BGer 1A.164/2004 |
BGer 1A.164/2004 vom 10.08.2004 |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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1A.164/2004 /viz
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Sentenza del 10 agosto 2004
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I Corte di diritto pubblico
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Composizione
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Giudici federali Aemisegger, presidente della Corte e presidente del Tribunale federale,
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Féraud, Eusebio,
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cancelliere Crameri.
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Parti
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A.________, attualmente in detenzione estradizionale,
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ricorrente, patrocinato dall'avv. dott. Bernardo Lardi,
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contro
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Ufficio federale di giustizia, Divisione assistenza giudiziaria internazionale, Sezione estradizioni, Bundesrain 20, 3003 Berna.
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Oggetto
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estradizione all'Italia,
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ricorso di diritto amministrativo contro la decisione
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dell'11 giugno 2004 dell'Ufficio federale di giustizia, Divisione assistenza giudiziaria internazionale,
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Sezione estradizioni.
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Fatti:
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A.
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L'8 aprile 2004 Interpol Roma ha chiesto alle autorità svizzere l'arresto ai fini estradizionali di A.________, cittadino italiano, condannato con decisione del 12 luglio 2000 del Tribunale di Torre Annuziata, confermata con sentenza del 9 ottobre 2001 della Corte di appello di Napoli, divenuta esecutiva il 29 maggio 2002, a una pena detentiva di otto anni e sei mesi, da scontare per intero, per il reato di concorso in detenzione e vendita continuate di sostanze stupefacenti.
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Con nota del 28 aprile 2004 l'Ambasciata d'Italia a Berna ha presentato una domanda formale di estradizione. Il 6 maggio 2004 l'interessato è stato arrestato sulla base di un ordine di arresto in vista d'estradizione emesso dall'Ufficio federale di giustizia (UFG) il 3 maggio precedente. Il 13 maggio 2004 l'arrestato è insorto dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale chiedendo, in via principale, l'annullamento dell'ordine di arresto ai fini estradizionali e, in via subordinata, l'adozione di misure cautelari.
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B.
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La Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, statuendo l'8 giugno 2004, ha accolto il reclamo e ha annullato l'ordine di arresto in vista di estradizione. Questa decisione è stata annullata con sentenza del 21 giugno 2004 del Tribunale federale, adito dall'Ufficio federale di giustizia (UFG; causa 1A.148/2004, destinata a pubblicazione). Con decisione dell'11 giugno 2004 l'UFG ha concesso l'estradizione.
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C.
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A.________ impugna dinanzi al Tribunale federale questa decisione con un ricorso di diritto amministrativo. Chiede, in via principale, di annullarla e di ordinare la sua scarcerazione, in via subordinata, di rifiutare l'estradizione fino al momento in cui in Italia abbia luogo un procedimento penale in prima istanza con possibilità di ricorso; in via più subordinata, postula di invitare l'UFG a concedere l'estradizione alla condizione che in Italia la pena sia eseguita in un carcere vicino al confine svizzero, affinché la sua famiglia possa visitarlo e, più subordinatamente ancora, che l'espiazione della pena non avvenga a Napoli o nell'Italia meridionale. Domanda pure di essere posto al beneficio dell' assistenza giudiziaria e di designare l'avvocato Bernardo Lardi suo difensore d'ufficio.
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L'UFG propone di respingere il ricorso. Con osservazioni del 30 luglio 2004 il ricorrente si riconferma nelle proprie conclusioni.
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Diritto:
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1.
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1.1 L'estradizione fra l'Italia e la Svizzera è retta dall'omonima Convenzione europea del 13 dicembre 1957 (CEEstr; RS 0.353.1) e dal Secondo Protocollo addizionale, conchiuso il 17 marzo 1978 (RS 0.353.12). La legge federale del 20 marzo 1981 sull'assistenza internazionale in materia penale (AIMP) e l'ordinanza del 24 febbraio 1982 (OAIMP) sono applicabili alle questioni che la prevalente Convenzione internazionale non regola espressamente o implicitamente (cfr. art. 1 cpv. 1 AIMP), come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'estradizione di quello convenzionale (DTF 123 II 134 consid. 1a, 122 II 140 consid. 2 pag. 142, 373 consid. 1a e rinvii), riservato il rispetto dei diritti dell'uomo (DTF 123 II 595 consid. 7c pag. 616 seg.).
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1.2 L'atto impugnato è una decisione di prima istanza secondo l'art. 55 cpv. 1 AIMP, contro cui il ricorso di diritto amministrativo è ammissibile giusta il rinvio dell'art. 55 cpv. 3 all'art. 25 AIMP (DTF 122 II 373 consid. 1b). Il Tribunale federale fruisce in questo ambito di piena cognizione, ma deve attenersi all'esposto dei fatti contenuto nella domanda di estradizione, salvo ch'esso risulti erroneo, lacunoso o contraddittorio (DTF 123 II 134 consid. 1d, 279 consid. 2b). Nell'applicazione del principio dell'ufficialità, esso è però tenuto a rispettare i limiti della lite, poiché non gli competono funzioni di vigilanza (DTF 123 II 134 consid. 1d, 112 Ib 576 pag. 586 in medio). Anche se il Tribunale federale esamina il ricorso con piena cognizione, spetta al Giudice estero del merito, e non al Giudice svizzero dell'estradizione, pronunciarsi sulla colpevolezza della persona perseguita (DTF 122 II 373 consid. 1c e rinvii, 112 Ib 215 consid. 5b pag. 220). Le conclusioni tendenti al rifiuto della domanda e alla scarcerazione sono, di massima, proponibili (art. 25 cpv. 6 AIMP; DTF 122 II 373 consid. 1c).
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1.3 La legittimazione del ricorrente, colpito dal provvedimento di estradizione, è pacifica (art. 21 cpv. 3 AIMP; DTF 122 II 373 consid. 1b). Il ricorso, tempestivo, ha effetto sospensivo per legge (art. 21 cpv. 4 AIMP).
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2.
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2.1 Nel gravame il ricorrente fa valere che mancherebbe ogni traccia del giudizio di prima istanza, a suo dire contumaciale, avvenuto a sua insaputa, senza ch'egli vi fosse stato convocato e in assenza del suo difensore. Egli ammette per contro d'aver partecipato al procedimento in appello, la cui sentenza non gli sarebbe stata tuttavia notificata. Il ricorrente sostiene che riguardo al procedimento di prima istanza, non essendo stato ripetuto correttamente ma soltanto oggetto di appello, si sarebbe in presenza di una violazione degli art. 6 CEDU e 2 lett. a AIMP. Egli insiste sul fatto che, nel quadro della procedura di appello, né la sostanza litigiosa, simile all'eroina, né il suo grado di purezza sarebbero stati definiti, per cui non sarebbe provato ch'egli sia stato in possesso o abbia venduto una sostanza proibita, ciò che costituirebbe una grave deficienza secondo l'art. 2 lett. d AIMP. Visto che si tratterrebbe comunque del possesso di soltanto due grammi di questa sostanza, la pena sarebbe del tutto sproporzionata e lesiva pertanto dell'ordine pubblico svizzero e internazionale, trattandosi di un caso bagattella ai sensi dell'art. 4 AIMP, per il quale non sarebbero adempiuti i requisiti della doppia punibilità e del minimo della pena edittale; infine, secondo il diritto svizzero, l'azione penale si sarebbe prescritta pochi mesi prima del giudizio d'appello.
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2.2 Le critiche, manifestamente, non reggono. Come già rilevato nella citata sentenza concernente la liberazione dal carcere estradizionale, il ricorrente disattende, infatti, che non è stato condannato poiché trovato in possesso di due grammi di sostanza stupefacente del tipo eroina. Questo quantitativo è quello sequestrato, mentre in precedenza, come stabilito nella sentenza di appello, egli e altre due persone avevano ricevuto da un terzo un involucro contenente piccole buste, che vennero distribuite prima d'essere consegnate ad altri; il quantitativo di sostanza stupefacente sequestrato costituiva una piccola parte rispetto a quello distribuito, per cui si era in presenza di un "consistente quantitativo di sostanza stupefacente", che escludeva la concessione dell' attenuante richiesta dai perseguiti. Come risulta chiaramente dalla sentenza di appello, il ricorrente è stato condannato per avere, in concorso con altri, in tempi diversi e con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, ceduto a più persone e offerto in vendita a chiunque ne facesse richiesta o comunque detenuto a fini di spac cio questa sostanza stupefacente. La circostanza che il quantitativo sequestrato è di alcuni grammi non è pertanto decisiva, l'opponente essendo stato condannato per lo spaccio di ben altre quantità, ciò che risulta con ogni evidenza anche dalla severità della pena pronunciata nei suoi confronti, non commisurata sulla base del quantitativo sequestrato.
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2.3 Nell'ambito della procedura di estradizione il Tribunale federale ha inoltre richiesto, per il tramite dell'UFG, una copia certificata conforme della sentenza di prima istanza del 12 luglio 2000 del Tribunale di Torre Annunziata, prodotta dal Ministero italiano dell'Interno e trasmessa al ricorrente e sulla quale egli, entro il termine prorogato per inoltrare le sue osservazioni, si è potuto esprimere.
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Da questa decisione risulta che il ricorrente, "detenuto per altro" e "assente per rinuncia", era patrocinato dall'avv. B.________, in sostituzione di un altro legale. Secondo il Tribunale di Torre Annunziata, la vicenda, come ricostruita attraverso le dichiarazioni dei poliziotti che effettuarono personalmente l'arresto degli imputati, appare molto chiara e lineare. L'operazione di polizia avvenne sulla base di una notizia confidenziale secondo cui nei pressi di un sottopassaggio sarebbe avvenuta la consegna di un grosso quantitativo di droga. Ilricorrente, in concorso con noti spacciatori di sostanze stupefacenti, prese in consegna con altri due un involucro di carta da giornale, contenente bustine, che furono consegnate ad altre persone; una bustina contenente circa sei grammi di sostanza stupefacente fu trovata su un indagato. Dall'istruttoria è risultato che il citato incontro era stato preventivamente concordato, che il ricorrente scese con gli altri nel sottopassaggio per prendere l'involucro contenente le bustine, che la droga veniva pagata dagli spacciatori al minuto, non al momento della consegna ma successivamente, e, infine, che il ricorrente, con le altre due persone, aveva il compito di procurarsi il grosso quantitativo di droga, che le altre avrebbero provveduto a spacciare.
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Dall'esame tecnico della bustina rinvenuta su un indagato è stato accertato che si trattava di eroina del peso netto di 4,842 grammi per un principio attivo del 42,8%, pari a 2,072 grammi di sostanza pura. Il Tribunale di Torre Annunziata ha ritenuto la particolare gravità della vicenda, inserita in un contesto criminoso molto più ampio che lasciava presupporre l'esistenza di un'organizzazione ben più estesa e articolata; ad essa facevano capo gli imputati, approvvigionati di ingenti quantitativi di sostanza stupefacente, in particolare eroina, con un elevatissimo tasso di principi attivi: la loro disponibilità economica, tale da consentire l'acquisto di grosse partite di eroina, era preoccupante. Il Tribunale rileva che di tutta la droga distribuita nel menzionato incontro, è stata sequestrata solo quella ritrovata su uno degli spacciatori.
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2.4 Ne discende che la critica principale del ricorrente, secondo cui non si saprebbe nulla sulla sostanza litigiosa sequestrata e sul suo grado di purezza, come egli ammette poi nelle sue osservazioni, non regge: si tratta infatti di eroina, di 2,072 grammi di sostanza pura di cui ne è stato spacciato un quantitativo considerevole. Contrariamente all' assunto ricorsuale, questa fattispecie potrebbe costituire un caso grave secondo l'art. 19 n. 2 LStup, per cui il requisito della doppia punibilità è adempiuto. Ne segue che nemmeno regge l'assunto ricorsuale secondo cui, trattandosi di un caso giusta l'art. 19 n. 1 LStup, per il diritto svizzero l'azione penale sarebbe stata prescritta pochi mesi prima della crescita in giudicato del giudizio di appello. Nella domanda di estradizione l'autorità richiedente ha del resto precisato che né il perseguimento dei reati né la pena inflitta sono prescritti.
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3.
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3.1 Il ricorrente fa valere che la procedura contumaciale di prima istanza sarebbe lesiva dell'art. 2 lett. a AIMP, secondo cui la domanda di cooperazione internazionale è irricevibile se vi è motivo di credere che il procedimento all'estero non corrisponda ai principi procedurali della CEDU o del Patto ONU II; essa disattenderebbe anche l'art. 2 lett. d AIMP, relativo all'inammissibilità della domanda che presenti altri gravi deficienze. Nel gravame il ricorrente sostiene, come si vedrà contrariamente alla buona fede, di non avere avuto conoscenza del dibattimento né di esservi stato citato. Nelle osservazioni, dopo che il Tribunale federale gli ha trasmesso copia della sentenza di primo grado, egli precisa per contro che, detenuto, aveva rinunciato a presenziarvi poiché estraneo ai fatti. Rileva, inoltre, che l'avvocato aveva chiesto il rinvio - non concesso - dell'udienza per altri impegni professionali.
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3.2 Occorre quindi esaminare se, come sostiene il ricorrente, il procedimento contumaciale estero non avrebbe rispettato i diritti minimi della difesa previsti dall'art. 6 CEDU e dall'art. 37 cpv. 2 AIMP, norma che s'ispira all'art. 3 del titolo III del Secondo protocollo addizionale alla CEEstr (FF 1995 III 21). Le citate norme dispongono che l'estradizione può essere negata se la domanda si fonda su una sentenza contumaciale e la procedura giudiziale non ha rispettato i diritti minimi della difesa, eccetto quando lo Stato richiedente offra garanzie ritenute sufficienti per assicurare alla persona perseguita il diritto a un nuovo processo che salvaguardi tali diritti.
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Secondo la giurisprudenza degli organi di Strasburgo, l'art. 6 CEDU è violato se il condannato, che non ha avuto conoscenza della sua citazione ai dibattimenti e non ha cercato di sottrarsi alla giustizia, non può ottenere di far riassumere il processo che alla condizione di provare d'essere stato impedito, per forza maggiore, di presentarsi. L'art. 6 CEDU non esige, in linea di massima, che il condannato in contumacia possa ottenere in ogni caso e senza condizioni la revoca del giudizio contumaciale, ma soltanto che egli possa far riassumere il processo allorquando sia accertato che non abbia avuto conoscenza dei procedimenti avviati nei suoi confronti. L'onere della prova a tal proposito non può essergli imposto; spetta allo Stato dimostrare ch'egli si è intenzionalmente sottratto alla giustizia, ritenuto che la rinuncia a un diritto garantito dalla Convenzione dev'essere stabilita in maniera non equivoca (sul tema v. DTF 129 II 56 consid. 6.2 e rinvii; sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo del 12 ottobre 1992 nella causa T., serie A, vol. 245-C, n. 26 seg. e del 23 novembre 1993 nella causa Poitrimol, serie A vol. 277 A n. 31; Laurent Moreillon (editore), Entraide internationale en matière pénale, Basilea 2004, n. 7-12 all'art. 37 AIMP; Claude Rouiller, L'extradition du condamné par défaut: illustration des rapports entre l'ordre constitutionnel autonome, le "jus cogens" et le droit des traités, in: Etudes en l'honneur de Jean-François Aubert, Basilea, 1996, pag. 647 segg.; Stefan Heimgartner, Auslieferungsrecht, tesi Zurigo 2002, pag. 138 segg.). L'attuale giurisprudenza del Tribunale federale si basa sulle medesime concezioni (DTF 117 Ib 337 consid. 5b; cfr., riguardo alla condanna in contumacia e il diritto di partecipare personalmente all'udienza, DTF 127 I 213 consid. 3 e 4).
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3.3 L'art. 3 del Titolo III del Secondo protocollo addizionale alla CEEstr, applicabile nei rapporti con l'Italia (DTF 129 II 56 consid. 6.1 in fine), concerne, in materia estradizionale, le citate garanzie offerte dall'art. 6 CEDU. In sostanza, quando il giudizio contumaciale non corrisponde alle esigenze di questa disposizione, l'estradizione è concessa soltanto se la parte richiedente offre garanzie ritenute sufficienti per assicurare all'estradando il diritto a un nuovo processo che salvaguardi i diritti della difesa (DTF 117 Ib 337 consid. 5c). Il citato disposto si riferisce al parere dello Stato richiesto; questo, nell'accertare se la procedura contumaciale abbia o meno salvaguardato i diritti della difesa, dispone dunque di un vasto potere di apprezzamento, che dipende dalle circostanze del caso concreto. In maniera generale, la persona condannata in contumacia non può esigere incondizionatamente il diritto di essere giudicata di nuovo (DTF 129 II 56 consid. 6.2 con numerosi riferimenti alla prassi della Corte europea; Robert Zimmermann, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 2a ed., Berna 2004, n. 452, 453 e 453-1).
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3.4 Dalla sentenza di prima istanza, e come ammesso dal ricorrente nelle sue osservazioni, nelle quali non contesta di essere stato regolarmente citato all'udienza, risulta ch'egli ha rinunciato a parteciparvi, essendo nondimeno patrocinato da un difensore, l'avvocato B.________, in sostituzione del suo legale di fiducia, al quale era stato negato il postulato rinvio del dibattimento. Il Tribunale federale ha già avuto occasione di stabilire che qualora l'interessato non partecipi personalmente al processo ma si faccia rappresentare da un avvocato di sua scelta (o d'ufficio) conformemente a quanto previsto anche dall'art. 14 n. 3 lett. d del Patto ONU II, si può giungere, a determinate condizioni, a due soluzioni: o che egli ha cercato deliberatamente di sottrarsi alla giustizia o che, eventualmente, egli potrà far riassumere il procedimento contumaciale; in siffatte ipotesi, i diritti minimi della difesa non sono lesi (vedi, per le sentenze concernenti l'Italia, DTF 129 II 56 consid. 6.2 pag. 60 con riferimenti).
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3.5 Nell'ambito del procedimenti di prima istanza, il ricorrente, detenuto per altri motivi e assente per rinuncia, era patrocinato da un difensore che ha partecipato all'udienza pubblica del 12 luglio 2000 formulando conclusioni precise e formali. Occorre pertanto ammettere ch'egli, rinunciando di sua iniziativa a comparire personalmente, ha potuto far uso dei diritti minimi della difesa (DTF 129 II 56 consid. 6.3). Al riguardo egli si limita infatti a rilevare che il tribunale avrebbe dovuto nondimeno obbligarlo a partecipare al dibattimento, ritenuto che i reati erano avvenuti sei anni prima, e ad aggiungere che non avrebbe avuto la possibilità di conferire con il nuovo difensore.
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3.6 È inoltre pacifico che il ricorrente, allora detenuto, ha partecipato personalmente al processo di appello e, contrariamente alla fattispecie oggetto della sentenza DTF 129 II 56 consid. 6.4, era assistito da un difensore, un avvocato del foro di Torre Annunziata (cfr. anche l'art. 40 OAIMP). Dal giudizio di appello risulta che nel gravame si eccepiva, in via preliminare, la nullità della sentenza di prima istanza per viola zione dell'art. 178 lett. c CPP italiano, giusta il quale si può far valere, tra l'altro, l'intervento, l'assistenza e la rappresentanza dell'imputato e, in particolare, secondo la dottrina, la nullità relativa all'irritualità del decreto di citazione, della mancata traduzione del detenuto per altra causa, e quindi in stato di legittimo impedimento, ove non vi sia stata espressa rinuncia a presenziare al dibattimento (Giovanni Conso/Vittorio Grevi, Commentario breve al nuovo codice di procedura penale, Padova, 1997, cifra V n. 7 e 11 all'art. 178, pag. 302 seg.; sulla contumacia v. anche, degli stessi autori, Profili del nuovo codice di procedura penale 4a ed., Padova 1996, pag. 569 e segg.; sulla cognizione del giudice di appello cfr. l'art. 597 CPP italiano). Nella sentenza di appello è stata esaminata, e respinta, la censura del mancato accoglimento dell'istanza di un difensore di fiducia tendente al rinvio del processo per altro impegno professionale, come pure quella relativa alla criticata nomina di un difensore d'ufficio ai sensi dell'art. 97 comma 4 CPP italiano, che secondo i giudici esteri determina un'assoluta parificazione quanto alla difesa tecnica dell'imputato. Il ricorrente non spiega perché il procedimento d'appello e questa conclusione dei giudici esteri sarebbero lesivi dei diritti minimi della difesa o sarebbero addirittura arbitrari e osterebbero quindi all'estradizione (cfr. Heimgartner, op. cit., pag. 132 e segg.). Per di più, la Corte di cassazione ha respinto i ricorsi presentati contro il giudizio di appello, confermandolo. Ne segue che la conclusione subordinata del ricorrente, tendente all'ottenimento di un nuovo processo penale di prima istanza, dev'essere respinta.
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4.
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4.1 La severità della pena, altra censura sulla quale è imperniato il gravame, contrariamente all'assunto ricorsuale, non appare del tutto sproporzionata, ricordati il grado di purezza dell'eroina spacciata e gli ingenti quantitativi ritenuti, per cui si potrebbe essere in presenza di un caso grave secondo l'art. 19 n. 2 LStup. Il ricorrente disattende, inoltre, che non spetta al giudice svizzero dell'estradizione pronunciarsi sulla colpevolezza dell'estradando, sulla fondatezza delle accuse mossegli (DTF 122 II 373 consid. 1c) e sulla durata della pena pronunciata nei suoi confronti, che, come ancora si vedrà, né lede l'ordine pubblico svizzero e internazionale né l'art. 2 lett. a AIMP. Questa norma persegue lo scopo di evitare che la Svizzera presti il suo concorso a procedimenti che non garantirebbero alla persona perseguita un livello di protezione minimo corrispondente a quello offerto dal diritto degli Stati democratici, definito in particolare dalla CEDU e dal Patto ONU II, o che contrasterebbero con norme riconosciute come appartenenti all' ordine pubblico internazionale (DTF 129 II 268 consid. 6.1, 126 II 324 consid. 4a, 125 II 356 consid. 8a; Zimmermann, op. cit., n. 469 seg.). La Svizzera contravverrebbe ai suoi obblighi internazionali estradando una persona a uno Stato nel quale sussistono seri motivi per ritenere che un rischio di trattamenti contrari alla CEDU o al Patto ONU II minacci l'interessato (DTF 129 II 268 consid. 6.1, 126 II 258 consid. 2d/aa). L'art. 2 AIMP si applica a tutte le forme di cooperazione internazionale, compresa l'assistenza e l'estradizione (DTF 129 II 268 consid. 6.1). L'esame delle questioni poste dall'art. 2 AIMP implica un giudizio di valore sugli affari interni dello Stato richiedente, in particolare sul suo regime politico, sulle sue istituzioni, sulla sua concezione dei diritti fondamentali e sul loro rispetto effettivo, come pure sull'indipendenza e sull'imparzialità del potere giudiziario (DTF 129 II 268 consid. 6.1). In tale ambito, il giudice della cooperazione internazionale deve dar prova di una particolare prudenza. Non è infatti sufficiente che la persona accusata o condannata nello Stato richiedente asserisca di essere minacciata da una situazione politico-giuridica speciale; essa deve rendere verosimile l'esistenza di un rischio serio e obiettivo di una grave violazione dei diritti dell'uomo nello Stato richiedente, suscettibile di pregiudicarla concretamente (DTF 129 II 268 consid. 6.1 e rinvii). Come si è visto, queste condizioni non sono adempiute nella fattispecie.
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4.2 Il ricorrente, quando incentra il suo ricorso sulla severità della pena pronunciata nei suoi confronti, disattende inoltre che la durata della pena non costituisce, di per sé, un motivo di ordine pubblico internazionale per opporsi all'estradizione. Nell'ambito di una procedura estradizionale, la Svizzera non deve, di massima, pronunciarsi sulla maniera secondo cui lo Stato richiedente applica la sua politica preventiva e repressiva dei reati. La particolare severità della pena non la fa d'altra parte apparire come manifestamente esagerata e senza alcun rapporto con l'agire rimproverato al ricorrente, ove si consideri ch'egli è stato condannato per concorso in detenzione e vendita continuate di sostanze stupefacenti: la pena litigiosa non appare quindi a tal punto sproporzionata da dover essere considerata, per sé stessa, come una violazione dei diritti dell'uomo (DTF 121 II 296 consid. 4a). Anche l'assunto secondo cui farebbero difetto le prove relative alla gravità del reato, nonché l'addotta discrepanza tra la pena richiesta dal pubblico ministero (due anni e sei mesi) e quella inflitta dal tribunale (otto anni e sei mesi di reclusione) non fanno apparire la criticata sentenza estera come manifestamente contraria all'ordine pubblico. La pena comminata è del resto vicina al minimo di otto anni previsto dall'art. 73 comma 1 DPR 309/90. Il Tribunale di Torre Annunziata ha infatti ritenuto, oltre a sottolineare che contrariamente agli altri imputati il ricorrente non aveva precedenti penali specifici, la particolarità gravità dei reati, che escludeva la concessione delle attenuanti gene riche: la legalità della pena irrorata è stata poi esaminata e confermata anche dalla Corte di appello con riferimento all'art. 133 CP italiano, concernente la gravità del reato e la valutazione sugli effetti della pena, e pure dalla Corte di cassazione, per cui la condanna non appare arbitraria. Il ricorrente, adducendo che il procedimento estero non avrebbe rispettato le esigenze di un equo processo, segnatamente perché l'udienza pubblica non avrebbe avuto luogo entro un termine ragionevole ma soltanto circa sei anni dopo i fatti rimproveratigli, neppure sostiene d'aver fatto valere quest'asserita lesione dell'art. 6 CEDU dinanzi alle competenti autorità giudiziarie italiane e non illustra per quali motivi la critica non sarebbe stata ritenuta. Inoltre, insistendo sull'asserita mancanza di prove sufficienti atte a dimostrare la gravità dei reati e il suo coinvolgimento negli stessi, il ricorrente misconosce che la parte richiedente non deve provare la commissione del reato, ma soltanto esporre in modo sufficiente i fondati sospetti sui quali fonda la domanda, ciò che è manifestamente avvenuto con la produzione delle citate sentenze; secondo la costante giurisprudenza, la (contestata) valutazione delle prove, come l'esame della colpevolezza, spettano infatti al giudice estero del merito, non a quello svizzero dell'assistenza o dell'estradizione (DTF 122 II 367 consid. 2c, 118 Ib 111 consid. 5b pag. 122 in alto, 547 consid. 3a, 107 Ib 264 consid. 3a; Zimmermann, op. cit., n. 165).
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Non sussistono d'altra parte motivi seri per ritenere, né il ricorrente lo rende verosimile, che nello Stato richiedente egli sarà sottoposto a trattamenti crudeli, disumani o degradanti, lesivi dell'ordine pubblico internazionale (cfr. art. 2 lett. a AIMP; DTF 123 II 161 consid. 6a e b con rinvii, 511 consid. 5a).
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4.3 La censura secondo cui, non essendo stato determinato il grado di purezza della sostanza litigiosa, si sarebbe in presenza di un caso irrilevante secondo l'art. 4 AIMP, come visto e già ritenuto nella sentenza sulla carcerazione estradizionale (consid. 3.1 e 3.2), in considerazione dei fatti rimproverati al ricorrente manifestamente non regge. Indipendentemente dalla questione di sapere se l'art. 4 AIMP sia opponibile alla CEEstr, che non contiene nessuna norma analoga, e accertato che il requisito del minimo edittale della pena è adempiuto (art. 2 cpv. 1 CEEstr), non si è infatti chiaramente di fronte a un cosiddetto caso bagattella (DTF 120 Ib 120 consid. 3d; Moreillon, op. cit., n. 4 e 5 all'art. 4 AIMP; Zimmermann, op. cit., n. 421 e 421-1; sentenza 1A.109/2003 del 3 giugno 2003, consid. 4.1-4.5, concernente il rifiuto dell'estradizione per il possesso di 0,07 grammi di eroina, tuttavia per il consumo personale).
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4.4 L'art. 37 cpv. 1 AIMP, secondo cui l'estradizione può essere negata se la Svizzera può assumere l'esecuzione della decisione penale straniera e ciò può sembrare opportuno riguardo al reinserimento sociale della persona perseguita, ulteriore motivo sul quale insiste il ricorrente, è inapplicabile in virtù del principio del primato del diritto internazionale nei confronti di uno Stato che, come l'Italia, è parte contraente della CEEstr (DTF 129 II 100 consid. 3.1 e 3.2, 122 II 485).
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L'art. 1 CEEstr istituisce l'obbligo di estradare le persone perse guite per un reato dalle autorità giudiziarie della parte richiedente. Al riguardo la Convenzione non lascia alcuno spazio di apprezzamento allo Stato richiesto: eccezioni all'obbligo di estradare sono ammissibili, conformemente al principio della buona fede vigente nel diritto internazionale pubblico e al principio del rispetto dei trattati (art. 26 e 27 della Convenzione di Vienna del 1969 sul diritto dei trattati, RS 0.111), soltanto se sono previste da norme della Convenzione medesima o, eventualmente, da altre regole internazionali (DTF 122 II 485 consid. 3a e c). Tali riserve, come ad esempio l'assenza della doppia punibilità (art. 2 CEEstr), l'esistenza di reati politici, militari o fiscali (art. 3, 4 e 5 CEEstr), la non estradizione dei propri cittadini (art. 6 CEEstr), il perseguimento per gli stessi fatti nello Stato richiesto (art. 8 CEEstr) e la violazione del principio "ne bis in idem" (art. 9 CEEstr), non sono realizzate nella fattispecie, né il ricorrente pretende che lo siano.
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5.
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5.1 Infine, anche i richiami al rispetto della vita privata e familiare garantito dall'art. 8 CEDU, segnatamente al mantenimento di una vita familiare intatta, evitando la separazione dalla moglie e dalle figlie, e alla necessità del loro sostegno da parte del ricorrente, anche se comprensibili, non possono mutare l'esito del ricorso. Premesso che le sentenze invocate dal ricorrente concernono la concessione di permessi di dimora a coniugi stranieri di cittadini svizzeri e attengono quindi a fattispecie del tutto diverse, in concreto, contrariamente all' assunto ricorsuale, non si è in presenza di condizioni familiari straordinarie tali da ostare, eccezionalmente, all'estradizione (DTF 123 II 279 consid. 2d pag. 284).
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5.2 L'art. 8 CEDU non conferisce infatti il diritto di risiedere sul territorio di uno Stato o di non esserne espulso o estradato. Certo, un'estradizione, di fronte a circostanze particolari, può nondimeno, portare a una violazione dell'art. 8 CEDU se ha come conseguenza di distruggere i legami familiari, provocando in tal modo nei riguardi dell'interessato un'ingerenza sproporzionata nel diritto garantito dalla Convenzione (DTF 123 II 279 consid. 2d pag. 284). Nella fattispecie non sussistono indizi concreti secondo cui la famiglia del ricorrente venga sciolta a causa della contestata misura, anche se è innegabile che questa avrà ripercussioni importanti, in particolare riguardo alle figlie. Gli organi di Strasburgo, pronunciandosi sull'applicazione dell' art. 8 n. 2 CEDU a casi di estradizione, hanno ritenuto che, di massima, allo scopo di perseguire reati, un'ingerenza nella vita privata e familiare è giustificata (DTF 117 Ib 210 consid. 3b/cc pag. 216 con riferimenti, 122 II 433 consid. 3b). Come nell'ambito di ogni altro procedimento penale, con l'estradizione e l'esecuzione di una pena la vita familiare del ricorrente verrà limitata, ciò che rappresenta tuttavia, come si è visto, un'intromissione ammissibile, ritenuto altresì che i suoi familiari potranno visitarlo in Italia, scrivergli e telefonargli (DTF 117 Ib 210 consid. 3a e 3b/cc pag. 216 concernente il caso di un cittadino belga sposato con una svizzera; sentenza 1A.9/2001 del 16 febbraio 2001, consid. 3c, estradando sposato e con figlie; 1A.203/2001 del 7 febbraio 2001, consid. 3.3; Zimmermann, op. cit., n. 97 e n. 93 riguardo all'art. 3 CEDU). Accordando l'estradizione, l'UFG non ha pertanto violato l'ampio potere di apprezzamento che gli compete: in tale ambito il Tribunale federale interviene in effetti solo in caso di eccesso o di abuso del potere di apprezzamento (art. 80i cpv. 1 lett. a; DTF 117 Ib 210 consid. 3b/aa).
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5.3 In una sentenza del 1° novembre 1996, non richiamata dal ricorrente, pubblicata parzialmente in DTF 122 II 485 (e apparsa in Pra 1997 n. 53 pag. 278 segg.), il Tribunale federale aveva, in maniera del tutto eccezionale, negato, in applicazione dell'art. 8 CEDU, l'estradizione del ricorrente alla Germania; la Svizzera si era quindi impegnata ad assumere il proseguimento dell'esecuzione della pena. In quella sentenza è stato accertato che l'applicazione dell'art. 37 AIMP era certamente favorevole al ricorrente, permettendogli di scontare il saldo della pena in Svizzera, ma è stato ritenuto ch'essa avrebbe nel contempo limitato i diritti dello Stato richiedente: il Tribunale federale ha quindi concluso che l'art. 37 AIMP, contrario al diritto internazionale, era inapplicabile (DTF 122 II 485 consid. 3b, sentenza confermata nella DTF 123 II 279 consid. 2d). Il rifiuto dell'estradizione era avvenuto, come precisato in quel giudizio, sulla base di circostanze di fatto eccezionali. Si trattava, in particolare, di scontare soltanto il saldo di 473 giorni di una pena inflitta per reati contro il patrimonio (ricettazione di radio rubate da autovetture); dagli atti risultava che il ricorrente ricopriva un ruolo essenziale per la vita della sua famiglia, vista la grande fragilità psichica di sua moglie, invalida al 100%, e l'età delle bambine, una alle soglie dell'adolescenza e l'altra di sei anni. La ponderazione degli interessi privati del ricorrente prevaleva quindi sul legittimo interesse della Germania a far eseguire il resto della pena sul suo territorio. Questa decisione, criticata nella dottrina in quanto contraria al diritto internazionale pubblico (Heimgartner, op. cit., pag. 160 e 161), è rimasta isolata e non è più stata confermata in seguito (DTF 129 II 100 consid. 3.5), nemmeno in casi ove i legami con la Svizzera erano più intensi che nella fattispecie (sentenze 1A.9/2001 del 16 febbraio 2001, consid. 3 relativo all'estradizione alla Germania di un cittadino bosniaco al beneficio di un permesso di domicilio, la cui figlia era diventata cittadina svizzera ed era iscritta al liceo, mentre l'altra figlia frequentava la scuola media; 1A.225/2003 del 25 novembre 2003, consid. 4, concernente l'estradizione di un cittadino portoghese immigrato in Svizzera nel 1983, che godeva di buona reputazione, la cui moglie era affetta da una malattia cronica ed era appena nato l'ultimo figlio).
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5.4 È pacifico che, in particolare per le figlie del ricorrente nate nel 1994, nel 1998 e nel 2003, l'estradizione del padre comporterà gravi pregiudizi e ripercussioni importanti per la loro crescita ed educazione e che l'unità della famiglia ne soffrirà: questi pregiudizi, che si sarebbero verificati anche qualora il ricorrente fosse rimasto in Italia, derivano tuttavia non tanto dalla contestata misura quanto dall'esecuzione della pena e sono, notoriamente, inerenti a ogni carcerazione; né gli stessi, contrariamente all'assunto ricorsuale, sono imputabili in primo luogo all'estradizione e a un agire eccessivamente formalistico dell' UFG, essendo la conseguenza diretta dell'agire delittuoso del ricorrente. Nemmeno la circostanza che i fatti sono avvenuti nel 1994 e che a causa dell'esecuzione della pena la vita privata e professionale del ricorrente subisca determinati pregiudizi, sempre connessi a un procedimento penale, ostano alla sua estradizione (DTF 120 Ib 120 consid. 3d pag. 127 seg.). Né nella fattispecie s'impone l'esecuzione della pena in Svizzera, ciò che il ricorrente peraltro neppure ha chiesto (cfr. al riguardo anche la Convenzione sul trasferimento dei condannati del 31 marzo 1983 [RS 0.343] che, secondo il suo preambolo, tende a favorire il reinserimento sociale dei condannati (DTF 122 II 485 consid. 3c e 3d inedito, 118 Ib 137).
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5.5 Il ricorrente rileva d'aver iniziato a lavorare in Svizzera nel gennaio 2003 (sul suo permesso di soggiorno quale data di entrata è indicato tuttavia il 1° aprile 2003), mentre la moglie e le figlie vi soggiornano da poco più di un anno, segnatamente dal 1° giugno 2003. La relativa brevità del loro soggiorno in Svizzera e la circostanza che tutte possiedono la nazionalità italiana fanno sì che nulla impedisce loro di seguire il ricorrente, estradato nel suo Paese di origine, per poterlo visitare più facilmente e spesso. Vista la loro età e il loro precedente soggiorno in Italia, neppure appare compromessa gravemente la scolarità delle figlie. Pure la conclusione ricorsuale subordinata di concedere l'estradizione alla condizione che l'esecuzione della pena avvenga in una struttura situata nelle vicinanze del confine svizzero dev'essere pertanto disattesa. Del resto, la circostanza che una persona sia detenuta in un luogo molto distante da quello della sua famiglia e che, di conseguenza le visite siano rese più difficili, non implica un'ingerenza illegale nella sfera privata e familiare (Jochen A. Frowein/Wolfang Peukert, EMRK-Kommentar, 2a ed., Kehl 1996, n. 27 all'art. 6). Non compete del resto alla Svizzera imporre all'Italia un determinato luogo di esecuzione della pena (cfr. DTF 129 II 100 consid. 3.4). Per questa ragione e poiché, limitandosi semplicemente ad asserire d'aver paura di eseguirla nelle carceri di Napoli a causa dell'asserita presenza di camorristi e mafiosi, il ricorrente non rende verosimile l'esistenza di un rischio serio e obiettivo di una grave violazione dei diritti dell'uomo nello Stato richiedente, che possa toccarlo concretamente (DTF 129 II 268 consid. 6.3 e rinvii e 6.4.3, 124 II 132 consid. 3a), anche la sua ulteriore conclusione subordinata, di imporre all'Italia l'onere di non far eseguire la pena in un carcere dell'Italia meridionale, non può essere accolta e non si giustifica di invitare lo Stato richiedente a fornire garanzie riguardo al luogo o alle condizioni di detenzione del ricorrente (DTF 122 II 373 consid. 2d).
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6.
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Ne segue che il ricorso dev'essere respinto.
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Vista la situazione economica del ricorrente, la domanda di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio può essere accolta (art. 152 cpv. 1 e 2 OG).
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Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
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1.
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Il ricorso è respinto.
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2.
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Il ricorrente è posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria con il patrocinio dell'avv. Bernardo Lardi. La Cassa del Tribunale federale corrisponderà a quest'ultimo un'indennità di fr. 2'500.--. Non si preleva tassa di giustizia.
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3.
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Comunicazione al patrocinatore del ricorrente e all'Ufficio federale di giustizia, Divisione assistenza giudiziaria internazionale, Sezione estradizioni (B 148645).
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Losanna, 10 agosto 2004
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In nome della I Corte di diritto pubblico
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del Tribunale federale svizzero
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Il presidente: Il cancelliere:
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