità (DTF 129 I 8 consid. 2.1 con rinvii).
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4.
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Nel suo allegato la ricorrente accenna all'arbitrio nell'applicazione dell'art. 85 CPC/TI, in forza del quale "il giudice fonda il suo giudizio soltanto sulle risultanze del procedimento ".
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In contrasto con le esigenze di motivazione appena esposte, essa non spiega, però, perché l'autorità cantonale avrebbe violato questa norma; in particolare la ricorrente omette di indicare quali sarebbero le risultanze esterne al procedimento poste a fondamento del giudizio. Su questo punto il ricorso si avvera pertanto d'acchito inammissibile.
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5.
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La violazione dell'art. 9 Cost. viene asseverata principalmente in relazione all'apprezzamento delle prove e all'accertamento dei fatti. La ricorrente sostiene che la sentenza impugnata sarebbe palesemente erronea e contraddittoria per aver attribuito all'opponente un ruolo marginale nella vendita delle azioni - di semplice consulente - invece che submandatario o sostituto delle due società fiduciarie, e per aver negato l'esistenza di causalità fra l'agire dell'opponente e il danno da lei subito.
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La Corte cantonale ha in effetti accertato che le trattative per la conclusione dei contratti di compravendita sono state curate da C.________, quelle per la loro modifica dal dott. D.________ e quelle che hanno portato all'accordo finale ancora da quest'ultimo insieme con gli avvocati E.________ e F.________, i quali beneficiavano di "un margine di manovra pressoché illimitato ". A sostegno di questi accertamenti sono stati indicati documenti e testimonianze. Nessun teste - hanno terminato i giudici ticinesi - ha invece affermato che l'opponente avesse svolto un ruolo essenziale e decisivo in quelle trattative.
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È in questo contesto che, secondo la ricorrente, l'autorità cantonale avrebbe valutato arbitrariamente i mezzi di prova, ignorando quelli determinanti.
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Sennonché la motivazione che segue questa dichiarazione iniziale si esaurisce in una diffusa discussione delle prove (affermazioni fatte in causa, testimonianze e documenti) di natura appellatoria, con la quale la ricorrente propone la sua versione dei fatti, contrapponendola a quella accertata nella sentenza impugnata. Tale motivazione non adempie, manifestamente, i requisiti posti dall'art. 90 cpv. 1 lett. b OG tanto più che, come già detto, essa è praticamente identica a quella del parallelo ricorso per riforma. L'inserimento, qua e là, di brevi frasi evocanti l'arbitrio - quale, ad esempio, "anche tutti questi elementi sono stati completamente e arbitrariamente negletti nella querelata sentenza " (cfr. ricorso pag. 25) - non sana il vizio.
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6.
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Il ricorso di diritto pubblico si avvera pertanto integralmente inammissibile.
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Gli oneri processuali e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 e 159 cpv. 1 e 2 OG).
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Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
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1.
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Il ricorso di diritto pubblico è inammissibile.
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2.
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La tassa di giustizia di fr. 15'000.-- è posta a carico della ricorrente, la quale rifonderà all'opponente fr. 17'000.-- per ripetibili della sede federale.
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3.
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Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Losanna, 9 luglio 2004
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In nome della I Corte civile
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del Tribunale federale svizzero
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Il presidente: La cancelliera:
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