BGer 7B.178/2004
 
BGer 7B.178/2004 vom 16.09.2004
Tribunale federale
{T 0/2}
7B.178/2004 /bom
Sentenza del 16 settembre 2004
Camera delle esecuzioni e dei fallimenti
Composizione
Giudici federali Escher, presidente,
Meyer, Hohl,
cancelliere Piatti.
Parti
B.________,
ricorrente,
contro
Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, via Pretorio 16, 6901 Lugano.
Oggetto
elenco oneri e condizioni d'asta,
ricorso LEF contro la decisione emanata il 6 agosto
2004 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza.
Fatti:
A.
La C.________ procede con un'esecuzione in via di realizzazione del pegno nei confronti di B.________. Con avviso d'incanto 4 aprile 2003 l'Ufficio di esecuzione e fallimenti di Locarno aveva previsto per il 4 giugno 2003 l'incanto del fondo oggetto del diritto di pegno e di proprietà dell'escussa. Il 30 aprile 2003 ha allestito e comunicato agli interessati il relativo elenco oneri. In tale elenco risulta segnatamente un onere di usufrutto vita natural durante a favore di B.________ e A.________, nonché la menzione di un blocco penale del registro fondiario e di restrizioni della facoltà di disporre sia a norma della LPP che risultanti da pignoramenti. Nelle condizioni d'asta allestite e comunicate lo stesso giorno l'Ufficio ha indicato che il creditore procedente ha chiesto la vendita con il doppio turno d'asta per segnatamente ottenere la cancellazione del predetto onere di usufrutto.
B.
Il 12 maggio 2003 B.________ ha impugnato l'elenco oneri e le condizioni d'asta alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza. Con sentenza 6 agosto 2004, emanata dopo che gli effetti della moratoria concordataria concessa il 13 giugno 2003 dal Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna erano decaduti, l'autorità di vigilanza ha interamente respinto il ricorso. I giudici cantonali hanno reputato corretto includere il doppio turno d'asta nelle condizioni d'incanto, perché le cartelle ipotecarie del creditore procedente sono state iscritte a registro fondiario prima del diritto di usufrutto dell'escussa. Essi hanno altresì indicato che le norme che prescrivono il contenuto dell'elenco oneri non prevedono l'indicazione del valore di stima delle servitù gravanti il fondo. Inoltre, la procura distrettuale III del Cantone Zurigo ha autorizzato la realizzazione del fondo, revocando a tale scopo il blocco di natura penale. La sentenza cantonale rileva poi che l'elenco oneri indica correttamente sia l'esistenza, sia la data di iscrizione delle menzioni fondate sulla LPP e che, in base al principio "prior tempore, potior iure", le cartelle ipotecarie iscritte anteriormente prevalgono su tali menzioni. Pure la menzione dei pignoramenti riportata nell'elenco oneri è corretta e, non trattandosi di crediti al beneficio di un diritto di pegno, non è nemmeno possibile accollarli all'aggiudicatario. Infine, anche la contestazione della stima si rivela infondata, atteso che il valore esposto dalla debitrice corrisponde al valore indicato nell'avviso di incanto.
C.
Con ricorso 23 agosto 2004 B.________ chiede al Tribunale federale, previa concessione dell'effetto sospensivo, di modificare la sentenza cantonale nel senso che la possibilità di effettuare il doppio turno d'asta sia annullata e che sia assegnato al creditore procedente un termine per far valere in giudizio la priorità del suo pegno. Ella chiede pure che il valore di stima del fondo venga modificato e che l'elenco oneri venga completato con l'indicazione sia della relazione fra le cartelle ipotecarie del creditore procedente e il diritto di usufrutto sia del valore di stima dell'usufrutto. Postula inoltre che nell'elenco oneri o in una comunicazione ufficiale venga precisata la situazione relativa al blocco penale, ai crediti concernenti le restrizioni della facoltà di disporre fondate sulla LPP e sui pignoramenti (se vengono cancellati, se vi è un importo da pagare in contanti o da assegnare, le conseguenze per la ricorrente e per l'acquirente nonché l'indicazione del "grado di priorità fra queste restrizioni e i pegni/diritti reali"). In via subordinata domanda che la decisione impugnata venga annullata e la causa rinviata all'autorità cantonale per nuova decisione nel senso dei considerandi. Dei motivi del ricorso si dirà nei considerandi di diritto.
Non è stata chiesta una risposta al ricorso.
Diritto:
1.
La ricorrente, quale proprietaria del fondo da realizzare e titolare di un diritto d'usufrutto è pacificamente legittimata ad inoltrare il presente gravame contro una sentenza dell'autorità di vigilanza in materia di elenco oneri e di condizioni d'incanto. Il ricorso, tempestivo, è pertanto in linea di principio ammissibile.
2.
2.1 La ricorrente ritiene innanzi tutto ingiustificato procedere ad un doppio turno d'asta, perché le cartelle ipotecarie sarebbero state date in pegno al creditore procedente dopo la costituzione dell'usufrutto. Ella afferma di avere in buona fede eseguito tutta l'operazione di finanziamento nella convinzione di essere titolare di un diritto di usufrutto che prevale sulle predette cartelle ipotecarie. Del resto, due cartelle ipotecarie sono state nuovamente rilasciate nel corso degli anni, in sostituzione di quelle originarie, e il discusso usufrutto vi è indicato senza menzionarne la posteriorità. Infine, sempre secondo la ricorrente, in concreto le parti - almeno per atti concludenti - hanno derogato all'ordine stabilito dall'art. 972 CC, motivo per cui la data di iscrizione non sarebbe determinante e la priorità del creditore pignoratizio non risulterebbe dall'elenco oneri.
2.2 Giusta l'art. 142 cpv. 1 LEF, qualora il fondo sia stato gravato, senza il consenso del creditore pignoratizio anteriore, da servitù, oneri fondiari o da un diritto personale annotato e la precedenza del diritto di pegno risulti dall'elenco oneri, il creditore pignoratizio può pretendere, entro 10 giorni dalla notificazione dell'elenco oneri, che il fondo sia messo agli incanti con o senza questo aggravio. L'elenco oneri, determinante per stabilire la precedenza, viene allestito sulla base di quanto risulta dal registro fondiario e dalle insinuazioni (art. 34 cpv. 1 lett. b RFF). In virtù dell'art. 37 cpv. 3 RRF ove dei creditori pignoratizi abbiano consentito alla costituzione di un onere fondiario o di una servitù sopra un fondo gravato da diritti di pegno, l'ufficiale del registro fondiario deve menzionare questo consenso nelle "Osservazioni" relative alle iscrizioni di detti diritti di pegno, richiamare tale osservazione al momento dell'iscrizione della servitù e far figurare il nuovo onere sui titoli di pegno come prevalente agli altri diritti. Il beneficiario della servitù può però apportare anche in altro modo la prova che un creditore pignoratizio abbia acconsentito al nuovo onere, ma, trattandosi di una questione concernente il rango di un onere iscritto nell'elenco oneri, la stessa dev'essere risolta nell'ambito della procedura di appuramento dell'elenco oneri (Carl Jaeger, Das Bundesgesetz betreffend Schuldbetreibung und Konkurs, 3a ed., 1911, n. 12 ad art. 141 LEF). È infatti possibile impugnare l'elenco oneri con un ricorso all'autorità di vigilanza per far valere vizi formali nel suo allestimento (DTF 119 III 84 consid. 2, 96 III 74 consid. 1) o perché esso non è conforme all'estratto del registro fondiario o alle insinuazioni (DTF 120 III 20 consid. 1) o ancora quando vi è stato iscritto un diritto che manifestamente non costituisce un aggravio per il fondo (DTF 117 III 36 consid. 3). Per contestare l'esistenza, l'estensione, il grado o l'esigibilità di una pretesa occorre invece far capo alla procedura di appuramento dell'elenco oneri (art. 140 cpv. 2 LEF, art. 37 cpv. 2 RFF applicabile per analogia nell'esecuzione in via di realizzazione del pegno in virtù del rinvio contenuto nell'art. 102 RFF).
Nella fattispecie, la ricorrente non si prevale di alcun motivo che permette di impugnare l'elenco oneri con un ricorso all'autorità di vigilanza: non afferma segnatamente che esso non sia conforme all'estratto del registro fondiario. Ella si limita invece ad invocare dei motivi che concernono l'asserito - reale - rango del suo diritto di usufrutto e che dovevano quindi essere fatti valere in una procedura di appuramento dell'elenco oneri. Per il resto occorre rilevare, come correttamente già fatto dall'autorità di vigilanza, che il rango fra i diritti di pegno e le servitù risulta dalle rispettive date di iscrizione (DTF 59 III 70, pag. 73), atteso che anche nell'ambito dell'esecuzione forzata la relazione fra servitù e diritti di pegno è retta dal principio generale, previsto dal diritto civile, della priorità temporale (DTF 119 III 32 consid. 1b). Nella ridotta misura in cui risulta ammissibile, la censura si rivela pertanto infondata e dev'essere respinta.
3.
La ricorrente critica la mancata stima del suo usufrutto con l'indicazione del relativo valore nell'elenco oneri. Ora, come già indicato dalla sentenza impugnata, le disposizioni del RFF che determinano il contenuto dell'elenco oneri non prevedono l'indicazione del valore di stima degli oneri che gravano il fondo da realizzare. Non è pertanto ravvisabile alcuna violazione del diritto federale da parte dell'autorità di vigilanza.
4.
La ricorrente lamenta inoltre che l'elenco oneri e le condizioni d'incanto non si esprimono sulle conseguenze del blocco penale esistente sul fondo e riportato nell'elenco oneri. Ora, la pretestuosità di tale argomentazione risulta già dall'affermazione, contenuta nel ricorso, con cui la ricorrente ribadisce il suo interesse "a conoscere l'estensione di quel blocco, a sapere se è stato nel frattempo tolto e se sì a quali condizioni". Alla ricorrente è infatti stata intimata, tramite l'avvocata che la patrocina nella procedura penale contro di lei aperta nel Cantone Zurigo, la decisione del 25 febbraio 2003 (menzionata dall'autorità di vigilanza), con cui la procura distrettuale III del Cantone Zurigo ha revocato il blocco del registro fondiario unicamente per la realizzazione del fondo a favore dei creditori ipotecari e ha ordinato la confisca del prodotto della realizzazione eccedente le ipoteche legali e contrattuali (art. 64 cpv. 2 OG applicabile per analogia in seguito al rinvio contenuto nell'art. 81 OG). Per il resto si può ancora rilevare che, procedendo all'incanto, l'Ufficiale segnala di aver ottenuto, come si è verificato nella fattispecie, l'autorizzazione dall'autorità penale ad effettuare la realizzazione del fondo.
5.
La ricorrente afferma poi di prendere atto delle delucidazioni contenute nella sentenza impugnata per quanto attiene alle restrizioni della facoltà di disporre fondate sulla LPP e sui pignoramenti, ma di mantenere le proprie domande ricorsuali. Così facendo, ella misconosce che giusta l'art. 79 cpv. 1 OG l'atto di ricorso non deve unicamente indicare le modificazioni della decisione impugnata che sono proposte, ma pure esporre in modo conciso le norme di diritto federale violate dalla decisione e in che consiste la violazione.
6.
Pure pretestuosa si rivela infine la contestazione del valore di stima del fondo, atteso che nell'elenco oneri e nell'avviso di incanto del 4 aprile 2003 ben risulta l'importo indicato dalla ricorrente e stabilito dalla perizia.
7.
Da quanto precede discende che il ricorso, nella misura in cui risulta ammissibile, si rivela infondato. Con l'evasione del gravame la domanda di effetto sospensivo è divenuta caduca. Non si preleva tassa di giustizia (art. 20a cpv. 1 LEF).
Per questi motivi, la Camera pronuncia:
1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
Comunicazione alla ricorrente, alla controparte (C.________), all'Ufficio di esecuzione e fallimenti di Locarno e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza.
Losanna, 16 settembre 2004
In nome della Camera delle esecuzioni e dei fallimenti
del Tribunale federale svizzero
La presidente: Il cancelliere: