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Original
 
Eidgenössisches Versicherungsgericht
Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas
Corte delle assicurazioni sociali
del Tribunale federale
Causa
{T 7}
I 110/04
Sentenza del 26 agosto 2004
IIa Camera
Composizione
Giudici federali Borella, Presidente, Lustenberger e Frésard; Grisanti, cancelliere
Parti
A.________, Italia, ricorrente, rappresentata dall'Istituto Nazionale di assistenza Sociale INAS,
c/o OCST, via G. Lanz 25, 6850 Mendrisio,
contro
Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Ginevra, opponente
Istanza precedente
Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero, Losanna
(Giudizio del 28 gennaio 2004)
Fatti:
A.
A.a A.________, cittadina italiana nata nel 1946, ha lavorato in Svizzera - da ultimo come ausiliaria alle dipendenze del ristorante X.________ - in qualità di frontaliera dal 1985 al 1986 e dal 1989 al 1999 solvendo i regolari contributi di legge. Dopo avere apparentemente subito un primo infortunio già il 10/11 maggio 1999 (l'esatta ricostruzione dei fatti è ostacolata dalle dichiarazioni spesso confuse e contraddittorie rese agli atti), l'interessata, cadendo da una scala, ha riportato in data 23 luglio 1999 un "trauma contusivo, distorsivo della caviglia sinistra con successivo riscontro di lacerazione pressoché totale del legamento deltoideo e lesione parziale del tendine tibialis posterior", che, eccezion fatta per il periodo 16 agosto - 10settembre 1999, ne ha determinato una totale incapacità lavorativa e il conseguente licenziamento per il 30 novembre 1999. Assicurata d'obbligo contro gli infortuni presso la Generali Assicurazioni, A.________ ha beneficiato delle relative indennità giornaliere fino al 31 luglio 2001, data a partire dalla quale l'ente assicuratore, mediante provvedimento del 9 luglio 2002, le ha riconosciuto, a dipendenza dei soli esiti infortunistici, il diritto a una rendita d'invalidità di fr. 206.- mensili per un tasso d'incapacità di guadagno dell'11%.
A.b Il 22 agosto 2000 l'assicurata ha presentato una domanda volta all'ottenimento di una rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità. Esperiti gli accertamenti del caso a cura dell'Ufficio AI del Cantone Ticino, l'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero (UAI), con separate decisioni del 9 gennaio 2003, ha erogato in favore dell'istante una rendita intera mensile di fr. 402.- (adeguata a fr. 412.- dal 1° gennaio 2001) a far tempo dal 1° luglio 2000 e una mezza rendita di fr. 206.- (adeguata a fr. 211.- a partire dal 1° gennaio 2003) mensili dal 1° agosto 2001, oltre alle completive per il marito. L'amministrazione ha in particolare fondato il proprio convincimento sugli esiti di una doppia perizia commissionata al dott. K.________ per una valutazione reumatologica - ortopedica e alla dott.ssa G.________ per un consulto psichiatrico. Così, mentre il primo, dopo avere nel suo referto del 16 maggio 2001 evidenziato la presenza contestuale di alcune affezioni non invalidanti (quali ipertensione arteriosa, obesità per magna, iniziale poliartrosi alle articolazioni d'entrambe le mani e stato dopo colecistectomia effettuata circa 25 anni prima), posta la diagnosi ("con ripercussioni sulla capacità al lavoro") di importante sindrome algica al piede sinistro, osteocondrosi o piccola flack fracture del talo mediale con importante edema dello stesso, capsulo-sinovialite e segni di borsite retrocalcaneare, iniziale gonartrosi bilaterale nonché leggera sindrome panvertebrale su discrete turbe statiche, alterazioni degenerative soprattutto cervicali e sbilancio muscolare, ha attestato una piena capacità lavorativa in attività adeguata che le permetta di cambiare frequentemente posizione e che non comporti attività fisiche troppo pesanti come ad es. il sollevamento di pesi superiori ai 10-15 kg rilevando per il resto una limitazione del 20-30% nella professione precedente di ausiliaria di ristorante con camere, la dott.ssa G.________, avvalsasi della collaborazione della dott.ssa M.________i (psicologa), riscontrata una sindrome somatoforme da dolore persistente (F 45.4 ICD-10), in data 3 luglio 2002 ha stabilito al 50% il grado di incapacità lavorativa complessiva per i problemi psichiatrici e fisici, sia come casalinga che come lavoratrice attiva fuori di casa. Tale valutazione è stata confermata il 23 luglio successivo dal Servizio medico dell'Ufficio AI cantonale, dott.ssa B.________.
A.c Contestando il mancato riconoscimento di una rendita intera anche dopo il 31 luglio 2001, l'interessata si è opposta alla decisione dell'amministrazione con atto del 10 febbraio 2003. L'UAI ha sostanzialmente confermato la sua posizione con decisione su opposizione del 16 maggio 2003.
B.
Assistita dal Patronato INAS di Mendrisio, A.________ si è aggravata alla Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero. Sostanziando la propria richiesta con nuova documentazione medica, l'assicurata ha ribadito la domanda di rendita intera a partire dal 1° agosto 2001.
Per pronuncia del 28 gennaio 2004, i giudici commissionali hanno respinto il gravame e confermato l'operato dell'UAI.
C.
Sempre patrocinata dal Patronato INAS, A.________ interpone ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, al quale ripropone le richieste di sede commissionale.
L'UAI come pure l'Ufficio AI del Cantone Ticino propongono la reiezione del gravame, mentre l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali ha rinunciato a determinarsi. Per parte sua, con atto 29 marzo 2004 la ricorrente si è riconfermata nelle proprie conclusioni trasmettendo a questa Corte un nuovo rapporto medico, datato 18 marzo 2004, del dott. H.________.
Diritto:
1.
Oggetto del contendere è l'assegnazione alla ricorrente, anche dopo il 31 luglio 2001, di una rendita intera dell'assicurazione per l'invalidità. Per quanto attiene per contro alla pensione (intera) riconosciutale per il periodo precedente, in particolare dal 1° luglio al 31 dicembre 2000 - allorquando il cittadino italiano, oltre ad essere invalido ai sensi della legge svizzera e ad aver contribuito per almeno un anno all'AVS/AI svizzera, doveva pure essere assicurato alle assicurazioni sociali elvetiche oppure a quelle patrie al verificarsi dell'evento -, occorre precisare che l'insorgente ha maturato il diritto alla prestazione in quanto, dopo avere esercitato un'attività lucrativa in Svizzera quale frontaliera e avere versato contributi all'assicurazione sociale di questo Stato per almeno un anno nei tre anni immediatamente precedenti la realizzazione del rischio assicurato (invalidità intervenuta in concreto il 23 luglio 2000), per l'ordinamento convenzionale italo-svizzero in materia di sicurezza sociale - applicabile al caso di specie avuto riguardo allo stato di fatto giuridicamente determinante realizzatosi fino a fine dicembre 2000 (DTF 129 V 4 consid. 1.2, 127 V 467 consid. 1, 126 V 166 consid. 4b) - doveva essere assimilata agli assicurati secondo la legislazione Svizzera (cfr. art. 3 cpv. 3 dell'Accordo aggiuntivo alla Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica italiana relativa alla sicurezza sociale, concluso il 4 luglio 1969, nel tenore in vigore dopo la modifica introdotta dall'art. 9 del Secondo Accordo aggiuntivo, concluso il 2 aprile 1980, in vigore dal 1° febbraio 1982).
2.
Nei considerandi dell'impugnata pronuncia, cui si rinvia, i primi giudici hanno già esposto le norme legali e i principi giurisprudenziali disciplinanti la presente fattispecie, rammentando in particolare i presupposti che secondo il diritto svizzero - applicabile al caso di specie anche in seguito all'entrata in vigore, il 1° giugno 2002, dell'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC; RS 0.142.112.681; cfr. la sentenza del 7 aprile 2004 in re L., I 793/03, consid. 2.4, non ancora pubblicata nella Raccolta ufficiale) - devono essere adempiuti per potere conferire il diritto a una rendita (intera) dell'assicurazione per l'invalidità.
Così, dopo avere giustamente - perlomeno per quanto riferito allo stato di fatto giuridicamente determinante realizzatosi dopo il 1° gennaio 2003 (cfr. sentenze del 15 giugno 2004 in re Z., I 634/03, consid. 1.2, e del 4 giugno 2004 in re L., H 6/04, consid. 2.3-2.5, entrambe non ancora pubblicate nella Raccolta ufficiale) - dichiarato applicabile la nuova legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000, in vigore dal 1° gennaio 2003 (cfr. art. 2 LPGA in relazione con l'art. 1 cpv. 1 LAI), e averne definito i concetti - peraltro corrispondenti alle nozioni sviluppate dalla giurisprudenza sotto l'egida del precedente ordinamento (cfr. le sentenze del 15 giugno 2004 [citata] in re Z., consid. 1.2, e del 30 aprile 2004 in re A., I 626/03, consid. 2-3.6, non ancora pubblicate nella Raccolta ufficiale, che hanno evidenziato come, almeno nel presente ambito, la situazione non cambi a dipendenza del fatto che l'esame giuridico avvenga secondo le nuove disposizioni della LPGA oppure secondo quelle previgenti) - d'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) e al guadagno (art. 7 LPGA), d'invalidità (art. 8 LPGA e art. 4 LAI) e di raffronto dei redditi (art. 16 LPGA), l'autorità commissionale, ricordati i compiti del medico ai fini di tale valutazione (DTF 125 V 261 consid. 4 con riferimenti; VSI 2000 pag. 326 consid. 2b) e i limiti temporali - compresi tra il 22 agosto 1999 (art. 48 cpv. 2 LAI, nella versione in vigore dal 1° gennaio 2003) e il 16 maggio 2003 (DTF 121 V 366 consid. 1b) - del potere cognitivo del giudice nel caso di specie, ha correttamente esposto i presupposti e l'estensione del diritto alla rendita (art. 36 cpv. 1, 28 cpv. 1 [nella versione in vigore fino al 31 dicembre 2003, la 4a revisione della LAI, in vigore dal 1° gennaio 2004 non essendo applicabile ratione temporis alla presente procedura] e 29 cpv. 1 LAI [nella versione determinante in vigore dal 1° gennaio 2003]).
Alle considerazioni del giudizio impugnato può essere inoltre fatto riferimento anche per quanto attiene all'evocazione del principio secondo il quale a una valutazione dell'invalidità stabilita da un altro assicuratore sociale con decisione cresciuta in giudicato - come si avvera in concreto per il provvedimento 9 luglio 2002 della Generali Assicurazioni in relazione ai soli esiti infortunistici - deve di principio, se correttamente notificata anche all'altro assicuratore sociale, essere riconosciuto effetto vincolante (DTF 126 V 288; cfr. pure sentenza del 13 gennaio 2004 in re T., I 564/02), come pure avuto riguardo alla constatazione per cui il provvedimento, con il quale l'assicurazione per l'invalidità, come nel caso di specie, accorda una rendita d'invalidità con effetto retroattivo e contemporaneamente ne dispone la riduzione, l'aumento o la soppressione, configura in realtà una decisione di revisione (DTF 125 V 417 consid. 2d e i riferimenti citati; VSI 2002 pag. 66 consid. 1: giurisprudenza, questa, che pur essendo stata sviluppata in relazione all'art. 41 vLAI [soppresso in seguito all'entrata in vigore della LPGA, art. 17] mantiene la propria validità anche sotto l'egida del nuovo ordinamento [sentenza citata del 30 aprile 2004 in re A., consid. 3.5.4]).
Adesione può essere prestata infine al giudizio commissionale anche nella misura in cui esso ha correttamente enunciato i principi disciplinanti gli effetti temporali della riduzione della rendita, osservando segnatamente che in caso di assegnazione di una prestazione decrescente o temporanea, la data della modifica del diritto deve essere stabilita conformemente all'art. 88a cpv. 1 OAI (nella versione applicabile in concreto, in vigore fino al 31 dicembre 2003) - vale a dire in coincidenza con il miglioramento duraturo, per almeno tre mesi e senza notevoli interruzioni, della capacità al guadagno dell'assicurato - e non secondo l'art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI dal momento che non si è propriamente in presenza di una revisione della rendita in senso stretto (DTF 106 V 16; RCC 1983 pag. 489 consid. 2b; cfr. pure sentenza del 2 marzo 2004 in re Z., I 251/03, consid. 3.1).
3.
Condividendo la valutazione operata dall'amministrazione, i primi giudici hanno ritenuto che almeno dal mese di maggio 2001 - mese in cui il dott. K.________ ha reso il proprio referto peritale dichiarando la ricorrente pienamente abile al lavoro in attività leggere, rispettivamente lievemente inabilitata, nella misura del 20-30%, nella professione abituale - il grado d'incapacità lucrativa di A.________ si sarebbe ridotto (al 50%) in maniera tale da giustificare un dimezzamento, a far tempo dal 1° agosto 2001, della prestazione.
4.
4.1 Il Tribunale federale delle assicurazioni non vede serio motivo per dipartirsi da siffatta conclusione. Tale valutazione è ampiamente suffragata dal predetto rapporto specialistico del dott. K.________, che non solo risulta circostanziato, ma è anche stato prodotto in piena conoscenza dell'anamnesi e delle censure dell'esaminanda. Così, il referto in questione, che anche per il resto adempie tutti i requisiti di completezza, concludenza e chiarezza posti dalla giurisprudenza per conferire a un atto medico pieno valore probatorio (DTF 125 V 352 consid. 3a con riferimenti; VSI 2001 pag. 108 consid 3a), ha in particolare messo in evidenza una "grossa discrepanza tra i dati soggettivi affermati dall'assicurata e dalla sua reazione al dolore non appena si tocca il piede, rispetto ai dati oggettivi in nostro possesso". Pieno valore probatorio può quindi essere attribuito pure al referto della dott.ssa G.________, la quale - contrariamente a quanto intende sostenere l'insorgente - ha limitato al 50% il grado di incapacità lavorativa complessivo ("propongo l'accettazione di un'incapacità lavorativa al 50% unitamente per problemi psichiatrici e fisici") della stessa in ogni attività ("sia come casalinga che come lavoratrice all'esterno di casa"). Per parte sua, il servizio medico dell'Ufficio AI cantonale, aderendo a tali considerazioni, ha rettamente precisato come la valutazione operata dalla psichiatra in merito alle alterazioni psicofisiche sia giustificata per la stretta connessione esistente tra le affezioni.
4.2 Dalle numerose certificazioni mediche che l'insorgente ha prodotto nel corso della procedura non sono per contro ravvisabili elementi atti ad inficiare il parere dei succitati specialisti (cfr. DTF 125 V 353 consid. 3b/bb). Così, la valutazione peritale non risulta contraddetta dagli accertamenti sanitari posti a fondamento della decisione della Generali Assicurazioni. Da essi risulta infatti unicamente che - dal solo profilo infortunistico - l'assicurata è pienamente abile al lavoro perlomeno in attività semplici e ripetitive (constatazione, questa, peraltro confermata anche dal rapporto 10 settembre 2001 del prof. Gallinotto, il quale, al termine della sua relazione, ha evidenziato che all'interessata "resta consentita una attività seduta o con piccoli spostamenti"). Per il resto, la ricorrente non può inferire nulla di diverso nemmeno dal referto 14 ottobre 2002 della Clinica ortopedica Y.________, dott. N.________, atteso che, oltre a risultare, per stessa ammissione del suo estensore, incompleto ("Aus organisatorischen Gründen ist es uns nicht möglich, in so kurzer Zeit ein Gutachten durchzuführen und die Untersuchung findet in der Kniesprechstunde statt"), anche questo rapporto da lei commissionato mette in evidenza una certa discrepanza tra i reperti oggettivi e le censure della paziente ("Weder am Knie noch am Fuss gibt es relevante strukturelle Veränderungen, welche di massiven Beschwerden erklären"), tutt'al più spiegabile con un'elaborazione patologica del trauma ("weist auf eine patologische Verarbeitung des Traumas hin"). Ora, quest'ultimo aspetto ha fatto l'oggetto degli approfonditi accertamenti da parte della dott.ssa G.________ che è giunta alle note conclusioni.
Né è sufficiente a sostanziare la richiesta ricorsuale la succinta e immotivata dichiarazione 24 settembre 2003 del dott. E.________, peraltro non specialista del campo (sul significato, a livello probatorio, di tale circostanza cfr. sentenza del 3 agosto 2000 in re B., I 178/00, consid. 4a). Per quanto concerne infine l'attestato medico 18 marzo 2004 del dott. H.________, prodotto agli atti dalla ricorrente dopo la scadenza del termine di ricorso, anche nella misura in cui non dovesse riferirsi a una situazione posteriore a quella esistente al momento della decisione su opposizione in lite e quindi esulante dal potere cognitivo di questa Corte (DTF 121 V 366 consid. 1b), esso non può comunque essere ritenuto ai fini del presente giudizio dal momento che si limita in sostanza a fornire una nuova interpretazione in merito a fatti già noti che peraltro potevano già agevolmente essere invocati in precedenza (DTF 127 V 357 consid. 4).
4.3 In tali condizioni, si deve concludere che a ragione l'autorità commissionale poteva ritenere ristabilita, a partire dal mese di maggio 2001, una capacità lavorativa dell'insorgente del 50% nella pregressa attività di ausiliaria. Di conseguenza, la decisione di sostituire, a partire dal 1° agosto 2001, trascorso il termine di cui all'art. 88a cpv. 1 OAI, la rendita d'invalidità intera con una mezza rendita dev'essere tutelata.
Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni pronuncia:
1.
Il ricorso di diritto amministrativo è respinto.
2.
Non si percepiscono spese giudiziarie.
3.
La presente sentenza sarà intimata alle parti, alla Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero, all'Ufficio AI del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
Lucerna, 26 agosto 2004
In nome del Tribunale federale delle assicurazioni
Il Presidente della IIa Camera: Il Cancelliere: