Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
2A.332/2004 /biz
Sentenza del 22 novembre 2004
II Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudici federali Wurzburger, presidente,
Hungerbühler, Müller,
cancelliera Ieronimo Perroud.
Parti
A.________,
ricorrente,
patrocinata dagli avv. Edy Grignola e Fabio Taborelli,
contro
Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni, 3003 Berna.
Oggetto
rifiuto del rinnovo dell'autorizzazione per un servizio di linea regolare con autobus,
ricorso di diritto amministrativo contro la decisione del
30 aprile 2004 del Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni.
Fatti:
A.
Il 17 dicembre 1997 la B.________ di Lugano e la C.________ di Castelletto Ticino (I) hanno ottenuto, con autorizzazione n. A65, il rinnovo fino al 31 dicembre 1999 della concessione di cui erano titolari e che permetteva loro di effettuare un servizio di linea regolare con autobus sulla tratta Lugano-Chiasso-Milano Malpensa. Il 30 dicembre successivo l'hanno ceduta alla A.________ di Lugano e alla D.________ di Vizzola-Ticino (I) (quest'ultima si è poi trasferita a Somma Lombardo e in seguito a Gallarate); nel contempo l'autorizzazione n. A65 è stata prorogata fino al 31 dicembre 2002.
B.
Il 16 febbraio 2001 la Polizia cantonale ticinese ha informato l'Ufficio federale dei trasporti che, in seguito ad un controllo aziendale presso la A.________, erano state constatate diverse infrazioni alla legge federale del 19 dicembre 1958 sulla circolazione stradale (LCStr; RS 741.01), all'ordinanza del 19 giugno 1995 sulla durata del lavoro e del riposo dei conducenti professionali di veicoli a motore (Ordinanza per gli autisti; OLR1; RS 822.221) nonché alla legge federale del 26 marzo 1931 concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (LDDS; RS 142.20). Con scritto del 5 marzo 2001 il citato ufficio federale ha quindi comunicato al titolare dell'azienda che visti gli addebiti rimproveratigli vi era il rischio, in caso di recidiva, che l'autorizzazione n. 65A venisse revocata.
C.
Il 31 maggio 2002 l'Ufficio federale dei trasporti ha rilasciato alla A.________, in virtù degli art. 7 e segg. della legge federale del 18 giugno 1993 sul trasporto di viaggiatori e l'accesso alle professioni di trasportatore su strada (Legge sul trasporto viaggiatori, LTV; RS 744.10), la licenza provvisoria per l'accesso alla professione di trasportatore su strada, valida dal 1° giugno 2002 al 31 dicembre 2003. Nel frattempo, con domanda del 23 aprile 2002, reintrodotta il 12 settembre 2002 e completata il 23 ottobre 2002, la A.________ ha chiesto al citato ufficio federale, per sé e per la D.________, il rinnovo, per un periodo di cinque anni, dell'autorizzazione n. A65. Avviata la relativa procedura il 7 novembre 2002, l'Ufficio federale dei trasporti ha quindi invitato le parti interessate ad esprimersi (cfr. art. 47 cpv. 3 dell'ordinanza del 25 novembre 1998 sulla concessione per il trasporto di viaggiatori, OCTV; RS 744.11) e, più precisamente, la Direzione generale delle dogane (osservazioni del 13 novembre 2002), il Dipartimento del territorio del Cantone Ticino, Sezione dei trasporti (osservazioni del 19 e del 28 novembre 2002), la Polizia cantonale ticinese (osservazioni del 21 novembre 2002, in cui si rileva che nell'ambito di un nuovo controllo aziendale iniziato nel settembre 2002 presso la A.________ si sono riscontrate le medesime infrazioni di quelle constatate l'anno precedente), le Ferrovie federali svizzere (osservazioni del 28 novembre 2002), la Posta Svizzera, Autopostale, Centro regionale Ticino-Moesano (osservazioni del 4 dicembre 2002) nonché il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti italiano (preavviso del 23 dicembre 2002).
D.
Il 21 marzo 2003 il Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino, Sezione della circolazione, richiamato il rapporto di contravvenzione steso dalla polizia cantonale per i fatti accertati il 13 novembre 2002, constatato la violazione degli art. 25, 26, 103 cpv. 1 e 106 cpv. 1 LCStr e degli art. 8, 9, 14, 18, 21 cpv. 1, 2 e 4 ORL1 nonché rammentato che in precedenza erano già state commesse analoghe infrazioni, ha inflitto al responsabile della A.________ una multa di fr. 5'000.-- più spese. Detta decisione è cresciuta in giudicato incontestata.
E.
Con istanze del 26 agosto 2003 e del 1° ottobre 2003 la A.________ ha nuovamente chiesto per sé e per la D.________ il rinnovo dell'autorizzazione n. A65. Il 24 febbraio 2004 l'Ufficio federale dei trasporti ha rilasciato alla A.________ la licenza definitiva per il trasporto internazionale di viaggiatori, valida fino al 31 maggio 2007.
F.
Il 30 aprile 2004 il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni ha respinto le richieste di rinnovo dei diritti di trasporto presentate dalla A.________, mentre le ha rinnovate per un periodo di cinque anni nei confronti della D.________. Richiamato l'Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia, concluso il 21 giugno 1999 e in vigore dal 1° giugno 2002 (di seguito: Accordo sui trasporti terrestri o Accordo; RS 0.740.72), segnatamente l'art. 4 par. 4 Allegato 7 del medesimo, ha osservato che il titolare della A.________ era stato denunciato per ripetuto uso scorretto del cronotachigrafo, compilazione incompleta dei dischi del cronotachigrafo, superamento del periodo di guida senza pausa, inosservanza del riposo quotidiano, documentazione carente, corse di autisti stranieri senza la necessaria conversione della licenza di condurre e impiego, in qualità di autisti professionali, di manodopera straniera senza permesso di lavoro. Per i citati motivi l'interessato era stato condannato il 21 marzo 2003 ad una multa di fr. 5'000.--, la quale era cresciuta in giudicato incontestata. Considerate le gravi e ripetute infrazioni alle disposizioni dell'Accordo sui trasporti terrestri nonché a quelle dell'ORL1, il Dipartimento federale ha ritenuto che le condizioni per il rilascio di un'autorizzazione ai sensi del citato Accordo non erano soddisfatte.
Il Dipartimento federale ha poi osservato che dall'entrata in vigore dell'Accordo, l'esigenza di un contratto di consorzio tra un'impresa svizzera e un'impresa italiana per il rilascio di un'autorizzazione per effettuare un servizio di linea tra i due paesi era venuta a cadere. Considerato il preavviso favorevole delle competenti autorità italiane e richiamato l'art. 5 Allegato 7 dell'Accordo sui trasporti terrestri ha quindi rinnovato i diritti di trasporto a favore della D.________, ciò che permetteva di garantire l'esercizio del collegamento di trasporto più importante tra Lugano e l'aeroporto di Malpensa.
G.
Il 7 giugno 2004 la A.________ ha esperito un ricorso di diritto amministrativo dinanzi al Tribunale federale, con cui chiede che la decisione dipartimentale sia annullata e che siano rinnovati per un periodo di cinque anni i suoi diritti di trasporto. Contesta, in sintesi, che siano realizzati i presupposti di cui all'art. 4 par. 4 Allegato 7 dell'Accordo sui trasporti terrestri. Censura la violazione del principio della proporzionalità e sostiene che la decisione contestata è inficiata d'arbitrio. Domanda infine l'adozione di provvedimenti d'urgenza.
Chiamato ad esprimersi il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni ha avversato, con osservazioni del 24 giugno 2004, la domanda di provvedimenti d'urgenza e ha domandato, con risposta del 12 luglio 2004, che il ricorso sia respinto; in via subordinata propone che la causa gli sia trasmessa per il giudizio di merito.
H.
Il 30 agosto 2004 la A.________ ha inviato al Tribunale federale una replica alle osservazioni dipartimentali del 24 giugno e del 12 luglio 2004, chiedendo nel contempo di essere ammessa a replicare.
Il 1° settembre 2004 uno degli autisti dell'impresa, criticando l'operato della polizia cantonale, ha fatto pervenire a questa Corte diversi documenti relativi ad un'intimazione di contravvenzione per infrazione alla legge federale sulla circolazione stradale commessa nell'esercizio della sua attività professionale.
I.
Nel frattempo, con decreto presidenziale del 10 giugno 2004, è stato conferito in via supercautelare l'effetto sospensivo al gravame.
Diritto:
1.
Il Tribunale federale si pronuncia d'ufficio e con pieno potere d'esame sull'ammissibilità del rimedio sottopostogli (DTF 129 III 107 consid. 1 e richiami).
2.
2.1 Il ricorso di diritto amministrativo è aperto contro decisioni dei Dipartimenti (art. 98 lett. b OG) a condizione che non sia data alcuna delle eccezioni previste dagli art. 99 a 102 OG o da altra legge federale (DTF 128 II 311 consid. 2, 259 consid. 1.2; 128 I 46 consid. 1b/aa). Giusta l'art. 99 cpv. 1 lett. d OG il ricorso di diritto amministrativo non è ammissibile, tra l'altro, contro il rilascio o il rifiuto di concessioni, al cui ottenimento la legislazione federale non conferisce un diritto.
2.2 Come già rilevato dal Tribunale federale in sentenze inedite le decisioni in materia di concessioni, rispettivamente di autorizzazioni per trasporti transfrontalieri di viaggiatori possono essere impugnate dinanzi ad esso con ricorso di diritto amministrativo (sentenze 2A.471/1996 del 9 giugno 1997, consid. 1 e 2A.556/1996 del 3 ottobre 1997, consid. 1). La circostanza che l'ordinanza del 25 novembre 1998 sulla concessione per il trasporto di viaggiatori (OCTV), applicabile alla presente fattispecie, abbia sostituito l'ordinanza del 18 dicembre 1995 sulle concessioni per automobili (OCAuto), in vigore quando sono state emanate le sentenze soprammenzionate, non osta all'applicazione della prassi appena citata, dato che la nuova ordinanza riprende, per quanto qui interessa, i principi contenuti in quella ora abrogata (cfr. art. 4 cpv. 1 OCTV e art. 5 OCAuto in: RU 1996 I 470 segg.).
Ne discende che l'impugnativa in esame, presentata tempestivamente (art. 106 cpv. 1 OG) da una ricorrente legittimata ad agire (art. 103 lett. a OG) avverso una decisione emanata da una delle istanze contemplate dall'art. 98 OG è, in linea di principio, ammissibile.
2.3 La ricorrente ha chiesto di poter replicare alle osservazioni presentate dal Dipartimento federale sull'istanza di provvedimenti d'urgenza e sul merito della causa. Rammentato che il Tribunale federale verifica d'ufficio gli accertamenti di fatto (art. 105 cpv. 1 OG) ed applica d'ufficio il diritto federale, senza essere vincolato dai motivi invocati dalle parti (art. 114 cpv. 1 in fine OG), non vi è motivo in concreto per scostarsi dall'art. 110 cpv. 4 OG, il quale stabilisce che un ulteriore scambio di scritti ha luogo solo eccezionalmente. La replica inviata dalla ricorrente, che non è stata autorizzata da questa Corte, va pertanto stralciata dagli atti.
Non vengono inoltre considerati i documenti trasmessi da uno degli autisti dell'impresa ricorrente i quali, oltre ad essere stati prodotti da una persona che non è parte in causa, non contengono nuovi elementi decisivi ai fini del giudizio.
3.
3.1 Come esposto nella decisione querelata, fatti salvi gli art. 3 e 6 LTV, la Confederazione detiene l'esclusiva sul trasporto regolare dei viaggiatori, nella misura in cui tale diritto non sia limitato da altri atti normativi (art. 2 LTV). Giusta l'art. 6 cpv. 1 LTV, nell'ambito dell'esecuzione di accordi internazionali, il Consiglio federale può, per il trasporto internazionale di viaggiatori, emanare disposizioni che derogano alla legge. Il 1° giugno 2002 è entrato in vigore l'Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia, concluso il 21 giugno 1999. Gli art. 17 e segg. del citato Accordo si applicano ai trasporti internazionali di passeggeri a mezzo autobus e l'art. 21 stabilisce in particolare che le procedure in materia di rilascio, uso, rinnovo e scadenza sono disciplinate dalle disposizioni dell'Allegato 7 dell'Accordo. L'art. 3 Allegato 7 prevede, tra l'altro, che alle domande di autorizzazione si applicano le disposizioni del capitolo 5 dell'ordinanza del 25 novembre 1998 sulle concessioni per il trasporto di viaggiatori (OCTV).
3.2 Nella sua risposta il Dipartimento federale osserva che il rilascio e la revoca di un'autorizzazione è di sua competenza (art. 47 cpv. 1 OCTV), mentre il rinnovo, la modifica o il completamento della stessa compete all'Ufficio federale dei trasporti (art. 47 cpv. 2 OCTV). Nella misura in cui ha pronunciato la decisione ora querelata - con la quale è stato negato il rinnovo di un'autorizzazione -, ne deriva che alla ricorrente è stata preclusa una via di ricorso: propone quindi di valutare l'opportunità di rinviargli la causa affinché la esamini quale autorità ricorsuale di prima istanza. In via alternativa adduce che con l'entrata in vigore dell'Accordo sui trasporti terrestri ci si troverebbe, perlomeno formalmente, di fronte al rilascio di una nuova autorizzazione e, in tale evenienza, sarebbe data la sua competenza a decidere.
3.3 La soluzione alternativa proposta dal Dipartimento federale non può essere condivisa. In primo luogo perché il citato Accordo non prevede che dalla sua entrata in vigore verrebbero unicamente rilasciate nuove autorizzazioni, con conseguente invalidità di quelle già concesse. Al contrario l'art. 22 dell'Accordo, quale disposizione transitoria, stabilisce espressamente che le autorizzazioni per i servizi di trasporto esistenti quando entra in vigore l'Accordo restano valide fino alla loro scadenza, sempreché i servizi in questione continuino ad essere oggetti di autorizzazione. Non è quindi ipotizzata la soluzione avanzata dall'autorità federale. Va poi ricordato che il citato Accordo, che disciplina sia il rilascio sia il rinnovo di un'autorizzazione (art. 4 e 5 Allegato 7) rinvia, come appena esposto (cfr. consid. 3.1), alle disposizioni del capitolo 5 dell'ordinanza del 25 novembre 1998 sulle concessioni per il trasporto di viaggiatori (OCTV), ove non è fatto nessun riferimento alla soluzione proposta dal Dipartimento federale.
3.4 Oggetto del contendere è il rinnovo (negato nella fattispecie) dei diritti di trasporto derivanti dall'autorizzazione n. A65 di cui beneficiava la ricorrente. È incontestato che il Dipartimento non era competente per decidere in proposito, tale competenza spettante all'Ufficio federale dei trasporti (cfr. art. 47 cpv. 2 OCTV). Sennonché nel caso specifico è da rilevare che il Dipartimento è l'autorità superiore, la quale può impartire delle istruzioni vincolanti all'ufficio subordinato competente. In effetti, l'autorità amministrativa superiore può, in linea di principio, decidere al posto di quella inferiore, avocando a se in ogni tempo la decisione su singole questioni (cfr. art. 47 cpv. 4 a 6 della legge federale del 21 marzo 1997 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione, LOGA; RS 172.010; cfr. anche Blaise Knapp, Précis de droit administratif, 4a ed. Basilea e Francoforte s. M., 1991, n. 8 e segg. nonché n. 1220). Nel caso concreto, la questione di sapere se ciò sia stato il caso può rimanere irrisolta. Rammentato che tra le due autorità vi è continuità sotto il profilo funzionale e gerarchico, che il Dipartimento fruisce comunque di una competenza decisionale nonché di un ampio potere cognitivo nella materia in esame, che l'istruttoria della vertenza durante la quale la ricorrente ha potuto esercitare i propri diritti è stata, come emerge dall'inserto di causa, interamente condotta da un funzionario dell'Ufficio federale dei trasporti, un rinvio della causa a quest'ultima autorità appare fine a sé stesso, dato che molto verosimilmente non verrebbe emessa una decisione materialmente diversa da quella ora contestata. Un tal modo di procedere porterebbe invece ad un inutile protrarsi del procedimento. Premesse queste considerazioni e per ovvi motivi di economia processuali, pur rilevando il vizio della decisione impugnata, questa Corte esamina quindi materialmente la controversia.
4.
4.1 La ricorrente fa valere che l'art. 4 par. 3 Allegato 7 dell'Accordo sui trasporti terrestri impone all'autorità di rilascio di prendere una decisione entro quattro mesi dalla data di presentazione della domanda. Dato che l'autorità federale non ha rispettato questo termine e le avrebbe per di più permesso, adottando comportamenti concreti ed inequivocabili (assicurazioni telefoniche, trasmissione del preavviso favorevole rilasciato il 23 dicembre 2002 dalle competenti autorità italiane), di continuare la propria attività, l'autorizzazione sarebbe da ritenersi tacitamente rinnovata. Al riguardo chiede l'applicazione analogica dell'art. 4 par. 2 Allegato 7 dell'Accordo, secondo cui se le autorità consultate nella procedura di autorizzazione non si esprimono entro un termine di due mesi, la loro mancata risposta vale come consenso. A parere della ricorrente, già per il principio della buona fede, il Dipartimento avrebbe potuto unicamente revocare l'autorizzazione e non pronunciare il suo mancato rinnovo, essendo lo stesso, per atti concludenti, già stato concesso.
4.2 Questa argomentazione non può essere condivisa. Come rileva il Dipartimento nella propria risposta, il termine previsto all'art. 4 par. 3 Allegato 7 dell'Accordo è un semplice termine d'ordine, il cui mancato rispetto non può aver come conseguenza un rinnovo tacito, come suggerito dalla ricorrente. In proposito va osservato che la normativa determinante non contiene nulla da cui si potrebbe dedurre che un'autorizzazione possa essere rinnovata oppure rilasciata tacitamente. Al contrario è lecito pensare che se fosse stata auspicata, una simile soluzione sarebbe stata espressamente regolamentata, alla stregua di ciò che è stato fatto (per l'accordo delle autorità consultate) all'art. 4 par. 2 Allegato 7 dell'Accordo. Il "principio del silenzio-assenso", così come definito dalla ricorrente, è stato espressamente previsto unicamente per una delle fasi della procedura di autorizzazione. Orbene non è dato a vedere - e nemmeno la ricorrente sviluppa pertinenti argomenti al riguardo - perché, in assenza di qualsiasi disposto legale, lo stesso dovrebbe valere anche per la decisione di merito.
4.3 Rimane da appurare se la ricorrente - appellandosi al principio della buona fede ( art. 5 cpv. 3 e 9 Cost. ; cfr. DTF 129 II 160 consid. 4.1, 361 consid. 7.1 e rispettivi rinvii) - possa sostenere che l'autorizzazione sia stata rinnovata tacitamente per atti concludenti. La risposta non può che essere negativa. È vero che, come emerge dagli atti di causa, la ricorrente ha potuto continuare a svolgere la propria attività durante l'istruttoria delle sue richieste di rinnovo. Da tale circostanza non può comunque essere dedotto il rinnovo tacito dell'autorizzazione di cui fruiva. Al contrario le spiegazioni datele dall'autorità federale riguardo alla durata della procedura e riportate nel ricorso (sovraccarico di lavoro dell'Ufficio federale dei trasporti) come anche quelle illustrate dal Dipartimento nelle proprie osservazioni (attesa dell'esito del procedimento penale avviato nei confronti del titolare dell'impresa per infrazioni, tra l'altro, all'ORL1) dimostrano invece che la pratica relativa alle istanze di rinnovo era sempre in istruttoria. La circostanza poi che la ricorrente abbia a più riprese ripresentato nel corso del 2003 una domanda di rinnovo dimostra, se ciò fosse necessario, che essa stessa non ha mai pensato che l'autorizzazione era stata tacitamente rinnovata. Su questi aspetti il ricorso, infondato, dev'essere respinto.
5.
5.1 A parere della ricorrente non si può rimproverare al proprio titolare di aver commesso delle infrazioni gravi e ripetute alle disposizioni dell'Accordo e dell'ORL1, di modo che nessuna delle ipotesi di cui all'art. 4 par. 4 Allegato 7 dell'Accordo sarebbe realizzata nella fattispecie. Essa contesta innanzitutto l'accertamento dei fatti. Al proposito fa in particolare valere che l'autorità amministrativa avrebbe dovuto scostarsi dall'accertamento a suo avviso insufficiente compiuto nel quadro della procedura penale.
5.2 Per prassi costante l'autorità amministrativa non può scostarsi, salvo eccezioni, dagli accertamenti di fatto contenuti in una decisione penale cresciuta in giudicato. In particolare essa deve attenersi ai fatti accertati nel giudizio penale, qualora quest'ultimo sia stato pronunciato secondo la procedura ordinaria, salvo se sussistano indizi tali da far ritenere inesatto l'accertamento compiuto, nel cui caso essa può assumere le prove ritenute necessarie. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, tale principio vale pure ove il giudizio penale sia stato emanato in un procedimento sommario, qualora l'interessato sapeva o, vista la gravità dell'infrazione rimproveratagli, doveva prevedere che nei suoi confronti si sarebbe fatto luogo (anche) ad un procedimento amministrativo, oppure ne era stato informato e, ciononostante non ha fatto valere, se del caso esaurendo i rimedi giuridici disponibili, i suoi diritti nell'ambito del procedimento penale (DTF 123 II 63 consid. 2 e rinvii).
5.3 In primo luogo va ricordato che l'Ufficio federale dei trasporti, informato nel febbraio 2001 dalla polizia cantonale che nel corso di un controllo aziendale erano state constatate infrazioni, tra l'altro, alla LCStr e all'ORL1, aveva comunicato alla ricorrente, il 5 marzo 2001, che in caso di recidiva vi era il rischio che l'autorizzazione n. A65 venisse revocata. Essa era quindi consapevole che, se le fossero state rimproverate ulteriori infrazioni, poteva essere avviata una procedura amministrativa concernente l'autorizzazione in questione. Va poi osservato che nel corso dell'interrogatorio effettuato il 13 novembre 2002 dalla polizia cantonale riguardo al secondo controllo aziendale durante il quale erano state riscontrate le medesime infrazioni di quelle constatate l'anno precedente, il titolare della ricorrente era stato debitamente avvisato che sarebbe stato denunciato alle competenti autorità le quali avrebbero, se del caso, emanato i provvedimenti necessari. La ricorrente rispettivamente il suo titolare, erano quindi consapevoli - l'interrogatorio essendosi per di più svolto durante la procedura di rinnovo dell'autorizzazione n. A65 - che sussisteva la possibilità che l'autorizzazione in questione non fosse rinnovata, tenuto conto dell'avvertimento del 5 marzo 2001. Il titolare della ricorrente era quindi tenuto a contestare in tempo utile la multa ricevuta se considerava i fatti su cui poggiava inesatti o incompleti. Egli non può ora semplicemente invocare un non meglio precisato disguido per giustificare la sua inazione. Premesse queste considerazioni e dato che anche in questa sede non sono ravvisabili elementi particolari, tali da far apparire inesatto o incompleto l'accertamento criticato, la censura sollevata va disattesa siccome infondata.
6.
6.1 Conformemente all'art. 4 par. 4 lett. b combinato con l'art. 5 par. 3 Allegato 7 dell'Accordo, l'autorizzazione è rinnovata a meno che il richiedente non abbia rispettato in passato le normative nazionali o internazionali in materia di trasporti su strada, in particolare le condizioni e i requisiti relativi alle autorizzazioni per servizi di trasporto internazionale di viaggiatori, o abbia commesso gravi infrazioni delle regolamentazioni in materia di sicurezza stradale, in particolare per quanto riguarda le norme applicabili ai veicoli e le ore di guida e di riposo dei conducenti.
6.2 Dall'inserto di causa emerge che il 21 marzo 2003 è stata inflitta una multa di fr. 5'000.-- al titolare della ricorrente per infrazione agli art. 25, 56, 103 cpv. 1 e 106 cpv. 1 LCStr nonché agli art. 8, 9, 14, 18, 21 cpv. 1, 2 e 4 ORL1. A sostegno di tale decisione è stato rilevato che l'interessato aveva omesso, quale responsabile della ditta, di far osservare agli autisti le disposizioni dell'ORL1 concernenti le pause, il riposto quotidiano, l'uso del cronotachigrafo e la compilazione dei dischi. Aveva pure autorizzato alcuni autisti a circolare con la licenza di condurre straniera (mancata conversione). Inoltre non aveva conservato tutta la documentazione necessaria per il controllo dell'autorità di esecuzione. È stato anche constatato che l'interessato già in antecedenza si era reso autore di analoga infrazione. Orbene, come rileva il Dipartimento nella propria risposta, la gravità di quanto addebitato al titolare della ricorrente deriva non solo dal tipo d'infrazioni, in stretta connessione con l'attività professionale svolta, ma anche dal fatto che le stesse sono state ripetutamente commesse in un arco di tempo molto corto (febbraio 2001-novembre 2002). In queste condizioni è quindi a giusto titolo che la citata autorità ha considerato adempiuti i presupposti di cui all'art. 4 par. 4 Allegato 7 dell'Accordo. A titolo abbondanziale va aggiunto che, come emerge dall'inserto di causa, nel mese di giugno 2004 la polizia cantonale ha allestito un'ulteriore rapporto da cui risulta che il titolare della ricorrente è stato nuovamente denunciato, sempre per le medesime infrazioni. Ciò dimostra che la ricorrente, e per essa il proprio titolare, non è capace di ossequiare la normativa determinante per vedersi rilasciare l'autorizzazione richiesta.
La ricorrente obbietta che l'assenza di gravità di quanto addebitatole sarebbe provato dal fatto che nel gennaio 2004 le è stata concessa la licenza definitiva per l'accesso alle professioni di trasportatore su strada, il cui rilascio sottostà alle medesime esigenze che quelle poste per il rinnovo dell'autorizzazione n. A65. Invano. Nella sua risposta il Dipartimento rileva che secondo l'art. 5 par. 1 lett. a a c dell'Accordo sui trasporti terrestri le imprese che intendono esercitare l'attività di trasportatore devono ossequiare i requisiti - specificati agli art. 10 a 12 LTV - dell'onorabilità, dell'adeguata capacità finanziaria e della competenza professionale. L'autorità federale rileva poi che dall'entrata in vigore dell'Accordo, il trasporto transfrontaliero di viaggiatori e merci è subordinato al rilascio di un'autorizzazione (art. 23 cpv. 2 LTV). Adduce che per motivi essenzialmente pratici detta autorizzazione - ossia l'autorizzazione di accesso alla professione di trasportatore su strada (cfr. art. 8 e segg. LTV) - è stata dapprima rilasciata in via provvisoria sulla base della prova dell'onorabilità (art. 10 LTV) e della capacità finanziaria (art. 11 LTV) delle imprese e che, giusta l'art. 8 dell'ordinanza concernente l'accesso alle professioni di trasportatore di viaggiatori e di merci su strada (OATVM; RS 744.103), un termine fino al 31 dicembre 2003 è stato dato alle imprese per fornire la prova della loro capacità professionale (art. 12 LTV). Ricevuto l'attestato di capacità, l'autorità competente concedeva quindi la licenza definitiva senza procedere ad un nuovo esame dei criteri di onorabilità e capacità finanziaria. Nel caso specifico, l'onorabilità della ricorrente è stata esaminata prima del 31 maggio 2002, quando le è stata rilasciata la licenza provvisoria e non è stata riesaminata quando le è stata concessa la licenza definitiva il 24 febbraio 2004, accordata non appena fornita la prova della capacità professionale e allorché l'istruttoria concernente il rinnovo dell'autorizzazione n. A65 era tuttora pendente. Anche se si può deplorare il mancato coordinamento delle due procedure da parte dell'autorità federale, ciò non è ancora sufficiente per aderire alla tesi della ricorrente. Premesse queste considerazioni è pertanto a torto che quest'ultima si prevale della concessione della licenza definitiva di accesso alla professione di trasportatore su strada per contestare la gravità di quanto addebitatole. Va poi aggiunto, a titolo abbondanziale, che come risulta dall'inserto di causa il 1° luglio 2004 è stata avviata, in applicazione dell'art. 13 cpv. 2 LTV (secondo cui l'Ufficio federale dei trasporti esamina almeno ogni cinque anni se le imprese adempiono ancora le condizioni dell'autorizzazione), una procedura di revoca della licenza di trasporto nei confronti della ricorrente, in base agli elementi accertati nell'ambito della procedura di rinnovo dell'autorizzazione n. A65.
7.
7.1 La ricorrente asserisce che quanto addebitatole è stato sanzionato con una multa di fr. 5'000.--, laddove l'art. 21 ORL1 prevede sanzioni (arresto o multa) che possono essere ben più pesanti. Ciò denota, a suo avviso, che oggettivamente e soggettivamente le infrazioni si situano ai gradini più bassi della scala della gravità. Il mancato rinnovo dei diritti di trasporto risulta quindi sproporzionato. La censura è infondata. Come osservato a giusto titolo dal Dipartimento nelle proprie osservazioni, non vi è gerarchia tra l'arresto e la multa. Giusta l'art. 101 CP si reputano contravvenzioni i reati cui viene comminato l'arresto o la multa o soltanto la multa. Il giudice commisura la pena alla colpa del reo, tenendo conto dei motivi a delinquere, della vita anteriore e delle sue condizioni personali (art. 63 CP). Conformemente all'art. 106 CP, salvo che la legge disponga espressamente in altro modo, il massimo della multa è di fr. 5'000.--. Ne deriva che, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, una multa di fr. 5'000.-- , cioè l'importo massimo previsto dalla legge, dimostra che le infrazioni commesse sono gravi. Va aggiunto, come rilevato peraltro dall'autorità federale, che se la multa dovesse essere commutata in arresto (art. 49 cpv. 3 CP), essa supererebbe ampiamente la durata massima della pena dell'arresto, fissata a tre mesi (art. 49 cpv. 3, terza frase CP). Infine, come constatato dal Dipartimento, il titolare della ricorrente non può nemmeno invocare la negligenza nella commissione delle infrazioni imputategli, dato che ha dovuto fornire la prova della sua capacità professionale per ottenere la licenza di trasporto e che doveva pertanto essere cognito delle disposizioni legali determinanti.
7.2 La ricorrente sostiene poi che non rinnovarle l'autorizzazione litigiosa e quindi cagionarle un enorme danno economico, valutabile in una perdita annua dell'ordine del milione di franchi, perché al proprio titolare sono state inflitte nel 2001 e nel 2003 due multe di, rispettivamente, fr. 1'600.-- e fr. 5'000.-- è così sproporzionato da risultare manifestamente arbitrario. La censura è inconferente. Come appena illustrato le infrazioni addebitate al titolare della ricorrente sono gravi. Va poi rammentato che costui era stato debitamente avvisato nel marzo 2001, quando gli è stata inflitta la prima multa di fr. 1'600.-- per analoghe infrazioni, che vi era il rischio che in caso di recidiva non potesse più fruire dei diritti di trasporto di cui disponeva. Allorché era pendente la procedura di rinnovo, sono state commesse nuove e analoghe infrazioni, per di più in tempi ravvicinati. Considerato il comportamento assunto, la gravità delle infrazioni commesse nonché tenuto conto del fatto che la ricorrente ha comunque potuto proseguire la propria attività fino all'emanazione della decisione ora contestata e rinviato per quanto concerne gli argomenti di natura finanziaria alle pertinenti osservazioni sviluppate dal Dipartimento, la decisione resiste ad ogni considerazione sulla sua proporzionalità e, di conseguenza, non risulta nemmeno inficiata d'arbitrio.
7.3 La ricorrente adduce infine che il Dipartimento avrebbe subito pressioni da parte di politici ticinesi intervenuti, secondo lei, a difesa degli interessi di un'impresa di trasporto all'epoca sua concorrente. Visto che, come esposto nei considerandi che precedono, la decisione impugnata si rivela fondata, non occorre soffermarsi su simili affermazioni, destituite di pertinenza ai fini del presente giudizio.
8.
In conclusione, tenuto conto di quanto esposto, il ricorso, infondato, dev'essere respinto e la decisione impugnata va confermata.
9.
Con l'emanazione del presente giudizio, l'istanza volta all'adozione di provvedimenti d'urgenza è divenuta priva d'oggetto.
10.
Le spese seguono la soccombenza ( art. 156 cpv. 1, 153 e 153 a OG ). Il loro ammontare verrà fissato tenuto conto del vizio procedurale di cui è affetto la decisione impugnata. Non si assegnano ripetibili ad autorità vincenti (art. 159 cpv. 2 OG).
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
La tassa di giustizia di fr. 2'000.-- è posta a carico della ricorrente.
3.
Comunicazione ai patrocinatori della ricorrente, all'Ufficio federale dei trasporti e al Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni.
Losanna, 22 novembre 2004
In nome della II Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il presidente: La cancelliera: