BGer C 264/2003 |
BGer C 264/2003 vom 02.12.2004 |
Eidgenössisches Versicherungsgericht
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Tribunale federale delle assicurazioni
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Tribunal federal d'assicuranzas
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Corte delle assicurazioni sociali
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del Tribunale federale
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Causa
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{T 7}
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C 264/03
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Sentenza del 2 dicembre 2004
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IIa Camera
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Composizione
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Giudici federali Borella, Presidente, Lustenberger e Buerki Moreni, supplente; Schäuble, cancelliere
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Parti
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L.________ SA, ricorrente, rappresentata dall'avv. Patrizia Bettè, via della Posta 6, 6601 Locarno,
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contro
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Sezione cantonale del lavoro, piazza Governo, 6500 Bellinzona, opponente
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Istanza precedente
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Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano
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(Giudizio del 7 ottobre 2003)
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Fatti:
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A.
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La ditta L.________ SA, L.________ (fino al mese di febbraio 2002 R.________ SA), attiva nel settore delle pulizie, ha percepito indennità per lavoro ridotto dal 3 maggio al 30 giugno 2002 e dal 1° settembre al 30 novembre dello stesso anno in seguito all'introduzione del medesimo provvedimento, ammesso dall'assicurazione disoccupazione, da parte della ditta A.________ SA, sua principale mandante e attiva nella vendita, l'installazione e la manutenzione di tutti gli apparecchi, macchine ed equipaggiamenti, in particolare delle macchine utensili d'elettroerosione.
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Altri periodi di lavoro ridotto erano già stati riconosciuti per lo stesso motivo a favore dell'allora R.________ SA nel corso del 2002.
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Il 13 dicembre 2002 la ditta ha nuovamente preannunciato alla Sezione del lavoro del Cantone Ticino l'introduzione di lavoro ridotto parziale per dodici dipendenti avente effetto dal 1° gennaio fino al 31 marzo 2003, adducendo che il medesimo provvedimento sarebbe stato nuovamente introdotto nello stesso periodo anche dalla ditta A.________ SA, circostanza, questa, che creava ripercussioni negative sull'occupazione del proprio personale, in particolare all'incirca una riduzione del 50% della cifra d'affari.
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Mediante decisione del 3 febbraio 2003, confermata in seguito all'opposizione presentata dall'istante con provvedimento del 1° aprile 2003, la Sezione del lavoro ha respinto la richiesta di pagamento di indennità per lavoro ridotto, in quanto la riduzione dell'attività, in seguito alla sua ripetitività, doveva essere considerata facente parte del rischio aziendale e non era quindi imprevedibile ed eccezionale. Secondo l'amministrazione, il fatto di lavorare per un solo committente creava un rischio aziendale accresciuto. Infine, non risultava alcuna diminuzione della cifra d'affari.
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B.
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Adito dalla società interessata, il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino ne ha respinto il gravame per pronuncia del 7 ottobre 2003.
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C.
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La ditta L.________ SA interpone ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, rappresentata dall'avv. Patrizia Bettè, chiedendo che le vengano riconosciute le pretese indennità per lavoro ridotto per il periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 2003. A mente della patrocinatrice, la riduzione ripetuta del lavoro da parte della ditta A.________ SA non può essere considerata facente parte del rischio aziendale della ricorrente, ritenuto che la committente opera su mercati internazionali e pertanto in un ambito completamente differente che la sua cliente non è tenuta a conoscere. Degli ulteriori motivi sollevati si dirà, se necessario, in seguito.
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Chiamati a pronunciarsi sul gravame, la Sezione del lavoro ed il Segretariato di Stato dell'economia hanno rinunciato a determinarsi.
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Diritto:
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1.
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Controverso è, nel caso in esame, il diritto della ricorrente a percepire, per il periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 2003, indennità per lavoro ridotto, introdotto in seguito alla riduzione del lavoro - con riconoscimento delle relative indennità da parte dell'assicurazione disoccupazione - da parte della ditta A.________ SA, succursale di L.________, sua principale mandante.
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2.
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2.1 Con l'entrata in vigore, il 1° gennaio 2003, della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000 sono state apportate diverse modifiche alla LADI, che tornano applicabili nel caso concreto.
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Per quanto riguarda infatti l'applicazione delle disposizioni materiali, da un punto di vista temporale sono di principio determinanti le norme in vigore al momento in cui si realizza la fattispecie che esplica degli effetti (DTF 130 V 333 seg. consid. 2.5 e 6, 129 V 4 consid. 1.2), in casu, dunque, dal 1° gennaio al 31 marzo 2003.
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2.2 Le indennità per lavoro ridotto vengono versate a favore di quei lavoratori il cui tempo normale di lavoro è ridotto o il cui lavoro è integralmente sospeso se, tra l'altro, la perdita di lavoro è computabile e probabilmente temporanea ed è presumibile che con la diminuzione del lavoro potranno essere conservati i loro posti di lavoro (art. 31 cpv. 1 lett. b e d LADI).
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Per l'art. 32 cpv. 1 LADI una perdita di lavoro è computabile se, secondo la lett. a, è dovuta a motivi economici ed è inevitabile e, per la lett. b, per ogni periodo di conteggio è di almeno il 10 per cento delle ore di lavoro normalmente fornite in complesso dai lavoratori dell'azienda.
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Giusta l'art. 33 cpv. 1 lett. a LADI, inoltre, non è computabile la perdita di lavoro dovuta a circostanze rientranti nella sfera normale del rischio aziendale del datore di lavoro. Per normale rischio aziendale la dottrina e la giurisprudenza intendono il pericolo di subire delle perdite per motivi legati alla sfera interna dell'azienda (p. es. difetti dei macchinari, problemi con il personale, errori di organizzazione) o per ragioni esterne (p. es. la situazione del mercato del lavoro o dei capitali). Trattasi segnatamente di perdite di lavoro abituali che, secondo l'esperienza, sopravvengono periodicamente e possono colpire ogni datore di lavoro. Ogni azienda deve quindi affrontare tali evenienze ed essere in grado di prevederle, prevenirle o combatterle con opportuni provvedimenti. Soltanto se le perdite denotano un carattere eccezionale o straordinario possono dar diritto al versamento di un'indennità per lavoro ridotto (DLA 1998 no. 50 pag. 291 consid. 1, 1996/1997 no. 11 pag. 58 consid. 2b/aa e riferimenti; cfr. anche Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, vol. I, pag. 426 segg., note 64-70).
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Il concetto di normalità deve essere definito con riferimento all'attività specifica espletata dall'azienda e meglio deve tener conto delle sue peculiarità. In tale contesto il criterio della prevedibilità assume un significato determinante (DTF 119 V 500 consid. 1; DLA 1999 no. 10 pag. 48, 1998 no. 50 pag. 290, 1995 no. 20 pag. 117).
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Per quanto riguarda il concetto di temporaneità, va precisato che in assenza di indizi concreti contrari si deve partire dal presupposto che una perdita di lavoro è transitoria (DTF 121 V 373 consid. 2a). Il fatto che in passato sia stato introdotto lavoro ridotto ripetutamente non significa inoltre che la nuova perdita non debba essere considerata passeggera e che con la diminuzione del lavoro non potranno essere conservati i posti di lavoro (DTF 111 V 384 consid. 2b).
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3.
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In casu, il Tribunale di prime cure ha lasciato aperta la questione circa l'inevitabilità della perdita di lavoro, adducendo che essa era comunque riconducibile al normale rischio aziendale e quindi non computabile. La Corte cantonale ha inoltre aggiunto che non era ravvisabile in concreto alcuna riduzione della cifra d'affari, bensì addirittura un aumento rispetto al primo trimestre dell'anno precedente.
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Dal canto suo, con il ricorso di diritto amministrativo la patrocinatrice della ricorrente rileva che, considerata la relazione particolare esistente tra quest'ultima e la ditta A.________ SA, difficilmente la ditta L.________ SA poteva distaccare personale facente parte di questo settore, per destinarlo ad altri mandati. Nel ricorso viene pure evidenziato come il lavoro ridotto era già stato ammesso in due occasioni per gli stessi motivi. Contestata è inoltre l'affermazione del Tribunale di prime cure secondo cui la riduzione del lavoro farebbe parte del normale rischio aziendale: a mente della ricorrente non è infatti ammissibile che essa venga considerata in grado di valutare i rischi concernenti il mercato internazionale cui partecipa la sua mandante. Per quanto riguarda infine l'aumento della cifra d'affari la ditta precisa che trattasi di contratti per lo più riguardanti cantieri e quindi a tempo determinato.
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4.
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In concreto dagli atti emerge che uno dei principali mandanti dell'insorgente, attiva nel settore delle pulizie, è appunto la ditta A.________ SA, a sua volta attiva, come già si è detto, a livello internazionale nella vendita, l'installazione e la manutenzione di tutti gli apparecchi, macchine ed equipaggiamenti, in particolare delle macchine utensili d'elettroerosione, che a partire perlomeno dal 2001 ha ripetutamente usufruito di periodi di lavoro ridotto, creando grossi disagi anche alla ricorrente, la quale ha pure parzialmente ottenuto il riconoscimento di indennità per lavoro ridotto.
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In pratica quindi è la difficile situazione di mercato in cui è venuta a trovarsi la cliente della ricorrente ad aver creato indirettamente problemi a quest'ultima.
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Controversa è pertanto la questione se le riduzioni di lavoro di un committente, attivo a livello internazionale nel settore delle vendite, possano essere considerate come facenti parte del rischio aziendale normale di un'impresa di pulizia.
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Al riguardo va rilevato che da un lato vero è, come afferma la ricorrente, che difficilmente una ditta attiva nel settore delle pulizie nel Cantone Ticino può essere ritenuta a conoscenza della situazione del mercato in cui opera la propria mandante, attiva in un settore del tutto differente e per di più a livello internazionale, e quindi prevederne l'evoluzione e prendere i relativi provvedimenti (si veda in particolare la giurisprudenza sviluppata per quanto riguarda il settore edilizio, in cui era notoria negli anni novanta la difficoltà nel ramo di attività stesso; in tal caso la crisi riguardava tuttavia direttamente quel campo: DLA 1999 no. 10 pag. 52 consid. 4b, 1998 no. 50 pag. 292 consid. 2).
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D'altro lato è pur vero che ancora quando era attiva quale R.________ SA, e meglio nel 2001, la società aveva subito dei grossi disagi in seguito alla riduzione del lavoro da parte della ditta A.________ SA ed inoltre la situazione non era migliorata nell'anno successivo. In tali condizioni ci si può pertanto chiedere se la perdita di lavoro annunciata nel 2003 non fosse in realtà prevedibile. Non va poi dimenticato che il fatto di operare per la maggior parte a favore di un solo committente senz'altro accresce il rischio di perdita.
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La questione circa la normalità o meno del rischio aziendale in concreto può tuttavia restare indecisa: come rettamente evidenziato dalla Corte cantonale, non risulta dagli atti una perdita di lavoro effettiva.
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Malgrado infatti le previsioni pessimistiche di fine 2002, secondo cui nei primi tre mesi dell'anno successivo la cifra d'affari avrebbe dovuto essere pari all'incirca a fr. 35'000.- mensili e quindi ridotta della metà, alla luce delle dichiarazioni dello stesso datore di lavoro risalenti al mese di marzo 2003, risulta da gennaio a marzo 2003 un volume d'affari medio di fr. 62'298.-. Nello stesso periodo dell'anno precedente esso era invece pari a fr. 58'579.- e mediamente nel 2002 a fr. 60'426.-.
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Ciò significa che la ditta interessata, tramite provvedimenti adeguati e tempestivi, è stata in grado di scongiurare la prevista - ingente - perdita di lavoro. Del resto è stata lei stessa ad affermare di aver reperito diversi clienti, anche se in parte solo temporaneamente, circostanza che è stata espressamente ammessa anche nel ricorso di diritto amministrativo.
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Al riguardo va ancora aggiunto che il fatto che i nuovi mandati fossero di natura solo temporanea, come precisato nel ricorso di diritto amministrativo, è irrilevante, determinante essendo il fatto che nel periodo menzionato la ditta ha potuto trasferire il personale attribuito al settore ditta A.________ SA ad un altro settore e quindi compensare le perdite. Anzi probabilmente proprio il fatto di aver reperito mandati temporanei, ha permesso alla ricorrente di mantenere intatto - malgrado la richiesta necessità di personale - il rapporto contrattuale concluso con la ditta A.________ SA.
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Correttamente quindi l'autorità cantonale ha rilevato come la cifra d'affari fosse rimasta invariata nel 2003 rispetto all'anno precedente, il che non indica certo una diminuzione del lavoro, circostanza questa che esclude l'assegnazione delle chieste prestazioni (si veda in proposito sentenza del 15 marzo 2004 in re F., C 189/02, consid. 4; Gerhards, op. cit., pag. 413).
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5.
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Visto quanto sopra, il giudizio cantonale querelato merita tutela.
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Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni pronuncia:
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1.
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Il ricorso di diritto amministrativo è respinto.
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2.
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Non si percepiscono spese giudiziarie.
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3.
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La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano, e al Segretariato di Stato dell'economia.
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Lucerna, 2 dicembre 2004
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In nome del Tribunale federale delle assicurazioni
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Il Presidente della IIa Camera: Il Cancelliere:
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