Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
2P.173/2004 /viz
Sentenza del 1° settembre 2004
II Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudici federali Wurzburger, presidente,
Hungerbühler, Müller,
cancelliera Ieronimo Perroud.
Parti
X.________ SA,
A.________,
ricorrenti, entrambe patrocinate dall'avv. Enzio Bertola,
contro
Consiglio di Stato del Cantone Ticino,
Residenza governativa, 6500 Bellinzona,
Tribunale amministrativo del Cantone Ticino,
via Pretorio 16, casella postale, 6901 Lugano.
Oggetto
revoca dell'autorizzazione a gestire un esercizio pubblico e sospensione per tre mesi dell'assunzione della gerenza;
ricorso di diritto pubblico contro la decisione del 2 giugno 2004 del Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.
Fatti:
A.
Con decisioni del 13 febbraio 2004, emanate in base alla legge ticinese del 21 dicembre 1994 sugli esercizi pubblici (Les pubb) e relativo regolamento di applicazione (Reg. Les pubb), la Sezione dei permessi e dell'immigrazione del Cantone Ticino ha revocato l'autorizzazione a gestire il bar Y.________, esercizio pubblico con alloggio, di cui era titolare la X.________ SA nonché ha sospeso per tre mesi l'assunzione della gerenza di esercizi pubblici da parte di A.________, che ne era la gerente dal 2001. Detti provvedimenti sono stati adottati perché l'esercizio pubblico in questione, in contrasto con la destinazione, risultava essere nuovamente utilizzato per esercitarvi la prostituzione. Il 7 agosto 2000 l'autorizzazione a gestire era infatti già stata sospesa per tre mesi, l'esercizio pubblico essendo stato trasformato in postribolo, e il 26 gennaio 2001 la gerente A.________ era stata avvisata, con copia alla X.________ SA, che in caso di nuove irregolarità nella conduzione dell'esercizio pubblico, l'autorizzazione a gestire sarebbe stata revocata.
B.
Queste decisioni sono state confermate, su ricorso, dapprima dal Consiglio di Stato ticinese, il 20 aprile 2004, e poi dal Tribunale cantonale amministrativo, con sentenza del 2 giugno 2004.
C.
Il 5 luglio 2004 la X.________ SA e A.________ hanno presentato dinanzi al Tribunale federale un ricorso di diritto pubblico, con cui chiedono che le decisioni di prima, seconda e terza istanza cantonale siano annullate, che l'esercizio pubblico sia autorizzato a rimanere aperto e la gerenza e la gestione a continuare.
Chiamati ad esprimersi, il Consiglio di Stato e il Tribunale amministrativo, senza formulare osservazioni, hanno chiesto la conferma dei giudizi cantonali.
Diritto:
1.
1.1 Il Tribunale federale si pronuncia d'ufficio e con pieno potere d'esame sull'ammissibilità del rimedio sottopostogli (DTF 129 I 337 consid. 1; 129 II 225 consid. 1, 453 consid. 2 e riferimenti).
1.2 Il presente rimedio, fondato sulla pretesa violazione di diritti costituzionali del cittadino ed esperito in tempo utile contro una decisione emanata da un'autorità cantonale di ultima istanza (art. 71 cpv. 3 Les pubb) è, in linea di principio, ricevibile ai sensi degli art. 84 e segg. OG. La legittimazione delle ricorrenti è pacifica (art. 88 OG).
1.3 Eccettuati casi qui non realizzati, il ricorso di diritto pubblico ha funzione meramente cassatoria. In quanto le ricorrenti chiedono più del semplice annullamento della decisione impugnata, il gravame è inammissibile (DTF 129 I 129 consid. 1.2.1; 126 II 377 consid. 8c).
2.
Il ricorso di diritto pubblico sottostà a severe esigenze di motivazione. Il ricorrente deve indicare, oltre ai fatti essenziali, i diritti costituzionali o le norme giuridiche che pretende lesi e deve spiegare in cosa consiste la violazione (art. 90 cpv. 1 lett. b OG; sul cosiddetto "principio dell'allegazione" in generale cfr. DTF 117 Ia 393 consid. 1c). In altri termini, il ricorso deve sempre contenere una chiara ed esauriente motivazione giuridica dalla quale si possa dedurre se, e in quale misura, la decisione impugnata lede i diritti costituzionali invocati dalla parte ricorrente (DTF 110 Ia 1 consid. 2a; cfr. pure DTF 127 I 38 consid. 3c, 126 I 235 consid. 2a; 126 III 524 consid. 1c, 534 consid. 1b; 125 I 492 consid. 1b e rinvii). Il ricorrente non può semplicemente affermare che il giudizio impugnato sarebbe arbitrario o limitarsi a formulare una critica generica o di carattere appellatorio, come se il Tribunale federale fosse un'istanza abilitata a rivedere liberamente il fatto e il diritto e a ricercare la corretta interpretazione e applicazione della normativa cantonale (DTF 107 Ia 186 consid. b). Egli deve indicare in modo compiuto e preciso quali norme o principi generali del diritto sono stati applicati in modo manifestamente errato, oppure non sono stati applicati, e specificare perché l'atto impugnato è palesemente insostenibile, in aperto contrasto con la situazione effettiva, fondato su una svista manifesta oppure in urto palese con il sentimento di giustizia ed equità (sulla nozione di arbitrio, cfr. DTF 127 I 54 consid. 2b, 60 consid. 5a e relativi riferimenti).
3.
3.1 Le ricorrenti non contestano, perlomeno non conformemente a quanto richiesto dall'art. 90 cpv. 1 lett. b OG, le circostanze fattuali su cui si basa la sentenza querelata e l'apprezzamento delle prove effettuato dai giudici cantonali. Ne discende che la conclusione della Corte cantonale secondo cui - viste le deposizioni delle persone interrogate dalla polizia, quelle rese dal personale di servizio e da un abitante della zona nonché le notifiche d'albergo attestanti che le camere erano occupate quasi esclusivamente da giovani donne provenienti da paesi dell'America latina o dall'Europa dell'est - nell'osteria in questione veniva esercitata la prostituzione, va qui tutelata.
3.2 Le ricorrenti, con un'argomentazione invero alquanto confusa, affermano che la vertenza andava evasa in base alla legge ticinese sulla prostituzione, non invece in applicazione della legge sugli esercizi pubblici: ciò costituirebbe quindi un diniego di giustizia e configurerebbe arbitrio. Innanzitutto non è dato a vedere a cosa esse vogliano attingere con la loro lunga esposizione sulla questione della prostituzione, in quanto oggetto di disamina non è la proibizione di una simile attività. Va poi osservato che le loro censure non soddisfano minimamente le esigenze poste dall'art. 90 cpv. 1 lett. b OG. Le ricorrenti non specificano quali norme di diritto cantonale disciplinerebbero la materia oggetto del contendere né spiegano in ché le stesse sarebbero state applicate in modo arbitrario. Le interessate non si confrontano poi, in modo chiaro e preciso, con le puntuali considerazioni contenute nella sentenza impugnata, né in particolare spiegano, conformemente alle esigenze dell'art. 90 cpv. 1 lett. b OG e della giurisprudenza, per quali motivi esse sarebbero contrarie al diritto. Su questo punto il ricorso sfugge quindi ad un esame di merito.
Ma quand'anche si volesse da ciò prescindere, va rilevato che la tesi dei giudici cantonali, secondo cui l'art. 12 Les pubb è disatteso quando un'osteria con alloggio viene utilizzata in misura preponderante da donne che vi alloggiano alla scopo precipuo di esercitarvi la prostituzione, la funzione alberghiera essendo ridotta al rango di attività subalterna volta a favorire l'esercizio del meretricio, non è inficiata d'arbitrio. In altre parole, ritenere che un esercizio pubblico non può essere usato per scopi estranei all'attività del medesimo, segnatamente non può essere sfruttato per la pratica di un'attività commerciale quale la prostituzione, non configura un'interpretazione insostenibile del diritto cantonale, ma resisterebbe anzi ad un libero esame. Al riguardo è poi privo di pertinenza il fatto che la prostituzione sia stata esercitata solo nelle camere dell'osteria e non nella zona bar, considerato che l'autorizzazione a gestire è unica e si estende ad entrambi gli ambiti d'attività dell'esercizio pubblico.
3.3 Le ricorrenti rimproverano alle autorità cantonali di non aver aspettato l'esito del procedimento penale per asserito sfruttamento della prostituzione avviato nei confronti della gerente prima di emanare le misure amministrative querelate. La censura, che soddisfa a malapena le esigenze poste dall'art. 90 cpv. 1 lett. b OG, è infondata. Per prassi costante occorre soprassedere alla procedura amministrativa sino a che sia intervenuta una decisione penale passata in giudicato solo nella misura in cui l'accertamento dei fatti o la qualifica giuridica del comportamento litigioso sia rilevante nel quadro del procedimento amministrativo (DTF 124 II 103 consid. 1b/bb , 119 Ib 158 consid. 2c/bb). In concreto, le due fattispecie concernono ambiti chiaramente distinti: che la gerente ricorrente possa eventualmente essere condannata penalmente non è affatto di rilievo nella presente vertenza, dove è unicamente determinante la circostanza che nell'esercizio pubblico in questione è stata organizzata un'attività commerciale le cui finalità sono differenti da quelle di un'osteria con alloggio.
3.4 Secondo le ricorrenti le misure adottate nei loro confronti sono sproporzionate e lesive della libertà economica (art. 27 Cost.). Esse si limitano tuttavia a menzionare il principio della proporzionalità e la libertà economica nel loro ricorso, senza specificare in maniera compiuta e puntuale in quale misura gli stessi sarebbero stati lesi. In proposito, il gravame è inammissibile (art. 90 cpv. 1 lett. b OG).
3.5 Le ricorrenti si lamentano poi dell'aspetto mediatico assunto dalla fattispecie. Ciò esula tuttavia dall'oggetto del litigio e sfugge pertanto ad un esame di merito.
3.6 Infine, le ricorrenti contestano di essere state previamente ammonite. Sennonché, neanche in proposito, i loro argomenti adempiano le esigenze di motivazione poste dall'art. 90 cpv. 1 lett. b OG. Anche su questo punto il loro gravame è irricevibile.
4. Per il resto, si può rinviare ai pertinenti considerandi della sentenza contestata (art. 36a cpv. 3 OG).
5.
5.1 In considerazione dei motivi che precedono, il ricorso, in quanto ammissibile, va respinto. La causa, sufficientemente chiara, va decisa secondo la procedura semplificata di cui all'art. 36a OG.
5.2 Le spese vanno poste a carico delle ricorrenti, con vincolo di solidarietà (art. 156 cpv. 1 e 7, 153 e 153a OG). Non si assegnano ripetibili ad autorità vincenti (art. 159 cpv. 2 OG).
Per questi motivi, visto l'art. 36a OG, il Tribunale federale pronuncia:
1.
In quanto ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
La tassa di giustizia di fr. 2'000.-- è posta a carico delle ricorrenti, in solido.
3.
Comunicazione al patrocinatore delle ricorrenti, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.
Losanna, 1° settembre 2004
In nome della II Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il presidente: La cancelliera: