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Original
 
Eidgenössisches Versicherungsgericht
Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas
Corte delle assicurazioni sociali
del Tribunale federale
Causa
{T 7}
H 180/03
Sentenza dell'11 ottobre 2004
IIIa Camera
Composizione
Giudici federali Borella, Presidente, Meyer, Gianella, supplente; Grisanti, cancelliere
Parti
T.________, ricorrente, rappresentato dall'avv. Giovanni Augugliaro, Via alla Torre 9, 6850 Mendrisio,
contro
Cassa di compensazione del Cantone Ticino, Via Ghiringhelli 15a, 6500 Bellinzona, opponente
Istanza precedente
Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano
(Giudizio del 16 aprile 2003)
Fatti:
A.
A.a La società V.________ SA, costituita il 24 aprile 1948, è stata dichiarata fallita il ... T.________ è stato presidente del consiglio di amministrazione con diritto di firma individuale di detta società dall'11 febbraio 1982 al 6 febbraio 1998, prima di divenirne, a partire da quest'ultima data e fino alla declaratoria di decozione, amministratore unico.
A.b Mediante decisione 1° febbraio 2000, la Cassa di compensazione del Cantone Ticino, constatato di aver subito un danno di fr. 513'944.75 per il mancato pagamento, da parte della fallita, dei contributi paritetici per gli anni dal 1997 al 1999, nonché per riprese salariali riferite al periodo dal 1993 al 1996, ne ha postulato il risarcimento da T.________. In seguito all'opposizione interposta dall'interessato, la Cassa ha promosso nei suoi confronti azione di risarcimento danni al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, chiedendone la condanna al pagamento dei contributi sociali rimasti insoluti. Con giudizio 11 maggio 2001 i primi giudici hanno accolto la petizione e condannato il convenuto a risarcire alla Cassa il preteso importo, addebitandogli grave negligenza nell'osservanza dei doveri di amministratore della fallita.
A.c Adito da T.________ mediante il patrocinio dell'avv. Giovanni Augugliaro, il Tribunale federale delle assicurazioni, nella misura in cui lo ha ritenuto ricevibile, ne ha accolto il gravame per motivi d'ordine formale con sentenza del 20 marzo 2002. Annullata la pronuncia impugnata nella misura in cui essa era riferita ai contributi di diritto federale, questa Corte ha rinviato gli atti all'autorità giudiziaria di primo grado perché ponesse rimedio ad alcune carenze istruttorie e di motivazione e rendesse un nuovo giudizio.
B.
Esperiti ulteriori accertamenti, l'istanza cantonale, per pronuncia del 16 aprile 2003, ha essenzialmente riconfermato nel merito il suo pregresso giudizio, condannando T.________ a risarcire alla Cassa l'importo preteso con la decisione amministrativa.
C.
T.________, sempre patrocinato dall'avv. Augugliaro, interpone nuovamente ricorso di diritto amministrativo a questa Corte, alla quale chiede, in via principale, l'annullamento del giudizio cantonale e in via subordinata il rinvio dell'incarto al Tribunale cantonale.
La Cassa propone la reiezione del gravame, mentre l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali ha rinunciato a determinarsi.
Diritto:
1.
L'entrata in vigore, il 1° gennaio 2003, della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000 ha apportato numerose modifiche nei diversi settori delle assicurazioni sociali. Nel caso di specie rimane tuttavia applicabile l'ordinamento in vigore fino al 31 dicembre 2002, poiché da un punto di vista temporale sono di principio determinanti le norme in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche ed il giudice delle assicurazioni sociali, ai fini dell'esame della vertenza, si fonda di regola sui fatti che si sono realizzati fino al momento dell'emanazione della decisione amministrativa in lite (DTF 129 V 4 consid. 1.2; riguardo all'applicabilità delle norme procedurali in materia cfr. pure DTF 130 V 6 consid. 3.3.2).
2.
Qualora la lite non verta sull'assegnazione o il rifiuto di prestazioni assicurative, il Tribunale federale delle assicurazioni deve limitarsi ad esaminare se il giudizio di primo grado abbia violato il diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere d'apprezzamento, oppure se l'accertamento dei fatti sia manifestamente inesatto, incompleto o avvenuto violando norme essenziali di procedura (art. 132 OG in relazione con gli art. 104 lett. a e b e 105 cpv. 2 OG).
3.
Nel proprio gravame, l'insorgente contesta il giudizio cantonale, oltre che per ragioni di merito, anche per motivi d'ordine formale.
3.1 Egli lamenta in particolare la violazione del suo diritto di essere sentito per avere i primi giudici omesso di disporre una perizia che accertasse i rapporti della V.________ SA con la B.________ SA, principale cliente della fallita, e facesse quindi luce sulla causa del fallimento della prima, riconducibile, a suo dire, alla decisione, improvvisa ed inaspettata, della B.________ di porre fine alle relazioni commerciali fino allora (almeno fino all'estate 1998) intercorse fra le parti.
3.1.1 Ai sensi dell'art. 29 cpv. 2 Cost. le parti hanno diritto d'essere sentite. Per costante giurisprudenza, dal diritto di essere sentito deve in particolare essere dedotto il diritto per l'interessato di esprimersi prima della resa di una decisione sfavorevole nei suoi confronti, quello di fornire prove circa i fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere visione dell'incarto, quello di partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo (DTF 127 I 56 consid. 2b, 127 III 578 consid. 2c, 126 V 130 consid. 2a; cfr., riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 vCost., la cui giurisprudenza si applica anche alla nuova norma, DTF 126 I 16 consid. 2a/aa, 124 V 181 consid. 1a, 375 consid. 3b e sentenze ivi citate).
Se però gli accertamenti svolti d'ufficio permettono all'amministrazione o al giudice, che si sono fondati su un apprezzamento diligente delle prove, di giungere alla convinzione che certi fatti presentino una verosimiglianza preponderante, e che ulteriori misure probatorie non potrebbero modificare questo apprezzamento, è superfluo assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, pag. 212 no. 450; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). In tal caso non sussiste una violazione del diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV no. 10 pag. 28 consid. 4b; cfr., riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 vCost., la cui giurisprudenza si applica anche alla nuova norma, DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).
3.1.2 Nel caso di specie, la valutazione anticipata delle prove operata dai primi giudici, che hanno incentrato il proprio giudizio principalmente sulla difficile situazione finanziaria e di liquidità della V.________ SA già precedentemente alla cessazione dei rapporti con la B.________ e sull'ingiustificato differimento, per anni, del pagamento degli oneri sociali, ravvisando in tale omissione motivi sufficienti per ritenere gravemente negligente il comportamento degli organi della fallita, non presta il fianco a censura particolare, tanto più se si considera che alcuni importanti elementi relativi alla situazione contabile della società e al suo rapporto di dipendenza dalla B.________ erano già presenti agli atti o comunque desumibili dalle rilevanze istruttorie.
3.2 Né il ricorrente potrebbe altrimenti invocare una violazione del diritto di essere sentito per non essersi i primi giudici confrontati con le argomentazioni presentate in corso di causa, disattendendo così il diritto di ottenere una decisione motivata.
3.2.1 Il diritto di essere sentito comprende pure il diritto di ottenere una decisione motivata, il che impone all'autorità di pronunciarsi nei considerandi sulle allegazioni delle parti, riferendosi agli argomenti da esse addotti. Con siffatto obbligo si vuole evitare che l'autorità, nell'esercizio dei suoi poteri decisionali, si lasci guidare da ragioni non pertinenti e, d'altro canto, si intende mettere il cittadino nella posizione di farsi una chiara idea della portata della decisione che lo riguarda per poterla, se del caso, impugnare. A tale fine, ogni atto decisionale deve menzionare, anche se brevemente, le considerazioni che ne hanno determinato il convincimento, ritenuto comunque che l'autorità non è tenuta a prendere esplicitamente posizione su ogni allegazione di fatto o di diritto, ma può limitarsi ai punti essenziali e all'esame delle argomentazioni di parte atte a influire sul giudizio (DTF 121 III 331 consid. 3b; Albertini, Der verfassungsmässige Anspruch auf rechtliches Gehör im Verwaltungsverfahren des modernen Staates, Berna 2000, p. 368 segg. con numerosi rinvii).
3.2.2 Pur senza esprimersi su tutti gli elementi addotti che, per quanto si dirà in seguito, non necessitavano comunque di particolare disamina non essendo atti a stravolgere l'esito della valutazione, l'autorità giudiziaria cantonale - fondando in sostanza, con riferimento alla consolidata giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni, la responsabilità del ricorrente sul fatto che, in qualità di organo della società (presidente del consiglio di amministrazione dal 1982 e amministratore unico dal 1998), egli non avrebbe potuto, a dipendenza della grave situazione finanziaria dimostrata dalla continua illiquidità in cui versava ormai da anni V.________ SA, differire per anni il pagamento degli oneri sociali e oggettivamente presumere di riuscire a soddisfare entro breve termine le pretese della Cassa - ha sufficientemente motivato il giudizio consentendo all'insorgente di esprimersi in termini diffusi sull'oggetto del contendere.
4.
Nel merito, si tratta di esaminare se T.________ sia da considerare responsabile giusta l'art. 52 LAVS (nella versione applicabile in concreto, in vigore fino al 31 dicembre 2002) per il danno occorso alla Cassa in seguito al mancato pagamento dei contributi sociali.
4.1 Nei considerandi del querelato giudizio, cui si rinvia, la Corte cantonale ha già correttamente rilevato come il datore di lavoro sia tenuto al pagamento regolare dei contributi sociali e come, in caso di mancato pagamento dei medesimi per intenzionalità o per grave negligenza, possano essere chiamati a rispondere del danno, a titolo sussidiario, gli organi della società anonima, precisando quali siano le norme legali e i principi di giurisprudenza applicabili in concreto.
Il Tribunale federale delle assicurazioni può limitarsi a ribadire che ai sensi della giurisprudenza si deve ammettere negligenza grave del datore di lavoro quando questi abbia trascurato di fare quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevole posta nella stessa situazione. La misura della diligenza richiesta viene apprezzata secondo il dovere di diligenza che si può e si deve generalmente esigere, in materia di gestione, da un datore di lavoro della stessa categoria di quella cui appartiene l'interessato (DTF 112 V 159 consid. 4 e sentenze ivi citate). Occorre però esaminare se speciali circostanze legittimassero il datore di lavoro a non versare i contributi o potessero scusarlo dal procedervi (DTF 108 V 186 consid. 1b e 193 consid. 2b; cfr. pure DTF 121 V 244 consid. 4). L'obbligo del datore di lavoro e dei suoi organi responsabili di risarcire il danno alla cassa sarà negato, e di conseguenza decadrà, se questi sostiene e prova motivi di giustificazione, rispettivamente di discolpa (DTF 108 V 187 consid. 1b).
Questa Corte, ancora di recente, ha in particolare ribadito quali sono gli obblighi del consigliere d'amministrazione di una società anonima che non si occupa o non può occuparsi della gestione degli affari e rammentato che in siffatta evenienza all'interessato incombe il compito di esaminare l'attività dei dirigenti e di orientarsi costantemente sull'andamento degli affari, in particolare in relazione alle questioni contributive (SVR 2001 AHV no. 15 pag. 51 seg.). Così l'organo di una società anonima deve prestare attenzione particolare alla scelta della persona cui è affidata la gestione degli affari importanti della ditta (cura in eligendo), alle istruzioni che egli dà o dovrebbe dare (cura in istruendo) e alla sorveglianza (cura in custodiendo). Segnatamente è suo preciso dovere vigilare e attivarsi di conseguenza affinché i contributi alle assicurazioni sociali vengano regolarmente versati (DTF 108 V 202 consid. 3a; RCC 1992 pag. 268 consid. 4b).
4.2 Il ricorrente fa valere tutta una serie di motivi di giustificazione e di discolpa che lo scagionerebbero dalle proprie responsabilità e dimostrerebbero la possibilità che egli avrebbe avuto di pagare gli arretrati alla Cassa se non fosse intervenuta la repentina decisione della B.________ SA di non più collaborare con V.________ SA. A suo ulteriore discarico, T.________ rileva inoltre di avere, con l'assunzione nel 1998 del mandato di amministratore unico, apportato un capitale di oltre fr. 150'000.- utilizzato per pagare contributi sociali scoperti e riferiti a periodi precedenti la sua nuova funzione all'interno della società. Egli rimprovera quindi al Tribunale cantonale un abuso o comunque un eccesso nel potere di apprezzamento in quanto, pur essendo a conoscenza di circostanze oggettive e comprovate, avrebbe addebitato all'interessato un unico elemento, ossia il ritardo cronico nel pagamento degli oneri sociali. L'insorgente, in sostanza, asserisce che sia stato dato eccessivo rilievo all'aspetto di natura temporale, dimenticando per contro di considerare altri elementi - quali ad esempio: l'improvvisa decisione della B.________ SA di cessare il rapporto di collaborazione con la fallita; il fatto che la Cassa stessa credeva nelle possibilità di ripresa dell'azienda; la contraddizione tra le due sentenze del Tribunale cantonale delle assicurazioni, concernenti l'una la vertenza opponente l'Ufficio federale dello sviluppo economico e del lavoro all'Ufficio cantonale del lavoro, e l'altra il giudizio qui impugnato, che valuterebbero diversamente le responsabilità dei responsabili della V.________ SA a proposito della perdita di ordinazioni da parte della B.________; infine, il rapporto di "sudditanza psicologica" che legava il ricorrente a suo padre - che meritavano di essere maggiormente approfonditi.
4.2.1 Gli argomenti addotti non giovano all'insorgente, essendo essi ben lungi dal costituire motivo di giustificazione o di discolpa nel senso della giurisprudenza. Si tratta infatti di tutta evidenza di circostanze non invocabili quali esimenti, dal momento che, accettando già a partire dal 1982 la presidenza del consiglio di amministrazione e dal febbraio 1998 la funzione di amministratore unico della società V.________ SA, egli si è assunto anche i relativi obblighi, tra i quali vi era pure quello di controllare il versamento regolare dei contributi paritetici all'amministrazione, che peraltro erano già stati prelevati dai salari dei dipendenti in conformità dell'art. 51 LAVS. Contrariamente a quanto sembra teorizzare il ricorrente, dal profilo della responsabilità non vi è apprezzabile differenza, per quel che riguarda i doveri societari, tra la funzione svolta quale presidente dal 1982 al 1998 e quella rivestita in qualità di amministratore unico dal febbraio 1998 al marzo 1999. Sostenendo il contrario, l'interessato non ha corretta nozione dell'azione di responsabilità ai sensi dell'art. 52 LAVS.
4.2.1.1 L'insorgente incentra parte della tesi liberatoria sul ruolo dominante avuto da G.________, suo padre, fino al momento della morte di quest'ultimo e osserva come egli subisse di fatto un rapporto di sudditanza psicologica nei confronti dello stesso. Tale ragionamento è tuttavia irrilevante ai fini del presente giudizio, ritenuto che, per quanto appena esposto, gli organi formali di una società anonima, con l'accettazione del mandato, si assumono anche gli oneri connessi alla funzione.
Non va dimenticato che il ricorrente era stato presidente del consiglio di amministrazione di V.________ SA dal 1982 e amministratore unico della stessa dal 1998, con diritto di firma individuale, e che gli arretrati contributivi nei confronti della Cassa sono maturati durante il periodo in cui egli aveva la piena facoltà, se solo lo avesse voluto e se solo avesse fatto uso della diligenza che incombe a chi svolge simili funzioni societarie, di ordinare, anche contro la volontà di suo padre, il versamento dei contributi impagati.
Egli non può ora limitarsi ad affermare che il padre non gli permetteva di interessarsi attivamente alla ditta. Da un dirigente d'azienda con le conoscenze acquisite negli anni, peraltro da un osservatorio aziendale privilegiato - essendo egli stato non solo organo formale ma anche dipendente della società -, ci si poteva e doveva attendere una capacità di reazione immediata tale da permettergli di affrontare situazioni finanziariamente tanto pericolose quali erano quelle derivanti dalla mancanza di diversificazione di prodotto e di clientela, dalla cessione in garanzia all'allora banca X.________ (ora: Y.________ SA) dei crediti vantati verso i clienti, nonché da una situazione di liquidità limitata. T.________, nella sua qualità di presidente del consiglio di amministrazione, avrebbe dovuto dare precise istruzioni alla banca affinché la stessa provvedesse in primo luogo a saldare i contributi alle assicurazioni sociali. Se invece si rendeva conto di non poter imporre la propria volontà al "padre padrone" della società in merito alla necessità di versare con regolarità i contributi alle assicurazioni sociali, altro non gli restava che inoltrare tempestivamente le proprie dimissioni dalla carica di consigliere di amministrazione. Orbene, omettendo di controllare l'operato del padre, l'insorgente ha per atti concludenti accettato che questi si occupasse della gestione e quindi obbligasse la società nei confronti di terzi. Siffatta omissione da parte di un organo societario formale nel compiere quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevole nello svolgimento delle funzioni amministrative dirigenziali, oltre a risultare causale per il danno poi derivato alla Cassa dal mancato pagamento dei contributi paritetici, denota una chiara mancanza di diligenza nello svolgimento delle mansioni societarie e ne determina la responsabilità ai sensi dell'art. 52 LAVS.
4.2.1.2 A nulla sussidia poi riferirsi al ruolo determinante avuto dalla B.________ SA nel tracollo della fallita. A parte il fatto che ci si potrebbe domandare se l'avere di fatto limitato la propria attività produttiva in sostanza al solo cliente B.________ SA - peraltro operante nel segmento di mercato dei prodotti di lusso, soggetto a forti oscillazioni congiunturali -, incentrando la politica societaria della V.________ SA in funzione delle esigenze del cliente dominante, senza premunirsi di un contratto di lunga durata che vincolasse quest'ultimo alla fallita, non configuri già di per sé una grave negligenza, dagli atti emerge che in realtà la ditta soffriva da anni di difficoltà di liquidità e presentava arretrati importanti nei confronti della Cassa.
Le carenze di liquidità sono attestate dal fatto che, da un lato, (ancora) nel 1995 la società aveva ceduto in garanzia all'allora banca X.________ (ora: Y.________ SA) i crediti vantati verso i clienti per poter ottenere l'innalzamento del limite di credito in conto corrente di ulteriori fr. 200'000.- raggiungendo in tal modo un'esposizione complessiva di fr. 500'000.-, e dall'altro che V.________ SA procrastinava in maniera sistematica il versamento dei contributi paritetici, costringendo la Cassa a procedere in via esecutiva.
Il fatto che almeno a partire dal 1995 la mora nel pagamento dei contributi paritetici fosse divenuta cronica e non riconducibile a difficoltà finanziarie o di liquidità momentanee - basti qui ricordare che la società presentava nel 1997 una perdita riportata complessiva di fr. 332'744.25 a fronte di un capitale sociale di fr. 200'000.- -, fa sì che la scelta di differire il versamento dei contributi alle assicurazioni sociali non poteva considerarsi obiettivamente indispensabile per la sopravvivenza della ditta, né V.________ SA era legittimata a ritenere di poter soddisfare entro termini ragionevoli la Cassa (DTF 108 V 188, RCC 1992 p. 261 consid. 4b). A conferma di ciò si legga la deposizione testimoniale di V.________ (direttore tecnico e stilista della fallita dal 1959), rilasciata l'8 gennaio 2003, dalla quale risulta che "per quanto riguarda la produzione di borse trapuntate, oltre alla V.________ SA vi era un altro produttore concorrente italiano incaricato dalla B.________", e che "il margine di guadagno relativamente a tale produzione non doveva essere elevato in quanto il prezzo degli oggetti prodotti copriva a malapena i costi di produzione". Da tale dichiarazione emerge che V.________ SA, operando in sostanza con un unico cliente (B.________ SA) e con margini di guadagno limitati, non poteva realisticamente ipotizzare di riuscire a soddisfare entro breve il pagamento degli oneri sociali alla Cassa.
Avendo per troppo tempo tollerato il differimento del pagamento degli oneri sociali, quando invece esso sarebbe eccezionalmente stato possibile solo per un periodo di breve durata (DTF 108 V 188; RCC 1992, p. 261 consid. 4b), il ricorrente non può respingere l'addebito di grave negligenza mossogli dai primi giudici in conformità ai principi giurisprudenziali sviluppati da questo Tribunale (cfr. per es. sentenze del 27 gennaio 2003 in re C., H 93/01, consid. 3.4.3 in fine, 13 novembre 2001 in re M., H 210/01, consid. 3, 1° giugno 2001 in re V., H 51/01, consid. 2b; da non confondere con quanto formulato in DTF 121 V 244 consid. 4b, nel cui ambito questa Corte ha avuto modo di stabilire che, da sola, la breve durata del mancato pagamento dei contributi sociali non è sufficiente per negare una grave negligenza del datore di lavoro). La forte esposizione debitoria residua attesta in tutta evidenza come la fallita avesse ritardi non indifferenti e difficilmente colmabili e si sia a lungo finanziata mediante il differimento del pagamento dei contributi paritetici, rimasti per finire insoluti.
4.2.1.3 T.________ fa valere una corresponsabilità della Cassa, ravvisabile nel fatto che essa, a fronte dei ritardi nei pagamenti dei contributi, avrebbe dovuto agire "con maggior circospezione". Osserva quindi che l'omessa diligenza dimostrerebbe che l'amministrazione "credeva nelle possibilità di riscatto dell'azienda".
L'argomentazione del ricorrente è al limite della temerarietà. Imputare infatti alla Cassa una grave violazione dei propri doveri di diligenza, significa in pratica capovolgere la realtà dei fatti, l'amministrazione avendo correttamente tutelato i propri interessi, sollecitando la società in mora e adendo le vie esecutive, a partire almeno dal 1997.
4.2.1.4 Il ricorrente rimprovera inoltre ai primi giudici di non avere tenuto conto di quanto constatato in occasione della pronuncia del 7 gennaio 1999, emanata dallo stesso Tribunale cantonale, riguardante un contenzioso tra l'Ufficio federale dello sviluppo economico e del lavoro (ora Segretariato di stato dell'economia, seco), da una parte, e l'Ufficio cantonale del lavoro, dall'altra, in merito alla richiesta di indennità per lavoro ridotto formulata dalla V.________ SA in data 16 marzo 1998.
Sennonché, per la diversità dei temi esaminati, le considerazioni ivi espresse non sono tali da condizionare l'esito del presente giudizio, incentrato sulla sola questione della responsabilità di un organo formale di una società anonima per il mancato versamento dei contributi paritetici da parte della società fallita. Decisivo, in questo ambito, è che avendo omesso per lungo tempo il pagamento regolare dei contributi e avendo pertanto accumulato un rilevante arretrato, il ricorrente non è riuscito a dimostrare l'esistenza di validi motivi di giustificazione o di discolpa. La scelta di differire il versamento dei contributi paritetici non poteva considerarsi - secondo una valutazione ragionevole - obiettivamente indispensabile per la sopravvivenza della ditta e nemmeno è assodato che V.________ SA potesse presumere di soddisfare entro breve termine - nel senso di pochi mesi e non di anni - la Cassa (DTF 108 V 188; RCC 1992, pag. 261 consid. 4b; cfr. pure DTF 116 II 541 consid. 5a).
4.2.1.5 Infine la tesi dell'insorgente, secondo cui assumerebbe valenza liberatoria l'aver apportato capitali propri per fr. 150'000.-, non muta l'esito della valutazione. Infatti il comportamento di T.________ non permette - secondo consolidata giurisprudenza di questa Corte e come rettamente osservato dai primi giudici (cfr. sentenza del 30 luglio 2002 in re A., B., C., D., H 192/01, consid. 4.1.1 con riferimento alla sentenza inedita del 16 aprile 1998 in re G., H 193/96) - di ritenere tale fatto come valido motivo di giustificazione o di discolpa se la società, come nel caso di specie, da anni aveva difficoltà nel pagamento dei contributi sociali. In siffatto contesto, infatti, il solo fatto di avere investito ingenti somme provenienti patrimonio privato risulta ininfluente, allorquando la responsabilità secondo l'art. 52 LAVS venga appurata. Seguendo il ragionamento contrario, basterebbe altrimenti che una società che abbia accumulato importanti debiti contributivi per un lungo periodo cominci a rimborsare una parte anche importante di tale debito per fare sì che i suoi dirigenti non possano, per questo solo motivo, più essere ritenuti responsabili ai sensi dell'art. 52 LAVS. Ciò sarebbe tuttavia contrario al senso stesso del disposto in esame (cfr. sentenza del 29 agosto 2002 in re A., B., C., D. e E., H 277/01, consid. 3.3).
5.
Quanto all'importo del danno fatto valere dalla Cassa, T.________ sostiene di non essere responsabile per i contributi "sui conteggi salari dovuti a seguito del fallimento", in quanto non "aveva in nessun modo mezzi finanziari per versare gli stipendi e quindi neppure la possibilità di accantonare dei contributi".
5.1 Dalla documentazione agli atti risulta che l'importo di complessivi fr. 513'944.75 richiesto dalla Cassa a V.________ SA è così composto:
- fr. 227'846.60 per lo scoperto contributivo per l'anno 1997;
- fr. 220'202.- corrispondenti all'ammanco per il 1998;
- fr. 9'325.60 per differenze riscontrate in sede di revisione del 16 ottobre 1997 relativamente agli anni 1993-1996 (situazione al 24 marzo 2000);
- infine fr. 56'570.55 desumibili dalla "distinta dei salari rivendicati" per il periodo 1998-1999, allestita dalla Cassa.
Siffatti computi sono agevolmente verificabili - se solo l'interessato si fosse realmente chinato sui dati numerici, invece di limitarsi a contestarli in termini generici - dai conteggi rilasciati dall'amministrazione. Infatti:
- per l'anno 1997, a fronte di contributi sociali dovuti alla Cassa per fr. 278'457.05 (spese esecutive e interessi di mora compresi), calcolati in base alla dichiarazione dei salari effettuata e sottoscritta da V.________ SA, ossia su salari determinanti per l'AVS di fr. 2'282'810.-, la società ha versato solo fr. 50'610.45, lasciando così uno scoperto di fr. 227'846.60;
- per il 1998, a fronte di contributi sociali dovuti alla Cassa per fr. 247'618.10, anch'essi calcolati in base alla dichiarazione dei salari sottoscritta da V.________ SA, la società ha versato fr. 27'416.10 lasciando uno scoperto di fr. 220'202.-;
- per l'importo di fr. 9'325.60 riferito al conteggio di revisione, l'amministrazione ne indica le coordinate nel "rapporto sul controllo dei datori di lavoro" del 28 novembre 1997;
- infine l'importo di fr. 56'570.55 emerge dalla "distinta dei salari rivendicati", allestita dalla Cassa, che, a fronte di "salari rivendicati" per complessivi fr. 895'950.64, dopo deduzione di fr. 245'826.40 a titolo di "insolvenza", mette in evidenza un salario di fr. 650'124.- determinante ai fini dei contributi alle assicurazioni sociali.
5.2 Anche se il ricorrente ha effettivamente già sollevato la questione con l'atto di risposta 9 giugno 2000 in sede cantonale, il tenore della sua contestazione è sempre rimasto del tutto generico e poco chiaro e ha indotto lo stesso giudice delegato cantonale a chiedere una precisazione in data 8 gennaio 2003. Con essa T.________ ha osservato che il conteggio derivante dalla distinta dei salari non percepiti e rivendicati "fa stato del fatto che pure vantato un credito per salari non percepiti dai dipendenti, ciò che a mente del convenuto (T.________, n.d.r) non può essergli imputato a sensi dell'art. 52 LAVS e 81 OAVS", mentre con riferimento al conteggio di revisione relativo alla ripresa per gli anni 1993-1996 egli ha rilevato che l'importo di "fr. 9325.60 non può essere in nessun modo chiesto al convenuto in quanto intimato dopo il fallimento".
5.3 A prescindere dal fatto che, a ben vedere, non è la quantificazione del danno che T.________ contesta, bensì il suo obbligo risarcitorio, egli sembra dimenticare che determinante ai fini dell'obbligo di versamento contributivo e, in caso di omissione, di responsabilità giusta l'art. 52 LAVS non è tanto la circostanza che il salario sia stato o potesse effettivamente essere versato, bensì il fatto che il diritto a tale prestazione si sia realizzato (DTF 111 V 166 consid. 4a, 110 V 227 consid. 3a; STFA 1966 pag. 205; RCC 1989 pag. 317 consid. 3c, 1976 pag. 88 consid. 2; cfr. pure la recente sentenza del 13 settembre 2004 in re R., H 78/03, consid. 6). Per quanto attiene invece al conteggio di revisione del 16 ottobre 1997, l'affermazione di parte ricorrente, oltre a misconoscere l'effettiva estensione temporale della responsabilità dell'organo societario ex art. 52 LAVS (responsabilità che si estende anche alle pretese e ai versamenti salariali accertati unicamente dopo la data del fallimento purché riferiti a un periodo in cui l'interessato fungeva ancora quale organo: cfr. ad es. DTF 126 V 61, 123 V 172), è smentita dagli atti all'inserto. Da essi risulta infatti non solo che esso conteggio è stato portato a conoscenza della V.________ SA già precedentemente al fallimento, ma anche che il mancato tempestivo pagamento degli oneri "ripresi" in via di revisione ha obbligato la Cassa, una volta di più, a diffidare la società e ad adire le vie esecutive in date 30 giugno e 7 luglio 1998.
6.
Stante quanto precede, il gravame dev'essere respinto. Non trattandosi in concreto di una lite avente per oggetto l'assegnazione o il rifiuto di prestazioni assicurative, la procedura non è gratuita (art. 134 OG a contrario). Le spese processuali, che seguono la soccombenza, devono pertanto essere messe a carico del ricorrente (art. 135 in relazione con l'art. 156 cpv. 1 OG).
Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni pronuncia:
1.
Il ricorso di diritto amministrativo è respinto.
2.
Le spese giudiziarie, fissate in fr. 10'000.-, sono poste a carico del ricorrente e saranno compensate con la garanzia prestata da quest'ultimo.
3.
La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano, e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
Lucerna, 11 ottobre 2004
In nome del Tribunale federale delle assicurazioni
Il Presidente della IIIa Camera: Il Cancelliere: