BGer 1S.15/2004 |
BGer 1S.15/2004 vom 14.01.2005 |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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1S.15/2004 /biz
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Sentenza del 14 gennaio 2005
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I Corte di diritto pubblico
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Composizione
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Giudici federali Féraud, presidente della Corte,
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Aemisegger, Eusebio,
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cancelliere Crameri.
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Parti
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A.________,
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ricorrente, patrocinato dall'avv. Nadir Guglielmoni,
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contro
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Ministero pubblico della Confederazione,
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Sede distaccata Lugano, via Sorengo 7, casella postale, 6900 Lugano 3,
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Tribunale penale federale, Corte dei reclami penali,
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casella postale 2720, 6501 Bellinzona.
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Oggetto
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scarcerazione,
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ricorso contro la sentenza emanata il 13 dicembre 2004 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale.
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Fatti:
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A.
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Il 19 luglio 2004 A.________ è stato arrestato nell'ambito di un'inchiesta aperta nei suoi confronti e di altre persone dalla polizia giudiziaria federale per infrazione alla legge federale sugli stupefacenti (art. 19 n. 1 e 2 LStup), alla legge federale sulle armi (art. 33 LArm) e per partecipazione a un'organizzazione criminale (art. 260ter CP); è stato posto immediatamente in detenzione preventiva. Il 21 luglio 2004 il giudice istruttore federale, accertata l'esistenza di gravi indizi di colpevolezza e ritenuta l'esistenza dei pericoli di collusione e di fuga, ha convalidato l'arresto. Detenuto dapprima presso le carceri pretoriali di Bellinzona, l'arrestato è stato trasferito all'inizio di ottobre al penitenziario di Kriens. L'11 novembre 2004 le indagini preliminari di polizia sono state estese ai reati di riciclaggio (art. 305bis CP) e di usura (art. 157 CP). Il 23 settembre 2004 la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale ha respinto un reclamo presentato dall'arrestato contro la decisione con la quale il Ministero pubblico della Confederazione (MPC) aveva rifiutato una sua prima istanza di scarcerazione. Altri reclami concernenti le modalità di detenzione sono stati respinti in data 3 settembre, 8 ottobre e 23 novembre 2004
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B.
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Il 4 novembre 2004 il detenuto ha nuovamente chiesto al MPC di essere messo in libertà provvisoria. Faceva valere che non gli sarebbero stati rimproverati fatti suscettibili di confermare l'appartenenza a un'organizzazione criminale e contestava l'esistenza dei pericoli di collusione e di fuga. Con decisione dell'8 novembre 2004 il MPC ha respinto l'istanza di scarcerazione. Avverso questa decisione l'arrestato è insorto dinanzi alla Corte dei reclami penali che, con sentenza del 13 dicembre 2004, ha respinto il reclamo.
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C.
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A.________ impugna questo giudizio con un ricorso del 17 dicembre 2004 al Tribunale federale. Chiede di annullarlo e di riformarlo nel senso di porlo immediatamente in libertà provvisoria, eventualmente nel senso dei considerandi; in via subordinata. postula di annullarlo e di rinviare gli atti all'autorità inferiore per nuova decisione. Il ricorrente invoca gli art. 8, 9, 10, 29, 31, 32, 36 cpv. 3 Cost., come pure gli art. 5 n. 2, 3 e 4, e 6 n. 1, 2 e 3 lett. a e b CEDU. Dei motivi si dirà, in quanto necessario, nei considerandi.
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La Corte dei reclami penali si riconferma nella sua sentenza e propone di respingere il ricorso, il MPC di respingerlo in quanto ammissibile. Con replica del 4 gennaio 2005 il ricorrente si riconferma nelle sue allegazioni e conclusioni.
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Diritto:
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1.
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1.1 Secondo l'art. 33 cpv. 3 lett. a della legge sul Tribunale penale federale, del 4 ottobre 2002 (LTPF; RS 173.71), fino all'entrata in vigore della revisione totale dell'OG, le decisioni della Corte dei reclami penali concernenti misure coercitive sono impugnabili mediante ricorso al Tribunale federale entro 30 giorni dalla notifica, per violazione del diritto federale; la procedura è retta dagli art. 214-216, 218 e 219 PP, applicabili per analogia (cfr. DTF 130 I 234 consid. 2.1, 130 II 306 consid. 1.2).
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1.2 La decisione con la quale la Corte dei reclami penali conferma il mantenimento della detenzione preventiva, ordinata per i bisogni di una procedura penale condotta dal MPC, costituisce una misura coercitiva impugnabile dinanzi alla I Corte di diritto pubblico del Tribunale federale (art. 2 cpv. 1 cifra 4 del regolamento del Tribunale federale, secondo la modifica del 23 marzo 2004). Il ricorso, diretto contro il mantenimento della detenzione preventiva, è quindi ammissibile (causa 1S.10/2004 dell'11 novembre 2004, consid. 1.2.2, destinata a pubblicazione in DTF 130 I xxx).
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1.3
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1.3.1 Il ricorrente sostiene che dal momento del suo arresto gli sarebbe sempre stato negato l'accesso agli atti e che non si sarebbe potuto esprimere su quelli, a suo dire nemmeno trasmessi da parte del MPC alla Corte dei reclami penali, che potrebbero giustificare la sua carcerazione. Nelle sue osservazioni, il MPC rileva che con questa richiesta il ricorrente intenderebbe ottenere, in maniera indiretta, un accesso a tutti gli atti del procedimento, segnatamente a quelli concernenti altri coimputati.
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1.3.2 Certo, è vero che il Tribunale federale ha già avuto occasione di rilevare che la Corte dei reclami penali, quando statuisce su misure coercitive, deve disporre di tutto l'incarto della procedura e non soltanto di estratti, seppure completi, dello stesso. Ciò perché la Corte stessa possa effettuare l'esame degli atti decisivi per l'esito del reclamo e l'insorgente esercitare compiutamente il suo diritto di essere sentito. Qualora il MPC intenda fondare il mantenimento della detenzione su atti, che vuole tenere segreti per non compromettere l'inchiesta, deve illustrarne il contenuto essenziale al reclamante e offrirgli la facoltà di esprimersi al riguardo (sentenza 1S.1/2004 del 9 luglio 2004, consid. 3).
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1.3.3 Il ricorrente né fa valere tuttavia d'aver presentato un'istanza di accesso agli atti, rifiutata dal MPC, né che un siffatto diniego sarebbe stato confermato dalla Corte dei reclami penali. La censura non può pertanto essere esaminata.
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1.3.4 Per di più, come noto al patrocinatore del ricorrente, il Tribunale federale, pronunciandosi sul mantenimento della detenzione preventiva, ha recentemente stabilito che il ricorso non è ammissibile nella misura in cui il ricorrente fa valere d'essere stato privato del diritto di consultare l'incarto della procedura: questa censura, fondata sull'asserita violazione dei diritti della difesa, esula in effetti dall'oggetto del presente litigio (sentenza 1S.10/2004, consid. 1.2.3, citata; sentenze 1S.1/2004 del 9 luglio 2004, consid. 2 e 1S.3/2004 del 13 agosto 2004, consid. 2.2 e consid. 2.3; vedi anche DTF 120 IV 342 consid. 1, concernente l'art. 105bis cpv. 2 vPP).
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1.4 Il ricorrente ravvisa una violazione del diritto di essere sentito nell'asserita carenza di motivazione della decisione impugnata.
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Dal diritto di essere sentito, desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost., la giurisprudenza ha dedotto, tra l'altro, il diritto dell'interessato di ottenere una decisione motivata. Questa norma non pone esigenze troppo severe all'obbligo di motivazione e l'autorità giudicante è tenuta a esprimersi unicamente sulle circostanze significative, atte a influire in qualche maniera sul giudizio di merito, e non su ogni asserzione delle parti: essa ha essenzialmente lo scopo di permettere, da un lato, agli interessati di afferrare le ragioni che stanno alla base della decisione e di impugnarla con cognizione di causa e, dall'altro, all'autorità di ricorso di esaminare la fondatezza della decisione medesima (DTF 129 I 232 consid. 3.2, 126 I 97 consid. 2b, 15 consid. 2a/aa in fine). Orbene, il giudizio impugnato, che si esprime sull'applicazione di tutte le norme pertinenti e sugli elementi decisivi della contestata carcerazione preventiva, adempie tali esigenze.
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2.
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2.1 Il ricorrente contesta la sussistenza delle premesse che potrebbero giustificare il mantenimento del carcere preventivo.
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2.2 Secondo l'art. 44 PP, l'imputato può essere incarcerato solo quando esistano gravi indizi di colpevolezza a suo carico. Occorre inoltre che si possa presumere la sua imminente fuga, ciò che si realizza quando all'imputato sia attribuito un reato punibile con la reclusione o quando egli non sia in grado di stabilire la propria identità o non abbia domicilio in Svizzera (cifra 1), oppure se determinate circostanze fanno presumere ch'egli voglia far scomparire le tracce del reato o indurre testimoni o coimputati a fare false dichiarazioni o voglia compromettere in qualsiasi altro modo il risultato dell'istruttoria (cifra 2). Ciò corrisponde alle esigenze di legalità, dell'esistenza di ragioni d'interesse pubblico e di proporzionalità derivanti dal diritto alla libertà personale (art. 10 cpv. 2, 31 cpv. 1 e 36 cpv. 1 Cost.) e dall'art. 5 CEDU. In concreto, la Corte dei reclami penali ha ritenuto l'esistenza sia di gravi indizi di colpevolezza sia dei rischi di collusione e di fuga.
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2.3 I requisiti posti per la valutazione dell'esistenza di gravi indizi di colpevolezza giustificanti la detenzione, nei diversi stadi dell'inchiesta penale, non sono identici. Sospetti ancora poco precisi, ma sorretti da imprecisioni o variazioni nelle dichiarazioni dell'imputato, possono essere considerati sufficienti all'inizio delle indagini, ma, dopo il compimento di tutti gli atti istruttori, che possono entrare in linea di conto, la prospettiva di una condanna deve sembrare vieppiù fortemente verosimile (DTF 116 Ia 143 consid. 3c).
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2.3.1 In concreto, il ricorrente è detenuto dal 19 luglio 2004 e l'inchiesta non è certo ai suoi inizi; essa non è comunque nemmeno prossima alla sua conclusione. Infatti, l'11 novembre 2004, le indagini sono state estese ai reati di riciclaggio (art. 305bis CP) e di usura (art. 157 CP). Secondo il MPC sono inoltre all'esame ulteriori ipotesi di reato, in particolare per infrazione alla legge federale sulle armi, fattispecie che interessa diverse persone e richiede una coordinazione internazionale. L'inchiesta non è limitata all'agire del ricorrente, ma coinvolge molti soggetti inseriti o facenti capo a un'unica struttura criminale di tipo mafioso, per cui occorre tener conto pure delle indagini in atto anche contro altri coimputati. L'inchiesta si situa in una fase intermedia, di modo che, in questo stadio della procedura, se non sono sufficienti indizi vaghi, neppure può essere pretesa la produzione di prove definitive.
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2.3.2 Nella fattispecie, il procedimento penale s'inserisce nel quadro di una vasta inchiesta internazionale. Il ricorrente è sospettato di far parte di un'organizzazione criminale secondo l'art. 260ter CP, che ha operato a livello transnazionale per parecchi anni. Al ricorrente si rimprovera, in particolare, come precisato dal MPC nelle osservazioni al ricorso, la compravendita di 1 kg di cocaina a R.________ il 19 luglio 2004, ciò che ne ha comportato l'arresto in flagranza di reato. Egli è inoltre indagato per altri fatti ed episodi penalmente rilevanti, rientranti nel tipico modo d'agire di siffatte organizzazioni. Esponenti di spicco dell'organizzazione sono pure indagati nell'ambito di un'inchiesta condotta dalla Procura della Repubblica di Catanzaro sull'attività della cosiddetta "Cosca di Mesoraca". Secondo la Corte dei reclami penali, il ricorrente ha intrattenuto strette relazioni, che travalicherebbero manifestamente quelle della semplice amicizia, con alcuni dei principali esponenti dell'organizzazione, tra cui B.________ e C.________, che ha riferito più volte di aver trafficato sostanze stupefacenti con il ricorrente. Sempre secondo l'istanza precedente, agli atti vi sono inoltre chiare indicazioni di intensi contatti telefonici e personali, in Svizzera e durante i suoi viaggi in Italia, con altri esponenti di spicco dell'organizzazione, come D.________, indagato in Italia. Recentemente sarebbero inoltre emerse chiare indicazioni sulla partecipazione del ricorrente a reati di usura nel quadro dell'agire associativo.
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2.3.3 Sulla base di una valutazione globale di questi elementi, si può ammettere che a carico del ricorrente sussistono sufficienti indizi giustificanti il mantenimento della sua carcerazione. Egli, rilevato che l'infrazione alla LStup sarebbe stata provocata e istigata da un agente infiltrato, ammette le sue responsabilità riguardo alla citata compravendita di cocaina: asserisce però di non sapere per quali concreti fatti di rilevanza penale sarebbe accusato per tale reato. Ciò perché, a suo dire, sia il MPC sia l'istanza precedente non avrebbero precisato se egli è accusato di appartenere oppure di sostenere un'organizzazione criminale e, in violazione del suo diritto di essere sentito, neppure avrebbero specificato per quali motivi i sospetti ricadrebbero su di lui.
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2.3.4 Con quest'argomentazione, sulla quale incentra il suo ricorso, egli disattende tuttavia che l'art. 260ter CP è stato adottato anche per la frequente difficoltà di fornire la prova della partecipazione del reo al singolo reato. Il problema della prova, ossia di sapere a chi spetti all'interno dell'organizzazione criminale la responsabilità per un reato concreto, è all'origine dell'art. 260ter CP e lo ha determinato: la norma implica la criminalizzazione già dell'appartenenza all'organizzazione, senza che sia necessaria la prova d'aver partecipato alla commissione dei reati addebitabili all'organizzazione (Günther Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil II: Straftaten gegen Gemeininteressen, 5a ed., Berna 2000, n. 25 pag. 200; Marc Forster, Kollektive Kriminalität. Das Strafrecht vor der Herausforderung durch das organisierte Verbrechen, Basilea, 1998, pag. 23; Gunther Arzt, CP 260ter, 53-56 pag. 289, in: Niklaus Schmid, editore, Kommentar Einziehung, organisiertes Verbrechen und Geldwäscherei, vol. 1, Zurigo 1998). Lamentando l'asserita assenza di riferimenti concernenti un suo concreto e preciso comportamento che configuri il reato dell'art. 260ter CP, il ricorrente disattende che, sulla base della menzionata compravendita di cocaina e delle dichiarazioni di coimputati, egli è sospettato d'aver partecipato e/o sostenuto un'organizzazione criminale, che ha compiuto vari reati e non tanto per averne commesso personalmente determinati, ciò che, perlomeno allo stadio attuale dell'inchiesta, è sufficiente dal profilo dell'art. 260ter CP per ammettere il possibile adempimento della relativa fattispecie legale.
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2.4 Il ricorrente sostiene che, nulla di nuovo essendo emerso a suo carico rispetto a quanto già noto immediatamente dopo il suo arresto, non vi sarebbero elementi sufficienti per protrarre ulteriormente la sua carcerazione. L'assunto, manifestamente, è infondato. La Corte dei reclami penali ha infatti ritenuto che nel corso degli ultimi tempi sono emerse chiare indicazioni di una partecipazione del ricorrente a reati di usura, perpetrati nel contesto associativo. Anche questi indizi dovranno tuttavia consolidarsi assai presto.
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3.
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3.1 Il ricorrente contesta la sussistenza di un rischio di collusione
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3.1.1 I rischi di collusione e di inquinamento delle prove sono legati soprattutto ai bisogni dell'istruttoria. Da un lato, generalmente si tratta di evitare o prevenire accordi tra l'imputato e i testimoni, già sentiti o ancora da sentire, o i correi e i complici non arrestati, messi in atto per nascondere la verità; dall'altro, di impedire interventi fraudolenti del prevenuto in libertà sui mezzi di prova non ancora acquisiti, allo scopo di distruggerli o di alterarli a suo vantaggio. Le possibilità di ostacolare in tal modo l'azione dell'autorità giudiziaria da parte del prevenuto devono essere valutate sulla base di elementi concreti, l'esistenza di questo rischio non potendo essere ammessa aprioristicamente e in maniera astratta (DTF 123 I 31 consid. 3c, 117 Ia 257 consid. 4c). L'autorità deve quindi indicare, per lo meno nelle grandi linee, pur con riserva per operazioni che devono rimanere segrete, quali atti istruttori devono ancora essere eseguiti e in che misura la messa in libertà del detenuto ne pregiudicherebbe l'esecuzione (cfr. DTF 123 I 31 consid. 2b, 116 Ia 149 consid. 5).
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3.1.2 La Corte dei reclami penali si è pronunciata al riguardo, rinviando, in tale ambito, ai suoi precedenti giudizi del 3, del 23 settembre e dell'8 ottobre 2004. In libertà, il ricorrente potrebbe dare istruzioni o tentare di comunicare informazioni utili ad altre persone coinvolte nell'inchiesta, ciò che risulterebbe, tra l'altro, dalla corrispondenza tra l'imputato e la moglie, come rilevato nella richiamata sentenza del 23 settembre 2004 (consid. 5.2), dove è inoltre indicata la necessità di non pregiudicare l'esecuzione di rogatorie presentata all'Italia. Ora, il ricorrente non si esprime al riguardo. D'altra parte, nelle osservazioni, il MPC ha precisato che in materia di violazione della LStup vi sono nuove circostanze concernenti il ricorrente, che devono ancora essere chiarite sulla base di dichiarazioni del coimputato C.________ riguardo a ripetuti acquisti e vendite di cocaina; vi sono poi diverse persone che devono ancora essere sentite. Il riferimento ricorsuale alla messa in libertà provvisoria di un altro indagato e la censura, non meglio precisata, di un'asserita disparità di trattamento, non comporta il decadimento del pericolo di collusione. La tesi della Corte dei reclami penali sull'esistenza di questo pericolo può pertanto essere condivisa.
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Certo, riguardo all'asserito comportamento omertoso e reticente del ricorrente, rilevato sia dal MPC sia dall'istanza precedente, occorre rilevare che nell'ambito di un procedimento penale, avvalendosi del suo diritto di non rispondere, l'imputato ha la facoltà di tacere senza dover subire pregiudizi (DTF 130 I 126 consid. 2 con rinvii e riferimenti alla dottrina, 121 II 257 consid. 4a). Indipendentemente dall'attitudine del ricorrente durante l'inchiesta, indagini supplementari appaiono ancora necessarie per definire l'agire dell'organizzazione e il ruolo che il ricorrente avrebbe svolto al suo interno.
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3.2 La Corte dei reclami penali ritiene fondato il pericolo di fuga.
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3.2.1 I reati rimproverati al ricorrente sono gravi e, se dovessero trovare conferma, comporterebbero una pena privativa della libertà pesante sia per il genere sia per la durata. La Corte dei reclami penali ha considerato che il ricorrente, sposato e padre di tre figli in età prescolastica, vive da una decina d'anni in Svizzera, dove gestisce una sala gioco. Egli si reca tuttavia ogni anno in Italia, a T.________, suo paese d'origine, dove ha vissuto fino all'età di diciannove anni, dove vivono i suoi genitori, due fratelli e una sorella e dove possiede un appartamento. L'istanza precedente ha inoltre stabilito che l'organizzazione criminale, di cui il ricorrente è accusato di far parte (la N'drangheta calabrese), è effettivamente in grado, come affermato dal MPC, di garantire ai propri componenti periodi di latitanza relativamente lunghi, per cui l'adozione di misure sostitutive meno restrittive della libertà non permetterebbe di escludere il pericolo di fuga.
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3.2.2 Secondo la giurisprudenza, il pericolo di fuga non può essere valutato unicamente fondandosi sulla gravità del reato, anche se, tenuto conto dell'insieme delle circostanze, la prospettiva di una pena privativa della libertà personale di lunga durata consente spesso di presumerne l'esistenza (cfr. l'art. 44 cifra 1 PP; cfr., sull'influsso della durata della pena presumibile, DTF 128 I 149 consid. 2.2, 126 I 172 consid. 5a). L'esistenza di questo pericolo dev'essere esaminata tenendo conto di un insieme di criteri, quali il carattere dell'interessato, la sua moralità, le sue risorse, i legami con lo Stato dove è perseguito, come pure i suoi contatti con l'estero (cfr. DTF 125 I 60 consid. 3a e rinvii, 123 I 31 consid. 3d).
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3.2.3 Certo, ritenuti i legami che il ricorrente intrattiene con la Svizzera il pericolo di fuga non è particolarmente manifesto. Il ricorrente propone invero il versamento della somma di fr. 20'000.-- a titolo di cauzione, senza tuttavia fornire indicazioni che permetterebbero di valutare se tale importo sarebbe sufficientemente elevato per dissuaderlo dalla fuga. Egli disattende inoltre che, di massima, la scarcerazione non entra in linea di conto finché sussiste, come nella fattispecie, un pericolo di collusione. È comunque palese che, nel rispetto del principio della proporzionalità, il MPC è tenuto a far avanzare celermente l'inchiesta, riducendo in tal modo il pericolo di collusione.
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3.3 Infine, neppure l'accenno ricorsuale all'asserita violazione dei principi della celerità e della proporzionalità, ricordato che l'inchiesta dura da oltre cinque mesi, implica l'accoglimento del ricorso. In effetti, nella procedura del controllo giudiziario della privazione della libertà, la censura di violazione del principio della celerità dev'essere esaminata solo in quanto il ritardo sia idoneo a mettere in discussione la legalità della carcerazione preventiva e a comportare la messa in libertà (DTF 128 I 149 consid. 2.2), estremi non realizzati nella fattispecie.
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4.
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Ne segue che il ricorso, in quanto ammissibile, dev'essere respinto. Le spese seguono la soccombenza (DTF 130 II 306 consid. 4).
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Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
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1.
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Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
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2.
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La tassa di giustizia di fr. 3'000.-- è posta a carico del ricorrente.
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3.
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Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, al Ministero pubblico della Confederazione e alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale.
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Losanna, 14 gennaio 2005
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In nome della I Corte di diritto pubblico
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del Tribunale federale svizzero
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Il presidente: Il cancelliere:
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