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Original
 
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5C.98/2004 /viz
Sentenza del 6 ottobre 2004
II Corte civile
Composizione
Giudici federali Raselli, presidente,
Escher, Marazzi,
cancelliere Piatti.
Parti
Ferrovie Federali Svizzere,
convenuta e ricorrente,
patrocinata dall'avv. Barbara Klett,
contro
Assicurazione X.________,
attrice e opponente,
patrocinata dall'avv. Fabio Taborelli,
Oggetto
responsabilità civile delle ferrovie; eccezione di prescrizione,
ricorso per riforma contro la sentenza emanata il 29 marzo 2004 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Fatti:
A.
In data 3 febbraio 1995, A.________ è stato investito da un convoglio ferroviario nei pressi della stazione di Mendrisio. Sopravvissuto, è però rimasto cerebroleso in modo particolarmente grave. L'assicurazione X.________, presso la quale il datore di lavoro di A.________ era assicurato contro gli infortuni in ambito LAINF (RS 832.20), è stata condannata - in ultima sede dal TFA con sentenza 25 marzo 1998 - al pagamento di prestazioni assicurative che al 12 settembre 2002 ammontavano a fr. 665'408.55.
Il 23 gennaio 1997, l'assicurazione X.________ ha notificato alle Ferrovie federali svizzere (qui di seguito: FFS) di rivalersi nei loro confronti, riservandosi di precisare l'ammontare delle prestazioni erogate e quota di partecipazione delle FFS ad avvenuta definizione delle proprie prestazioni LAINF obbligatorie rispettivamente complementari. In corso di trattative, le FFS hanno rinunciato ad avvalersi dell'eccezione della prescrizione fino al 3 febbraio 2002, nella misura in cui essa non fosse già intervenuta prima del 20 gennaio 2000. In data 1° febbraio 2002, l'assicurazione X.________ ha avviato una procedura esecutiva nei confronti delle FFS per un importo di fr. 2,5 milioni, allo scopo di interrompere il corso della prescrizione.
B.
Adito dall'assicurazione X.________ con petizione 12 aprile 2002 per un importo parziale di fr. 100'000.--, il Pretore di Mendrisio Nord ha in via preliminare respinto l'eccezione di prescrizione sollevata dalle FFS a proposito del diritto di regresso per le prestazioni assicurative obbligatorie. Per contro, ha rinviato al giudizio di merito la definizione del destino del diritto di regresso dell'assicurazione X.________ per le prestazioni complementari erogate.
L'appello interposto dalle FFS è stato respinto dal Tribunale di appello con la sentenza 29 marzo 2004, qui impugnata.
C.
Con ricorso per riforma 30 aprile 2004, le FFS postulano la riforma del giudizio di appello, nel senso che vengano accolte le eccezioni di prescrizione da lei fatte valere sia in relazione al diritto di regresso relativo alle prestazioni obbligatorie, sia per quello relativo alle prestazioni complementari, con conseguente reiezione dell'azione. Subordinatamente, le FFS chiedono la reiezione della petizione relativamente alle prestazioni obbligatorie ed il rinvio degli atti al Pretore perché abbia a pronunciarsi riguardo alla sussistenza di un diritto di regresso per le prestazioni complementari.
La Corte cantonale non ha presentato osservazioni. l'assicurazione X.________, dal canto suo, ha chiesto l'integrale reiezione del ricorso per riforma, facendo propria la motivazione del Tribunale di appello.
Diritto:
1.
1.1 Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la ricevibilità di un rimedio di diritto, senza essere vincolato dalle opinioni espresse dalle parti (DTF 130 III 76 consid. 3.2.2 pag. 81 s.; 129 II 453 consid. 2 pag. 456 con rinvii; 129 I 173 consid. 1 pag. 174).
1.2 Il gravame, inoltrato tempestivamente dalla parte soccombente di fronte al tribunale supremo del Cantone Ticino (48 cpv. 1 OG) in una vertenza civile a carattere pecuniario il cui valore litigioso supera i fr. 8'000.--, soddisfa le condizioni poste agli artt. 46 e 54 OG ed è, limitatamente ad esse, manifestamente ricevibile.
1.3 Per contro, la sentenza impugnata non è una decisione finale ai sensi dell'art. 48 cpv. 1 OG, ma costituisce una decisione pregiudiziale, atteso che l'ultima istanza cantonale si è limitata a trattare, respingendola, l'eccezione - sollevata dalla convenuta - di prescrizione del diritto di regresso dell'attrice (DTF 118 II 447 consid. 1, 97 II 136 consid. 1). Giusta l'art. 50 cpv. 1 OG il ricorso per riforma è eccezionalmente ammissibile contro una siffatta decisione pregiudiziale emanata separatamente dal merito allorquando una decisione finale può in tale modo essere provocata immediatamente e la durata e le spese dell'assunzione delle prove sarebbero così considerevoli da giustificare, per evitarli, il ricorso immediato al Tribunale federale. In concreto i predetti presupposti partitamente discussi dalla convenuta sono rimasti incontestati nella risposta. Ritenuto che l'eventuale ammissione dell'eccezione di prescrizione porrebbe fine alla causa e renderebbe superflua l'assunzione delle prove, con considerevole risparmio di tempo e costi processuali, il presente ricorso per riforma si appalesa allora eccezionalmente ammissibile giusta l'art. 50 cpv. 1 OG (DTF 93 II 242 consid. 1).
2.
Con ricorso per riforma può essere fatta valere una violazione del diritto federale, ad esclusione dei diritti costituzionali (art. 43 cpv. 1 OG; DTF 127 III 248 consid. 2c pag. 252 con rinvii). Il Tribunale federale pone a fondamento della sua sentenza i fatti così come sono stati accertati dall'ultima autorità cantonale, salvo che siano state violate disposizioni federali in materia di prove oppure tali accertamenti siano dovuti ad una svista manifesta rispettivamente necessitino di completazione, in particolare perché la Corte cantonale, applicando erroneamente il diritto, ha omesso di chiarire una fattispecie legale, sebbene le parti le abbiano sottoposto, nei tempi e nei modi prescritti dalla legge, le necessarie allegazioni di fatto ed offerte di prova (art. 63 e 64 OG; DTF 130 III 113 consid. 2.1, non pubblicato; 127 III 248 consid. 2c pag. 252). Mera critica all'apprezzamento delle prove effettuato dalla Corte cantonale non è, per contro, ammissibile (art. 63 cpv. 2 OG; DTF 130 III 113, loc. cit.; 127 III 73 consid. 6a pag. 81). Il Tribunale federale non può andar oltre i limiti delle conclusioni delle parti, ma non è vincolato né dai motivi che queste invocano, né dall'argomentazione giuridica che queste hanno proposto rispettivamente che la Corte cantonale ha fatto propria. Il Tribunale federale può pertanto accogliere un ricorso per riforma sulla base di altri motivi di quelli fatti valere dal ricorrente, rispettivamente respingere un tale rimedio per ragioni diverse che quelle ritenute dall'ultima istanza cantonale (art. 63 cpv. 1 e 3 OG; DTF 127 III 248 consid. 2c pag. 252).
3.
3.1 È acquisito che l'eventuale responsabilità della convenuta per i danni patiti da A.________ il 3 febbraio 1995 si giudica sulla base della Legge federale sulla responsabilità delle imprese di strade ferrate e di piroscafi, e della Posta svizzera (LRespC, RS 221.112.742). Parimenti chiaro e indiscusso è poi che l'eventuale regresso dell'assicuratore nei confronti dell'impresa della strada ferrata segue due cammini diversi, a seconda che si tratti delle prestazioni assicurative obbligatorie rispettivamente di quelle complementari: per le prime, la questione è retta dalla LAINF, segnatamente dall'art. 41 (ora abrogato); per le seconde, trova invece applicazione la LCA, e meglio l'art. 72 LCA se si tratta di prestazioni dovute per una copertura assicurativa contro i danni, rispettivamente l'art. 96 LCA se si tratta di copertura assicurativa delle persone. Due questioni rimangono invece, a questo stadio, litigiose: se il diritto di regresso dell'assicurazione sociale nei confronti della convenuta sia o meno prescritto, e se il Pretore (e con esso il Tribunale di appello) abbia a torto o a ragione rinviato la discussione della prescrizione del diritto di regresso dell'assicurazione in punto alle prestazioni complementari al giudizio finale di merito.
3.2 Come diffusamente esposto dal Pretore prima e dal Tribunale di appello poi, la questione del regresso dell'assicuratore nei confronti dell'impresa della strada ferrata per prestazioni assicurative obbligatorie non trova una risposta esplicita nella legge, l'art. 41 LAINF essendo in proposito silente. Si confrontano allora due teorie: per la prima, avuto riguardo al fatto che in virtù dell'art. 41 LAINF l'assicuratore sociale è subingredito nei diritti dell'assicurato il giorno dell'infortunio, egli vi subentra anche in relazione alla decorrenza del termine di prescrizione. Per la seconda, il termine di prescrizione del diritto di regresso, di per sé identico a quello che condiziona la pretesa diretta dell'assicurato, inizia tuttavia a decorrere unicamente dal momento in cui l'assicuratore sociale è venuto a conoscenza delle prestazioni che è chiamato ad erogare e della persona soggetta all'obbligo di risarcimento.
3.3 Entrambe le istanze cantonali hanno adottato quest'ultima soluzione, adducendo in sintesi due ragioni: in primo luogo, l'impossibilità per l'assicuratore - seppur surrogato in tutti i diritti dell'assicurato il giorno dell'infortunio - di avanzare alcun diritto a titolo di regresso nei confronti del terzo responsabile sino a quando non sia stato stabilito che l'assicuratore medesimo è effettivamente tenuto ad erogare le prestazioni previste dalla LAINF. Secondariamente, l'impossibilità di esercitare il diritto di regresso fino a quando non sia conosciuto l'ammontare delle prestazioni erogate in favore dell'assicurato - pretese, tuttavia, spesso contestate nella loro entità e durata. Che questa sia la soluzione corretta, parrebbe evidente alla luce della decisione delle Camere federali di adottarla all'art. 72 cpv. 3 della nuova Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA). In particolare il Tribunale di appello ha dedotto da quanto precede che la circostanza che l'art. 14 cpv. 1 LRespC preveda per la decorrenza della prescrizione un momento di inizio diverso da quanto previsto all'art. 60 CO sia ininfluente.
4.
4.1 L'art. 14 cpv. 1 prima frase LRespC stabilisce che il termine di prescrizione per azioni risarcitorie nei confronti dell'impresa della strada ferrata riconosciute dalla medesima legge è di due anni, e che tale termine inizia a decorrere dal giorno dell'infortunio. La brevità del termine, ma soprattutto il fatto che esso inizi a decorrere sin dal momento dell'infortunio sono il risultato di una precisa scelta legislativa: il legislatore ha in tal modo voluto compensare la natura causale della responsabilità dell'impresa, che rappresentava al momento della promulgazione della legge un'importante estensione per rapporto al diritto comune (DTF 15 pag. 272 consid. 5 pag. 276). Questa regola vale pure per danni che si manifestassero lungo tempo dopo l'infortunio, senza che in tal caso possa farsi appello all'art. 60 cpv. 1 CO (DTF 84 II 202 consid. 2 pag. 208). Certo, ciò significa che una pretesa può effettivamente cadere in prescrizione prima che il creditore possa venire a conoscenza della sua stessa esistenza: ma questo non rappresenta un'inaccettabile anomalia (loc. cit., pag. 209). Né è legittimo fare appello alla tendenza legislativa, riscontrabile nella legislazione speciale sulla responsabilità, che vuole riconoscere alla parte lesa una posizione più favorevole che non quella che le spetterebbe sulla base del Codice delle obbligazioni: giuste o sbagliate che siano le considerazioni di politica legislativa alla base della norma in discussione, è decisione che incombe al legislatore e non al giudice (loc. cit., pag. 210 in fine). Sicuro è comunque che il legislatore, in occasione della novella legislativa del 1905 che ha portato alla nuova LRespC, ha scientemente ripreso il principio qui in discussione dalla previgente LRespC del 1874, senza sostituirlo con la regola già codificata all'art. 69 del vecchio CO (loc. cit., pag. 211).
4.2 Quanto precede riguarda primariamente le pretese dirette fatte valere dalla vittima. Si pone ora la questione - ai tempi della promulgazione della legge, non ancora matura (v. Botschaft vom 1. März 1901 des Bundesrates betreffend Revision des Bundesgesetzes über die Haftpflicht der Eisenbahn- und Dampfschifffahrt-Unternehmungen, BBl 1901 I 672 ss, part. pag. 673) - a sapere se le regole esposte si applichino pure alle pretese che vanta l'assicurazione sociale nei confronti del responsabile civile, ed eventualmente, se si applichino invariate.
Come correttamente esposto nella decisione pretorile, ed in termini più succinti in quella impugnata, il tenore dell'art. 41 LAINF in vigore al momento dei fatti, e dunque incontestatamente applicabile alla presente fattispecie, stabilisce che l'assicuratore (sociale) subentra nei diritti dell'assicurato contro il terzo responsabile dell'infortunio con il verificarsi dell'evento assicurato (Rumo-Jungo, Haftpflicht und Sozialversicherung, Arbeiten aus dem juristischen Seminar der Universität Freiburg Schweiz Band 174, Friborgo 1998, margin. 964). Al momento stesso in cui sorge, l'obbligo risarcitorio a carico del responsabile del danno viene superato ad opera dell'obbligo risarcitorio dell'assicuratore sociale, cosicché si parla di concorrenza fittizia (Gauch, Haftpflicht und Versicherung, in: Strassenverkehrsrechts-Tagung 1982, pag. 5); nel contempo, l'assicurato perde la facoltà di disporre liberamente della propria pretesa risarcitoria (Rumo-Jungo, op. cit., margin. 964). Il subingresso si perfeziona di principio in quel preciso momento (Rumo-Jungo, op. cit., margin. 972), anche se per l'inevitabile indeterminatezza che regna in quel momento circa l'esistenza stessa di una responsabilità (Rumo-Jungo, op. cit., margin. 965), sull'entità del danno (Rumo-Jungo, op. cit., margin. 966 s.) e sull'obbligo di prestare dell'assicurazione sociale (Rumo-Jungo, op. cit., margin. 968), le pretese nelle quali subentra l'assicurazione sociale sono future, potenziali ed indeterminate. La dottrina suole definire tale processo "surrogazione": non è, pertanto, un regresso ai sensi dell'art. 51 CO (Rumo-Jungo, op. cit., margin. 919 nota 91), bensì una cessione legale giusta l'art. 166 CO (Rumo-Jungo, op. cit., margin. 951; Daniel Girsberger, Commento basilese, n. 2 ad art. 166 CO), in virtù della quale il responsabile mantiene nei confronti dell'assicuratore sociale (cessionario legale) tutte le obiezioni/eccezioni opponibili all'assicurato (cedente legale) (art. 169 CO; Rumo-Jungo, op. cit., margin. 955), fra le quali senz'altro quella dell'intervenuta prescrizione (Roland Brehm, L'assurance privée contre les accidents, Berna 2001, margin. 820; Rumo-Jungo, op. cit., margin. 957; Daniel Girsberger, Commento basilese, n. 5 ad art. 169 CO). In altri termini, l'assicurazione sociale si inserisce fra responsabile e parte lesa: la risarcisce, ma assume da lei - e, ovviamente, entro i limiti in cui tale facoltà spettava originariamente alla vittima - la possibilità di rivalersi sul responsabile (per Ghélew/Ramelet/Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents, Lausanne 1992, 4.A.3 pag. 161, l'assicuratore diviene titolare dei diritti della vittima nei confronti del responsabile). Per il responsabile, avere di fronte l'assicurazione sociale è dunque esattamente come avere di fronte la parte lesa.
Di conseguenza, in ragione di questa costruzione giuridica non vi è motivo di considerare in prospettive diverse le eccezioni di cui dispone il responsabile, a dipendenza se questi le sollevi nei confronti della vittima diretta oppure nei confronti dell'assicuratore sociale. Pertanto, se la pretesa risarcitoria nei confronti del responsabile appare prescritta per la vittima diretta, lo è pure per l'assicuratore sociale.
4.3
4.3.1 A questa interpretazione, il Tribunale di appello oppone che l'assicuratore - seppur surrogato in tutti i diritti dell'assicurato il giorno dell'infortunio - non può avanzare alcun diritto a titolo di regresso nei confronti del terzo responsabile sino a quando non sia stato stabilito che l'assicuratore medesimo è effettivamente tenuto ad erogare le prestazioni previste dalla LAINF, e a quanto esse ammontino. Già il Pretore aveva espresso la medesima obiezione.
4.3.2 L'obiezione non appare pertinente. Se, come visto, la surrogazione può avvenire senz'altro per pretese future, potenziali ed indeterminate, non si vede motivo per cui - al momento della cessione - non debba essere soddisfatto in termini solo futuri, indeterminati e potenziali pure il requisito circa l'esistenza di pretese volte all'ottenimento di prestazioni dell'assicurazione sociale: un'indeterminatezza tanto dal lato delle prestazioni dovute quanto da quello delle prestazioni elargite dall'assicurazione sociale non inficia in alcun modo l'esistenza stessa della surrogazione. E la posizione dell'assicuratore sociale non presenta differenze giuridicamente rilevanti per rapporto a quella della vittima diretta: a parte il fatto che quest'ultima non deve legittimarsi come creditrice, al momento dell'evento assicurato anch'essa non sarà, di regola, in grado di garantire la sussistenza di una responsabilità e di quantificare il danno patito, per cui anche per la vittima diretta le pretese risarcitorie saranno future, potenziali ed indeterminate.
A ben guardare, è unicamente l'esercizio dei diritti nei quali è subentrata l'assicurazione sociale a essere momentaneamente impedito - come, peraltro, ciò può verificarsi anche per la vittima diretta. Ma tale fatto non significa che non ne possa essere salvaguardata l'esistenza. Per evitare la prescrizione, l'assicurazione sociale - esattamente come la vittima diretta ed ogni possibile altro pretendente - dispone di strumenti ben noti ed adottati usualmente, quali il precetto esecutivo oppure la domanda a controparte di rinuncia a far valere l'eccezione di prescrizione (Ghélew/Ramelet/Ritter, op. cit., pag. 162 penultimo cpv.), ai quali può e deve far capo da subito, senza attendere che le circostanze discusse sopra siano concretizzate. Porre a carico dell'assicuratore sociale, come è il caso pure per la vittima diretta del danno, l'incombenza di reagire preventivamente con la dovuta tempestività, appare senz'altro sostenibile, tanto più che, a differenza della vittima diretta, trattasi senza eccezione di importanti società assicurative che dispongono dei servizi preposti alla gestione di situazioni simili. In fin dei conti, la prova che quanto si viene di dire sia corretto, la fornisce indirettamente l'attrice medesima: dopo aver temporeggiato fino al mese di febbraio 2000, ed aver allora ottenuto dalla convenuta una rinuncia temporanea a far valere la prescrizione (nella misura in cui non fosse ancora intervenuta), l'attrice ha dovuto piegarsi alla necessità di avviare una procedura esecutiva per interrompere il corso della prescrizione, facendo spiccare un precetto esecutivo per un importo a quel momento impossibile da determinarsi con precisione, ma piuttosto fissato a stima, senza potersi riferire con cognizione di causa alle prestazioni dovute. Vi è da chiedersi, semplicemente, perché non abbia proceduto così sin dal primo momento.
4.3.3 Ma vi è anche un altro aspetto della soluzione adottata dalla Corte cantonale, che la rende assai problematica. Tale soluzione rimette in discussione l'istituto giuridico stesso della surrogazione, in deroga a quanto previsto all'art. 166 CO per la cessione legale. Per motivi di opportunità pratica, tale soluzione impone un inizio di decorrenza della prescrizione che si differenzia da quello - chiaro ed indiscutibile - previsto dalla LRespC per le pretese dirette del danneggiato, e che in virtù dei principi sulla cessione dovrebbe trovare applicazione anche nei confronti del cessionario legale (Daniel Girsberger, Commento basilese, n. 5 ad art. 166 CO; von Tuhr/Escher, Allgemeiner Teil des schweizerischen Obligationenrechts, vol. II, Zurigo 1974, § 80 pag. 221). Ora, a parte l'evocata difficoltà dogmatica dovuta alla deroga dai principi che reggono la surrogazione, non va dimenticato che proprio la scelta del legislatore di fissare l'inizio della prescrizione nel momento dell'incidente era voluta, per controbilanciare la severità della responsabilità causale istituita a carico delle imprese ferroviarie. Certo, al momento della messa in vigore della LRespC nonché della sua revisione, la venuta delle assicurazioni sociali era ancora lontana (v. Messaggio del Consiglio federale citato): tuttavia, il legislatore ha poi avuto tutto il tempo per eventualmente rivedere e correggere la LRespC. Se non l'ha fatto, è perché non ne ha scorto l'esigenza (DTF 84 II 202 consid. 2 pag. 211). Né si vede un qualsiasi motivo giuridicamente rilevante - a parte le asserite e qui contestate difficoltà pratiche di gestione dell'ancora indeterminato diritto di regresso - perché un'assicurazione sociale debba essere posta in una situazione vantaggiosa rispetto alla vittima diretta dell'incidente.
4.3.4 Inoltre, da un più dettagliato esame della più recente dottrina emerge che l'alternativa adottata dalle Corti ticinesi non è motivata, rispettivamente lo è in termini poco convincenti. Rumo-Jungo (op. cit., margin. 957 e nota 159 ibid.), ad esempio, si limita a rinviare al contributo di Werner Schwander (Über die Verjährung von Schadenersatzforderungen, in: Strassenverkehrsrechts-Tagung 1984, Fribourg 1984). Questi (pag. 9) si limita a sua volta a postulare apoditticamente tale soluzione, rinviando per una motivazione alla tesi di Gerhard Stoessel (Das Regressrecht der AHV/IV gegen den Haftpflichtigen, Zürcher Studien zum Privatrecht Heft 21, Zurigo 1982). Stoessel, in effetti, si confronta con le difficoltà già enunciate sopra (op. cit., § 12.B pag. 53 s.). Tuttavia, la sua conclusione per cui la surrogazione, seppur debba avvenire nel momento in cui è insorto l'evento assicurato, deve essere considerata come sottoposta a condizione sospensiva (loc. cit., pag. 55), deriva da un preciso ragionamento giuridico legato all'art. 48ter LAVS: a suo dire, tale norma non considera la possibilità che l'assicurato rinunci alle prestazioni dovutegli in base alla LAVS. Pertanto, si sarebbe in presenza di una lacuna legislativa suscettibile di essere colmata dal giudice. Ora, a prescindere dal fatto che la sussistenza di una lacuna legislativa all'art. 48ter LAVS appare discutibile, pure l'autore della soluzione schizzata in quel contesto esclude che essa possa essere trasposta all'art. 41 LAINF, per il semplice motivo che l'assicurato non ha la facoltà di rinunciare alle prestazioni garantite da quest'ultima legge (op. cit., pag. 54 nota 18).
4.3.5 Non appare di particolare pregio neppure il terzo ed ultimo argomento addotto dal Tribunale di appello: il fatto che la nuova legislazione abbia adottato la soluzione proposta dalle Corti cantonali è senz'altro atto a dimostrare che, da un punto di vista di politica legislativa e nell'ottica odierna, tale soluzione vada preferita ad altre. Non è tuttavia compito dei tribunali sostituirsi al legislatore in queste valutazioni (DTF 84 II 202 consid. 2 pag. 210 in fine), e rimpiazzare la chiara legge in vigore con quella che - al momento dei fatti qui giudicati - era ancora lex ferenda e non lex lata.
4.3.6 Ne discende che, come per la vittima diretta, anche per l'assicuratore sociale la prescrizione del suo diritto di azione nei confronti del responsabile ha iniziato a decorrere dal giorno dell'incidente.
4.4
4.4.1 La Corte cantonale non ha accertato positivamente che non vi è stata interruzione della prescrizione prima del gennaio 2000: dal considerando B della decisione impugnata si evince unicamente che con scritto 23 gennaio 1997, parte attrice ha semplicemente notificato alla convenuta la propria intenzione di esercitare regresso nei suoi confronti - regresso peraltro limitato alle prestazioni complementari alla LAINF. La legge, tuttavia, conferisce un effetto interruttivo della prescrizione solo ad alcuni atti ben precisi del debitore (riconoscimento esplicito o concludente del debito, art. 135 cfr. 1 CO; Robert K. Däppen, Commento basilese, n. 2-4 ad art. 135 CO) rispettivamente del creditore (atti esecutivi oppure azioni ed eccezioni avanti ad un giudice, art. 135 cfr. 2 CO; Robert K. Däppen, op. cit., n. 5-19 ad art. 135 CO); il creditore, in particolare, non può accontentarsi di atti meno incisivi di una formale richiesta di intervento dell'autorità statale (Robert K. Däppen, op. cit., n. 5 ad art. 135 CO). Ora, nessuna delle parti allega che la convenuta abbia, in qualsivoglia modo, riconosciuto i propri obblighi, rispettivamente che l'attrice abbia intrapreso atti formali prima del 1° febbraio 2002, né ciò emerge dall'incarto: al contrario, in sede di petizione parte attrice afferma positivamente che la prescrizione avrebbe iniziato a decorrere soltanto il 7 aprile 1998, ad avvenuta ricezione della sentenza del TFA che fissava le prestazioni assicurative dovute, mentre la convenuta risponde espressamente che la prescrizione sarebbe intervenuta prima che parte attrice intraprendesse nel 2000 i primi passi per interrompere il termine, aggiungendo che l'infortunato aveva provveduto già dal 1997 a interrompere a titolo precauzionale la prescrizione. In applicazione dell'art. 64 cpv. 2 OG è allora lecito ritenere, in fatto, l'assenza di atti interruttivi della prescrizione prima del febbraio 2002, mentre una rinuncia da parte della convenuta ad avvalersi della prescrizione non è riscontrabile prima del gennaio 2000.
4.4.2 Sulla prescrizione del diritto di rivalsa di parte attrice nei confronti della convenuta, limitatamente alle prestazioni obbligatorie prestate, il ricorso per riforma merita pertanto accoglimento. Di conseguenza, entro i medesimi limiti la petizione dell'assicuratore sociale contro la compagnia della strada ferrata va respinta per intervenuta prescrizione.
5.
5.1 Resta da esaminare, da ultimo, la seconda censura sollevata dalla convenuta a proposito del mancato trattamento dell'azione con riferimento alle prestazioni assicurative complementari. Il Tribunale di appello, accertato non essere più controverso che tali prestazioni non sono governate dalla LAINF, bensì dagli artt. 72 e 96 LCA, ha avallato la decisione di opportunità del Pretore, che aveva rinviato l'esame al merito. Infatti, la questione della prescrizione del diritto di regresso dell'assicuratore dipende dalla sussistenza medesima di un diritto di regresso, e quest'ultimo a sua volta dipende dalla natura delle coperture assicurative in questione: "delle persone" a' sensi dell'art. 96 LCA, oppure "contro i danni" a' sensi dell'art. 72 LCA. La convenuta, per contro, sostiene che in applicazione di entrambe le norme menzionate, la pretesa di regresso vantata dall'attrice sarebbe prescritta, ragione per cui la Corte cantonale poteva e doveva decidere. L'attrice, infine, dopo aver sostenuto nel merito la soluzione adottata dal Pretore prima e dal Tribunale di appello poi, fa riferimento all'art. 181 CPC-TI, ovvero alla norma che permette al giudice di limitare l'udienza preliminare all'esame, fra l'altro, "di quelle eccezioni di merito, la cui ammissione renderebbe inutile l'istruttoria della lite". In proposito, ricorda che questa trattazione anticipata di talune eccezioni esige che le stesse siano liquide; in caso contrario, il loro esame può essere rinviato in sede di prova e di merito.
5.2 Nell'ambito della giurisdizione per riforma, tale censura appare doppiamente irricevibile. In primo luogo, essa non è convenientemente motivata, non bastando a tal uopo l'apodittica affermazione secondo la quale la soluzione adottata dal Tribunale di appello lederebbe il diritto federale, oltre a ledere il principio di economia processuale. Inoltre, la decisione di trattare tutte le domande di causa in sede di prova e di merito (come è regola) oppure di anticiparne (eccezionalmente) almeno una parte non riguarda per nulla le citate norme della LCA, bensì è mera questione di diritto procedurale cantonale, come correttamente rilevato dall'attrice. Pertanto, si tratta di questione non suscettibile di essere discussa nel contesto di un ricorso per riforma (art. 43 cpv. 1 e contrario OG; Poudret/Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, n. 1.4.2.10 ad art. 43 OG).
6.
In conclusione, il ricorso per riforma inoltrato dalla convenuta merita di essere accolto in punto alla censura principale, mentre deve essere dichiarato irricevibile con riferimento alla questione della trattazione del diritto di regresso dell'attrice riguardo le prestazioni assicurative complementari da essa già prestate. Considerata la differente portata dei due capitoli, si giustifica di porre a carico dell'attrice tre quarti delle spese giudiziarie, e di obbligarla a versare alla convenuta un importo per ripetibili ridotto della metà. La convenuta, da parte sua, sopporterà il rimanente quarto delle spese giudiziarie.
Questa Corte rinuncia a fissare una nuova ripartizione delle spese della procedura anteriore, come le permetterebbe l'art. 157 OG, soprattutto in considerazione del fatto che in prima istanza si presenta ora una situazione sostanzialmente diversa da quella allora giudicata da quella giurisdizione. Va da sé che almeno le spese relative alla procedura di appello, che ha visto le parti confrontarsi sui medesimi temi e con i medesimi argomenti poi discussi in sede federale, dovranno essere ripartite in applicazione della stessa chiave che ha adottato il Tribunale federale nella presente decisione. Coerentemente, in applicazione dell'art. 159 cpv. 6 OG va rinviata alla Corte cantonale anche l'attribuzione di ripetibili di prima e seconda sede.
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è parzialmente accolto e le cifre n. 1 e n. 2 del dispositivo della sentenza 29 marzo 2004 della II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino sono annullate.
1.1 La cifra n. 1 del dispositivo della sentenza impugnata è riformata nel senso che la petizione concernente il regresso dell'assicurazione sociale per le prestazioni assicurative obbligatorie LAINF è respinta.
1.2 La causa è rinviata alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino per nuova decisione sulle spese giudiziarie e sulle ripetibili della propria procedura nonché di quella di prima istanza, ai sensi dei considerandi.
2.
La tassa di giustizia di fr. 5'000.-- è posta a carico per tre quarti (ovvero fr. 3'750.--) dell'attrice, e per il rimanente (ovvero fr. 1'250.--), della convenuta. L'attrice rifonderà alla convenuta l'importo di fr. 2'500.-- per ripetibili (ridotte) della sede federale.
3.
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 6 ottobre 2004
In nome della II Corte civile
del Tribunale federale svizzero
Il presidente: Il cancelliere: