Eidgenössisches Versicherungsgericht
Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas
Corte delle assicurazioni sociali
del Tribunale federale
Causa
{T 7}
U 102/04
Sentenza del 20 settembre 2004
IIa Camera
Composizione
Giudici federali Borella, Presidente, Meyer e Lustenberger; Grisanti, cancelliere
Parti
F.________, 1959, ricorrente, rappresentato
dall'avv. Stefano Zanetti,
Piazza Governo 4, 6500 Bellinzona,
contro
Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni, Fluhmattstrasse 1, 6002 Lucerna, opponente
Istanza precedente
Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano
(Giudizio dell'1° marzo 2004)
Fatti:
A.
A.a In data 13 dicembre 1996, F.________, nato nel 1959, alle dipendenze della ditta X.________ in qualità di aiuto carpentiere e in quanto tale assicurato presso l'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI), si è ferito alla fronte nel tagliare una trave con una motosega. Al pronto soccorso dell'Ospedale X.________, presso il quale l'assicurato si è immediatamente recato, sono state constatate una ferita lacero-contusa di circa 6 cm, dalla radice del naso verso l'alto e a sinistra, nonché una ferita di circa 3 cm in prossimità dell'inserzione dei capelli senza lesioni ossee. Il caso è stato assunto dall'INSAI, che ha corrisposto all'interessato le prestazioni di legge. L'assicurato ha potuto riprendere la propria attività professionale a contare dal 18 febbraio 1997.
A.b Esperiti i propri accertamenti, con provvedimento 20 marzo 1998, confermato mediante decisione su opposizione del 1° ottobre 1998, l'Istituto assicuratore ha dichiarato voler chiudere il caso e ha negato all'interessato sia il diritto a un intervento di chirurgia estetica sia l'assegnazione di un'indennità per menomazione dell'integrità (IMI). Tale valutazione è stata confermata, con pronuncia del 15 marzo 1999, dal Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino anche in seguito al ricorso presentato da F.________. Adito da quest'ultimo, il Tribunale federale delle assicurazioni ne ha per contro accolto il gravame con sentenza dell'8 novembre 2001. Facendo in particolare notare che la possibilità di contribuire, con un adeguato intervento chirurgico di correzione delle cicatrici, al miglioramento dei disturbi invocati dall'assicurato, non appariva talmente inverosimile da dover essergli negato il diritto alle prestazioni di cura richieste, questa Corte ha annullato il giudizio cantonale e la decisione su opposizione del 1° ottobre 1998 (U 134/99, pubblicata in RDAT 2001 I no. 77 pag. 502). Per il resto, il Tribunale federale delle assicurazioni ha stabilito che, una volta effettuato l'intervento, l'INSAI avrebbe dovuto pronunciarsi sull'eventuale diritto a un'IMI.
A.c In data 18 settembre 2002 l'interessato si è sottoposto al prospettato intervento ricostruttivo di plastica facciale che è stato effettuato dalla dott.ssa C.________ previa escissione della cicatrice nodulare della parte sinistra della glabella.
A.d Mediante decisione del 24 aprile 2003, sostanzialmente confermata il 21 maggio successivo anche in seguito all'opposizione interposta dall'assicurato, l'INSAI gli ha riconosciuto un'IMI del 5%.
B.
Patrocinato dall'avv. Stefano Zanetti, F.________ si è nuovamente aggravato al Tribunale cantonale delle assicurazioni. Postulando l'annullamento della decisione su opposizione del 21 maggio 2003, l'assicurato ha chiesto l'assegnazione di un'IMI del 10% nonché il riconoscimento di fr. 3'915.20, oltre a interessi del 5% dal 14 maggio 2002, a titolo di rimborso per una serie di spese che egli avrebbe dovuto sostenere in relazione all'evento del 13 dicembre 1996. Egli ha infine domandato di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria.
Per giudizio del 1° marzo 2004, nella misura in cui lo ha ritenuto ricevibile (così, in merito alla richiesta di rimborso spese, l'autorità giudiziaria di prima istanza ha accertato l'assenza di una decisione impugnabile), la Corte cantonale ha respinto il ricorso confermando nel suo risultato l'operato dell'assicuratore infortuni. In particolare, i primi giudici hanno ritenuto adeguata un'IMI del 5% per le conseguenze somatiche dell'infortunio negando per il resto il diritto a un'ulteriore prestazione a dipendenza di un danno all'integrità psichica. Infine, rilevata un'eccedenza mensile dei redditi rispetto al fabbisogno di circa fr. 750.-, essa Corte ha pure respinto l'istanza di assistenza giudiziaria.
C.
Sempre assistito dall'avv. Zanetti, F.________ interpone ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, al quale, protestate spese e ripetibili di prima e seconda istanza, chiede essenzialmente l'annullamento della pronuncia cantonale del 1° marzo 2004 nonché l'allestimento di una perizia per stabilire il danno all'integrità fisica e psichica imputabile all'infortunio del 13 dicembre 1996 e ai suoi postumi. L'insorgente postula inoltre di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria di prima e seconda istanza.
Entro la scadenza del termine ricorsuale, l'interessato ha quindi trasmesso, per il tramite del suo patrocinatore, un ulteriore atto medico del dott. A.________ attestante il carattere durevole del disagio cagionato dall'evento assicurato.
L'INSAI propone la reiezione del gravame, mentre l'Ufficio federale della sanità pubblica ha rinunciato a determinarsi. Con scritto 5 maggio 2004, l'avv. Zanetti ha comunicato a questo Tribunale la rinuncia del suo assistito a sottoporre per conferma all'autorità comunale il formulario di rito per la richiesta dell'assistenza giudiziaria.
Diritto:
1.
1.1 Oggetto del contendere è sostanzialmente la quantificazione dell'IMI che i primi giudici, a conferma della decisione su opposizione in lite e senza avere precedentemente disposto una perizia giudiziaria, hanno stabilito al 5% in considerazione del solo danno all'integrità fisica.
1.2 Nella misura in cui il ricorrente sembra insistere sul rimborso di non meglio precisate e quantificate spese che lo stesso avrebbe dovuto sostenere per la tutela dei suoi diritti, è sufficiente il rinvio alla pronuncia impugnata che ha pertinentemente osservato come la domanda, sulla quale l'assicuratore opponente non si è (ancora) pronunciato con una decisione formale, non possa fare l'oggetto di una procedura ricorsuale e tanto meno di un giudizio sul merito (DTF 125 V 414 consid. 1a).
1.3 Per il resto, nei considerandi dell'impugnato giudizio, cui si rinvia, l'autorità giudiziaria cantonale ha giustamente rilevato come - perlomeno per quanto attiene al diritto alla prestazione in capitale (cfr. sentenza del 4 giugno 2004 in re L., H 6/04, consid. 2.5 e 6, non ancora pubblicata nella Raccolta ufficiale) - le disposizioni materiali della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA), entrata in vigore il 1° gennaio 2003, non risultino applicabili ratione temporis alla presente procedura il giudice delle assicurazioni sociali dovendo applicare le norme (sostanziali) in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche e controversa essendo in concreto l'entità di una prestazione i cui presupposti fattuali hanno potuto essere definiti in seguito all'intervento chirurgico del 18 settembre 2002 (DTF 129 V 4 consid. 1.2; per contro, per quanto attiene alle disposizioni formali della LPGA, il Tribunale federale delle assicurazioni ha già avuto modo di accertare l'assenza di una normativa specifica che regola la questione intertemporale stabilendo di conseguenza la necessità di ricorrere al principio generale secondo il quale, di regola, siffatte disposizioni entrano immediatamente in vigore [DTF 130 V 4 consid. 3.2]).
Alla pronuncia querelata può quindi essere fatto riferimento e prestata adesione anche nella misura in cui i primi giudici hanno correttamente rammentato che, giusta l'art. 24 cpv. 1 LAINF, l'assicurato ha diritto a un'equa indennità se, in seguito all'infortunio, accusa una menomazione importante e durevole all'integrità fisica o mentale, precisando per il resto che l'IMI, oltre ad essere assegnata in forma di prestazione in capitale e a non dovere superare l'ammontare massimo del guadagno annuo assicurato all'epoca dell'infortunio, è scalata secondo la gravità della menomazione (art. 25 cpv. 2 LAINF). Giova inoltre ribadire che, secondo l'art. 36 OAINF, emanato in conformità alla delega di competenza di cui all'art. 25 cpv. 2 LAINF (DTF 124 V 29), una menomazione dell'integrità è considerata durevole se verosimilmente sussisterà per tutta la vita almeno con identica gravità ed è importante se l'integrità fisica o mentale, indipendentemente dalla capacità di guadagno, è alterata in modo evidente o grave (cpv. 1). Infine, l'IMI è calcolata secondo le direttive figuranti nell'allegato 3 e se più menomazioni all'integrità fisica o mentale, causate da uno o più infortuni, sono concomitanti, l'indennità è calcolata in base al pregiudizio complessivo (art. 36 cpv. 2 e cpv. 3 prima frase OAINF).
2.
Nel caso di specie, l'esame giudiziario può limitarsi alla determinazione del danno dell'integrità psichica operata dai primi giudici. Per l'aspetto fisico, per contro, oltre a risultare condivisa dall'insorgente, che l'ha espressamente definita adeguata, la valutazione espressa dalla precedente istanza appare giustificata anche da un esame degli atti e da un confronto con la giurisprudenza in materia. Così, anche se nella sentenza pubblicata in RAMI 1988 no. U 48 pag. 237 seg. il Tribunale federale delle assicurazioni, per una ferita analoga, ebbe modo di elevare al 10% l'IMI che la precedente istanza aveva fissato al 5%, va precisato che tale adeguamento venne adottato - perdipiù in apparente contrasto con i principi affermati in DTF 113 V 221 seg. consid. 4, nel cui ambito questa Corte ha disposto che il danno all'integrità dev'essere stabilito in modo astratto ed egualitario (a tal proposito cfr. anche Alexandra Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, 3a ed., Zurigo 2003, pag. 165) - in considerazione delle particolarità del caso, segnatamente della giovane età dell'assicurato, sedicenne al momento dell'infortunio, nonché del suo stato civile (celibe).
3.
3.1 Come esposto al consid. 1.3, un danno all'integrità conferisce il diritto a un'indennità soltanto se è durevole. Tenuto conto del fatto che, secondo la dottrina psichiatrica maggioritaria, soltanto degli eventi infortunistici di una gravità eccezionale determinano dei pregiudizi durevoli all'integrità psichica, l'esame di questo aspetto deve prendere in considerazione l'evento infortunistico in quanto tale. In quest'ambito, il Tribunale federale delle assicurazioni si rifà alla classificazione stabilita per statuire sul rapporto di causalità adeguata tra evento infortunistico e disturbi di natura psichica (DTF 115 V 140 seg. consid. 6c, 409 seg. consid. 5c; cfr. pure sentenza del 22 luglio 2004 in re S., U 126/03, consid. 2.2.1). Per giurisprudenza, il diritto a un'IMI dev'essere di principio negato - senza necessità di procedere a misure istruttorie ulteriori in merito alla natura e al carattere durevole della menomazione psichica - in caso di infortunio insignificante o leggero, come pure di un infortunio di grado medio. Una deroga a questo principio è eccezionalmente ammissibile in presenza di un evento classificabile al limite degli infortuni gravi se gli atti all'inserto mettono in evidenza degli elementi che permettono di concludere per l'esistenza di una menomazione dell'integrità psichica particolarmente grave che non sembra doversi più esaurire. Simili elementi sono ravvisabili nelle circostanze strettamente connesse all'infortunio che servono da criterio per l'esame della causalità adeguata, se rivestono un'importanza e un'intensità particolari e se, in quanto fattori che causano stress, hanno favorito in maniera evidente l'instaurarsi di disturbi durevoli per tutta la vita. Infine, (anche) in caso di infortuni gravi, il carattere durevole della menomazione psichica deve sempre e comunque essere oggetto di verifica - se del caso previo allestimento di una perizia psichiatrica - se non risulta già in maniera evidente sulla base degli atti all'inserto (DTF 124 V 44 seg. consid. 5c, 214; cfr. pure la sentenza citata del 22 luglio 2004 in re S., consid. 2.2.1).
3.2 A ben vedere, indipendentemente dalla qualifica che si vuole attribuire all'evento in questione - classificato dai primi giudici nella categoria degli infortuni medi e tutt'al più nella categoria degli infortuni intermedi al limite di quelli gravi (a titolo di paragone, il Tribunale federale delle assicurazioni ha negato la qualifica di infortunio di grado medio al limite di quelli gravi a un'assicurata che si era procurata una subamputazione della falange distale del mignolo destro con una sminuzzatrice per cipolle [sentenza citata del 22 luglio 2004 in re S.], mentre ha lasciato aperta la questione di sapere se l'esplosione del disco di una sega circolare, che aveva causato a un assicurato delle ferite al viso e la perforazione dell'occhio destro, doveva essere trattata quale infortunio grave o medio [sentenza del 10 giugno 2002 in re M., U 334/01, consid. 4]) -, il carattere duraturo della menomazione psichica in esame può essere negato senza necessità di procedere a ulteriori accertamenti specialistici già solo in considerazione della documentazione in atti, e in particolare della constatazione fatta in data 7 gennaio 2004 dallo stesso medico curante del ricorrente, dott. A.________, specialista in psichiatria e psicoterapia, il quale, dopo avere messo in evidenza la presenza di uno "stato ansioso-depressivo, in reazione da disadattamento provocato da cause diverse", in parte estranee all'infortunio e riconducibili in particolare a eczema cronico invalidante, grave conflittualità coniugale e infarto miocardico, ha dichiarato avere l'incidente determinato allora nel paziente uno stato di disagio moderato che ne ha intaccato l'integrità fisica e psichica. Ora, a rigor di logica, tale constatazione esclude l'esistenza di una lesione particolarmente grave giustificante l'erogazione di un'indennità per menomazione dell'integrità psichica.
3.3 Ma anche per il resto, la valutazione compiuta dal Tribunale cantonale in merito alle circostanze strettamente connesse all'infortunio che servono da criterio per l'esame della causalità adeguata non appare priva di fondamento.
In particolare, avuto riguardo alle circostanze concomitanti dell'infortunio, si osserva che pur dovendo riconoscere una certa spettacolarità e drammaticità all'evento e pur dovendolo considerare un caso limite, gli atti all'inserto non impongono di ritenere tali circostanze come particolarmente drammatiche o spettacolari. A conferma di questa conclusione si può rinviare ai referti psichiatrici all'inserto, nei quali i disturbi post-traumatici constatati sono stati correlati alle conseguenze estetiche dell'infortunio (paura a farsi vedere, senso d'imbarazzo e vergogna, ferita narcisistica ecc.) piuttosto che all'evento e alla sua dinamica in quanto tali, sui quali le tavole processuali, e in particolare le dichiarazioni dell'assicurato, risultano peraltro pressoché silenti. Per il resto, gli altri criteri sviluppati dalla giurisprudenza (la gravità o particolare caratteristica delle lesioni lamentate, segnatamente la loro idoneità, secondo l'esperienza, a determinare disturbi psichici; la durata eccezionalmente lunga della cura medica; i dolori somatici persistenti; la cura medica errata che aggrava notevolmente gli esiti dell'infortunio; il decorso sfavorevole della cura e le complicazioni rilevanti intervenute; il grado e la durata dell'incapacità lavorativa dovuta alle lesioni fisiche), oltre a non essere invocati dal ricorrente, non sono manifestamente adempiuti nel caso di specie. In particolare, l'insorgente ha riportato due ferite lacero-contuse nella zona frontale che non gli hanno causato un periodo di incapacità lavorativa di particolare rilievo. Per quanto attiene all'aspetto delle cure mediche, esse non possono certamente definirsi errate e non hanno avuto un decorso sfavorevole dal momento che l'intervento ricostruttivo del 18 settembre 2002 ha al contrario permesso all'assicurato di migliorare la situazione (perlomeno) dal profilo estetico. Né esse possono considerarsi eccezionalmente lunghe ove solo si consideri che già in occasione del primo rapporto 22 aprile 1997 del medico circondariale dell'INSAI, dott. R.________, non veniva indicata alcuna necessità di misure terapeutiche.
3.4 Contrariamente a quanto invocato in sede ricorsuale, l'insorgente non può dedurre nulla in suo favore dal rapporto 15 aprile 1999 del dott. E.________, peraltro precedente all'intervento correttivo, ritenuto che esso sanitario si è limitato ad attestare un disturbo psichico legato all'elaborazione del trauma subito e che tale constatazione, d'altronde nemmeno contestata, non giustifica ancora di per sé l'assegnazione di un'IMI. Infine, l'esito della presente valutazione non è suscettibile di essere inficiata neppure dall'attestazione 26 marzo 2004 del dott. A.________, il quale, rispondendo a una richiesta dell'avv. Zanetti e certificando il carattere durevole del disagio psichico di F.________, ha rilasciato una dichiarazione per evidenti fini di causa senza con ciò tuttavia modificare o invalidare il contenuto delle precedenti considerazioni.
3.5 In tali condizioni, questa Corte, che ritiene di disporre degli elementi necessari per statuire sulla presente causa senza dovere ulteriormente ricorrere a nuovi atti istruttori, può aderire alle conclusioni dei primi giudici anche su questo aspetto concernente l'assegnazione dell'IMI.
4.
L'insorgente domanda infine di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria per la sede cantonale e federale.
4.1 La Corte cantonale ha negato la concessione del gratuito patrocinio in quanto non ha ritenuto adempiuto il requisito di indigenza del richiedente.
4.1.1 Per l'art. 61 cpv. 1 LPGA, applicabile nel caso di specie in virtù della sua natura formale (cfr. consid. 1.3; DTF 130 V 4 consid. 3.2), fatto salvo l'art. 1 cpv. 3 PA, la procedura dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è retta dal diritto cantonale pur dovendo soddisfare alcune esigenze. Tra queste, deve in particolare essere garantito il diritto di farsi patrocinare e, se le circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio (lett. f).
Benché abbia determinato la soppressione formale dell'art. 108 lett. f LAINF, l'entrata in vigore del nuovo ordinamento non ha modificato materialmente l'assetto giuridico in materia poiché il contenuto delle due disposizioni risulta essere sostanzialmente uguale. Ne discende che la precedente giurisprudenza sviluppata in tema di gratuito patrocinio e calcolo dell'indennità continua ad essere applicabile (cfr. sentenza dell'11 marzo 2004 in re A., U 349/03, consid. 1; Ueli Kieser, ATSG-Kommentar, Zurigo/Basilea/Ginevra 2003, no. 86 segg. all'art. 61.; Ulrich Meyer-Blaser, La LPGA - les règles de procédure judiciaire, in: Kahil-Wolff [ed.], La partie générale du droit des assurances sociales, Institut de recherches sur le droit de la responsabilité civile et des assurances, Colloque de Lausanne 2002, pag. 32 e 34; dello stesso autore cfr. pure: Die Rechtspflegebestimmungen des Bundesgesetzes über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts, in: HAVE 2002 pag. 333 seg.). Mantiene pertanto la sua validità anche il principio sviluppato sotto l'egida dell'art. 108 lett. f LAINF, nel cui ambito questa Corte aveva già avuto modo di rilevare come il concetto di indigenza andasse interpretato al pari di quello utilizzato dall'art. 152 cpv. 1 OG (cfr. Anwaltsrevue 3/2004 pag. 97). Stando a quest'ultima norma, il Tribunale federale dispensa, a domanda, una parte che si trova nel bisogno e le conclusioni della quale non sembrano dover avere esito sfavorevole, dal pagare le spese processuali e i disborsi, come pure dal fornire garanzie per le spese ripetibili. Anche la normativa cantonale in materia (cfr. art. 3 e 14 della Legge cantonale sul patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria, alla quale rinvia espressamente l'art. 21 cpv. 2 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni), riprende questi principi. A tal proposito è sufficiente il rinvio al giudizio impugnato.
4.1.2 Una parte si trova nel bisogno, giusta l'art. 152 cpv. 1 OG, qualora non possa pagare le spese giudiziarie senza pregiudizio dei mezzi necessari al suo mantenimento e a quello della sua famiglia (DTF 128 I 232 consid. 2.5.1, 127 I 205 consid. 3b, 125 IV 164 consid. 4a). Se la parte che domanda l'assistenza giudiziaria è sposata, occorre tenere conto pure dei redditi del coniuge (DTF 115 Ia 195 consid. 3a, 108 Ia 10 consid. 3, 103 Ia 101 con riferimenti; RAMI 2000 no. KV 119 pag. 155 consid. 2). Sono determinanti le circostanze economiche esistenti al momento della decisione circa la domanda di assistenza giudiziaria (DTF 108 V 269 consid. 4). Il limite per ammettere lo stato di bisogno ai sensi delle norme disciplinanti l'assistenza giudiziaria si situa al di sopra di quello del minimo esistenziale agli effetti del diritto esecutivo. Così, all'importo base LEF viene (spesso) applicato un supplemento, variante tra il 15% e il 25% (cfr. RAMI 2000 no. KV 119 pag. 156 consid. 3a; cfr. pure sentenze del 2 agosto 2004 in re M., C 49/04, consid. 2.2.2, e 22 aprile 2002 in re M., I 713/01, consid. 3a/aa [pubblicata in PJA 2002 pag. 1488], 25 settembre 2000 in re E., C 62/00, consid. 3b). Ciò non toglie che dalla persona che ne fa richiesta possono essere pretesi alcuni sacrifici. Tuttavia, essa non deve per questo ridursi a uno stato d'indigenza né può essere tenuta a procurarsi i mezzi necessari per il processo a detrimento di altri obblighi urgenti (Anwaltsrevue 3/2004 pag. 98).
4.1.3 Sulla base della documentazione prodotta agli atti, i primi giudici hanno fatto stato di un reddito mensile complessivo di fr. 4'618.- (fr. 3'348.- [rendita intera AI oltre alle completive per la moglie e per i figli, nati nel 1988 rispettivamente nel 1993] + fr. 1'270.- [rendita della previdenza professionale]) a fronte di un fabbisogno globale stabilito in fr. 3'842.50 (fr. 2'400.- [importo base così composto: 1'550.- + 500 + 350] + fr. 1'142.- [locazione] + fr. 118.- [premio dell'assicurazione malattia, dedotti i sussidi cantonali] + 32.50 [contributo AVS della moglie] + fr. 150.- [imposte]). In definitiva, essi hanno quindi ritenuto un'eccedenza mensile di circa fr. 750.-, più precisamente di fr. 775.50.
4.1.4 Gli importi esposti, ai quali si è richiamata la Corte cantonale per l'accertamento dello stato d'indigenza, sono stati dedotti dalle indicazioni fornite in quella sede dallo stesso ricorrente. Essi non si rivelano pertanto confutabili, né peraltro l'insorgente contesta l'una o l'altra posizione. Ora, anche volendo aggiungere all'importo di base di fr. 2'400.-, correttamente determinato sulla base della Tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo, un supplemento del 15-25%, risulterebbe comunque un'eccedenza oscillante tra fr. 175.50 e fr. 415.50 al mese. In tali condizioni, considerati anche la gratuità della procedura in materia, l'assenza di ripetibili da dover pagare nonché il (relativamente) basso valore di lite (sostanzialmente fr. 8'775.20, di cui: fr. 4'860.- quale differenza tra l'IMI del 5% ottenuta e quella richiesta del 10% [stante un ammontare massimo del guadagno assicurato all'epoca dell'infortunio di fr. 97'200.-], e fr. 3'915.20 per rimborso spese) che, secondo la tariffa cantonale dell'ordine degli avvocati (cfr. i combinati disposti di cui agli art. 9 e 30 della Tariffa secondo i quali l'onorario normale per una procedura assicurativa con un valore di causa come quello che ci occupa può essere al massimo fissato al 14% [70% di 20%] di quest'ultimo), permette di stimare le spese di patrocinio approssimativamente in fr. 1'230.-, la precedente istanza poteva ammettere la possibilità, per F.________, di saldare ratealmente e in un termine adeguato le spese di avvocato senza con ciò incorrere in una violazione del concetto di indigenza appartenente al diritto federale (v. DTF 109 Ia 9 consid. 3a; cfr. inoltre pure la sentenza citata del 25 settembre 2000 in re E., nel cui ambito un'eccedenza mensile di fr. 33.40, calcolata per una persona sola ma dopo avere apportato un supplemento sull'importo base LEF "soltanto" del 15%, è per contro stata ritenuta insufficiente).
4.2 Per quanto attiene infine all'istanza volta ad ottenere il beneficio dell'assistenza giudiziaria gratuita in sede federale, essa può riferirsi solo alla concessione del gratuito patrocinio in quanto, vertendo sull'assegnazione o sul rifiuto di prestazioni assicurative (art. 134 OG), la presente procedura non è onerosa (anche nella misura in cui ha per oggetto la mancata concessione dell'assistenza giudiziaria in prima sede, il Tribunale federale delle assicurazioni prescinde dal prelevare simili spese [RAMI 2000 no. KV 119 pag. 157 consid. 4 con riferimento]). Ora, l'istanza di gratuito patrocinio va respinta dal momento che il richiedente ha espressamente rinunciato a trasmettere all'autorità comunale il formulario specifico di attestazione della situazione finanziaria e dagli atti non emergono elementi sufficienti per dare seguito alla domanda (cfr. a tal proposito anche sentenza del 29 dicembre 2000 in re R., H 359/00).
5.
In conformità all'art. 159 cpv. 2 in relazione con l'art. 135 OG, non si assegnano ripetibili all'INSAI, esso assicuratore essendo un organismo con compiti di diritto pubblico (DTF 118 V 169 consid. 7).
Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni pronuncia:
1.
Il ricorso di diritto amministrativo è respinto.
2.
Non si percepiscono spese giudiziarie né si assegnano ripetibili.
3.
La domanda di gratuito patrocinio è respinta.
4.
La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano, e all'Ufficio federale della sanità pubblica.
Lucerna, 20 settembre 2004
In nome del Tribunale federale delle assicurazioni
Il Presidente della IIa Camera: Il Cancelliere: