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Original
 
Eidgenössisches Versicherungsgericht
Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas
Corte delle assicurazioni sociali
del Tribunale federale
Causa
{T 7}
I 514/03
Sentenza del 5 novembre 2004
IIa Camera
Composizione
Giudici federali Borella, Presidente, Schön e Frésard; Grisanti, cancelliere
Parti
T.________, 1954, via Industrie 6F, 6512 Giubiasco, ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino, via Ghiringhelli 15a, 6500 Bellinzona, opponente
Istanza precedente
Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano
(Giudizio del 22 settembre 2003)
Visto in fatto e considerando in diritto che:
T.________, nata nel 1954, dal 1974 casalinga, in data 28 maggio 1992 ha presentato una prima domanda volta al conseguimento di una rendita AI a dipendenza di un'inabilità addebitabile a lombosciatalgia cronica, depressione nervosa e ipotensione arteriosa,
preso atto delle conclusioni di un referto peritale affidato al Servizio X.________ che, posta la diagnosi di modica discopatia L4-L5 e L5-S1, leggera sindrome radicolare S1 destra, sindrome neurotica a colorito disforico-ipocondriaco con messa in atto di meccanismi regressivi e convertivi, tendenza all'ipotensione arteriosa e disfunzione tiroidea, attestava una incapacità lavorativa nella professione di casalinga del 25-30%, la Cassa di compensazione del Cantone Ticino, mediante decisione del 17 maggio 1994, ha respinto la richiesta per carenza di invalidità pensionabile,
una seconda domanda di prestazioni formulata dall'interessata nel settembre 2000 per le affezioni precedentemente già evidenziate dal menzionato Servizio è stata ugualmente respinta con provvedimento del 30 settembre 2002 dall'Ufficio AI del Cantone Ticino (UAI), il quale, dopo avere ordinato una nuova perizia pluridisciplinare a cura del Servizio X.________ ed avere condotto un'inchiesta economica per le persone che si occupano dell'economia domestica, ha riscontrato un grado d'invalidità del 16% - insufficiente per l'assegnazione di una rendita - nello svolgimento delle mansioni domestiche abituali,
T.________, patrocinata dall'avv. Vittoria Di Giacinto-Lo Russo, si è aggravata al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, il quale, esperiti alcuni accertamenti, per pronuncia del 22 settembre 2003 ha respinto il gravame confermando la valutazione dell'UAI,
con atto del 4/8 ottobre 2003, completato il 16 ottobre successivo su invito di questa Corte, T.________ interpone ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, al quale ripropone sostanzialmente la richiesta di erogazione di una rendita d'invalidità,
l'UAI postula la reiezione del gravame, mentre l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali ha rinunciato a determinarsi,
giusta i combinati disposti di cui agli art. 132 e 108 cpv. 2 OG, il ricorso di diritto amministrativo deve tra l'altro contenere, pena l'inammissibilità, le conclusioni e i motivi per i quali il Tribunale federale delle assicurazioni dovrebbe dar seguito alle richieste del ricorrente, atteso come la motivazione non debba essere necessariamente corretta, ma debba in ogni modo essere riferita al tema della causa (DTF 123 V 335),
nel caso di specie, sussistono serie perplessità riguardo all'adempimento di tali requisiti formali, la ricorrente non potendo in particolare limitarsi ad opporre alle argomentazioni contenute nell'atto impugnato la propria versione, senza spiegare perché la pronunzia dedotta in giudizio sarebbe contraria al diritto (Peter Karlen, in: Geiser/Münch, editori, Prozessieren vor Bundesgericht, 2a ed., Basilea 1998, n. 3.75 segg., pag. 114 segg.),
la questione può tuttavia rimanere irrisolta, il gravame dovendo comunque essere respinto nel merito,
con l'entrata in vigore, il 1° gennaio 2003, della Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000 sono state apportate diverse modifiche all'ordinamento in materia di assicurazione per l'invalidità (LAI e OAI),
nel caso in esame si applicano tuttavia le disposizioni in vigore fino al 31 dicembre 2002, poiché, da un punto di vista temporale, il giudice non deve di principio tenere conto delle modifiche legislative e fattuali intervenute posteriormente alla data di emanazione della decisione amministrativa in lite (DTF 129 V 4 consid. 1.2 con riferimenti),
nei considerandi dell'impugnata pronuncia, cui si rinvia, la Corte cantonale ha già esposto le norme legali e i principi giurisprudenziali disciplinanti la presente vertenza, rammentando in particolare che per graduare l'invalidità delle persone non esercitanti attività lucrativa ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 LAI - segnatamente degli assicurati che attendono ai lavori domestici - occorre determinare in quale misura esse sono impedite nell'espletamento delle loro mansioni consuete (art. 28 cpv. 3 LAI in relazione con l'art. 27 cpv. 1 OAI; metodo specifico; DTF 130 V 99 consid. 3.3.1, 104 V 136 consid. 2a; VSI 1997 pag. 304 consid. 4a),
essa autorità ha quindi pure ricordato che per mansioni consuete di un assicurato occupato nell'economia domestica s'intendono gli usuali lavori domestici e, se è il caso, nell'azienda del coniuge e l'educazione dei figli (art. 27 cpv. 2 OAI),
a tale esposizione può essere fatto riferimento e prestata adesione non senza tuttavia soggiungere che qualora, come nel caso di specie, la rendita sia stata in precedenza negata perché il grado d'invalidità era insufficiente, una nuova domanda è riesaminata soltanto se il tasso d'invalidità si è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 3 e 4 OAI),
essendo l'UAI entrato nel merito della nuova domanda di prestazioni inoltrata nel settembre 2000, l'esito del contendere dipende pertanto dal fatto che il grado d'invalidità della ricorrente si sia aggravato tra il 17 maggio 1994 - data della decisione iniziale di diniego di prestazioni - e il 30 settembre 2002 - data del nuovo rifiuto dell'UAI -, ed abbia dato luogo a una riduzione della capacità di svolgere le proprie mansioni consuete in misura tale da giustificare l'erogazione di prestazioni d'invalidità (DTF 117 V 198 consid. 3a, 109 V 114 consid. 2 a e b; cfr. pure sentenza del 27 giugno 2002 in re R., I 576/01, consid. 2 e 3),
a ragione il primo giudice ha ritenuto di potere fondare la propria pronuncia sulle conclusioni dell'inchiesta domiciliare compiuta dall'assistente sociale Z.________, la quale, conformemente alla giurisprudenza in materia (DTF 130 V 61 consid. 6.1 e 6.2, 128 V 93 seg. consid. 4, VSI 1997 pag. 286), dopo avere elaborato in data 6 giugno 2001 e 5 agosto 2002 una descrizione dettagliata delle condizioni di vita dell'assicurata e delle sue attività, ha analizzato in maniera circostanziata e motivata le singole mansioni consuete che l'insorgente può o non può più svolgere e, tenendo conto delle conclusioni mediche agli atti come pure della situazione familiare concreta dell'interessata, che vive insieme alla figlia ventottenne - di professione aiuto medico - ha concluso per un'invalidità complessiva nell'attività di casalinga del 16%,
a ciò si aggiunge che tale valutazione, cui può essere attribuito pieno valore probatorio (DTF 130 V 61 seg. consid. 6.1 e 6.2, 128 V 94 consid. 4), non è suscettiva di essere invalidata dal referto del Servizio X.________ del 10 maggio 2002, che, oltre ad evidenziare come il problema maggiore sarebbe consistito nella patologia psichiatrica, ha rilevato un'incapacità lavorativa del 50% sia come casalinga sia come salariata,
infatti, anche se recentemente questo Tribunale ha avuto modo di stabilire che, in caso di pregiudizio alla salute psichica e di divergenza nelle rispettive valutazioni, l'inchiesta sulle attività domestiche - che per il resto riveste qualità di mezzo di prova idoneo a determinare l'invalidità in questo specifico ambito - deve cedere il passo alle constatazioni di ordine medico relative alla capacità di svolgere le mansioni consuete, la stessa istanza ha comunque precisato che tale principio trova unicamente applicazione laddove il rapporto medico in questione soddisfi in concreto i requisiti posti dalla giurisprudenza in materia per accordargli valore di prova rilevante (VSI 2004 pag. 140 consid. 5.3 e 6; cfr. pure DTF 125 V 352 consid. 3a),
in casu, il primo giudice ha esaurientemente evidenziato come la conclusione peritale 10 maggio 2002 del Servizio X.________ in merito al grado di incapacità di T.________ a svolgere le proprie mansioni abituali sia stata influenzata da una prima valutazione del dott. B.________, il quale, interpellato dai responsabili del Servizio X.________ per un parere sulla componente - determinante - psichiatrica, inizialmente, in data 12 aprile 2002, aveva attestato una inabilità lavorativa medico-teorica del 50% senza specificare in quali attività,
ora, essendo tale dichiarazione stata rettificata in data 28 giugno 2002 dallo stesso dott. B.________, a mente del quale l'interessata avrebbe in realtà potuto "benissimo svolgere un'attività casalinga in tutti gli effetti", giustamente la Corte cantonale ha ritenuto di potersi attenere ai fini del proprio giudizio alle conclusioni circostanziate dell'inchiesta economica domiciliare disposta dall'amministrazione e di non potere di conseguenza accogliere la richiesta di prestazioni dell'insorgente,
in tali condizioni, la pronunzia impugnata non può che essere tutelata,
il Tribunale federale delle assicurazioni, statuendo secondo la procedura semplificata dell'art. 36a OG, pronuncia:
1.
In quanto ricevibile, il ricorso di diritto amministrativo è respinto.
2.
Non si percepiscono spese giudiziarie.
3.
La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano, e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
Lucerna, 5 novembre 2004
In nome del Tribunale federale delle assicurazioni
Il Presidente della IIa Camera: Il Cancelliere: