BGer 4P.122/2004
 
BGer 4P.122/2004 vom 15.10.2004
Tribunale federale
{T 0/2}
4P.122/2004 /biz
Sentenza del 15 ottobre 2004
I Corte civile
Composizione
Giudici federali Corboz, presidente,
Klett, Rottenberg Liatowitsch,
cancelliera Gianinazzi.
Parti
A.________,
patrocinato dall'avv. Marco Märki,
contro
Banca B.________,
opponente,
patrocinato dall'avv. Simona Danzi-Lepori,
II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, via Pretorio 16, 6901 Lugano.
Oggetto
art. 9 Cost. (procedura civile; apprezzamento delle prove),
ricorso di diritto pubblico contro la sentenza emanata
il 14 aprile 2004 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Fatti:
A.
Il 23 marzo 1992 la banca C.________, succursale di M.________, ha concesso ad A.________ un credito in conto corrente di fr. 500'000.--, destinato al suo fabbisogno per il commercio d'argento.
A titolo di garanzia sono state costituite in pegno tre cartelle ipotecarie di fr. 200'000.-- ciascuna, gravanti la particella n. 337 RFD di M.________ di proprietà di D.________. La banca disponeva inoltre già di due cartelle ipotecarie, una di fr. 145'000.-- gravante il foglio PPP n. 9616 RFD di M.________ e l'altra di fr. 120'000.-- gravante il foglio PPP n. 9617 RFD di M.________, che A.________ le aveva precedentemente consegnato in pegno manuale, a garanzia di tutti i crediti presenti e futuri verso di lui.
A.a Grazie alla suddetta linea di credito A.________ ha avviato un fitto giro di assegni bancari con F.________, inteso verosimilmente a finanziare l'attività di import-export di argento di quest'ultimo. Ogni due o tre giorni A.________ emetteva un assegno - tratto sulla banca C.________ - a favore di F.________, il quale qualche giorno dopo provvedeva a rimettergli un assegno di pari importo, tratto sulla succursale di Chiasso della banca G.________, restituendogli così la somma mutuata. Onde evitare che il conto venisse a trovarsi costantemente in dare, gli assegni di F.________ venivano accreditati "salvo buona fine" ("s.b.f."), modalità in base alla quale la banca incaricata dell'incasso accredita subito l'importo sul conto del cliente, senza attendere di aver effettivamente incassato la somma dalla banca trassata, riservandosi però il diritto di riaddebitargliela nel caso in cui gli assegni risultino in seguito scoperti.
Il giro di assegni bancari è proseguito senza problemi sino al marzo 1995, allorquando 8 assegni di F.________, regolarmente accreditati ad A.________ "s.b.f.", gli sono stati in seguito riaddebitati, il 28 marzo 1995, siccome risultati scoperti.
A.b Preso atto del fatto che, a seguito di queste operazioni, il 31 marzo 1996 il conto corrente di A.________ presentava un saldo negativo di fr. 1'641'682.40, la banca C.________ ha provveduto ad escutere le garanzie prestate, nel frattempo disdette.
Il 23 luglio 1996 l'istituto bancario ha quindi avviato nei confronti di A.________ due esecuzioni in via di realizzazione del pegno immobiliare, per fr. 120'000.-- rispettivamente fr. 145'000.--. Il 30 maggio 1997 ha poi escusso, sempre con un'esecuzione in via di realizzazione del pegno immobiliare, D.________ per complessivi fr. 600'000.--.
Le opposizioni interposte da A.________ contro le esecuzioni promosse nei suoi confronti sono state rigettate in via provvisoria dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino il 17 aprile 1998.
B.
Il 14 maggio 1998 A.________ ha adito la Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna chiedendo il disconoscimento dei due debiti di fr. 120'000.-- e fr. 145'000.--, oltre interessi ed accessori. Le due petizioni sono state avversate dalla banca B.________, successore in diritto della banca C.________.
A sostegno della sua richiesta A.________ ha asseverato che il debito in conto corrente andava ricondotto alla negligenza dei funzionari della banca. Adducendo inoltre un pregiudizio di almeno fr. 1'500'000.-- - somma corrispondente all'importo complessivo versato alla banca G.________ a saldo di due assegni da lui emessi il 20 e 22 marzo 1995, di fr. 750'000.-- ciascuno - egli ha domandato di riconoscere l'inesistenza del debito verso la banca, rispettivamente la sua estinzione per compensazione.
Congiunte le due cause, nella sentenza 30 gennaio 2003 il Pretore ha stabilito che la banca aveva effettivamente disatteso l'esplicita istruzione del cliente di non pagare i suoi assegni prima di aver incassato definitivamente quelli di F.________. Sia come sia - ha proseguito il giudice - anche in assenza di una simile direttiva il rispetto del dovere generale di prudenza avrebbe imposto all'istituto bancario di non onorare gli assegni prima di aver la certezza che gli importi accreditati sul conto corrente fossero definitivi. Pur imputando alla banca la violazione del contratto, il Pretore ha respinto le due petizioni, siccome A.________ non poteva non essere conscio del fatto che, almeno in misura pari al limite di credito in conto corrente, egli rischiava di non più ottenere la restituzione di quanto versato a F.________. Il credito della banca è stato dunque considerato fondato solamente in ragione di fr. 500'000.--.
Donde la reiezione delle petizioni di A.________ e il parziale accoglimento, per fr. 365'000.-- (recte 235'000 = 500'000 ./. 265'000), di quella inoltrata da H.________.
C.
Adita dal soccombente, il 14 aprile 2004 la II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha confermato la decisione di respingere l'azione di disconoscimento. Non solo. In contrasto con quanto stabilito dal Pretore, la Corte d'appello ha negato la possibilità di rimproverare alla banca una qualsivoglia violazione contrattuale.
D.
Postulando l'annullamento di questa sentenza A.________ è insorto dinanzi al Tribunale federale, il 18 maggio 2004, con un ricorso di diritto pubblico fondato sulla violazione del divieto dell'arbitrio nell'apprezzamento delle prove e nell'accertamento dei fatti, enunciato dall'art. 9 Cost.
Nella risposta del 10 agosto 2004, la banca B.________ ha proposto la reiezione dell'impugnativa, mentre l'autorità cantonale ha rinunciato a presentare osservazioni.
Diritto:
1.
Prima di esaminare il gravame occorre formulare alcune considerazioni in merito ai principi che reggono il ricorso di diritto pubblico.
1.1 Come verrà meglio esposto nei successivi considerandi, il ricorrente, pur invocando la violazione del divieto dell'arbitrio, si aggrava anche contro l'applicazione del diritto federale, donde la necessità di rammentare in primo luogo il principio della sussidiarietà assoluta del ricorso di diritto pubblico.
Giusta l'art. 84 cpv. 2 OG il ricorso di diritto pubblico è ammissibile solamente se la pretesa violazione di diritto non può essere sottoposta al tribunale o a un'altra autorità federale mediante azione o altro rimedio. Da questo principio discende l'irricevibilità di tutti gli argomenti che riguardano l'applicazione del diritto federale, compreso l'apprezzamento giuridico dei fatti (ovvero la cosiddetta sussunzione), che il Tribunale federale può riesaminare liberamente nella procedura di ricorso per riforma, perlomeno quando - come nel caso in esame, trattandosi di una causa civile con un valore litigioso superiore a fr. 8'000.-- (art. 46 OG) - esso è proponibile (art. 43 cpv. 1 e 2 nonché art. 63 cpv. 2 OG; Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, n. 1.6.3 ad art. 43 OG, pag. 140).
1.2 In secondo luogo, dato il tenore dell'allegato ricorsuale, va ricordato che con il ricorso di diritto pubblico non viene proseguita la procedura cantonale; tale rimedio giuridico, straordinario, configura una procedura giudiziaria indipendente, destinata esclusivamente a controllare la costituzionalità degli atti cantonali (DTF 117 Ia 393 consid. 1c pag. 395).
Ne segue che, in questo ambito, il Tribunale federale vaglia solo le censure sollevate in modo chiaro e dettagliato, conformemente ai dettami dell'art. 90 cpv. 1 lett. b OG. In virtù di questa norma il ricorso di diritto pubblico deve contenere l'esposizione dei fatti essenziali e quella concisa dei diritti costituzionali o delle norme giuridiche che si pretendono violati, precisando altresì in che consista tale violazione (cfr. DTF 129 III 626 consid. 4 con rinvii). Un gravame fondato sull'art. 9 Cost., com'è quello in esame, non può inoltre essere sorretto da argomenti con cui la parte ricorrente si limita a contrapporre il suo parere a quello dell'autorità cantonale, come se il Tribunale federale fosse una superiore giurisdizione di appello a cui compete di rivedere liberamente il fatto e il diritto e di ricercare la corretta applicazione delle norme invocate (DTF 128 I 295 consid. 7a pag. 312).
L'arbitrio non si realizza già qualora la soluzione proposta con il ricorso possa apparire sostenibile o addirittura migliore rispetto a quella contestata. Per richiamarsi con successo all'arbitrio, il ricorrente deve dimostrare che l'autorità cantonale ha emanato una decisione manifestamente insostenibile, destituita di fondamento serio e oggettivo o in urto palese con il senso di giustizia ed equità. Non basta che la motivazione sia insostenibile, occorre che la pronunzia si riveli arbitraria anche nell'esito (DTF 129 I 8 consid. 2.1 con rinvii).
Quando, come nel caso in rassegna, viene censurata la valutazione del materiale probatorio, è in particolare necessario provare che il giudice - che in questo ambito dispone di un ampio margine di apprezzamento - ha manifestamente misconosciuto il senso e la portata di un mezzo di prova, ha omesso senza valida ragione di tener conto di un elemento di prova importante, suscettibile di modificare l'esito della vertenza, oppure ha ammesso o negato un fatto ponendosi in aperto contrasto con gli atti di causa o interpretandoli in modo insostenibile (DTF 129 I 8 consid. 2.1 con rinvii).
2.
Dinanzi al Tribunale federale il ricorrente ripropone in sostanza gli argomenti già fatti valere in sede di appello quo alla violazione degli obblighi contrattuali della banca, unica responsabile - a suo modo di vedere - del saldo negativo del conto corrente a lui intestato.
Egli afferma che un apprezzamento non arbitrario delle prove agli atti - ad eccezione della deposizione di I.________, all'epoca direttore della banca C.________, che avrebbe dovuto venire stralciata - avrebbe condotto la massima istanza ticinese ad ammettere, come già il Pretore, che la banca non solo ha disatteso le sue esplicite istruzioni, ciò che configura una violazione contrattuale grave, ma ha pure violato le regole tecniche dell'arte bancaria, omettendo di adottare i provvedimenti necessari per impedire l'insorgere del danno.
3.
L'esame della questione di sapere se I.________ potesse essere sentito in qualità di testimone oppure no è superfluo. Dalla lettura della sentenza impugnata emerge infatti che la Corte ticinese non ha fondato il proprio giudizio sulle dichiarazioni di questo teste.
4.
Come anticipato nella parte dedicata all'esposizione dei fatti, il Tribunale d'appello non ha condiviso le considerazioni del Pretore circa la responsabilità contrattuale dell'opponente. È stato in particolare escluso che il ricorrente avesse dato alla banca la chiara istruzione di pagare gli assegni da lui emessi solo dopo che vi fosse la certezza che gli importi accreditati sul suo conto fossero definitivi.
4.1 Contrariamente a quanto asseverato nel ricorso - nel quale viene rimproverato ai giudici ticinesi di essere incorsi nell'arbitrio - questa decisione non poggia sull'apprezzamento delle prove bensì sull'applicazione del diritto federale, segnatamente del principio dell'affidamento.
Quando, come nel caso in rassegna, non esistono accertamenti di fatto sulla reale concordanza della volontà delle parti, la loro (presunta) volontà viene infatti accertata interpretando le loro dichiarazioni secondo il principio dell'affidamento, ovvero secondo il senso che ogni contraente poteva e doveva ragionevolmente attribuire alle dichiarazioni di volontà dell'altro nella situazione concreta (DTF 130 III 417 consid. 3.2 pag. 424; 129 III 118 consid. 2.5 pag.122).
Nella fattispecie i giudici ticinesi hanno interpretato le dichiarazioni del ricorrente così come riportate da L.________, che nello scritto 6 giugno 1995 (e versato agli atti sub doc. S) ha riferito di aver assistito, circa un anno e mezzo prima, ad un incontro tra il ricorrente e il direttore della banca opponente I.________, in occasione del quale "il signor A.________ richiese al signor Dir. I.________ di voler sempre verificare, prima che la banca C.________ pagasse gli assegni emessi in favore di F.________, che vi "fossero i soldi sul conto". Il fatto che l'espressione "vi fossero i soldi sul conto" sia stata proposta tra virgolette ha indotto i giudici cantonali a ritenere che fossero proprio questi i termini utilizzati dal ricorrente, che non lo nega. Esaminati il contesto e le circostanze in cui tale richiesta è stata formulata nonché gli scopi perseguiti dal ricorrente, i giudici del Tribunale d'appello hanno concluso che l'istruzione doveva essere intesa in buona fede dal direttore I.________ solo nel senso che la banca avrebbe dovuto assicurarsi, prima del pagamento degli assegni, che il conto corrente fosse coperto, almeno provvisoriamente, e ciò per far sì che il conto stesso non andasse mai in dare.
4.2 Nonostante l'applicazione del principio dell'affidamento sia una questione di diritto che non può essere esaminata dal Tribunale federale nell'ambito di un ricorso di diritto pubblico (cfr. quanto esposto al consid. 1.1) non va dimenticato che per poter statuire su tale questione di diritto occorre fondarsi sulle circostanze del caso concreto, che attengono ai fatti (DTF 130 III 417 consid. 3.2 pag. 425).
Limitatamente a queste, la via del ricorso di diritto pubblico per violazione del divieto dell'arbitrio sarebbe pertanto aperta. Sennonché il ricorrente non si confronta minimamente con gli elementi che hanno indotto i giudici ticinesi ad attribuire alla dichiarazione riferita dal teste L.________ un significato diverso da quello preteso dal ricorrente.
È vero che L.________ ha esplicitamente dichiarato - sempre nel doc. S - che la richiesta del ricorrente andava intesa nel senso che gli assegni dovevano essere preventivamente incassati e i relativi importi depositati definitivamente sul conto del ricorrente prima che la banca pagasse gli assegni in favore di F.________. I giudici cantonali hanno però relativizzato la portata di questa affermazione in considerazione del fatto che, sentito in sede testimoniale, L.________, pur confermando il tenore del doc. S, non si è più espresso sul concetto di accredito definitivo. Egli si è limitato a ribadire che, a seguito dell'istruzione data a quel momento, la banca, prima di pagare gli assegni a favore di F.________, avrebbe dovuto assicurarsi che vi fossero soldi sul conto. Il ricorrente non spende una parola a questo riguardo.
La Corte ticinese ha pure evidenziato come l'istruzione che il ricorrente asserisce di aver impartito alla banca costituisse di fatto - stando a quanto spiegato dal perito giudiziario - un accreditamento "dopo incasso". Questo sistema si contrappone a quello "salvo buona fine" adottato dal ricorrente, che permette al cliente di disporre dell'importo dell'assegno già prima del pagamento da parte della banca trassata (perizia pag. 14 e 23). Esso costringe infatti il cliente ad attendere che l'intera procedura d'incasso sia terminata, prima di poter disporre dell'importo oggetto dell'assegno, ciò che comporta implicitamente il blocco del conto del cliente per alcuni giorni. Nella fattispecie - ha concluso la Corte - l'accreditamento "dopo incasso" avrebbe dunque provocato il blocco del conto del ricorrente e la fine del giro degli assegni, ciò ch'era in contrasto con lo scopo da lui perseguito. Anche su questo punto il rimedio è silente.
4.3 In conclusione, nella misura in cui contesta la portata attribuita dai giudici ticinesi alla dichiarazione riportata dal teste L.________ nel doc. S, il ricorso si avvera inammissibile siccome concernente l'applicazione del diritto federale.
4.4 A titolo meramente abbondanziale si può osservare che la conclusione della Corte cantonale trova conferma nel fatto che anche dopo il citato incontro - risalente, stando a quanto indicato da L.________, alla fine del 1993 inizio 1994 - il ricorrente ha continuato a chiedere l'accreditamento degli assegni di F.________ "s.b.f." e a disporre degli importi accreditatigli secondo il solito sistema.
5.
Nella sentenza impugnata è stata pure respinta la tesi secondo la quale, anche in assenza di una simile direttiva, le particolarità del caso avrebbero imposto alla banca di adottare provvedimenti a tutela del ricorrente, segnatamente prima di pagare i 2 assegni da lui emessi il 20 e 22 marzo 1995, di fr. 750'000.-- ciascuno.
5.1 Secondo la giurisprudenza - pertinentemente richiamata dal Tribunale d'appello - la banca cui non è stato affidato un mandato di gestione patrimoniale bensì unicamente l'incarico di eseguire gli ordini puntuali del cliente, come nel caso in esame, non è tenuta a salvaguardarne gli interessi in maniera generale (sentenza inc. 4C.108/2002 del 23 luglio 2002 consid. 2b, pubblicata in Pra 2003 n. 51 pag. 244). In linea di massima essa deve fornire informazioni al cliente solamente se così richiesta. Fa eccezione il caso in cui la banca avrebbe dovuto accorgersi che il cliente non aveva riconosciuto i rischi assunti mediante le operazioni da lui auspicate, oppure il caso in cui egli poteva aspettarsi in buona fede - tenuto conto del particolare rapporto di fiducia instauratosi con il tempo - che la banca, seppur non richiesta, lo avrebbe messo in guardia (DTF 124 III 155 consid. 3 pag. 161 seg.; 119 II 333 consid. 5 e 7).
In concreto i giudici ticinesi hanno negato la sussistenza dei presupposti per poter ammettere - eccezionalmente - un obbligo di salvaguardia a carico della banca. Dall'istruttoria è infatti emerso che il ricorrente aveva dato l'impressione di essere ben a conoscenza degli usi bancari: l'idea di mettere in piedi il giro d'assegni bancari era stata sua; per evitare un'esposizione passiva del suo conto corrente aveva chiesto, facendo prova di una competenza non comune, che l'incasso degli assegni emessi da F.________ avvenisse con la modalità "s.b.f."; in seguito, per evitare la perdita di alcuni giorni di valuta, aveva addirittura preteso che l'incasso avvenisse "per cassa". Non solo. I giudici della massima istanza cantonale hanno pure rilevato il fatto che le operazioni in questione corrispondevano a quelle sin lì eseguite, sempre con buon esito, e che la banca non era stata informata di eventuali problemi finanziari di F.________.
5.2 Nel gravame il ricorrente contesta unicamente di poter essere considerato persona cognita in ramo bancario. Egli sostiene che la decisione in senso contrario dei giudici ticinesi si fonda su impressioni soggettive ed è in urto palese con le risultanze processuali.
La critica ricorsuale è destinata all'insuccesso. A prescindere dalla questione di sapere se l'idea del giro di assegni fosse di F.________ - come sostenuto nel ricorso - oppure no, sta di fatto che per la banca è stato il ricorrente, di sua iniziativa, a dare avvio a questa pratica. La banca non aveva quindi motivo di ritenere ch'egli non fosse consapevole dei rischi ch'essa comportava. La tesi - formulata in occasione dell'audizione teste nella procedura parallela, avviata da H.________, e ribadita dinanzi al Tribunale Federale - secondo la quale l'incasso degli assegni secondo il sistema "s.b.f." sarebbe stato consigliato "ad un certo momento" dal direttore I.________ si scontra con l'accertamento peritale secondo cui gli assegni emessi da F.________ sono stati accreditati "s.b.f." sin dall'inizio (delucidazione perizia pag. 2). L'unico cambiamento registrato riguardava l'incasso degli assegni, che fino al 23 luglio 2003 era avvenuto "per corrispondenza" e in seguito, su richiesta del ricorrente, per evitare la perdita di alcuni giorni di valuta "per cassa" (perizia pag. 20).
Alla luce di quanto appena esposto la decisione di rifiutare al ricorrente la possibilità di definirsi persona inesperta nel settore bancario resiste alla censura di arbitrio. Non v'è dunque nessun motivo per annullare il giudizio con cui è stata negata l'esistenza di un obbligo di salvaguardia generale a carico della banca.
6.
Il ricorrente non ha miglior fortuna laddove si duole della valutazione arbitraria della perizia giudiziaria, dalla quale, a suo dire, emergerebbero le gravi manchevolezze dell'agire della banca.
6.1 Innanzitutto va osservato che la motivazione dell'allegato ricorsuale non ossequia i requisiti posti dall'art. 90 cpv. 1 lett. b OG e menzionati al consid. 1.2. La mera elencazione di alcune affermazioni del perito, estrapolate dal loro contesto, non è infatti idonea a dimostrare l'arbitrio in cui sarebbe incorsa la Corte cantonale.
6.2 Sia come sia, non è vero che i giudici ticinesi non si sono confrontati con le considerazioni peritali esposte nel gravame. Né tantomeno corrisponde al vero che il perito avrebbe ravvisato "grosse e gravi negligenze nell'ambito dell'agire della banca".
Contrariamente a quanto lasciato intendere dal ricorrente, ai giudici cantonali non sono sfuggite le misure che il perito ha definito suscettibili - in generale - di ridurre i rischi connessi alle note operazioni, quali l'accreditamento "dopo incasso" oppure la richiesta di una garanzia formale di pagamento da parte della banca G.________, sulla quale gli assegni erano tratti. Essi hanno però evidenziato come lo stesso perito le abbia ritenute perlopiù impraticabili nella fattispecie, poiché esse avrebbero comportato la fine del giro d'assegni, che era in sostanza la ragione d'essere del noto conto (perizia pag. 11 e delucidazione perizia pag. 3-4). L'unica possibilità era quella di chiedere telefonicamente alla banca corrispondente di controllare se al momento dell'accredito "s.b.f." il conto di F.________ risultava scoperto.
Sennonché, hanno precisato i giudici d'appello, non è stato provato che la banca avesse assunto un esplicito impegno in tal senso e, per le ragioni già esposte, essa non era tenuta a farlo in virtù dell'obbligo di diligenza.
6.3 A titolo abbondanziale la Corte ticinese ha infine precisato che, quand'anche fosse stato eseguito, il controllo telefonico non avrebbe potuto impedire gran parte della perdita subita. Gli argomenti che il ricorrente propone contro quest'ultima considerazione non necessitano di venir esaminati perché anche qualora dovessero risultare fondati essi non potrebbero modificare l'esito del procedimento.
6.4
In conclusione, nella misura in cui è ammissibile, il ricorso di diritto pubblico dev'essere respinto siccome infondato.
Gli oneri processuali e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 e 159 cpv. 1 e 2 OG).
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
La tassa di giustizia di fr. 8'500.-- è posta a carico del ricorrente, il quale rifonderà fr. 9'500.-- all'opponente per ripetibili della sede federale.
3.
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 15 ottobre 2004
In nome della I Corte civile
del Tribunale federale svizzero
Il presidente: La cancelliera: