BGer 1A.283/2003 |
BGer 1A.283/2003 vom 18.11.2004 |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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1A.283/2003 /biz
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Sentenza del 18 novembre 2004
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I Corte di diritto pubblico
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Composizione
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Giudici federali Aemisegger, presidente della Corte e presidente del Tribunale federale,
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Fonjallaz, Eusebio,
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cancelliere Crameri.
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Parti
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Y.________, avvocato,
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ricorrente, patrocinato dall'avv. Emanuela Agustoni,
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contro
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Ministero pubblico della Confederazione, Taubenstrasse 16, 3003 Berna.
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Oggetto
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assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia
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ricorso di diritto amministrativo contro le decisioni del 6 e del 14 novembre 2003 del Ministero pubblico della Confederazione.
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Fatti:
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A.
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L'11 aprile 2003 la Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di W.________ ha presentato all'Ufficio federale di giustizia (UFG) una richiesta di assistenza giudiziaria, completata il 15 maggio, il 23 giugno e il 4 ottobre 2003, nell'ambito di un procedimento penale aperto in Italia contro A.________ e B.________ per favoreggiamento reale, corruzione e abuso d'ufficio.
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B.
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Con decisione incidentale del 19 settembre 2003, il Ministero pubblico della Confederazione (MPC), cui l'UFG ha delegato l'esecuzione della rogatoria, l'ha ammessa e ha ordinato all'avv. Y.________ di consegnargli la documentazione concernente l'indagato B.________ e la società X.________ Lda, la F.________, la G.________, la H.________ e la I.________. Il 24 settembre 2003 l'avvocato ha consegnato al MPC, nel suo studio legale e con la richiesta di apporre i sigilli, la documentazione richiesta; il 22 ottobre 2003 egli ha prodotto ulteriori documenti.
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Durante l'audizione del 31 ottobre 2003 il legale, unitamente al patrocinatore della X.________ Lda, ha chiesto al MPC di notificargli una decisione formale incidentale sul rifiuto di apporre, come aveva postulato, i sigilli alla predetta documentazione. Ha chiesto inoltre, sempre allo scopo di tutelare il segreto professionale, l'assicurazione che tali atti non siano utilizzati nell'ambito dell'esecuzione della rogatoria, richieste ribadite con istanze del 2, 15, 16, 22 ottobre e 4 novembre 2003.
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C.
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Mediante decisione incidentale del 6 novembre 2003 il MPC, dopo aver esaminato la documentazione consegnatagli dal legale, ha ritenuto ch'essa non concernerebbe l'attività forense, ma quella di intermediario finanziario; egli riceveva infatti ordini di pagamento dalla e per la X.________ Lda e scambiava comunicazioni con la Z.________ SA di Lugano e con terzi per la citata società. Il MPC ha quindi respinto le istanze di suggellamento formulate dal legale e dalla X.________ Lda, quella della società poiché presentata da un terzo.
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Il MPC ha concesso al legale la possibilità di esprimersi sulla trasmissione dei documenti, in particolare su un'eventuale esecuzione semplificata: l'interessato ha ribadito che tutti gli atti sono coperti dal segreto professionale. Con decisione di chiusura (parziale) del 14 novembre 2003 il MPC, negata tale ipotesi, ha ordinato la trasmissione all'Italia degli atti consegnati e di quelli inviati dal legale, come pure il verbale del suo interrogatorio.
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D.
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L'avvocato Y.________ impugna la decisione incidentale e quella di chiusura con un ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale. Chiede di annullarle e di restituirgli la documentazione da lui prodotta, nonché il suo verbale d'interrogatorio; postula inoltre di pubblicare la sentenza senza riferimento alle sue generalità.
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L'UFG, rilevando che il legale avrebbe fornito prestazioni offerte pure da fiduciari, propone di respingere il ricorso, mentre il MPC, rinunciando a esprimersi sul gravame, chiede di respingerlo in quanto ammissibile.
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Diritto:
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1.
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1.1 Interposto tempestivamente contro una decisione di trasmissione di documenti, acquisiti in esecuzione di una domanda di assistenza resa dall'autorità federale d'esecuzione, il ricorso di diritto amministrativo è ricevibile dal profilo dell'art. 80g cpv. 1 della legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale, del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1).
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1.2 Il rimedio è pure ammissibile in quanto diretto contro la decisione incidentale (art. 80g cpv. 2 AIMP) sul rifiuto di apporre i sigilli, contestata anche dalla X.________ Lda e da U.________ (v. causa 1A.281/2003). In effetti, le decisioni sull'apposizione e la levata dei sigilli nella procedura di assistenza giudiziaria costituiscono decisioni incidentali, non impugnabili separatamente mediante ricorso di diritto amministrativo, anche quando sia invocato un segreto professionale, ma soltanto unitamente alla decisione finale di chiusura. Anche un'eventuale lesione del segreto professionale può essere fatta valere unicamente mediante un ricorso di diritto amministrativo diretto contro la decisione di chiusura e, unitamente ad essa, avverso le decisioni incidentali concernenti il dissuggellamento (DTF 127 II 151 consid. 4c/bb e 4d/bb in fine, 126 II 495 consid. 5e/cc e dd). Il rischio di una divulgazione prematura di informazioni contenute nei documenti suggellati può essere infatti scartato. I funzionari delle autorità federali e cantonali di esecuzione e di ricorso sono in effetti soggetti al segreto d'ufficio; inoltre, i documenti sequestrati possono essere trasmessi all'autorità richiedente soltanto dopo il passaggio in giudicato della decisione di chiusura: queste garanzie appaiono sufficienti (sentenze citate; Robert Zimmermann, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 2a ed., Berna 2004, n. 226; cfr. anche Peter Popp, Grundzüge der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen, Basilea 2001, n. 426 e 548 e, dello stesso autore, Die Rechtsprechung des Bundesgerichts zur internationale Strafrechtshilfe in den Jahren 2000/2001, in ZBJV 2004 pag. 145 segg., pag. 150).
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1.3 La legittimazione del ricorrente, sottoposto direttamente a misure di assistenza, segnatamente alla consegna di documenti nel suo studio legale e a un'audizione (art. 80h lett. b AIMP in relazione con l'art. 9a lett. b OAIMP; DTF 127 II 151 consid. 4c/aa), è pacifica. Le conclusioni che vanno oltre la richiesta di annullamento della decisione impugnata sono, di massima, ammissibili (art. 25 cpv. 6 AIMP; DTF 130 II 337 consid. 1.4, 122 II 373 consid. 1c).
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1.4
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1.4.1 Fino all'entrata in funzione, il 1° aprile 2004, del Tribunale penale federale, spettava alla Camera d'accusa del Tribunale federale statuire sul dissuggellamento nell'ambito dell'istruzione della causa, quando la perquisizione era ordinata dal Ministero pubblico della Confederazione (DTF 107 IV 208 consid. 1, 101 IV 364 consid. 1) o quando si trattava di valutare (fino all'udienza principale) l'ammissibilità di carte suggellate nell'ambito di un processo penale federale (DTF 130 II 193 consid. 2.2). La Camera d'accusa, dopo aver udito le parti, decideva se le carte erano necessarie per l'inchiesta: in caso affermativo, essa rinviava la causa al MPC affinché procedesse alla levata dei sigilli (DTF 101 IV 364 consid. 2).
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1.4.2 Per contro, quando la perquisizione che ha dato luogo al sequestro delle carte è stata ordinata dal MPC nell'ambito dell'esecuzione di una richiesta di assistenza giudiziaria internazionale (art. 9 AIMP), la competenza a statuire sul dissuggellamento spetta alla I Corte di diritto pubblico (DTF 127 II 151 consid. 4c/cc, 123 II 161 consid. 7 pag. 173; cfr. anche DTF 122 IV 188 consid. 1b/dd). Se il Tribunale federale accoglie la domanda di dissuggellamento, esso affida al MPC il compito di levare i sigilli, in presenza del detentore delle carte, non spettandogli siffatte misure di esecuzione, ove non si tratti di atti sottoposti al segreto professionale (art. 321 CP; DTF 127 II 151 consid. 4c/cc e 4d/bb; sul tema v. Zimmermann, op. cit., n. 225 e 226).
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1.4.3 Il Tribunale federale ha recentemente stabilito che, quando i documenti sono stati sequestrati sia in relazione a una perquisizione effettuata in esecuzione di una domanda di assistenza giudiziaria internazionale sia alle necessità di una procedura penale nazionale federale, la competenza per statuire su una domanda di dissuggellamento spetta alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (DTF 130 II 302 consid. 3.2; sentenza 1A.25/2004 del 26 aprile 2004, consid. 1.2). Nella fattispecie, dall'incarto non risulta che sia stata aperta una procedura penale federale in Svizzera, per cui compete alla I Corte di diritto pubblico pronunciarsi sul gravame.
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Il Tribunale federale non esamina la richiesta in esame, diretta contro il rifiuto del MPC di apporre i sigilli ai documenti litigiosi, quale giudice dell'assistenza, bensì quale giudice dei provvedimenti coercitivi nell'ambito della procedura di assistenza: esso valuta pertanto, nel quadro di una decisione incidentale, se sono adempiuti i requisiti dell'art. 69 PP (cfr. art. 9 AIMP; DTF 130 II 193 consid. 2.2 in fine e 4.1).
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2.
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2.1 Il Tribunale federale ha già avuto occasione di rilevare che, nell'ambito dell'assistenza giudiziaria internazionale, la procedura di apposizione e di levata dei sigilli tende principalmente a tutelare la sfera segreta, come si evince dai lavori preparatori dell'art. 9 AIMP (v. al riguardo DTF 127 II 151 consid. 4a). Questa procedura persegue inoltre lo scopo di assicurare che, conformemente al principio della proporzionalità, vengano consegnati allo Stato richiedente soltanto i documenti necessari all'inchiesta estera. Per quanto attiene ai principi procedurali, riservate le norme disciplinanti la competenza, la prassi relativa all'art. 9 AIMP si fonda su quella sviluppata sulla base dell'art. 69 PP (DTF 127 II 151 consid. 4c).
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2.2 In materia penale, nell'eseguire la perquisizione di carte, si deve aver cura di rispettare i segreti di carattere privato o professionale (art. 69 cpv. 1 PP). Se il detentore, che possibilmente dev'essere messo in grado di indicarne il contenuto prima della perquisizione, si oppone, in tutto o in parte, alla stessa, le carte vengono suggellate (art. 69 cpv. 3 PP; DTF 130 II 302 consid. 3.1, 111 Ib 50 consid. 3b; Robert Hauser/Erhard Schweri, Schweizerisches Strafprozessrecht, 5a ed., Basilea 2002, § 70 n. 21, pag. 325 seg.; Gérard Piquerez, Procédure pénale suisse, Zurigo 2000, pag. 545 seg.; Jean-Pierre Gross, Le secret professionnel de l'avocat, in: Il segreto professionale dell'avvocato e del notaio, Lugano e Basilea 2003, pag. 19). La perquisizione dev'essere effettuata alla presenza del detentore (cfr. art. 68 PP). Spetta al giudice decidere sull'ammissibilità della perquisizione e sul dissuggellamento delle carte (art. 69 cpv. 3 PP; DTF 120 Ib 179 consid. 3c, 114 Ib 357 consid. 4).
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2.3 Il detentore delle carte, l'unico che può chiedere l'apposizione dei sigilli - la persona perseguita, il titolare del conto o l'avente diritto economico della società titolare del conto non essendovi legittimati - per giustificare tale richiesta deve far valere la tutela del segreto o addurre che i documenti non sono necessari per il procedimento estero. Egli deve opporsi al sequestro dei documenti che, secondo lui, sarebbero coperti dal segreto o inutili per il procedimento estero, chiedendo immediatamente, come avvenuto nella fattispecie, l'apposizione dei sigilli; non potrà più farlo in seguito (DTF 127 II 151 consid. 4c/aa pag. 156). Se l'autorità di esecuzione ritiene che la rogatoria è ammissibile, deve sigillare la busta o chiudere con un sigillo piombato le casse contenenti i documenti. In nessun caso il detentore è autorizzato a effettuare di persona questa operazione, consegnando all'autorità di esecuzione buste o casse già chiuse (DTF 127 II 151 consid. 4c/aa in fine, con rinvii).
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Esprimendosi in tale ambito, il Tribunale federale, come già rilevato, ha stabilito che spetta al giudice dell'assistenza pronunciarsi sull'ammissibilità di una perquisizione ordinata nell'ambito dell'esecuzione della domanda, come pure sul dissuggellamento. Se il giudice lo ordina, non trattandosi di carte coperte dal segreto professionale, i documenti sono consegnati all'autorità di esecuzione, affinché essa tolga i sigilli, esamini se gli atti sono utili per il procedimento estero e decida la loro trasmissione allo Stato richiedente, nel rispetto del diritto di essere sentito del detentore. L'autorità di esecuzione può chiedere il dissuggellamento anche nell'ambito del ricorso di diritto amministrativo inoltrato contro la decisione di chiusura. Per procedere al dissuggellamento è sufficiente che i documenti possano essere utili all'inchiesta estera (art. 69 cpv. 2 PP; DTF 130 II 193 consid. 2.3, 127 II 151 consid. 4c/bb).
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2.4 È manifesto che il segreto professionale può essere invocato dall'avvocato (art. 69 cpv. 1 in relazione con l'art. 77 PP; art. 321 CP). Egli non può tuttavia prevalersi, in tale contesto, del segreto professionale e del diritto che ne deriva di non testimoniare, per rifiutare di rivelare fatti confidenziali di cui ha avuto conoscenza nell'esercizio di un'attività limitata all'amministrazione di patrimoni e all'investimento di capitali (DTF 112 Ib 606; sul suggellamento di carte da parte di un avvocato contenenti asserite disposizioni testamentarie v. la sentenza 1A.203/1997 del 2 marzo 1998, consid. 3, apparsa in Rep 1998 143). Il segreto professionale non è infatti opponibile a informazioni connesse ad attività dove prevale il carattere commerciale o quando l'avvocato sia egli stesso imputato (DTF 127 II 151 consid. 4c/aa, 126 II 495 consid. 5e/aa, 120 Ib 112 consid. 4, 115 Ia 197 consid. 3d, 114 III 105, 106 IV 413 consid. 7c).
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2.5 Un dissuggellamento presuppone che i documenti siano utili per il procedimento estero e che possano essere utilizzati. Il dissuggellamento e la perquisizione di carte di uno studio legale può entrare in linea di conto, segnatamente, quando l'avvocato medesimo è perseguito penalmente (DTF 130 II 193 consid. 2.3, 127 II 151 consid. 4c/aa, 126 II 495 consid. 5e/aa; cfr. anche l'art. 8 cpv. 4 della legge federale sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni, del 6 ottobre 2000, RS 780.1, LSCPT). Qualora un dissuggellamento di documenti di uno studio legale appare ammissibile dal profilo della rilevanza per la procedura di assistenza giudiziaria, occorre nondimeno, nell'ambito di una selezione, separare le informazioni che soggiacciono al segreto professionale. Secondo la prassi e la dottrina dominanti, in linea di principio spetta al giudice (e non all'autorità inquirente) effettuare una siffatta separazione di atti legali, se necessario facendo capo all'ausilio di esperti (DTF 130 II 193 consid. 2.3, 126 II 495 consid. 5e/aa e riferimenti; Piquerez, op. cit., n.2533 pag. 543; Hauser/Schweri, op. cit., n. 21 pag. 325; Lorenz Erni, Anwaltsgeheimnis und Strafverfahren, Beat Brechbühl/Ernst Hauser/Urs Hofer, Der Anwalt als Zeuge, ambedue in: Das Anwaltsgeheimnis, Zurigo 1997, pag. 32 rispettivamente pag. 41 e segg.; cfr. anche l'art. 4 cpv. 6 LSCPT). Una trasmissione diretta di documenti senza dissuggellamento violerebbe il principio della proporzionalità (DTF 130 II 193 consid. 2.1, 127 II 151 consid. 5b).
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2.6 Secondo la prassi del Tribunale federale, nel quadro di una richiesta di dissuggellamento occorre indicare in che misura gli atti sono rilevanti per l'inchiesta e se la loro utilizzazione possa entrare in linea di conto in ambito rogatoriale; queste esigenze concretano pure il principio costituzionale della proporzionalità (art. 36 cpv. 3 Cost.) nel quadro del diritto processuale penale (DTF 130 II 193 consid. 4.2 e rinvii). I provvedimenti coercitivi nella procedura penale devono essere obiettivamente necessari e giustificati. Nell'ambito del dissuggellamento è indispensabile una connessione materiale con l'oggetto dell'inchiesta penale estera, ritenuto che le misure coercitive sono eseguite soltanto in vista della domanda estera (art. 63 e 64 AIMP; DTF 130 II 193 consid. 4.2).
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Certo, nell'ambito del dissuggellamento non si può pretendere che il MPC già indichi in che misura sussisterebbe una connessione concreta tra l'inchiesta penale estera e i singoli documenti sequestrati, una siffatta relazione dovendo essere rilevata soltanto (dopo il dissuggellamento e l'esame degli atti sequestrati) nell'ambito di un'eventuale decisione finale di trasmissione. Nel caso di sequestro e di suggellamento di atti di un avvocato, il MPC deve tuttavia perlomeno indicare in che misura lo studio legale interessato dalla misura d'assistenza potrebbe essere coinvolto nei fatti oggetto d'inchiesta (DTF 130 II 193 consid. 4.3 e rinvii).
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2.7 Secondo la giurisprudenza, quando l'esecuzione della domanda di assistenza è delegata a un'autorità federale (art. 79 cpv. 2 AIMP), il detentore deve rivolgere la domanda di apposizione dei sigilli a questa autorità, immediatamente nell'ambito della perquisizione. Se l'autorità federale invita il detentore a trasmettergli i documenti per via postale, egli dovrà consegnarli non suggellati, come avvenuto in concreto, presentando simultaneamente all'autorità di esecuzione una domanda motivata di suggellamento. Se l'autorità federale accoglie l'istanza, effettuerà il suggellamento, invitando il detentore ad assistervi. In seguito, essa inoltrerà una domanda di dissuggellamento al Tribunale federale per poter procedere, in seguito, alla cernita e all'esame approfondito degli atti, come imposto dal principio della proporzionalità. In caso di accoglimento della domanda, eccetto i casi previsti dall'art. 321 CP, i documenti saranno rinviati all'autorità di esecuzione, affinché tolga i sigilli in presenza del detentore, effettui la necessaria cernita e si pronunci sulla portata dell'assistenza. Se l'autorità federale di esecuzione respinge la domanda di suggellamento, la sua decisione incidentale potrà essere impugnata soltanto unitamente alla decisione di chiusura (DTF 127 II 151 consid. 4d/bb).
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3.
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3.1 Dal verbale d'edizione risulta che il 24 settembre 2003 presso lo studio legale del ricorrente sono stati consegnati al MPC 55 documenti, con l'indicazione che si trovavano sotto sigillo provvisorio, il dissuggellamento dovendo avere luogo a Berna alla presenza del Procuratore federale e del ricorrente. Con scritti del 2 ottobre e del 15 ottobre 2003 il ricorrente, rilevato che si trattava di fatti coperti dal segreto professionale, ha comunicato al MPC che i massmedia avevano riportato le perquisizioni effettuate nell'ambito dell'esecuzione della rogatoria. Con lettera del 16 ottobre 2003, il legale ha ribadito che i fatti concernono un mandato svolto nell'ambito professionale forense; il 4 novembre 2003, egli ha prodotto al MPC un parere redatto dall'avv. V.________, secondo cui i documenti litigiosi si riferirebbero a un mandato di carattere forense.
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Il 31 ottobre 2003, il ricorrente è stato interrogato come testimone nell'ambito dell'esecuzione della rogatoria. Questi, rilevato che tutto quello che ha appreso in relazione al contenuto della rogatoria rientra nell'esercizio dell'attività professionale forense, si è avvalso del suo diritto di non testimoniare.
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3.2 Ritenuto che il legale non è egli medesimo perseguito penalmente, che non era d'acchito manifesto che gli atti sequestrati non fossero soggetti al segreto professionale dell'avvocato e che chiaramente non si era in presenza di un richiamo abusivo dell'art. 321 CP, circostanza peraltro non addotta dal MPC, quest'ultimo, conformemente alla costante prassi, avrebbe dovuto dar seguito alle istanze del ricorrente e suggellare i documenti litigiosi: spettava infatti al giudice, al quale il MPC poteva presentare una domanda di dissuggellamento, e non all'autorità inquirente esaminare se si era in presenza di un'attività prevalentemente commerciale o forense e pronunciarsi quindi su un eventuale dissequestro (DTF 130 II 193 consid. 2.3 in fine, 127 II 151 consid. 4b, 126 II 495 consid. 5e/aa pag. 502 e consid. 5f pag. 506). Il MPC, che non ha operato alcuna distinzione tra queste due diverse fasi procedurali, poteva procedere a un esame sommario e superficiale, che precede necessariamente il suggellamento delle carte e che è destinato a non immobilizzare atti manifestamente estranei alla procedura, ma non era autorizzato a effettuare la perquisizione delle carte, intesa come esame accurato e specifico delle stesse per la loro eventuale utilizzazione ai fini della procedura e per stabilire se esse siano o meno soggette al segreto professionale (cfr. DTF 109 IV 58 consid. 1 e 2). La procedura adottata dal MPC, manifestamente, non è quindi stata corretta e, su questo punto, riguardo alla decisione incidentale del 6 novembre 2003, il ricorso è pertanto fondato. Di massima, questa decisione dovrebbe quindi essere annullata e gli atti litigiosi rinviati al MPC per l'apposizione, come richiesto dal ricorrente, dei suggelli.
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Tuttavia nella fattispecie, eccezionalmente, per evidenti motivi di economia di giudizio e per quelli che verranno illustrati in seguito, non appare opportuno rinviare ora gli atti litigiosi al MPC, affinché li suggelli e presenti al Tribunale federale un'istanza di dissuggellamento, conformemente alle citate regole vigenti in materia. Il MPC, dopo aver ottenuto le informazioni complementari dall'autorità richiedente, esaminerà la necessità di trasmettere gli atti litigiosi spiegandone compiutamente le ragioni e chiedendo, se del caso, di poter procedere al loro "dissuggellamento" (v. consid. 6.1).
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4.
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4.1 Contrariamente all'assunto ricorsuale, non può essere esclusa una certa connessione tra l'inchiesta estera e gli atti litigiosi, come il Tribunale federale ha accertato nella causa parallela 1A.282/2003.
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4.2 Dalla domanda estera e dai complementi risulta che i sospetti concernono le modalità di cessione della società H.________, posta in amministrazione straordinaria a scopo di risanamento, la determinazione del relativo prezzo e la titolarità della società acquirente. Secondo l'autorità richiedente, in tale ambito, il Ministero dell'Industria italiano ritenne più vantaggiosa l'offerta di acquisto, sostenuta anche da alcuni imprenditori italiani, formulata dalla G.________, poiché pareva rispondere meglio ai fini della legge, prospettare commesse più ampie, in particolare turche, e godere del favore di più organi sociali. Ciò anche se l'altra offerta, quella della L.________, società costituita da alcuni dirigenti della vecchia H.________, era sensibilmente più vantaggiosa dal profilo meramente economico. Con decreto del 31 luglio 1998 il Ministero dell'Industria, viste le garanzie fornite dal governo turco, aggiudicò la H.________ alla G.________. Per formalizzare l'atto di acquisto, considerato che l'acquirente era una fondazione pubblica turca, alla quale non potevano partecipare gli imprenditori italiani, venne costituita una nuova società, la I.________, di cui la G.________ deteneva il 51% delle azioni. Nel contratto di compravendita tra la H.________ e la I.________ fu stabilito che il prezzo di acquisto sarebbe stato composto da un importo prestabilito da integrare a dipendenza del chiarimento di alcune voci contabili, come le rimanenze, e dell'imputazione di contratti in corso con un importo da determinare da un arbitratore terzo, in definitiva la M.________, una società di revisione contabile di W.________, il cui responsabile era l'indagato A.________. Secondo la relativa valutazione, contrariamente a quanto si attendeva, non era l'acquirente I.________ a dovere versare un conguaglio alla H.________, ma quest'ultima alla prima.
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4.3 Nel frattempo le relazioni tra i soci turchi e quelli italiani della I.________ si deteriorarono. Nel giugno 2000, quando la partecipazione della G.________ alla I.________ era già stata ridotta al 17% e l'indagato B.________, che in precedenza durante la fase di valutazione intesa a stabilire l'offerta più favorevole era capo della segreteria tecnica del Ministro dell'Industria, nel gennaio 2000 era stato nominato, con retribuzione, nel consiglio di amministrazione della I.________, la G.________ cedette ogni partecipazione alla I.________ alla società portoghese X.________ Lda. Del trasferimento di queste azioni si occupò P.________, fiduciario degli acquirenti, nominato poi procuratore della società, che davanti agli inquirenti ha dichiarato che la X.________ Lda fu reperita per il tramite dell'avv. Y.________. Rilevato che non è ancora chiaro a chi sia riconducibile questa società, l'autorità richiedente precisa che per individuare l'effettiva titolarità della X.________ Lda e chiarire le vicende connesse al trasferimento della H.________ alla I.________, è necessario udire il citato legale e perquisire il suo studio, presso il quale sarebbe domiciliata la società portoghese. Da alcune dichiarazioni risulterebbe che questa farebbe capo a N.________, tra l'altro presidente della O.________, di cui P.________ è direttore commercialista e responsabile della finanza straordinaria. Secondo P.________, nominato procuratore speciale della X.________ Lda, l'avv. Y.________ o altri diedero disposizioni a una banca di compiere il bonifico sul conto della G.________; quest'ultima, ricevuta conferma dell'accredito della somma presso una banca di Lugano, girò le azioni. Non è noto da quale conto è stato versato l'importo.
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4.4 L'autorità italiana sottolinea che nell'ambito della determinazione del prezzo di compravendita della H.________ da parte della I.________ venne stabilito che i ricavi e le spese anteriori al 31 ottobre 1998 sarebbero stati a beneficio rispettivamente a carico della venditrice, quelli successivi dell'acquirente. Nel 1999 la I.________ aveva emesso fatture per il pagamento di prestazioni che la H.________ riteneva anteriori a questa data e quindi di sua spettanza; essa ritiene pertanto che la I.________ si sarebbe in tal modo appropriata di somme che non le spettavano. Questo criterio temporale doveva servire anche all'arbitratore per determinare il conguaglio del prezzo di compravendita. Sorprendentemente, la sua conclusione fu che alla venditrice non spettava alcun conguaglio sul prezzo di 66 miliardi di lire, ma ch'essa doveva restituirne all'acquirente circa 15. La venditrice ha impugnato la decisione dell'arbitratore per dolo dinanzi al Tribunale civile di W.________: la causa civile è in corso. Il perito giudiziario è giunto a un risultato opposto a quello dell'arbitratore. Sulla base di questi fatti, l'autorità richiedente procede nei confronti di A.________ per favoreggiamento reale (art. 379 CP italiano) e per corruzione e abuso di ufficio contro B.________ (art. 318 e 323 CP italiano).
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4.5 Nel complemento rogatoriale del 15 maggio 2003, l'autorità estera aggiunge che, sulla base di un giudizio limitato ai dati finora raccolti, i reati imputati agli inquisiti attengono a due fasi distinte della vicenda, tra le quali in questo momento non è emersa una stretta e diretta connessione. L'ipotesi di favoreggiamento attiene al fatto che la I.________ aveva emesso fatture nei confronti di terzi e incassato delle somme prima del compimento da parte di M.________ del suo incarico. Secondo la H.________, che ha formulato denuncia per il reato di truffa a carico di ignoti, la I.________ avrebbe violato la clausola contrattuale che fissava una data precisa per determinare le rispettive prestazioni. Quest'ultima emettendo tali fatture, avrebbe fatto credere al debitore di esserne il reale creditore, danneggiando in tal modo la H.________. La società di revisione di A.________, invece di far luce su questo punto, ha ritenuto in maniera inaspettata che sarebbe stata la cedente a dover versare un importo all'acquirente: l'ipotesi accusatoria è che ciò sarebbe avvenuto con dolo per favorire la I.________, consentendole di assicurarsi il profitto del precedente reato. Nell'ambito della causa civile promossa dalla H.________, una perizia d'ufficio ha smentito il referto appena menzionato, ravvisando un debito a carico della I.________ nei confronti dell'altra società.
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4.6 L'autorità estera precisa che, non essendo ancora chiaro a chi sia riconducibile la X.________ Lda, appare necessario udire su questo punto il ricorrente, visto che, secondo P.________, che aveva parlato della questione proprio con il legale, la società sarebbe domiciliata presso lo stesso studio legale. P.________, nominato procuratore speciale della X.________ Lda grazie a una procura inviatagli dal ricorrente, ha dichiarato che il pagamento avvenne nel seguente modo: egli, dallo studio di un notaio, telefonò al ricorrente comunicandogli che ogni documento era in regola; l'avvocato, o chi per lui, diede quindi disposizione a una banca di effettuare un bonifico sul conto della G.________; in seguito i rappresentanti turchi, sempre dallo studio del notaio, contattarono la loro banca e, verificato l'avvenuto accredito, conclusero l'operazione con il trasferimento delle azioni. Non è tuttavia noto da quale conto il ricorrente ha effettuato il citato bonifico. L'autorità richiedente presume che il ricorrente sappia a chi sia riconducibile la X.________ Lda. Precisa che la richiesta perquisizione presso lo studio legale persegue lo scopo di ricostruire l'identità dei soggetti cui fa capo la X.________ Lda e che la posizione del ricorrente è quella di un terzo in possesso di atti necessari per l'accertamento dei fatti e non quella di indagato. Rileva inoltre che la perquisizione dello studio legale è stata autorizzata con provvedimento 14 maggio 2003 del Giudice per le indagini preliminari.
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In un ulteriore complemento, sul quale è stata tralasciata la data, l'autorità richiedente rileva che, sulla base di nuovi fatti e da informazioni trasmesse dal Portogallo, la Z.________ SA di Lugano risulterebbe avere partecipato all'acquisto litigioso per conto di terzi; sottolinea inoltre che è evidente che non solo il ricorrente, ma anche gli amministratori della citata fiduciaria e in particolare D.________, potrebbero conoscere i soci effettivi della X.________ Lda.
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4.7 Contrariamente all'implicito accenno ricorsuale, la domanda estera adempie le esigenze formali degli art. 14 CEAG e 28 AIMP, in quanto tali disposizioni esigono segnatamente ch'essa indichi il suo oggetto e il motivo, come pure la qualificazione giuridica dei reati e presenti un breve esposto dei fatti essenziali, al fine di permettere alla parte richiesta di esaminare se non sussista una fattispecie per la quale l'assistenza dovrebbe essere negata (DTF 118 Ib 111 consid. 5b pag. 121, 547 consid. 3a, 117 Ib 64 consid. 5c pag. 88). Queste norme non implicano per la parte richiedente l'obbligo di provare la commissione del reato, ma solo quello di esporre in modo sufficiente le circostanze sulle quali fonda i propri sospetti, per permettere alla parte richiesta di distinguere la domanda da un'inammissibile ricerca indiscriminata di prove (v. su questo tema DTF 129 II 97 consid. 3.1, 125 II 65 consid. 6b/aa pag. 73, 122 II 367 consid. 2c, 121 II 241 consid. 3a pag. 243, 118 Ib 547 consid. 3a). Al riguardo, il ricorrente si limita del resto a rilevare che il reato d'abuso di ufficio rimproverato a A.________ non avrebbe alcuna connessione con il territorio svizzero: la critica manifestamente non regge, visto quanto esposto nella rogatoria. Pure la circostanza che il ricorrente e i suoi mandanti non conoscerebbero gli accusati è ininfluente.
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4.8 Il ricorrente, adducendo semplicemente che l'esposto dei fatti non dimostrerebbe un suo coinvolgimento, suffragato da indizi oggettivi, nei fatti oggetto d'inchiesta, disconosce sia che l'autorità richiedente non deve, come si è visto, provare la commissione del prospettato reato, sia che il giudice svizzero dell'assistenza non deve esaminare il quesito della colpevolezza o procedere a una valutazione del (contestato) mezzo di prova (DTF 122 II 367 consid. 2c, 118 Ib 111 consid. 5b pag. 122 in alto, 547 consid. 3a, 107 Ib 264 consid. 3a). Nella fattispecie la necessità di verificare l'eventuale commissione dei reati è comunque resa verosimile. Il ricorrente, sostenendo che non sussisterebbe alcuna connessione tra il suo agire e l'inchiesta italiana, conclude per l'inammissibilità della rogatoria. Egli misconosce, tuttavia, che neppure l'eventuale qualità di persona fisica o giuridica non implicata nell'inchiesta all'estero consente a priori di opporsi alle misure di assistenza. Basta, infatti, che sussista una relazione diretta e oggettiva tra la persona o la società e il reato per il quale si indaga; ora, questa eventualità si verifica in concreto e ciò senza che siano necessarie una sua implicazione nell'operazione criminosa e ancor meno una colpevolezza soggettiva ai sensi del diritto penale (DTF 120 Ib 251 consid. 5a e b, 118 Ib 547 consid. 3a in fine; cfr. Zimmermann, op. cit., n. 227). La consegna delle informazioni litigiose è giustificata e idonea a far progredire le indagini: la sua utilità potenziale è data (DTF 126 II 258 consid. 9c). Per di più, l'assistenza dev'essere accordata non soltanto per raccogliere ulteriori prove a carico del presunto autore del reato, ma anche per acclarare, come nella fattispecie, se i reati fondatamente sospettati siano effettivamente stati commessi (DTF 118 Ib 547 consid. 3a pag. 552).
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Spetterà all'autorità italiana verificare l'attendibilità delle dichiarazioni litigiose. Competerà infatti al giudice straniero del merito esaminare se l'accusa potrà esibire o no le prove degli asseriti reati (DTF 122 II 367 consid. 2c), atteso che non emergono elementi atti a far ritenere che la rogatoria sia addirittura abusiva (cfr. DTF 122 II 134 consid. 7b). In effetti non spetta all'autorità di esecuzione né al giudice svizzero dell'assistenza, nel quadro di una valutazione sommaria e «prima facie» dei mezzi di prova, eseguire o far eseguire indagini sulla credibilità di testimoni o di indagati per quanto concerne l'attendibilità di loro dichiarazioni o, in generale, di altri mezzi di prova (DTF 117 Ib 64 consid. 5c pag. 88, 112 Ib 347 consid. 4; cfr. anche DTF 122 II 373 consid. 1c pag. 376). Trattandosi di una questione relativa alla valutazione delle prove, spetterà alle autorità italiane risolverla (DTF 121 II 241 consid. 2b pag. 244, 118 Ib 547 consid. 3a in fine pag. 552).
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5.
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5.1 L'ammissibilità della rogatoria, tenuto conto dello stato iniziale delle indagini, non implica comunque, viste le particolarità della fattispecie, che i documenti, di per sé rilevanti per il procedimento italiano, siano effettivamente necessari per farlo progredire. In effetti, dall'ordinata trasmissione dei documenti sequestrati presso la Z.________ SA di Lugano e dai verbali di interrogatorio dei teste D.________ e E.________ (v. causa 1A.282/2003 decisa in data odierna), l'autorità italiana potrà possibilmente trovare le informazioni richieste, come da essa espressamente rilevato nel citato complemento (v. consid. 4.6 in fine).
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Del resto, il ricorrente, sostenendo che tutto quello che ha appreso riguardo al contenuto della rogatoria l'avrebbe appreso nell'esercizio dell'attività professionale forense, si è avvalso della sua facoltà di non deporre. Ritenuto pertanto che il verbale non contiene alcuna informazione rilevante, la sua consegna può essere rifiutata: al riguardo è infatti sufficiente che l'UFG indichi tale circostanza all'autorità richiedente.
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5.2 Ne segue che, per il momento, il MPC, in applicazione del principio della proporzionalità (DTF 130 II 14 consid. 4.3 e 4.4), avrebbe dovuto limitarsi a ordinare la consegna dei documenti oggetto della causa 1A.282/2003, sequestrati presso la Z.________ SA di Lugano. Da questi atti, in particolare dal mandato di amministrazione, risulta in effetti chi è l'avente diritto economico della X.________ Lda; figurano poi appunti e documenti concernenti la sua costituzione e il ruolo svolto dal legale ricorrente, la corrispondenza intercorsa tra questi, la fiduciaria, la citata società e la contabilità di quest'ultima, come pure fatture amministrative e la corrispondenza con altre società menzionate nella rogatoria. Da questi atti risulta inoltre, tra l'altro, che la fiduciaria inviava al ricorrente le fatture, ch'egli trasmetteva poi alla X.________ Lda per il pagamento. Ne discende che le informazioni che interessano l'autorità richiedente, come da essa rilevato, parrebbero già essere contenute negli atti che le saranno trasmessi nell'ambito dell'altra causa.
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La consegna dei documenti litigiosi non appare quindi, per ora, necessaria. Ciò a maggior ragione visto che proprio l'autorità richiedente ha sottolineato che i sospettati reati attengono a due fasi distinte della vicenda, tra le quali, per il momento, non è emersa una stretta e diretta connessione. In una siffatta evenienza non si giustifica di disquisire sulla pertinenza o meno del richiamo al segreto professionale dell'avvocato. Certo, tale qualità non appare affatto manifesta per gran parte dei documenti, riferibili al ricorrente, sequestrati presso la citata fiduciaria. Per di più, come si è visto, l'autorità richiedente ha precisato che non solo il ricorrente, ma in particolare D.________ potrebbe conoscere gli effettivi soci della X.________ Lda. Altre siffatte informazioni risultano dall'interrogatorio di quest'ultimo e dell'altra testimone.
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5.3 La richiesta del ricorrente, di pubblicare la sentenza senza alcun riferimento nominativo alla sua persona, escludendo pure l'indicazione delle sue iniziali, motivata semplicemente accennando a non meglio precisate ragioni di riservatezza e di protezione della sua personalità, dev'essere respinta. In effetti, su internet, la sentenza è pubblicata, come di regola, in maniera anonima. L'obbligo di una pronuncia pubblica delle sentenze secondo l'art. 30 cpv. 3 Cost. e le esigenze di trasparenza della giurisprudenza impongono una siffatta pubblicazione, che prevale sui legittimi interessi del ricorrente alla protezione della sua personalità e dei suoi dati (causa 1A.228/2003 del 10 marzo 2004, consid. 4; Paul Tschümperlin, Öffentlichkeit der Entscheidungen und Publikationspraxis des Schweizerischen Bundesgerichts, in SJZ 99/2003 pag. 267 e segg.; Niccolò Raselli, Das Gebot der öffentlichen Urteilsverkündung, in: Mieth/Pahud de Mortanges [ed.], Recht - Ethik - Religion, Festgabe für Bundesrichter Dr. Giusep Nay zum 60. Geburtstag, Lucerna 2002, pag. 23 e segg.).
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6.
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6.1 Ne segue che, in applicazione del principio della proporzionalità (cfr. DTF 130 II 329 consid. 6), il ricorso dev'essere parzialmente accolto, gli atti rinviati al MPC affinché, dopo che saranno trasmessi gli atti nell'ambito della causa Z.________ SA di Lugano, dai quali si evince, in parte, a chi è riconducile la X.________ Lda, conseguendo quindi lo scopo cui tende la rogatoria in esame, inviti lo Stato richiedente a fornire informazioni complementari (art. 80o AIMP): ciò, in particolare riguardo alla ventilata eventuale connessione, dal profilo penale, tra le due distinte fasi della vicenda oggetto d'inchiesta, al concretarsi o meno della fondatezza della prospettata ipotesi di reato e alla necessità di conoscere a chi sarebbe riconducibile la X.________ Lda, nella misura in cui queste informazioni non siano deducibili dai documenti già messi a disposizione. Ritenuto che gli atti litigiosi non sono, per lo meno attualmente, obiettivamente necessari e giustificati per far progredire il procedimento penale estero, essi sono rinviati al MPC: vista la loro natura, questi atti né devono essere consultati né resi accessibili a terzi. Detti documenti non devono d'altra parte essere trasmessi all'Autorità italiana prima che quest'ultima abbia fornito, in maniera esaustiva, le informazioni complementari concernenti la necessità di consegnarle i documenti sequestrati presso lo studio legale e quelli prodotti in seguito dall'avvocato. Qualora l'autorità estera presenti un siffatto complemento, motivato, al ricorrente dovrà essere concessa la facoltà di esigere che i documenti sequestrati, manifestamente soggetti al segreto professionale, gli siano restituiti nell'ambito dell'eventuale "dissugellamento" e della relativa cernita eseguiti dall'autorità giudiziaria. Allo scopo di non immobilizzare documenti eventualmente non necessari alla procedura, su richiesta, al ricorrente dovrà essere concessa la facoltà di estrarre copie degli atti litigiosi. Visto quanto precede, le ulteriori censure ricorsuali non devono essere esaminate oltre.
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6.2 Visto l'esito del gravame si giustifica di non prelevare una tassa di giustizia (art. 156 cpv. 1 e 2 OG). In considerazione del fatto che il ricorrente ottiene ragione soltanto riguardo al criticato rifiuto di apporre i sigilli, mentre per il resto il gravame è stato parzialmente accolto per motivi da lui non invocati, si giustifica di attribuirgli un'indennità per ripetibili della sede federale ridotta (art. 159 cpv. 1 OG).
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Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
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1.
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Il ricorso è parzialmente accolto al senso dei considerandi. Di conseguenza, la decisione di chiusura parziale del 14 novembre 2003 è annullata e la causa è rinviata al Ministero pubblico della Confederazione per nuovo giudizio.
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2.
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Non si preleva tassa di giustizia. La Confederazione rifonderà al ricorrente un'indennità, ridotta, di fr. 1'500.-- per ripetibili della sede federale.
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3.
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Comunicazione alla patrocinatrice del ricorrente, al Ministero pubblico della Confederazione e all'Ufficio federale di giustizia, Divisione dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale (B 140 283).
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Losanna, 18 novembre 2004
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In nome della I Corte di diritto pubblico
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del Tribunale federale svizzero
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Il presidente: Il cancelliere:
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