BGer 1A.57/2004 |
BGer 1A.57/2004 vom 15.10.2004 |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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1A.57/2004 /viz
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Sentenza del 15 ottobre 2004
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I Corte di diritto pubblico
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Composizione
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Giudici federali Aemisegger, presidente della Corte e presidente del Tribunale federale,
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Nay, vicepresidente del Tribunale federale, Reeb,
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cancelliere Crameri.
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Parti
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A.________,
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X.________ SA,
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ricorrenti,
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patrocinati dall'avv. John Rossi,
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contro
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Ministero pubblico del Cantone Ticino,
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palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,
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Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano.
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Oggetto
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assistenza giudiziaria internazionale in materia penale con la Repubblica Ceca,
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ricorso di diritto amministrativo contro la sentenza
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dell'8 febbraio 2004 della Camera dei ricorsi penali
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del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Fatti:
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A.
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Il 24 giugno 2002 la "Obere Staatsanwaltschaft" di Praga ha presentato alla Svizzera una richiesta di assistenza giudiziaria in materia penale nell'ambito del procedimento aperto contro A.________ e altre cinque persone per titolo di truffa. Essa chiedeva di procedere all'audizione testimoniale di alcune persone e di acquisire documentazione diversa (estratti del registro fondiario e di quello di commercio, atti fiscali e quelli concernenti opere di riattamento di un immobile sito a Z.________).
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B.
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Con decisione di entrata in materia e di esecuzione del 21 ottobre 2002 il procuratore pubblico del Cantone Ticino ha ammesso la domanda di assistenza e disposto l'esecuzione delle misure richieste. Mediante decisione di chiusura del 17 marzo 2003 egli ha ordinato la trasmissione della documentazione acquisita, di quattro verbali di interrogatorio e di un rapporto di esecuzione della polizia cantonale con i diversi allegati. La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (CRP), con decisione dell'8 febbraio 2004, ha dichiarato irricevibile, per carenza di legittimazione, un ricorso sottopostole da A.________ e dalla X.________ SA di Lugano, ritenendolo comunque, in via abbondanziale, infondato nel merito.
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C.
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Avverso questo giudizio i due insorgenti presentano un ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale. Chiedono, in via preliminare, di sospendere la procedura ricorsuale fino all'emanazione della pronunzia dell'autorità richiedente su un'istanza di archiviazione del ricorrente e, nel merito, di annullare la decisione della CRP e quella di chiusura e di rifiutare la richiesta di assistenza. Dei motivi si dirà, in quanto necessario, nei considerandi.
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Con decreto del 18 marzo 2004 il Presidente della I Corte di diritto pubblico ha respinto l'istanza di sospensione della procedura.
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La Corte cantonale si rimette al giudizio del Tribunale federale, mentre il Ministero pubblico e l'Ufficio federale di giustizia chiedono di respingere il ricorso.
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Diritto:
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1.
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1.1 Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei ricorsi che gli vengono sottoposti, senza essere vincolato, in tale ambito, dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (DTF 130 II 321 consid. 1, 306 consid. 1.1).
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1.2 La Repubblica ceca e la Svizzera sono parti contraenti della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 (CEAG; RS 0.351.1). La legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1) e l'ordinanza del 24 febbraio 1982 (OAIMP; RS 351.11) sono applicabili alle questioni che la prevalente Convenzione internazionale non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'assistenza di quello convenzionale (art. 1 cpv. 1 AIMP; DTF 124 II 180 consid. 1a, 123 II 134 consid. 1a), fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 123 II 595 consid. 7c).
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1.3 Secondo la norma speciale dell'art. 25 cpv. 6 AIMP, il Tribunale federale non è vincolato dalle censure e dalle conclusioni delle parti; esso esamina liberamente se i presupposti per la concessione dell'assistenza sono adempiuti e in quale misura questa debba esser prestata (DTF 123 II 134 consid. 1d, 118 Ib 269 consid. 2e). Non è tuttavia tenuto, come lo sarebbe un'autorità di vigilanza, a verificare la conformità delle decisioni impugnate con l'insieme delle norme applicabili (DTF 123 II 134 consid. 1d, 119 Ib 56 consid. 1d). Quando, come in concreto, la decisione impugnata emana da un'autorità giudiziaria, il Tribunale federale è vincolato dall'accertamento dei fatti, qualora non risultino manifestamente inesatti o incompleti oppure accertati violando norme essenziali di procedura (art. 105 cpv. 2 OG; DTF 123 II 134 consid. 1e e rinvii). Le conclusioni che vanno oltre la richiesta di annullamento della decisione impugnata sono, di massima, ammissibili (art. 25 cpv. 6 AIMP; DTF 122 II 373 consid. 1c e rinvii).
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1.4 Interposto tempestivamente contro una decisione di trasmissione di documenti acquisiti in esecuzione di una domanda di assistenza, resa dall'autorità cantonale di ultima istanza, il ricorso di diritto amministrativo è ricevibile dal profilo dell'art. 80f cpv. 1 in relazione con l'art. 25 cpv. 1 AIMP.
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1.5 L'implicita censura addotta dai ricorrenti, secondo cui la Corte cantonale avrebbe negato loro a torto la legittimazione a ricorrere, è ammissibile nel quadro del ricorso di diritto amministrativo (DTF 128 II 211 consid. 2.2, 124 II 180 consid. 1b, 122 II 130 consid. 1).
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1.5.1 I ricorrenti, tenuti ad addurre i fatti a sostegno della loro legittimazione (DTF 123 II 161 consid. 1d/bb pag. 165), la fondano richiamando l'art. 80h lett. b AIMP. Nell'ambito dell'assistenza giudiziaria la legittimazione a ricorrere è riconosciuta solo al titolare di un conto bancario di cui siano chieste informazioni o alla persona direttamente sottoposta a una misura coercitiva (perquisizione, sequestro o interrogatorio; DTF 130 II 162 consid. 1.1, 128 II 211 consid. 2.3, 126 II 258 consid. 2d). La persona contro cui è diretto il procedimento penale all'estero può ricorrere alle medesime condizioni (art. 21 cpv. 3 AIMP).
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1.5.2 Con la decisione di chiusura è stata ordinata la trasmissione di un rapporto della polizia cantonale, con diversi allegati, concernente la posizione personale del ricorrente, e cinque verbali di interrogatorio, segnatamente del dott. B.________, di C.________, dell'avv. D.________ e di E.________, responsabile della Y.________ SA: i testimoni non hanno impugnato questa decisione. I ricorrenti adducono nondimeno che i verbali conterrebbero informazioni riservate, peraltro non meglio precisate, che li concernerebbero.
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1.5.3 Secondo la giurisprudenza, la legittimazione a impugnare la trasmissione di verbali d'interrogatorio spetta, di massima, unicamente al teste, sottoposto direttamente alla misura coercitiva, e solo nella misura in cui sia chiamato a fornire informazioni che lo concernono personalmente o si prevalga del suo diritto di non testimoniare (DTF 126 II 258 consid. 2d/bb, 122 II 130 consid. 2b). Per contro, un terzo non è, di massima, legittimato a contestare la consegna di un verbale d'audizione allo Stato richiedente, neppure quando le affermazioni contenutevi lo tocchino personalmente (DTF 130 II 162 consid. 1.1, 126 II 258 consid. 2d/bb, 124 II 180 consid. 2b).
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1.5.4 Secondo la prassi del Tribunale federale, il titolare del conto oggetto della domanda di assistenza giudiziaria è, in via eccezionale, legittimato a impugnare la trasmissione di verbali d'audizione di testimoni soltanto nella misura in cui le informazioni contenute possano essere equiparate a una trasmissione di documenti concernenti il conto e il titolare sarebbe stato, in tal caso, legittimato a impugnarne la trasmissione. Quest'eccezione a un'applicazione rigida della prassi inerente la legittimazione è stata ammessa solo, a titolo eccezionale, nell'ipotesi in cui la trasmissione di verbali abbia quale conseguenza di svuotare di ogni senso e di eludere le norme sulla protezione giuridica (DTF 124 II 180 consid. 2; cfr. in senso critico Robert Zimmermann, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 2a ed., Berna 2004, n. 311, che propone peraltro di abbandonare quest'eccezione). La circostanza che uno dei testimoni, segnatamente l'avv. D.________, è il direttore/amministratore unico della società ricorrente non è decisiva, visto ch'egli non ha impugnato la trasmissione del verbale, la legittimazione a ricorrere non essendo d'altra parte riconosciuta al presidente o all'azionista unico di una società, entità distinte da quest'ultima (DTF 121 II 38 consid. 2a, 459 consid. 2c pag. 462, 114 Ib 156 consid. 2a). Per di più, la ricorrente non contesta la tesi della CRP, secondo cui, visto il tenore di alcune domande, il legale non sarebbe intervenuto quale suo direttore/amministratore unico, ma sulla base di un mandato legale. Ora, i ricorrenti non sostengono che si tratterrebbe di informazioni inerenti a una loro relazione bancaria né che si sarebbe in presenza della citata eccezione, del resto nemmeno richiamata, né ciò è ravvisabile nella fattispecie. Ne segue che la CRP ha negato a ragione la legittimazione dei ricorrenti ad opporsi alla contestata trasmissione dei verbali d'audizione.
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2.
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2.1 Con la decisione di chiusura è stata ordinata altresì la consegna del rapporto di esecuzione della polizia cantonale, unitamente a 21 allegati.
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I ricorrenti sostengono che la pratica relativa al permesso di lavoro e quella fiscale non sono accessibili al pubblico, essendo quindi equiparabili, in sostanza, a documenti bancari. Adducono che pure gli atti del registro fondiario concernenti la ricorrente non sarebbero accessibili al pubblico, come le informazioni inerenti al riattamento dell'immobile a Z.________ (contratti, fatture, ecc.), affidate a una ditta di costruzioni e a un'altra società, che avrebbero un obbligo di discrezione nei confronti dei depositanti. Richiamando la DTF 121 II 38, dove è stato ritenuto che la persona perseguita è legittimata ad opporsi alla trasmissione allo Stato richiedente dell'incarto di una procedura civile alla quale è parte in Svizzera, i ricorrenti sostengono che quest'eccezione dovrebbe essere applicata anche per i citati atti attinenti a procedure amministrative.
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2.2 L'assunto non regge. In effetti, come stabilito nell'invocata sentenza, in quella causa la legittimazione a ricorrere era stata ammessa perché i ricorrenti erano parti in un processo civile: la rivelazione del suo contenuto comportava pertanto la rivelazione di un segreto d'ufficio, fattispecie manifestamente non realizzata, in particolare, riguardo a due società anonime che non hanno agito nell'ambito dell'esecuzione di un compito di diritto pubblico secondo l'art. 320 cpv. 1 CP (cfr. DTF 121 IV 216 consid. 3a-c). I ricorrenti, toccati solo in maniera indiretta, non possono pertanto impugnare l'acquisizione presso terzi di atti che li concernono, segnatamente presso la K.________ SA e presso la Y.________ SA. La circostanza che il ricorrente è indagato nello Stato richiedente non è decisiva (DTF 123 II 161 consid. 1d/aa e bb, 122 II 130 consid. 2b; v. anche DTF 116 Ib 106 consid. 2a; Zimmermann, op. cit., n. 308 -310).
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2.3 Limitandosi a rilevare che la documentazione del registro fondia rio non sarebbe accessibile al pubblico, i ricorrenti disattendono che ognuno ha il diritto di sapere chi è iscritto come proprietario di un fondo (art. 970 CC) e che gli acquisti di proprietà fondiaria sono pubblicati (art. 970a CC). Inoltre, chi giustifica un interesse, ciò che è manifesto nel caso di specie per l'autorità richiedente, ha il diritto di consultare il registro o di farsene rilasciare estratti (art. 970 cpv. 2 CC). Riguardo agli estratti del registro di commercio è sufficiente ricordare ch'esso è pubblico e che le iscrizioni sono pubblicate (art. 930 e 931 CO).
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2.4 Il ricorrente rileva, infine, che sia la pratica relativa al suo permesso di lavoro sia quella fiscale che lo concerne, come la documentazione di un conto bancario, non sarebbero accessibili al pubblico. Ne deduce che per questi atti e, aggiunge, per quelli prodotti dai testimoni e dalle citate società, occorrerebbe applicare l'eccezione indicata nella DTF 121 II 38. Rilevato che si tratta in gran parte di semplici fatture e distinte di pagamento e quindi di atti non soggetti a segreto, i ricorrenti misconoscono che la legittimazione a ricorrere del titolare di una relazione bancaria è espressamente prevista dall'art. 9a lett. a OAIMP. La questione di sapere se, limitatamente agli asseriti atti della procedura fiscale, peraltro non indicati dal ricorrente, possa essere ammessa la legittimazione a ricorrere, non dev'essere esaminata oltre: in effetti il ricorso, nella minima misura in cui sarebbe se del caso ammissibile, sarebbe manifestamente infondato nel merito, come ritenuto, a ragione, in via abbondanziale, dalla Corte cantonale.
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3.
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3.1 I ricorrenti sostengono che il reato di falsità in documenti, ritenuto dalla CRP, non potrebbe essere ammesso perché non menzionato nella domanda di assistenza e perché questa fattispecie sarebbe realizzata solo in Svizzera, ma non nello Stato richiedente.
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3.2 Il Tribunale federale è vincolato dall'accertamento dei fatti, visto ch'essi non risultano - né i ricorrenti lo dimostrano - manifestamente inesatti o incompleti, né sono stati accertati violando norme essenziali di procedura (art. 105 cpv. 2 OG). La Corte cantonale ha rilevato che gli accusati, mediante attività truffaldine, avrebbero ottenuto finanziamenti da un istituto bancario allo scopo di conseguire vantaggi pecuniari in favore di società riconducibili al ricorrente, sottoponendo ai funzionari bancari, tra l'altro, documenti falsi. I giudici cantonali hanno quindi ritenuto che tali fatti sarebbero punibili in Svizzera per titolo di truffa (art. 146 CP) e falsità in documenti (art. 251 CP). Il fatto che secondo il Codice penale della Repubblica Ceca il reato di falsità in documenti sia punito soltanto di fronte a falsificazioni di atti pubblici, non è, infatti, secondo i giudici cantonali, decisivo. La tesi dev'essere condivisa. In effetti, i ricorrenti disconoscono che nell'ambito dell'esame della doppia punibilità, il Tribunale federale non deve procedere a un esame dei reati e delle norme penali menzionati nella domanda di assistenza e verificare la loro corrispondenza con le norme del diritto svizzero. Esso deve vagliare piuttosto, limitandosi a un esame "prima facie", se i fatti addotti nella domanda estera - effettuata la dovuta trasposizione (cfr. DTF 118 Ib 543 consid. 3b/aa pag. 546) - sarebbero punibili anche secondo il diritto svizzero, ricordato che la punibilità secondo il diritto elvetico va determinata senza tener conto delle particolari forme di colpa e condizioni di punibilità da questo previste.
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L'atto perseguito all'estero deve quindi denotare "gli elementi obiettivi di una fattispecie punibile secondo il diritto svizzero" (art. 64 AIMP; DTF 124 II 184 consid. 4b/cc e rinvii). Insistendo sull'asserita mancanza di punibilità secondo il diritto dello Stato richiedente, i ricorrenti disattendono che, aderendo alla Convenzione, la Svizzera ha fatto uso delle facoltà previste dagli art. 5 n. 1 lett. a e 23 n. 1 CEAG e ha sottoposto all'esigenza della doppia incriminazione l'esecuzione di commissioni rogatorie che, come quella in esame, implicano coercizione. L'AIMP, entrata in vigore posteriormente alla Convenzione, ha attenuato questa esigenza, imponendo al giudice dell'assistenza di verificare, di regola, solo se l'atto perseguito all'estero denoti gli elementi obiettivi di una fattispecie punibile secondo il diritto svizzero, ciò che si verifica in concreto (art. 64 cpv. 1 AIMP; DTF 112 Ib 576 consid. 11 pag. 591 seg.; Zimmermann, op. cit., n. 348, 352 e segg., 376). L'assunto ricorsuale, secondo cui l'allestimento di documenti falsi non sarebbe perseguibile nello stato richiedente, la rogatoria concernendo soltanto il reato di truffa ("Kreditbetrug") secondo il § 250b cpv. 1 CP della Cechia e non di falsità in documenti, è pertanto ininfluente. Anche l'assunto, secondo cui il ricorrente non avrebbe redatto o sottoposto egli medesimo ai funzionari bancari documenti falsi, non è decisivo, ritenuto che nella domanda estera si indica espressamente l'utilizzazione di atti falsificati, agire imputabile se del caso anche agli altri indagati.
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3.3 I ricorrenti rilevano che nella rogatoria tali fatti sarebbero perseguibili conformemente al § 250b cpv. 1 CP estero, che prevede un'ipotesi di truffa analoga a quella dell'art. 146 CP. Essi sostengono tuttavia che, in realtà, applicabile sarebbe il § 250b cpv. 2 CP estero, che disciplina un'ipotesi di truffa che non sarebbe punibile in Svizzera: ne deducono pertanto che non sarebbe adempiuto il requisito della doppia punibilità. La censura non dev'essere esaminata, l'assistenza dovendo essere concessa quando sia richiesta per la repressione di più reati e uno di essi sia punibile secondo il diritto svizzero, nella fattispecie, come si è visto, secondo l'art. 251 CP (DTF 124 II 184 consid. 4b/cc e rinvii).
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3.4 Contrariamente all'accenno ricorsuale, la domanda estera adempie le esigenze formali degli art. 14 CEAG e 28 AIMP, in quanto tali disposizioni esigono ch'essa indichi il suo oggetto e il motivo, come pure la qualificazione giuridica dei reati e presenti un breve esposto dei fatti essenziali, al fine di permettere alla parte richiesta di esaminare se non sussista una fattispecie per la quale l'assistenza dovrebbe essere negata (DTF 118 Ib 111 consid. 5b pag. 121, 547 consid. 3a, 117 Ib 64 consid. 5c pag. 88). Queste norme non implicano per la parte richiedente l'obbligo, come implicitamente sostenuto dai ricorrenti, di provare la commissione del reato, ma solo quello di esporre in modo sufficiente le circostanze sulle quali fonda i propri sospetti, per permettere alla parte richiesta di distinguere la domanda da un'inammissibile ricerca indiscriminata di prove.
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3.5 Il ricorrente, limitandosi ad addurre che l'esposto dei fatti non permetterebbe di dimostrare il suo coinvolgimento, disconosce sia che l'autorità richiedente non deve, come si è visto, provare la commissione del prospettato reato sia che il giudice svizzero dell'assistenza non deve esaminare il quesito della colpevolezza o procedere a una valutazione dei (contestati) mezzi di prova (DTF 122 II 367 consid. 2c, 118 Ib 111 consid. 5b pag. 122 in alto, 547 consid. 3a, 107 Ib 264 consid. 3a).
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Compete infatti al giudice straniero del merito, dinanzi al quale il ricorrente potrà avvalersi compiutamente dei suoi diritti di difesa, esaminare se l'accusa potrà esibire o no le prove dell'asserito reato (DTF 122 II 367 consid. 2c), atteso che non emergono elementi atti a far ritenere che la rogatoria sia addirittura abusiva (cfr. DTF 122 II 134 consid. 7b). In effetti non spetta all'autorità di esecuzione né al giudice svizzero dell'assistenza, nel quadro di una valutazione sommaria e "prima facie" dei mezzi di prova, eseguire o far eseguire indagini sulla credibilità di testimoni o di indagati per quanto concerne l'attendibilità di loro dichiarazioni o, in generale, di altri mezzi di prova (DTF 117 Ib 64 consid. 5c pag. 88, 112 Ib 347 consid. 4; cfr. anche DTF 122 II 373 consid. 1c pag. 376). Trattandosi di una questione relativa alla valutazione delle prove, spetterà alle autorità ceche risolverla (DTF 121 II 241 consid. 2b pag. 244, 118 Ib 547 consid. 3a in fine pag. 552).
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3.6 La questione di sapere se le informazioni richieste nell'ambito di una domanda di assistenza siano necessarie o utili per il procedimento estero dev'essere lasciata, di massima, all'apprezzamento delle autorità richiedenti. Lo Stato richiesto non dispone infatti dei mezzi per pronunciarsi sull'opportunità di assumere determinate prove e non può sostituire il proprio potere di apprezzamento a quello dell'autorità estera che conduce le indagini. La richiesta di assunzione di prove può essere rifiutata solo se l'invocato principio, nella limitata misura in cui può esser applicato in procedure rette dalla CEAG (DTF 112 Ib 576 consid. 13d pag. 603, 113 Ib 157 consid. 5a pag. 165, 121 II 241 consid. 3c), sia manifestamente disatteso (DTF 120 Ib 251 consid. 5c) o se la domanda appaia abusiva, le informazioni richieste essendo del tutto inidonee a far progredire le indagini (DTF 122 II 134 consid. 7b, 121 II 241 consid. 3a). Ciò non si verifica in concreto. D'altra parte, la valutazione definitiva del materiale probatorio, come il quesito della colpevolezza, sono riservati al giudice estero del merito (DTF 118 Ib 547 consid. 3a in fine pag. 552, 117 Ib 64 consid. 5c pag. 88, 112 Ib 576 consid. 14a pag. 605). Certo, il ricorrente fonda la sua argomentazione sulla sua estraneità ai reati indicati nella domanda: l'argomento non è tuttavia decisivo, visto ch'egli è indagato nel procedimento estero e che, d'altra parte, la concessione dell'assistenza non presuppone comunque che l'interessato, nei cui confronti la domanda è rivolta, coincida con l'inquisito o l'accusato nella procedura aperta nello Stato richiedente. Per di più, l'assistenza dev'essere accordata non soltanto per raccogliere ulteriori prove a carico del presunto autore del reato, ma anche per acclarare, come nella fattispecie, se i reati fondatamente sospettati siano effettivamente stati commessi da parte del ricorrente o dagli altri inquisiti (DTF 118 Ib 547 consid. 3a pag. 552).
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4.
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4.1 La circostanza che nell'ambito del procedimento estero il ricorrente tenti di ottenere l'abbandono del procedimento penale non è quindi decisiva: non v'è infatti motivo di ritenere che lo Stato richiedente mantenga la domanda qualora la stessa fosse priva d'interesse. In effetti, trattandosi di materiale probatorio, una domanda estera diventa senza oggetto solo quando lo Stato richiedente la ritiri espressamente o il processo all'estero si sia nel frattempo concluso con giudizio definitivo: queste fattispecie manifestamente non si sono realizzate in concreto (DTF 113 Ib 157 consid. 5a in fine pag. 166; Zimmermann, op. cit., n. 168).
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4.2 Infine, spetta alle persone o società interessate dimostrare, in modo chiaro e preciso, perché i documenti e le informazioni da trasmettere non presenterebbero alcun interesse per il procedimento estero: esse sono quindi tenute, pena la decadenza del loro diritto, a indicare all'autorità di esecuzione quali documenti, e per quali motivi, non dovrebbero, secondo loro, essere trasmessi (DTF 126 II 258 consid. 9b e c, 122 II 367 consid. 2d pag. 371 seg.). Ora, i ricorrenti, né dinanzi al MPC e neppure dinanzi alla Corte cantonale hanno indicato quali singoli documenti, e per quali ragioni, sarebbero sicuramente irrilevanti per il procedimento penale estero. I generici accenni addotti dinanzi al Tribunale federale sono tardivi e, pertanto, inammissibili.
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4.3
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Ne segue che il ricorso, in quanto ammissibile, dev'essere respinto. Le spese processuali seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG).
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Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
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1.
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Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
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2.
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La tassa di giustizia di fr. 5'000.-- è posta a carico dei ricorrenti.
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3.
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Comunicazione al patrocinatore dei ricorrenti, al Ministero pubblico, alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino e all'Ufficio federale di giustizia, Divisione dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale (B 121 790).
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Losanna, 15 ottobre 2004
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In nome della I Corte di diritto pubblico
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del Tribunale federale svizzero
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Il presidente: Il cancelliere:
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