Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
7B.161/2004 /bom
Sentenza del 21 settembre 2004
Camera delle esecuzioni e dei fallimenti
Composizione
Giudici federali Escher, presidente,
Meyer, Hohl,
cancelliere Piatti.
Parti
A.________,
ricorrente,
contro
Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, via Pretorio 16, 6901 Lugano.
Oggetto
calcolo del minimo di esistenza,
ricorso LEF contro la decisione emanata il 1° agosto 2004 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza.
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
1.
Il 24 giugno 2004, nell'ambito dell'esecuzione promossa dallo Stato del Cantone Ticino nei confronti di A.________, l'Ufficio di esecuzione e fallimenti di Locarno ha calcolato un'eccedenza pignorabile dell'escussa di fr. 1'936.--. Dal reddito di fr. 4'410.--, composto di una rendita AI (fr. 1'772.--) e di rendite corrisposte dalle assicurazioni B.________ e C.________ (fr. 89.-- risp. fr. 2'549.--), ha dedotto il minimo d'esistenza di fr. 2'474.--, composto del minimo di base di fr. 1'100.--, della pigione di fr. 1'000.--, delle spese per il riscaldamento di fr. 200.-- e dei premi di cassa malati di fr. 174.--.
2.
Con sentenza 1° agosto 2004 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, ha respinto un ricorso inoltrato dall'escussa. In tale decisione i Giudici cantonali spiegano, in sostanza, che le rendite versate dalla B.________ e dall'assicurazione C.________ non sono impignorabili, ma limitatamente pignorabili ai sensi dell'art. 93 LEF.
3.
Con ricorso 13 agosto 2004 A.________ sostiene che il suo minimo vitale ammonta in realtà a fr. 3'531.-- (affitto fr. 1'000.--, vitto abbigliamento ecc. fr. 800.--, abbonamento apparecchi casalinghi fr. 150.--, cassa malati fr. 245.--, assicurazioni infortuni e spese medicinali fr. 250.--, telefono fr. 160.--, AVS fr. 86.--, assicurazione RC e casa fr. 35.--, assicurazione auto fr. 55.--, tassa di circolazione fr. 50.--, benzina e manutenzione fr. 400.--). Ella afferma che fino al 5 maggio 2004 le è sempre stato comunicato che il suo reddito è impignorabile ed indica che, considerate le difficoltà motorie causate dall'incidente subito, necessita della propria automobile per muoversi. Conclude la propria impugnativa asserendo che le spese telefoniche sono causate dal tentativo di restare in contatto con i suoi fratelli sparsi per il mondo.
Con risposta 25 agosto 2004 lo Stato del Cantone Ticino postula la reiezione del ricorso.
4.
Giusta l'art. 79 cpv. 1 OG l'atto di ricorso deve indicare le modificazioni della decisione impugnata che sono proposte, ed esporre in modo conciso le norme di diritto federale violate dalla decisione e in che consiste la violazione. Non sono ammessi conclusioni, fatti, impugnazioni e mezzi di prova nuovi, che avrebbero potuto essere proposti nella procedura cantonale.
In virtù della giurisprudenza sviluppata in applicazione di tale articolo non è necessario che il ricorrente indichi espressamente gli articoli di legge di cui invoca la violazione, ma è sufficiente che formuli una critica intelligibile ed esplicita della decisione impugnata (sentenza B.145/ 1991 consid. 1b). Alla luce di tale giurisprudenza emerge che l'unica critica ammissibile contenuta nel ricorso è quella con cui la ricorrente lamenta la mancata inclusione nel minimo vitale delle spese per l'autovettura. Infatti, la censura concernente le spese telefoniche si rivela irricevibile, atteso che si fonda su fatti che non sono stati allegati innanzi all'autorità di vigilanza (sentenza 7B.85/2001 consid. 3). Per scrupolo di completezza si specifica che, qualora la ricorrente avesse pure inteso dolersi del fatto che il suo reddito è stato reputato pignorabile, il gravame non soddisfa le esigenze di motivazione previste dall'OG.
5.
L'escussa, al beneficio di una rendita AI, aveva già indicato innanzi all'autorità di vigilanza di vivere da sola, di aver subito un grave incidente stradale, che l'ha resa inabile al lavoro, e di dover sostenere delle spese per l'automobile, perché in seguito ai suoi problemi di salute non può camminare "più di quel tanto", può unicamente salire "con grandi problemi" su bus o treni dai gradini alti e non riesce ad alzare acquisti pesanti. La sentenza cantonale, nonostante l'obbligo contenuto nell'art. 20a cpv. 2 n. 2 LEF di constatare i fatti d'ufficio, è però del tutto silente su tale argomentazione.
La giurisprudenza ha già avuto modo di precisare che l'automobile di un invalido può costituire un bene impignorabile quando egli non può, senza pericolo per la sua salute o senza difficoltà straordinarie, utilizzare un mezzo di trasporto più economico e che senza tale veicolo non potrebbe seguire un trattamento medico indispensabile o stabilire un minimo di contatti con il mondo esterno ed altre persone (DTF 106 III 104). Ora, se l'automobile della ricorrente dovesse essere un bene impignorabile anche le spese cagionate da tale veicolo dovrebbero - come da lei chiesto anche nella sede federale - essere incluse nel suo minimo vitale. Sennonché, come già osservato, la sentenza impugnata non contiene - violando l'art. 20a cpv. 2 n. 2 LEF - alcun accertamento sul tipo di invalidità di cui soffre la ricorrente né sulla - eventuale - necessità di poter usufruire di un'autovettura e sui costi provocati da quest'ultima. Il Tribunale federale non può pertanto verificare se la mancata considerazione delle spese per l'automobile nel minimo vitale violi il diritto federale. Per tale motivo si giustifica annullare la sentenza cantonale, affinché l'autorità di vigilanza istruisca la predetta questione ed emani una nuova decisione. Evidentemente, qualora dovessero nella loro nuova decisione reputare impignorabile ai sensi della predetta giurisprudenza l'automobile della ricorrente, i Giudici cantonali non potranno automaticamente includere nel minimo vitale gli elevati importi indicati nel ricorso al Tribunale federale, ma dovranno stabilire i costi effettivi.
6.
Da quanto precede discende che il ricorso, nella misura in cui si rivela ammissibile, dev'essere parzialmente accolto, la decisione impugnata annullata e la causa rinviata all'autorità cantonale per nuova decisione nel senso dei considerandi. Non si preleva tassa di giustizia (art. 20a cpv. 1) né si assegnano ripetibili (art. 62 cpv. 2 OTLEF).
Per questi motivi, la Camera pronuncia:
1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è parzialmente accolto e la decisione impugnata annullata. La causa è rinviata all'autorità di vigilanza per nuova decisione nel senso dei considerandi.
2.
Comunicazione alla ricorrente, allo Stato del Cantone Ticino, rappresentato dal Dipartimento delle finanze e dell'economia, Divisione delle contribuzioni, 6501 Bellinzona, all'Ufficio di esecuzione e fallimenti di Locarno e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza.
Losanna, 21 settembre 2004
In nome della Camera delle esecuzioni e dei fallimenti
del Tribunale federale svizzero
La presidente: Il cancelliere: