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Original
 
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5C.111/2004 /bom
Sentenza del 16 agosto 2004
II Corte civile
Composizione
Giudici federali Raselli, presidente,
Nordmann, Marazzi,
cancelliere Piatti.
Parti
A.________,
convenuta e ricorrente,
patrocinata dall'avv. Chiarella Rei-Ferrari,
contro
B.________,
attore e opponente,
patrocinato dall'avv. Flavia Marone,
Oggetto
diritto di visita,
ricorso per riforma contro la sentenza emanata
il 14 aprile 2004 dalla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Fatti:
A.
A.________ e B.________ sono i genitori di C.________, nata nel 1998. La bambina abita con la madre, che nel gennaio 2001 si è sposata con un altro uomo da cui ha avuto alcuni mesi più tardi un figlio. Nell'aprile 2001 B.________ si è rivolto alla Commissione tutoria regionale 16, che con decisione 15 maggio 2002 ha stabilito il suo diritto di visita nei confronti della figlia in due fine settimana al mese dalle ore 18 del venerdì alle ore 18 della domenica; alternativamente 7 giorni, compresi sabato e domenica, in concomitanza con le feste natalizie e pasquali, e sempre alternativamente in concomitanza con le vacanze di carnevale e di Ognissanti. Il diritto di visita includeva pure due settimane durante il periodo di ferie estive, da esercitare separatamente e in maniera non consecutiva fino al raggiungimento dell'età scolastica.
Adita da A.________, l'autorità di vigilanza sulle tutele ha ridotto il summenzionato diritto di visita, salvo diverso accordo fra i genitori, a due settimane durante le vacanze estive e/o invernali, oltre una settimana alternativamente a Natale e a Pasqua. Per quanto concerne i due fine settimana mensili, ha fatto iniziare il diritto di visita alle ore 9 del sabato.
B.
Con sentenza 14 aprile 2004, in parziale accoglimento dell'appello presentato da B.________, la I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha fissato il diritto di visita del padre fino a che la figlia inizia la scuola dell'obbligo in un fine settimana su due dalle ore 18 di venerdì alle ore 18 di domenica e in due settimane annue non consecutive durante le vacanze estive. Per il periodo successivo in cui C.________ frequenterà la scuola ha aggiunto una settimana durante le vacanze di Natale, una settimana alternativamente durante le vacanze scolastiche di Pasqua e carnevale, nonché, ogni due anni, una settimana durante le vacanze scolastiche di Ognissanti. Ha pure tolto la limitazione in virtù della quale le due settimane di vacanza estive non possono susseguirsi senza interruzione. Dopo aver richiamato gli articoli del CC applicabili e la prassi delle diverse regioni linguistiche, i giudici cantonali hanno rilevato che a livello nazionale la tendenza è di trattare - in linea di principio - in modo uguale i genitori per quanto attiene al loro tempo libero. Con riferimento all'inizio del diritto di visita quindicinale ha ritenuto che in concreto si giustifica seguire la proposta più estesa, vista la praticabilità di entrambe le soluzioni prospettate dalle parti, l'assenza di inconvenienti per la figlia e l'importanza di un rapporto con ambo i genitori. Analoghi motivi sono stati applicati alla fissazione delle vacanze da trascorrere col padre.
C.
Con ricorso per riforma del 19 maggio 2004 A.________ ha in via principale chiesto al Tribunale federale di modificare la sentenza di appello nel senso di confermare la decisione dell'autorità di vigilanza. In via subordinata postula l'annullamento della decisione dell'ultima istanza cantonale e il rinvio della causa alla Corte cantonale per nuovo giudizio. Afferma che, contrariamente a quanto pare emergere dalla sentenza di appello, sussiste un conflitto fra i genitori di cui la Corte cantonale non ha tenuto conto. I giudici cantonali hanno pure ignorato che C.________ non ha mai vissuto con il padre, ma che vive stabilmente con la madre, il patrigno, il fratellastro (nato nell'aprile 2001) e la sorellastra (nata all'inizio del 2004): una corretta valutazione di tali circostanze porta a far iniziare solo il sabato mattina il diritto di visita quindicinale. Ampliando il diritto di visita durante le vacanze, sempre secondo la convenuta, la Corte cantonale avrebbe pure dimenticato che C.________ ha finora unicamente trascorso una settimana con il padre. Infine, poiché la bambina ha già compiuto sei anni, la convenuta afferma che nulla vieterebbe alla Corte cantonale di pure tenere conto nella nuova decisione dell'opinione della figlia.
Non è stata chiesta una risposta al ricorso.
Diritto:
1.
1.1 Interposto in tempo utile (art. 54 cpv. 1 OG) contro una decisione emanata dall'ultima istanza cantonale (art. 48 cpv. 1 OG) in materia di regolamentazione delle relazioni personali fra genitori e figli, il ricorso per riforma (art. 44 lett. d OG) è in linea di principio ammissibile.
1.2 Di primo acchito inammissibile si rivela invece la censura con cui la convenuta lamenta che suo marito non è stato sentito né dalla Commissione tutoria regionale né dall'autorità di vigilanza sulle tutele. Tale censura non è infatti diretta contro la sentenza dell'ultima autorità cantonale, atteso che in sede di appello la convenuta ha lasciato cadere la richiesta di audizione del coniuge.
2.
Giusta l'art. 273 cpv. 1 CC i genitori che non sono detentori dell'autorità parentale o della custodia nonché il figlio minorenne hanno reciprocamente il diritto di conservare le relazioni personali indicate dalle circostanze. Prevedendo che il tribunale deve trovare una soluzione indicata dalle circostanze, la legge rinvia all'apprezzamento del giudice (v. sul diritto di visita DTF 120 II 229 consid. 4a pag. 235), che deve decidere secondo il diritto e l'equità (art. 4 CC). Una siffatta decisione di equità richiede che vengano considerate tutte le particolarità del caso concreto. Il Tribunale federale esamina tuttavia con riserbo l'apprezzamento esercitato dall'ultima istanza cantonale ed interviene unicamente se i giudici cantonali si sono senza motivo scostati dai principi sviluppati dalla giurisprudenza e dalla dottrina, qualora essi abbiano considerato aspetti senza pertinenza o - al contrario - omesso di considerare circostanze rilevanti (DTF 126 III 223 consid. 4a pag. 227 seg.). La giurisprudenza federale ha già avuto modo di rilevare che il rapporto della prole con entrambi i genitori non è solo importante e prezioso, ma può altresì rivestire un ruolo essenziale per il figlio nella ricerca della sua identità. Il fattore temporale riveste un ruolo determinante per la qualità di tale relazione (DTF 123 III 445 consid. 3c pag. 452).
2.1
2.1.1 La sentenza impugnata indica che, per stessa ammissione della madre, con il padre C.________ ha sempre avuto incontri regolari (quasi settimanali) e che dall'età di due anni rimaneva da lui anche una notte. Per quanto attiene specificatamente al diritto di visita quindicinale, i Giudici cantonali hanno rilevato che non vi sono fattori di ordine oggettivo che ostacolano un suo inizio alle ore 18 del venerdì, rispettivamente che rendono preferibile il sabato mattina. Essi hanno in particolare accertato che non sussistono particolari conflitti sul diritto di visita, ma che esiste unicamente una mancanza di comunicazione, la quale non ha però impedito, con riferimento al bene della figlia, alle parti di agire in modo fondamentalmente corretto e responsabile. In queste circostanze la Corte cantonale ha ritenuto, vista l'importanza della relazione con entrambi i genitori, che fra due soluzioni di uguali praticabilità e in assenza di svantaggi particolari, deve prevalere il diritto di visita più esteso.
2.1.2 La convenuta sostiene invece che fra lei e l'attore non sussiste unicamente una mancanza di comunicazione, ma un conflitto di lunga durata, che avrebbe dovuto essere considerato dalla Corte cantonale.
A causa di tale conflitto, il diritto di visita quindicinale non avrebbe potuto essere esteso. Sempre secondo la convenuta, la Corte cantonale ha pure disatteso che fra C.________ e i suoi genitori, eccetto nei primi mesi di vita della bambina, non vi è mai stata una comunione familiare: anche questa circostanza depone per un diritto di visita più ristretto. Infine, poiché C.________ vive stabilmente in un nucleo familiare composto da madre, patrigno, fratellastro (nato nell'aprile 2001) e sorellastra (nata all'inizio del 2004), la Corte cantonale avrebbe pure dovuto valutare questo fatto e non perturbarla, imponendole una prolungata interruzione di tale quotidiana vita familiare, per proiettarla in una realtà completamente diversa, in cui si trova sola con il padre.
2.1.3 Giusta l'art. 55 cpv. 1 lett. c secondo periodo OG, l'atto di ricorso non deve criticare accertamenti di fatto, né proporre eccezioni, contestazioni e mezzi di prova nuovi, né prevalersi della violazione del diritto cantonale. Nella giurisdizione per riforma il Tribunale federale pone a fondamento della sua sentenza i fatti così come sono stati accertati dall'ultima autorità cantonale, salvo che siano state violate disposizioni federali in materia di prove e riservate la rettificazione d'ufficio degli accertamenti dovuti manifestamente a una svista (art. 63 cpv. 2 OG) o la necessità di un loro completamento in seguito alla mancata considerazione, da parte della Corte cantonale, di fatti pertinenti, regolarmente allegati (art. 64 OG; DTF 127 III 248 consid. 2c pag. 252 con rinvii). A prescindere da queste eccezioni, che il ricorrente deve espressamente invocare (DTF 115 II 399 consid. 2a), non possono essere formulate censure contro gli accertamenti di fatto: una critica dell'apprezzamento delle prove effettuato dall'autorità cantonale è improponibile nell'ambito del ricorso per riforma (DTF 125 III 78 consid. 3a con rinvii).
Ora, la convenuta censura la sentenza impugnata come se la giurisdizione per riforma fosse una superiore Corte di appello a cui spetta di rivedere liberamente non solo l'applicazione del diritto, ma pure gli accertamenti di fatto del supremo Tribunale cantonale. La convenuta basa - inammissibilmente - le proprie critiche su una fattispecie che non risulta dalla sentenza impugnata o che la contraddice, senza però pretendere che in concreto si sia realizzata almeno una delle tre summenzionate eccezioni, che permettono al Tribunale federale di non porre a fondamento della sua sentenza i fatti così come sono stati accertati dall'ultima autorità cantonale. Per il resto, fondandosi sui vincolanti accertamenti di fatto contenuti nella sentenza impugnata, emerge che la Corte cantonale non si è scostata dalla giurisprudenza federale esercitando il suo apprezzamento nel senso di concedere all'attore - che ha sempre avuto regolari contatti con la figlia - un diritto di visita quindicinale che inizia già il venerdì sera. Nemmeno l'affermazione secondo cui tra le parti non vi sarebbe mai stata una comunione familiare ostacola il diritto di visita, atteso che in dottrina si sostiene l'opinione secondo la quale perfino nel caso in cui tra genitore e figlio non dovesse esistere alcuna relazione emozionale, l'istituzione di rapporti personali è auspicabile, affinché una siffatta relazione possa, per motivi attinenti allo sviluppo della personalità del figlio, essere instaurata (ingeborg Schwenzer, Commento basilese, n. 6 ad art. 273 CC). Infine, neppure il fatto che la convenuta si sia sposata e abbia costituito una nuova famiglia in cui C.________ è perfettamente integrata giustifica l'intervento del Tribunale federale a modifica dell'estensione del diritto di visita stabilito dall'autorità cantonale.
2.2
2.2.1 Con riferimento alla regolamentazione delle vacanze, la Corte cantonale ha rilevato che abitualmente al genitore a cui non sono affidati i figli viene concesso un diritto di visita di tre settimane durante le vacanze estive. Nella fattispecie ha tuttavia ridotto tale periodo a due settimane, vista la richiesta in tal senso dell'attore. Per il resto ha fissato, come da prassi cantonale e reputando che in concreto non sono ravvisabili ripercussioni sfavorevoli sulla figlia, una settimana a Natale e una settimana a Pasqua o a carnevale. I giudici cantonali hanno altresì ritenuto che non vi è motivo di trascurare le vacanze di Ognissanti e ha stabilito ogni due anni un diritto di visita di una settimana in tale periodo. Atteso che C.________ pare aver trascorso con il padre al massimo una settimana consecutiva, l'ultima istanza cantonale ha prescritto un inizio graduale del diritto di visita fino al momento in cui la bambina inizierà la scuola dell'obbligo, nel senso che le due settimane estive non sono consecutive.
2.2.2 La convenuta afferma che già le ragioni addotte contro l'inizio del diritto di visita quindicinale depongono a sfavore della regolamentazione delle vacanze prevista dalla sentenza impugnata. La Corte cantonale non avrebbe poi tenuto conto di quanto vissuto da C.________, la quale finora ha unicamente trascorso una settimana di vacanze con il padre. I giudici cantonali avrebbero pure trascurato il bisogno di C.________ di abituarsi gradualmente al cambiamento del regime del diritto di visita e ignorato il fatto che l'inizio della scolarità modificherà il ritmo di vita della bambina, facendo apparire controproducente l'estensione del diritto di visita.
2.2.3 Nella fattispecie la convenuta, lamentandosi di una mancanza di gradualità nella regolamentazione dei periodi di vacanza, pare dimenticare che la Corte cantonale ha previsto una regolamentazione diversa prima e dopo l'inizio dell'obbligo scolastico. Inoltre, nella misura in cui rinvia agli argomenti già sviluppati contro l'inizio del diritto di visita quindicinale, occorre ribadire quanto già indicato nel considerando 2.1.3, e segnatamente che la critica ricorsuale poggia inammissibilmente su una fattispecie non accertata dalla Corte cantonale. Per il resto, nemmeno la convenuta sostiene che i giudici cantonali avrebbero violato il diritto federale ritenendo la regolamentazione del diritto di visita una misura durevole, che deve tenere conto dell'evoluzione futura. Ora, se è vero che cominciando la scuola C.________ sarà confrontata a nuove regole e responsabilità, la bambina entra pure in un'età in cui può più facilmente stare lontana da casa per periodi prolungati. In conclusione, ricordato che la settimana trascorsa da C.________ con il padre è, per utilizzare le parole della stessa convenuta, "andata bene", il diritto di visita stabilito dal Tribunale di appello per quanto attiene alle vacanze non viola il diritto federale.
3.
Da ultimo, poiché nemmeno pretende di aver chiesto l'audizione della bambina nella sede cantonale, la convenuta non può essere seguita quando alla fine del gravame afferma, in sostanza, che occorre tenere conto dell'opinione della figlia, rispettivamente che quest'ultima deve essere sentita.
4.
Da quanto precede discende che il ricorso, nella ridotta parte in cui risulta ammissibile, si rivela infondato e come tale va respinto. La tassa di giustizia segue la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG), mentre non si giustifica di assegnare ripetibili all'attore, che non è stato invitato a produrre una risposta e che non è quindi incorso in spese di patrocinio per la procedura innanzi alla sede federale.
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
La tassa di giustizia di fr. 2'000.-- è posta a carico della convenuta.
3.
Comunicazione alle patrocinatrici delle parti e alla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 16 agosto 2004
In nome della II Corte civile
del Tribunale federale svizzero
Il presidente: Il cancelliere: