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Original
 
Eidgenössisches Versicherungsgericht
Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas
Corte delle assicurazioni sociali
del Tribunale federale
Causa
{T 7}
I 582/03
Sentenza del 27 ottobre 2004
IIa Camera
Composizione
Giudici federali Borella, Presidente, Frésard, Gianella, supplente; Schäuble, cancelliere
Parti
C.________, ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino, via Ghiringhelli 15a, 6500 Bellinzona, opponente
Istanza precedente
Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano
(Giudizio del 22 luglio 2003)
Fatti:
A.
C.________ il 27 luglio 2001 ha presentato all'Ufficio AI del Cantone Ticino (UAI) una richiesta volta all'ottenimento di provvedimenti sanitari, segnatamente all'assunzione, da parte dell'assicurazione per l'invalidità, dei costi di esecuzione del prospettato intervento bilaterale di cataratta, poi realizzato, a due riprese, nel successivo mese di ottobre presso l'Ospedale V._______.
Esperiti gli accertamenti del caso, l'UAI, mediante decisione del 26 giugno 2002, ha respinto la domanda non ritenendo essere dati i requisiti di legge, prevedenti un obbligo di assunzione delle spese di un'operazione praticata all'estero solo eccezionalmente.
B.
Adito dall'assicurata, il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, per pronuncia del 22 luglio 2003, ne ha respinto il gravame, non ravvisando gli estremi per un caso di urgenza, né l'impossibilità di effettuare i trattamenti in Svizzera.
C.
C.________ interpone ricorso di diritto amministrativo a questa Corte affermando essere dati i requisiti per l'assunzione a carico dell'assicurazione per l'invalidità dell'intervento perlomeno a un occhio, nonché per il riconoscimento di mezzi ausiliari, più precisamente di una lente e di un cristallino artificiale. Protesta inoltre spese e indennità per incomodo. Dei motivi si dirà, per quanto necessario, nei considerandi.
Mentre l'UAI propone la reiezione del gravame, l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali ha rinunciato a determinarsi.
Diritto:
1.
Pur essendo entrata in vigore il 1° gennaio 2003, la legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000, che ha apportato numerose modifiche nei diversi settori delle assicurazioni sociali, non è applicabile alla presente procedura, il giudice delle assicurazioni sociali dovendo applicare le norme in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 129 V 4 consid. 1.2). Per le stesse ragioni, nemmeno applicabile ratione temporis è la modifica legislativa LAI del 21 marzo 2003 (4a revisione), entrata in vigore il 1° gennaio 2004.
2.
Nei considerandi dell'impugnata pronuncia, cui si rinvia, i primi giudici hanno già esposto le norme legali e i principi giurisprudenziali disciplinanti il riconoscimento di provvedimenti d'integrazione all'estero per le persone soggette all'assicurazione obbligatoria. A tale esposizione può essere fatto riferimento e prestata adesione.
3.
La ricorrente lamenta in primo luogo una violazione del suo diritto di essere sentita, sostenendo di non aver potuto consultare l'incarto della procedura cantonale e di non essere a conoscenza delle sentenze inedite citate dai primi giudici.
3.1 Ai sensi dell'art. 29 cpv. 2 Cost. le parti hanno diritto d'essere sentite. Per costante giurisprudenza, dal diritto di essere sentito deve in particolare essere dedotto il diritto per l'interessato di esprimersi prima della resa di una decisione sfavorevole nei suoi confronti, quello di fornire prove circa i fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere visione dell'incarto, quello di partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo (DTF 129 II 504 consid. 2.2, 127 I 56 consid. 2b, 127 III 578 consid. 2c, 126 V 130 consid. 2a; cfr., riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 vCost., la cui giurisprudenza si applica anche alla nuova norma, DTF 126 I 16 consid. 2a/aa, 124 V 181 consid. 1a, 375 consid. 3b).
Non può dedursi dalla citata norma costituzionale un obbligo generale di notificare al ricorrente le osservazioni dell'autorità che ha emanato la decisione impugnata. Tuttavia, ove tale autorità non abbia motivato, o non abbia sufficientemente motivato, la propria decisione e abbia specificato i motivi di quest'ultima soltanto nelle osservazioni sul gravame, il rifiuto dell'autorità di ricorso di notificare al ricorrente tali osservazioni perché possa replicarvi viola il diritto di essere sentito (cfr. DTF 116 V 40 consid. 4b concernente l'art. 4 cpv. 1 vCost.; v. pure DTF 119 V 323 consid. 1).
Una condizione necessaria del diritto di consultare l'incarto è data quando agli atti vengono versate nuove prove e l'autorità amministrativa o giudiziaria per poterle usare deve prima portarle a conoscenza della parte, dandole la possibilità di esprimersi, ritenuto però che non è obbligata ad avvisarla su ogni atto prodotto, perché basta che tenga a disposizione degli interessati l'incarto (DTF 128 V 278 consid. 5b/bb).
3.2 In concreto dalla documentazione agli atti si evince che con raccomandata del 13 giugno 2003 l'istanza cantonale aveva assegnato alle parti un termine di dieci giorni per consultare gli atti presso la cancelleria del Tribunale e per presentare eventuali osservazioni. Con lettera del 4 luglio successivo, la ricorrente, dopo aver precisato che la raccomandata le era stata intimata il 24 giugno 2003, chiedeva, per motivi di salute, di attendere fino a settembre o di inviarle l'incarto. La richiesta veniva respinta in data 8 luglio 2003 siccome tardiva.
Ora, con lo scritto del 4 luglio 2003, l'interessata aveva in sostanza chiesto una proroga del termine fino a settembre 2003 per motivi di salute. A ragione i primi giudici hanno respinto la richiesta. La ricorrente si limitava infatti ad affermare di essere "impedita a venire a Lugano", senza però provarlo oggettivamente sulla base di un atto medico, ritenuto altresì che avrebbe anche potuto delegare il compito di consultare l'incarto ad una persona di fiducia, designando se del caso un patrocinatore.
3.3 La ricorrente sostiene inoltre che la pronuncia cantonale non sarebbe stata motivata correttamente, poiché citerebbe giurisprudenza federale e cantonale a lei sconosciuta.
La censura non è pertinente. Per l'interessata, infatti, da tale circostanza non può derivare alcun pregiudizio, atteso che la giurisprudenza federale non pubblicata in DTF è accessibile su Internet, mentre quella cantonale, ove non fosse pubblicata in riviste giuridiche (in prevalenza nella RDAT: Rivista di diritto amministrativo e tributario ticinese), può essere richiesta al Tribunale cantonale delle assicurazioni, che è tenuto ad inviarla al richiedente con tempestività, in forma anonimizzata, ciò che nel caso di specie non è stato fatto. Non vi può quindi essere spazio per censure riferite al diritto di essere sentito.
4.
Nel merito, la ricorrente sostiene di essersi dovuta sottoporre agli interventi di cataratta all'estero e più precisamente a Como in Italia, in quanto non avrebbe trovato in Svizzera medici specialisti preparati in grado di aiutarla nella grave situazione di salute in cui si trovava.
4.1 Come già esposto dai primi giudici, giusta l'art. 8 cpv. 1 LAI, nella versione applicabile in concreto, in vigore fino al 31 dicembre 2003, gli assicurati invalidi o direttamente minacciati di invalidità hanno diritto ai provvedimenti di integrazione necessari e atti a ripristinare, migliorare, conservare o avvalorare la capacità di guadagno, il diritto essendo determinato in funzione della probabile durata di lavoro. Secondo la giurisprudenza, l'invalidità è imminente solo quando è possibile prevedere che sopraggiungerà entro breve termine. Questa condizione non è adempiuta nel caso in cui il verificarsi dell'incapacità di guadagno appaia sì inevitabile, ma sia ancora incerto il momento in cui si determinerà (DTF 124 V 269 consid. 4).
Conformemente all'art. 12 cpv. 1 LAI, anch'esso nella versione applicabile in concreto, in vigore fino al 31 dicembre 2003, l'assicurato ha diritto ai provvedimenti sanitari destinati non alla cura vera e propria del male ma direttamente all'integrazione professionale e atti a migliorare in modo duraturo e sostanziale la capacità di guadagno o a evitare una diminuzione sostanziale di tale capacità. Questa norma tende in particolare a tracciare un limite tra il campo di applicazione dell'assicurazione invalidità e quello dell'assicurazione malattia e infortuni. La delimitazione poggia sul principio secondo cui la cura di una malattia o di una lesione, senza riguardo alla durata dell'affezione, rientra in primo luogo nell'ambito dell'assicurazione malattia e infortuni (cfr. DTF 104 V 81 consid. 1, 102 V 41 consid. 1 nonché la sentenza del 3 ottobre 1995 in re V., I 140/95, consid. 1).
Infine, l'art. 23bis cpv. 1 OAI prevede che se l'esecuzione di provvedimenti di integrazione si rivela praticamente impossibile in Svizzera, in modo speciale per difetto di istituzioni adeguate o di personale specializzato, l'assicurazione ne assume le spese per l'esecuzione semplice e razionale all'estero. I provvedimenti sanitari eseguiti all'estero sono presi a carico solo in caso di emergenza (cpv. 2). Se un provvedimento d'integrazione è eseguito all'estero per altri motivi ritenuti validi, l'assicurazione ne risarcisce le spese al massimo fino al limite richiesto da tale provvedimento, se fosse stato eseguito in Svizzera (cpv. 3).
4.2 Dagli atti risulta che la ricorrente dal 16 novembre 1993 beneficia di una pensione d'invalidità del 50% versatale dalla Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato del Cantone Ticino, oltre ad un supplemento sostitutivo al 50% in attesa della rendita AVS/AI. Emerge pure che i primi sintomi di cataratta risalgono al 1990 e che tra il 2000 e il 2001 l'interessata ha consultato diversi oculisti in Svizzera, di cui tre a Z.________ (dott. S._______, dott. T.________ e dott. G.________), due a L.________ (dott. D.________ e dott. G.________) e tre in Ticino (dott. S.________, dott. S.________ e dott. E.________), giungendo alla conclusione, puramente soggettiva, che gli interventi non potevano essere eseguiti presso un ospedale diurno o piccoli ospedali e che i medici specialisti consultati non erano in grado di operarla a causa della difficoltà dell'intervento dovuta alle forti allergie di cui soffre e alla metodologia di intervento scelta dagli specialisti (cristallini rigidi, invece di quelli morbidi).
Dall'incarto di causa - ad eccezione di una lettera 12 febbraio 2003 del dott. G.________, medico responsabile del servizio universitario di oftalmologia di L.________, dalla quale risulta che si è rifiutato di operare l'assicurata non per motivi medici bensì personali - nulla si evince a sostegno delle suddette affermazioni. Detto altrimenti, non vi è alcuna attestazione medica secondo cui gli interventi di cataratta non potevano essere eseguiti in Svizzera a causa delle difficoltà paventate dalla ricorrente.
4.3 Ora, non si può ragionevolmente seguire l'assunto soggettivo e preconcetto dell'interessata quando assevera l'impossibilità di fruire in Svizzera di un trattamento di cataratta adeguato alle peculiarità del suo caso, perché mancherebbero gli specialisti in grado di effettuarlo e perché nemmeno vi sarebbe una struttura ospedaliera idonea. Mentre, in occasione di un suo soggiorno a Como - città italiana confinante con Chiasso dove abita la ricorrente -, dopo una sola visita oculistica di controllo, essa avrebbe accettato immediatamente e senza esperire tutti quegli accertamenti che aveva operato in Svizzera, interpellando a suo dire non meno di 8 specialisti, di sottoporsi all'intervento di cataratta all'Ospedale V.________ perché le erano state fornite tutte le garanzie che non aveva per contro ottenuto in Svizzera.
Se è vero che la fiducia del paziente nei confronti del medico è fondamentale per affrontare nel migliore dei modi un intervento, è però altrettanto esatto che la normativa legale stabilisce una disciplina particolare per riconoscere la presa a carico di atti medici eseguiti all'estero. Giusta le succitate disposizioni di cui all'art. 23bis cpv. 1 e 2 OAI occorrono infatti due presupposti alternativi affinché l'assicurazione invalidità assuma le spese per l'esecuzione semplice e razionale all'estero, ossia l'impossibilità di effettuare in Svizzera il trattamento per carenza di istituzioni adeguate o di personale specializzato oppure quando subentri un caso d'emergenza all'estero.
4.4 Orbene, è di tutta evidenza come l'asserzione secondo cui il tipo d'intervento effettuato sarebbe stato impossibile in Svizzera sia rimasta oggettivamente allo stadio di puro parlato, pur dando atto all'interessata che dal profilo soggettivo essa abbia un convincimento di segno contrario. Agli atti del parallelo incarto K 91/03 vi è per contro un rilievo del dott. G.________ dell'Ospedale X.________, per il qualei l'assicurata era senz'altro operabile in Svizzera. Viene di conseguenza a mancare l'ipotesi legislativa di cui al cpv. 1 dell'art. 23bis OAI.
Nemmeno si realizza, in concreto, il presupposto del caso d'urgenza all'estero di cui al cpv. 2 della citata norma, atteso che da anni (dal 1990) l'interessata soffriva di questa patologia e che l'intervento poteva per certo essere programmato ed eseguito in ospedali svizzeri. Decisivo è in questo contesto il fatto che in realtà la ricorrente non si trovasse in stato d'oggettiva urgenza e potesse senza difficoltà alcuna rientrare in Svizzera per sottoporsi all'intervento. Essa aveva infatti affermato, nel marzo 2002, che già dalla visita del 13 marzo 2001 presso il dott. G.________ non ci vedeva più, né poteva attraversare la strada da sola.
4.5 Resta quindi da esaminare se è adempiuto il presupposto di cui al cpv. 3 dell'art. 23bis OAI, ossia se esistono "altri motivi ritenuti validi".
Come giustamente rilevato dai primi giudici, se è vero che la citata nozione non può essere interpretata in maniera troppo rigorosa, ritenuto che siffatta normativa non crea spese superiori a quelle che l'assicurazione invalidità dovrebbe sopportare nel caso in cui l'intervento venisse effettuato in Svizzera, è però altrettanto vero che secondo l'art. 9 cpv. 1 LAI i provvedimenti d'integrazione sono applicati in Svizzera e solo eccezionalmente anche all'estero, ragione per la quale è indispensabile che i cosiddetti altri motivi ritenuti validi rivestano un'importanza considerevole (cfr. VSI 1997 pag. 312 consid. 1b). La delega legislativa non consente infatti all'art. 23bis cpv. 3 OAI, emanato dall'esecutivo federale, di prevalere sull'art. 9 cpv. 1 LAI quale legge formale.
Nel caso di specie, considerato l'iter medico descritto al consid. 4.2, ritenuto che l'intervento era oggettivamente fattibile in Svizzera e non si realizzava l'ipotesi dell'urgenza, diviene ininfluente - come evidenziato dai primi giudici, con considerazioni pertinenti cui si rinvia - l'aspetto d'ordine patrimoniale, di portata peraltro assai modesta. Ne consegue l'inapplicabilità pure della norma d'eccezione dell'art. 23bis cpv. 3 OAI.
5.
Dato quanto precede, il gravame deve essere respinto, non senza tuttavia osservare come la richiesta dell'insorgente intesa al conseguimento di mezzi ausiliari (lente e cristallino artificiale), del resto già presentata in sede di procedura amministrativa e sulla quale l'UAI non si è pronunciato nella decisione litigiosa del 26 giugno 2002, non possa fare l'oggetto di un procedimento ricorsuale e tanto meno di un giudizio sul merito (DTF 125 V 414 consid. 1a).
6.
La procedura è gratuita (art. 134 OG). Alla ricorrente, soccombente, non può essere assegnata alcuna indennità per ripetibili (cfr. art. 135 e 159).
Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni pronuncia:
1.
In quanto ricevibile, il ricorso di diritto amministrativo è respinto.
2.
Non si percepiscono spese giudiziarie, né si assegnano indennità di parte.
3.
La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano, alla Cassa di compensazione del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
Lucerna, 27 ottobre 2004
In nome del Tribunale federale delle assicurazioni
Il Presidente della IIa Camera: Il Cancelliere: