Eidgenössisches Versicherungsgericht
Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas
Corte delle assicurazioni sociali
del Tribunale federale
Causa
{T 7}
I 320/03
Sentenza del 25 novembre 2004
IIa Camera
Composizione
Giudici federali Borella, Presidente, Schön e Frésard; Schäuble, cancelliere
Parti
H.________, ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino, via Ghiringhelli 15a, 6500 Bellinzona, opponente
Istanza precedente
Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano
(Giudizio del 9 aprile 2003)
Visto in fatto e considerando in diritto che:
H.________, nato nel 1951, di professione viticoltore indipendente, è affetto da sindrome toraco-lombovertebrale cronica recidivante su turbe statiche ed alterazioni degenerative iniziali,
mediante decisione 15 settembre 1999 l'Ufficio AI del Cantone Ticino (UAI) ha respinto una domanda di rendita presentata dall'interessato l'8 giugno precedente non ritenendo essere dati i requisiti di legge,
H.________ ha in data 11 aprile 2000 proposto una seconda richiesta di prestazioni AI, richiesta anche questa respinta dall'UAI il 27 giugno 2002 per carenza di invalidità di rilievo,
la decisione si fondava essenzialmente su una perizia del dott. G.________, specialista delle malattie reumatiche, attestante una capacità lavorativa del 75% nella professione di viticoltore e completa in attività sostitutive più leggere,
adito da H.________, il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino ha respinto, per pronuncia del 9 aprile 2003, il gravame introdotto avverso il provvedimento dell'UAI confermando l'atto querelato,
H.________ interpone ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, al quale chiede, previo allestimento di una nuova perizia, il riconoscimento di una mezza rendita d'invalidità,
il ricorrente contesta il reddito ipotetico conseguibile senza invalidità determinato dal giudice cantonale, facendo valere che esso ammonterebbe a fr. 76'550.- anziché a soli fr. 38'878.- annui,
l'UAI propone la reiezione del gravame, mentre l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali ha rinunciato a determinarsi,
la vertenza ha per oggetto il diritto a prestazioni anteriori al 27 giugno 2002, data della decisione amministrativa,
pur essendo entrata in vigore il 1° gennaio 2003, la legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000, che ha apportato numerose modifiche nei diversi settori delle assicurazioni sociali, non è quindi applicabile alla presente procedura, come giustamente rilevato nella pronuncia impugnata, il giudice delle assicurazioni sociali dovendo per giurisprudenza applicare, in caso di modifica delle basi legali e salvo regolamentazione transitoria contraria, le norme in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 129 V 4 consid. 1.2, 398 consid. 1.1),
per la stessa ragione inapplicabile ratione temporis risulta la 4a revisione LAI, entrata in vigore il 1° gennaio 2004,
l'istanza precedente ha già esposto le norme in materia di assicurazione per l'invalidità (nella loro versione determinante in vigore fino al 31 dicembre 2002) disciplinanti la presente fattispecie,
a tale esposizione si deve fare riferimento, non senza tuttavia ribadire che, secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI (nella versione applicabile in concreto), il diritto alla rendita, rispettivamente di un quarto, della metà o intera, è subordinato all'esistenza di un grado di invalidità di almeno il 40%, il 50% o il 66 2/3% e che, giusta il capoverso 2 del medesimo articolo (nel suo vecchio tenore), l'invalidità è determinata stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido,
ai considerandi della pronuncia di prima istanza può essere prestata adesione pure nella misura in cui essa ha stabilito il guadagno ipotetico conseguibile senza invalidità in fr. 38'878.-, importo, questo, corrispondente all'incirca al reddito aziendale netto del ricorrente tassato nel biennio fiscale 1999/2000 (fr. 35'134.-),
a ciò nulla muta il fatto che nella motivazione del proprio gravame il ricorrente semplicemente affermi un reddito da persona valida pari praticamente al doppio dell'importo riconosciuto dal giudice cantonale (fr. 76'550.-),
per quanto concerne l'aspetto medico, l'amministrazione e il primo giudice si sono basati in sostanza sulle risultanze della perizia 12 giugno 2001 del dott. G.________, il quale ha valutato la capacità lavorativa dell'assicurato al 75% nella sua professione di viticoltore e al 100% in attività sostitutive leggere,
da queste conclusioni, fondate su un approfondito e particolareggiato esame specialistico, anche il Tribunale federale delle assicurazioni non ha motivo di scostarsi,
tutti gli elementi necessari ai fini di un apprezzamento corretto dello stato di salute del ricorrente e del suo grado d'inabilità, alla data decisiva del provvedimento amministrativo in lite (cfr. DTF 121 V 366 consid. 1b), essendo già disponibili nell'incarto, la chiesta ulteriore indagine peritale si rivela superflua,
il ricorrente non contesta d'altronde la sua piena capacità di svolgere lavori sostitutivi leggeri, confacenti alle condizioni di salute, riconosciutagli dal perito,
non è neppure controverso che l'esigibile esercizio di una simile attività consentirebbe all'insorgente di ottenere un guadagno senz'altro superiore al 60% del reddito da valido stabilito dall'istanza precedente (fr. 38'878 x 0,6 = fr. 23'326),
di nessun rilievo nella fattispecie è infine il fatto che l'autorità giudiziaria cantonale abbia dedotto l'importo base di reddito da invalido dell'assicurato (fr. 50'498, risp. fr. 51'750) dalla tabella TA13, relativa ai dati regionali del Cantone Ticino, dell'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari, edita dall'Ufficio federale di statistica, poiché i rispettivi valori nazionali desumibili dalla tabella TA1 - in linea di massima prioritari rispetto a quelli regionali (cfr., fra le altre, sentenza del 10 agosto 2001 in re R., I 474/00, consid. 3c/aa) - risultano nettamente più elevati e pertanto meno favorevoli per l'interessato in sede di confronto dei redditi ai sensi del vecchio capoverso 2 dell'art. 28 LAI,
dato quanto precede, il giudizio cantonale merita tutela,
il Tribunale federale delle assicurazioni pronuncia:
1.
Il ricorso di diritto amministrativo è respinto.
2.
Non si percepiscono spese giudiziarie.
3.
La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano, e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
Lucerna, 25 novembre 2004
In nome del Tribunale federale delle assicurazioni
Il Presidente della IIa Camera: Il Cancelliere: