BGer 1P.147/2004
 
BGer 1P.147/2004 vom 27.09.2004
Tribunale federale
{T 0/2}
1P.147/2004 /col
Sentenza del 27 settembre 2004
I Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudici federali Aemisegger, presidente della Corte e presidente del Tribunale federale,
Nay, vicepresidente del Tribunale federale, Reeb,
cancelliere Gadoni.
Parti
A.________,
ricorrente, patrocinato dall'avv. Sandro Patuzzo,
contro
D.________ e B.________,
C.________,
opponenti,
Ministero pubblico del Cantone Ticino,
viale S. Franscini 3, 6501 Bellinzona,
Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello
del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano.
Oggetto
istanza di promozione dell'accusa,
ricorso di diritto pubblico contro la sentenza emanata il 28 gennaio 2004 dalla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Fatti:
A.
Il 30 gennaio 2002 A.________ ha sporto, in relazione ad un litigio avvenuto la sera prima presso la casa per anziani "la Meridiana" di Viganello, una denuncia penale nei confronti delle sorelle B.________ e C.________ e del cognato D.________ per i titoli di lesioni semplici, vie di fatto, furto, danneggiamento, calunnia, diffamazione e ingiuria. Il denunciante si è nel contempo costituito parte civile.
Dopo avere assunto le informazioni preliminari, il procuratore pubblico del Cantone Ticino (PP), ritenuta l'assenza di seri indizi di colpevolezza, ha decretato, con decisione del 22 aprile 2002, il non luogo a procedere. Il magistrato inquirente ha in particolare ritenuto contrastanti le versioni rese dalle parti e rilevato che neppure la deposizione di un testimone permetteva di chiarire chi, tra le parti, avesse iniziato la contesa.
B.
Contro il decreto di non luogo a procedere A.________ ha presentato, il 3 maggio 2002, un'istanza di promozione dell'accusa alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (CRP) che, statuendo il 28 gennaio 2004, l'ha dichiarata irricevibile. La Corte cantonale ha nondimeno esaminato il gravame nel merito e ritenuto corretta la decisione del PP.
C.
A.________ impugna questo giudizio con un ricorso di diritto pubblico del 3 marzo 2004 al Tribunale federale, chiedendo di annullarlo. Fa valere una violazione del divieto dell'arbitrio, del diritto di essere sentito e della forza derogatoria del diritto federale. Dei motivi si dirà, per quanto necessario, nei considerandi.
La CRP si rimette al giudizio del Tribunale federale, mentre il PP e le controparti chiedono la reiezione del ricorso.
Diritto:
1.
Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei ricorsi che gli vengono sottoposti, senza essere vincolato dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (DTF 130 II 306 consid. 1.1, 129 I 337 consid. 1 e rinvii).
1.1 Secondo la giurisprudenza, la pretesa punitiva compete esclusivamente allo Stato, indipendentemente dal fatto che il diritto cantonale riconosca al leso la qualità di parte (DTF 128 I 218 consid. 1.1). Di conseguenza, il leso non ha veste ai sensi dell'art. 88 OG per impugnare nel merito la sentenza penale con un ricorso di diritto pubblico, adducendo ch'essa violerebbe la Costituzione, segnatamente il divieto dell'arbitrio nell'accertamento dei fatti, nella valutazione delle prove o nell'apprezzamento anticipato della loro rilevanza. Il leso può invece fare valere col gravame di diritto pubblico, indipendentemente dalla carenza di legittimazione nel merito, la violazione di quelle garanzie processuali che il diritto cantonale gli conferisce quale parte e la cui inosservanza equivalga ad un diniego formale di giustizia (DTF 128 I 218 consid. 1.1, 125 I 253 consid. 1b e rinvii). Quale parte civile nella procedura cantonale, il ricorrente è in concreto legittimato a fare valere che a torto la sua istanza è stata ritenuta irricevibile per motivi formali.
1.2 Un interesse giuridico, proprio a conferire la legittimazione ricorsuale è inoltre riconosciuto a chi è vittima ai sensi della legge federale concernente l'aiuto alle vittime di reati del 4 ottobre 1991 (LAV; RS 312.5), vale a dire alla persona direttamente lesa nell'integrità fisica, sessuale o psichica da un reato (cfr. art. 2 cpv. 1 LAV), quando la decisione di abbandono o di non luogo possa avere degli effetti sulle sue pretese civili contro l'imputato (DTF 128 I 218 consid. 1.1, 121 IV 317 consid. 3, 120 Ia 101 consid. 2a e f). Il Tribunale federale esamina liberamente, in relazione a ogni reato prospettato, se siano adempiuti questi presupposti (DTF 128 I 218 consid. 1.1 pag. 220, 120 Ia 157 consid. 2d). Nella misura in cui, sulla scorta dei certificati medici agli atti, il ricorrente adduce effetti di una certa rilevanza sulla sua integrità fisica (cfr. DTF 129 IV 216 consid. 1.2.1 pag. 218), prospettando il reato di lesioni semplici, può essergli riconosciuta la qualità di vittima ai sensi della LAV. Per contro, riguardo ai pretesi reati contro l'onore, al furto e al danneggiamento, egli difetta di tale qualità e non è quindi legittimato a impugnare con un ricorso di diritto pubblico la decisione cantonale che rifiuta la promozione dell'accusa per questi capi d'imputazione.
1.3 Senza invero invocare esplicitamente l'art. 49 cpv. 1 Cost., il ricorrente accenna a una pretesa violazione del principio della forza derogatoria del diritto federale, in virtù del quale i Cantoni non sono autorizzati a legiferare nelle materie disciplinate esaustivamente dal diritto federale; negli altri campi, essi possono emanare norme giuridiche che non contrastino né il senso né lo spirito del diritto federale e non pregiudichino la sua realizzazione (DTF 129 I 337 consid. 3.1. e rinvii). Tuttavia, nel suo gravame, il ricorrente non sostanzia una violazione del citato diritto costituzionale, spiegando in che misura il Cantone Ticino avrebbe emanato, nell'ambito qui interessato, disposizioni in contrasto con il diritto federale. Egli si limita piuttosto a sostenere che la garanzia sarebbe violata per la mancata applicazione da parte delle Autorità cantonali delle sanzioni previste dal CP ai fatti litigiosi. Formulata in tal modo, la censura attiene però a un'eventuale violazione del diritto penale federale ed è quindi inammissibile nell'ambito di un ricorso di diritto pubblico (cfr. art. 84 cpv. 1 lett. a OG, art. 269 PP).
2.
2.1 Il ricorrente rimprovera alla CRP un diniego di giustizia e una violazione del divieto dell'arbitrio per avere ritenuto irricevibile l'istanza di promozione dell'accusa. Sostiene che tale allegato di causa sarebbe invece conforme alle esigenze poste dalla giurisprudenza della stessa CRP, avendo l'istante esposto con dovizia di particolari i concreti e seri indizi di colpevolezza a carico dei denunciati e i mezzi di prova da assumere.
2.2 Il ricorrente ha riconosciuto, nell'istanza di promozione dell'accusa, che le versioni delle parti sui fatti incriminati sono discordanti. Ha tuttavia sostenuto che solo il suo resoconto dell'aggressione sarebbe avvalorato dalla deposizione del testimone. Le versioni dei denunciati non troverebbero invece riscontro negli atti né sarebbero univoche, ritenuto che ognuno sosterrebbe di essersi rivolto per primo al denunciante quando stava per uscire dalla casa per anziani. L'istante ha poi sottolineato che l'epiteto di "ladro", rivolto al suo indirizzo, era stato ammesso in sede di interrogatorio da colei che l'aveva proferito. Sicché, per finire, l'esistenza di seri indizi di colpevolezza sarebbe data almeno per i titoli di lesione della sua integrità fisica e del suo onore. L'istanza espone inoltre le ipotesi accusatorie ed elenca le ulteriori prove da assumere. Nella stessa è altresì formulata la richiesta di promuovere l'accusa per i reati specificatamente indicati nella denuncia penale. Risulta quindi, nelle esposte circostanze, che in effetti l'istanza di promozione dell'accusa indica gli asseriti seri indizi di colpevolezza e le nuove prove da assumere, secondo quanto prevede la prassi della CRP (Rep 1994 n. 115). D'altra parte, vista la succinta motivazione del decreto di non luogo a procedere - il PP essendosi limitato ad accertare come le versioni delle parti fossero contrastanti e come il testimone non sarebbe stato in grado di riferire chi aveva iniziato la lite - non si giustificava in concreto di porre esigenze troppo severe alla motivazione dell'istanza. Ritenendo quest'ultima irricevibile per carenze formali, senza che fossero realizzati i presupposti per dichiararla tale, i giudici cantonali hanno pertanto emanato una decisione manifestamente insostenibile e come tale lesiva della Costituzione.
3.
3.1 Il ricorrente critica il rifiuto della CRP di assumere le prove proposte e ritiene arbitrario l'apprezzamento anticipato della loro rilevanza. Sostiene che i giudici cantonali avrebbero omesso di considerare, ritenendoli a torto tardivi, i certificati medici allegati all'istanza di promozione dell'accusa. Essi avrebbero inoltre valutato arbitrariamente la deposizione del testimone, che non avrebbe potuto essere ritenuto inaffidabile per il solo fatto di non avere saputo indicare l'iniziatore della lite. Secondo il ricorrente, oltretutto, questa circostanza nemmeno sarebbe determinante.
3.2 Come riconosce il ricorrente, il diritto di essere sentito non impedisce di per sé all'autorità di procedere a un apprezzamento anticipato delle prove richieste, se è convinta che non potrebbero condurla a modificare la sua opinione. In quest'ambito all'autorità compete un vasto margine di apprezzamento, che deve tuttavia reggere di fronte al divieto dell'arbitrio (DTF 124 I 208 consid. 4a e rinvii, 122 II 464 consid. 4a). Il ricorrente ha presentato dinanzi alla CRP, in aggiunta al certificato medico prodotto con la denuncia penale, due ulteriori certificati, datati 22 e 30 aprile 2002, relativi a disturbi visivi intervenuti dopo i fatti incriminati. L'ultimo certificato attestava in particolare un distacco posteriore del corpo vitreo dell'occhio sinistro, probabilmente di origine posttraumatica. L'istante ha altresì chiesto l'audizione dei suoi medici curanti. Ora, la Corte cantonale non ha preso in considerazione tali certificati medici siccome redatti quasi tre mesi dopo i fatti incriminati e pertanto inidonei a dimostrare la causalità della lesione; né ha ritenuto di assumere ulteriori mezzi probatori. Risulta tuttavia dal rapporto d'inchiesta della polizia giudiziaria che, il 29 gennaio 2002, dinanzi agli agenti, il ricorrente presentava lievi graffi sulla guancia sinistra. Anche il testimone, che aveva assistito al litigio, ha riferito in sede di interrogatorio di avere visto l'interessato ricevere due violenti pugni e presentare tracce di sangue sul viso. Certo, il ricorrente, inizialmente, sulla scorta di un primo certificato medico, aveva lamentato solo delle escoriazioni sul volto e sulle mani. Tuttavia, in assenza di altri elementi, i certificati presentati in seguito, di per sé, non consentono di escludere un'eventuale manifestazione degli ulteriori disturbi già prima della data dagli stessi indicata. Né il solo limitato intervallo di tempo, intercorso tra il reato e la presentazione degli atti medici in discussione, permette di negare un'eventuale connessione delle lesioni con i fatti incriminati. D'altra parte, il periodo di circa tre mesi entro il quale il ricorrente ha inoltrato i certificati medici non può essere considerato d'acchito eccessivo, ove solo si consideri che un termine analogo è assegnato alla parte lesa per presentare una querela (art. 29 CP). Nelle esposte circostanze, il fatto che tali certificati medici siano stati stesi dopo circa tre mesi dall'eventuale perpetrazione del reato, non permette quindi d'acchito di escludere la loro rilevanza nella valutazione della possibile ingerenza avuta dai comportamenti litigiosi sull'integrità fisica del ricorrente. La gravità delle lesioni riscontrate influisce del resto sulla qualifica del reato. Questi certificati potevano quindi essere idonei a influire sulla decisione impugnata e, se del caso, giustificare l'esecuzione di ulteriori atti di indagine. Ritenendoli irrilevanti sulla base di un loro apprezzamento anticipato e rifiutandosi quindi di assumerli, la Corte cantonale, cui spettava un libero esame dei fatti e del diritto (art. 286 cpv. 4 CPP/TI), ha pertanto violato il divieto dell'arbitrio.
3.3 Nel decreto di non luogo a procedere il PP ha ritenuto che nemmeno la deposizione del testimone consentiva di chiarire l'episodio, visto ch'egli non era stato in grado di indicare chi avesse causato la lite: ha quindi in concreto accertato l'assenza di testimonianze neutre ed affidabili. La questione non è poi stata ulteriormente esaminata dalla CRP, che ha ritenuto non adempiuto il reato di lesioni semplici e prescritta l'azione penale riguardo al reato di vie di fatto. Risulta tuttavia dal verbale di interrogatorio del teste che questi ha direttamente notato le sorelle tenere il ricorrente per le braccia mentre il cognato gli sferrava due pugni sul volto. Il testimone ha precisato di non conoscere personalmente le parti, di avere chiaramente assistito alla lite da una distanza di circa due metri e di avere scorto segni di sangue sul viso della vittima. Ora, premesso che, contrariamente all'opinione della Corte cantonale, la dichiarazione del testimone non contrasta con gli accertamenti compiuti dal medico del pronto soccorso la sera dei fatti, che aveva riscontrato escoriazioni sul viso e su entrambe le mani del ricorrente, le ragioni per le quali la deposizione del teste non sarebbe attendibile non sono state esplicitamente addotte dalle autorità cantonali. In particolare, il PP ha ritenuto di poter negare d'acchito alla testimonianza un carattere neutrale e affidabile sulla base del solo fatto che il testimone non aveva saputo precisare chi aveva iniziato il litigio. Questa circostanza non è tuttavia decisiva, la credibilità di una deposizione dovendo piuttosto essere valutata tenendo conto delle circostanze, della personalità e del comportamento riguardanti il testimone stesso (cfr. Robert Hauser/Erhard Schweri, Schweizerisches Strafprozessrecht, 5a ed., Basilea 2002, § 54 n. 5). Rifiutandosi di principio di tenere conto della citata deposizione, senza esporre fondati e pertinenti motivi che giustificavano una simile conclusione, le autorità cantonali hanno manifestamente disatteso la rilevanza di tale mezzo probatorio, idoneo a influire sulla causa: esse sono quindi incorse nell'arbitrio (DTF 129 I 8 consid. 2.1).
4.
Ne consegue che il ricorso, in quanto ammissibile, dev'essere accolto e la sentenza impugnata annullata. Le spese e le ripetibili della sede federale seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico delle controparti in solido (art. 156 cpv. 1 e 159 cpv. 1 OG).
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è accolto e la decisione impugnata annullata.
2.
La tassa di giustizia di fr. 3'000.-- è posta in solido a carico delle controparti, che rifonderanno in solido al ricorrente un'indennità di fr. 2'000.-- a titolo di ripetibili della sede federale.
3.
Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, alle controparti, al Ministero pubblico e alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 27 settembre 2004
In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il presidente: Il cancelliere: