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Original
 
Eidgenössisches Versicherungsgericht
Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas
Corte delle assicurazioni sociali
del Tribunale federale
Causa
{T 7}
H 134/04
Sentenza del 22 febbraio 2005
IIa Camera
Composizione
Giudici federali Borella, Presidente, Schön e Frésard; Grisanti, cancelliere
Parti
B.________, Repubblica Dominicana, ricorrente, rappresentata dall'avv. Daniele Timbal, via Nassa 17, 6901 Lugano,
contro
Cassa di compensazione del Cantone Ticino, via Ghiringhelli 15a, 6500 Bellinzona, opponente
Istanza precedente
Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano
(Giudizio dell'8 giugno 2004)
Fatti:
A.
Mediante decisione del 18 marzo 2003, la Cassa di compensazione del Cantone Ticino ha respinto, per carenza dei presupposti legali, la domanda di B.________, presentata in data 30 dicembre 2002 a seguito del decesso del marito (R.________), volta all'ottenimento di una rendita vedovile. L'amministrazione ha sostanzialmente confermato la propria posizione il 30 luglio 2003 anche in seguito all'opposizione 14 aprile 2003 interposta dall'istante.
B.
Con ricorso del 17 novembre 2003 l'interessata, patrocinata dalla lic. iur. Aurelia Schröder (Studio legale Brioschi-Gianella-Timbal), si è aggravata al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino.
Dopo avere in particolare fatto notare che, in seguito al suo trasferimento all'estero (St. Domingo) dal 2 luglio 2003, essa avrebbe potuto prendere conoscenza dell'atto querelato solo l'8 novembre 2003 allorquando, in occasione di una sua vacanza in Svizzera, un figlio del defunto marito, L.________, al quale la Posta di M.________, precedente luogo di domicilio dell'interessata, avrebbe trasmesso il plico raccomandato, ebbe modo di consegnarlelo, B.________, affermata in ordine la tempestività del suo gravame e domandata, in via subordinata, la restituzione del termine di ricorso per l'evenienza in cui l'impugnativa fosse ritenuta tardiva, nel merito ha ribadito la richiesta di assegnazione di una rendita vedovile dall'ottobre 2002.
Esperiti i propri accertamenti, al termine dei quali i primi giudici hanno in particolare rilevato l'esistenza di un'autorizzazione verbale dell'insorgente in favore di L.________ a ritirare la posta inviatale all'indirizzo di M.________ posteriormente alla sua partenza per l'estero nonché l'assenza di una comunicazione, da parte della stessa, alla Posta o alla Cassa di compensazione del nuovo indirizzo, la Corte cantonale, per giudizio dell'8 giugno 2004, negata una restituzione del termine omesso, ha dichiarato irricevibile, in quanto tardivo, il ricorso dell'interessata.
C.
B.________, patrocinata dall'avv. Daniele Timbal, interpone ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni. Protestate spese e ripetibili, la ricorrente, che sostanzialmente contesta la validità della notifica della decisione amministrativa querelata, ribadisce la tempestività nonché ricevibilità del suo gravame e chiede l'annullamento della pronuncia cantonale con conseguente retrocessione della causa alla precedente istanza perché renda un giudizio sul merito.
La Cassa e l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali hanno rinunciato a determinarsi.
Diritto:
1.
Qualora, come in concreto, la lite non verta sull'assegnazione o il rifiuto di prestazioni assicurative, il Tribunale federale delle assicurazioni deve limitarsi ad esaminare se il giudizio di primo grado abbia violato il diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere d'apprezzamento, oppure se l'accertamento dei fatti sia manifestamente inesatto, incompleto od avvenuto violando norme essenziali di procedura (art. 132 OG in relazione con gli art. 104 lett. a e b e 105 cpv. 2 OG).
2.
L'onere della prova circa l'atto e il momento della notifica di una decisione amministrativa incombe, di principio, all'autorità che intende trarne conseguenze giuridiche (DTF 124 V 402 consid. 2a). La prova della notifica di un atto, che deve essere determinata almeno con il grado della verosimiglianza preponderante richiesto in materia di assicurazioni sociali (DTF 124 V 402 consid. 2b, 121 V 6 consid. 3), può tuttavia risultare dall'insieme delle circostanze o da altri indizi (DTF 105 III 46 consid. 3, DLA 2000 no. 25 pag. 121).
Secondo giurisprudenza, un atto, per principio, è considerato notificato alla data alla quale il suo destinatario lo riceve effettivamente. Quando il tentativo di intimazione di un invio raccomandato si rivela infruttuoso e, di conseguenza, viene emesso un avviso di ritiro nella bucalettere del destinatario, l'invio è validamente notificato quando viene ritirato alla Posta. Se ciò non avviene entro il termine di ritiro, corrispondente a sette giorni, l'invio viene ritenuto notificato l'ultimo giorno di questo termine, nella misura in cui il destinatario doveva prevedere un'intimazione (cosiddetta "Zustellungsfiktion"; DTF 127 I 31 consid. 2a/aa, 123 III 492 consid. 1, 119 V 94 consid. 4b/aa; RAMI 2001 no. U 434 pag. 329). Ne discende che se l'assicurato, pendente una procedura o dovendo comunque attendersi con una certa verosimiglianza una comunicazione ufficiale (DTF 117 V 133 consid. 4b; 116 Ia 92 consid. 2a), si allontana (per un certo lasso di tempo) dal luogo di cui ha comunicato l'indirizzo alle autorità, omettendo di prendere i provvedimenti necessari affinché gli invii postali provenienti a tale recapito gli siano rimessi, o comunque d'informare le stesse autorità sul luogo dove può essere raggiunto, o ancora di designare un rappresentante abilitato ad agire in suo nome, egli non può prevalersi della sua assenza presso l'indirizzo noto all'autorità al momento del tentativo di notifica di un siffatto atto. In tal caso, la comunicazione è da considerare ugualmente come validamente notificata (DTF 119 V 94 consid. 4b/aa e riferimento).
Detto altrimenti, una decisione amministrativa o giudiziaria intimata mediante invio raccomandato vale come notificata quando entra nella sfera d'influenza del destinatario. Non è per contro necessario che quest'ultimo la prenda anche effettivamente in consegna oppure ne prenda altrimenti conoscenza (DTF 122 I 143 consid. 1). Ciò vale anche nel caso in cui il destinatario dovesse avere designato o avere autorizzato una terza persona a prendere in consegna i suoi invii postali. Anche in siffatta evenienza, la notifica al terzo autorizzato equivale a una notifica al destinatario medesimo (cfr. sentenza del 3 luglio 2001 della 2a Corte di diritto pubblico, 2A.271/2001).
Infine, sempre secondo giurisprudenza, è da considerarsi valida la notifica di una decisione raccomandata consegnata allo sportello postale ad un terzo titolare di una semplice procura tacita, risultante dalle circostanze (DTF 110 V 38 consid. 3b; cfr. pure RDAT 1997 II no. 26t pag. 380).
3.
Nei considerandi dell'impugnata pronuncia, cui si rinvia, l'autorità giudiziaria cantonale, al termine della sua istruttoria, fondandosi in particolare sulla deposizione testimoniale resa da L.________, ha tra l'altro accertato che quest'ultimo, oltre ad avere aiutato l'insorgente nella redazione dell'opposizione datata 14 aprile 2003 e ad avere dalla stessa ricevuto l'incarico verbale di occuparsi del ritiro della posta, avrebbe dato ordine al funzionario della Posta di M.________ - che il teste ha dichiarato conoscere avendo egli per molti anni abitato in quel Comune - di girare la corrispondenza al suo indirizzo di L.________ seppur senza avvalersi di una "procura formale a questo fine". Gli accertamenti dei primi giudici hanno quindi messo in evidenza che la decisione su opposizione del 30 luglio 2003 - intimata il giorno seguente - sarebbe stata ritirata - come dimostra una verifica esperita in tal senso presso la Posta - dallo stesso teste l'11 agosto successivo a L.________, il quale ne avrebbe dato lettura all'interessata nel mese di novembre in occasione del suo viaggio in Svizzera. In tale situazione, la ricorrente non si sarebbe mostrata sorpresa del fatto che il primo fosse in possesso della sua corrispondenza. Sempre L.________, sulla cui credibilità la Corte cantonale ha precisato non avere motivo per dubitare, ha quantificato in una decina le lettere considerate importanti pervenute al proprio recapito (di L.________) e consegnate all'insorgente. Per il resto, dalla menzionata audizione è pure emerso che, oltre ad averla già aiutata in varie faccende amministrative ancora prima del suo trasferimento all'estero, egli avrebbe da lei ricevuto anche una procura per la gestione di un suo conto bancario. Sulla base di questi elementi, avvalorati anche dalle ulteriori risultanze istruttorie, quali ad esempio l'assenza, se non nel senso indicato dal teste (cfr. a tal proposito fax del 28 gennaio 2004 del funzionario postale di M._________ all'indirizzo della Cassa di compensazione con la quale si conferma l'esistenza di un ordine verbale di rispedizione "A.________ c/o L.________"), di una comunicazione alla Posta, da parte dell'interessata, del suo nuovo indirizzo, i giudici di prime cure, ritenendo inverosimile una sua partenza senza (previo) conferimento di una procura per il disbrigo delle questioni amministrative pendenti, hanno concluso per l'esistenza di una regolare autorizzazione di L.________ a chiedere la rispedizione, al suo indirizzo di L.________, della posta destinata ad B.________ e a ottenerne, di conseguenza, il ritiro. Essi giudici hanno infine osservato, in via abbondanziale, che, anche a prescindere da tale circostanza, la nominata, indipendentemente dall'avvenuta notifica della sua partenza al Comune di M.________, avendo dovuto attendersi l'intimazione della decisione su opposizione e avendo ciononostante omesso di avvisare la Cassa del suo trasferimento all'estero, non avrebbe preso i provvedimenti necessari per permettere la regolare notifica dell'atto amministrativo e avrebbe ad ogni modo determinato l'intempestività del ricorso dal momento che, anche senza l'intervento (autorizzato) di L.________, la notifica del provvedimento in parola, per i principi giurisprudenziali in materia, sarebbe comunque intervenuta allo scadere del periodo di giacenza postale di 7 giorni, mentre il termine per l'impugnativa, in considerazione della sospensione dalle ferie giudiziarie, sarebbe giunto a scadenza il 15 settembre 2003. In tali condizioni, la Corte cantonale ha anche negato il diritto a una restituzione del termine omesso.
4.
4.1 A ben vedere, gli accertamenti messi in atto dalla precedente istanza non possono essere ritenuti manifestamente inesatti, incompleti od avvenuti in violazione di norme essenziali di procedura, né il giudizio di primo grado è stato reso in violazione del diritto federale (art. 132 OG in relazione con gli art. 104 lett. a e b e 105 cpv. 2 OG). Contrariamente a quanto fatto valere in sede ricorsuale, non vi è in particolare motivo per non ritenere attendibile la testimonianza resa da L.________, non fosse altro per tutta una serie di elementi convergenti che lasciano intendere, come lo ha fatto la Corte cantonale, che lo stesso teste fosse effettivamente, con ogni verosimiglianza, autorizzato a chiedere la rispedizione della posta della ricorrente al proprio indirizzo di L.________. A dimostrazione di questa tesi è sufficiente il richiamo alle summenzionate circostanze (mancato avviso alla Posta del nuovo indirizzo, registrazione nel libro postale di un ordine verbale [anche se rilasciato dal rappresentante stesso] di rispedizione all'indirizzo di L.________ a L.________, espletamento di varie faccende amministrative, prima e dopo la partenza dalla Svizzera da parte di quest'ultimo in favore della prima), che non permettono di certo di qualificare come manifestamente insostenibili e quindi arbitrari gli accertamenti compiuti dai primi giudici (cfr. a tal proposito anche RDAT 1999 II no. 18t pag. 355).
4.2 Nella misura in cui sostiene che, per una questione di sicurezza del diritto, la validità della notifica sarebbe dovuta dipendere dall'esistenza di una procura scritta - salvo l'ammissibilità eccezionale di un mandato tacito, riconoscibile dai funzionari postali -, la ricorrente, oltre a misconoscere che una simile forma non è nemmeno prescritta dalle Condizioni generali "servizi postali" della Posta, le quali alla cifra 2.3.6, alla voce "Rappresentanza", prevedono unicamente che il cliente può farsi rappresentare da terzi, alla Posta essendo riservato il diritto - ma non l'obbligo - di esigere una procura scritta, cerca vanamente di minimizzare la portata dei rapporti interni con lo stesso L.________. L'insorgente sembra infatti dimenticare che il conferimento diretto, anche solo verbale, di una facoltà di rappresentanza, come deve ritenersi alla luce degli accertamenti sopra esposti l'autorizzazione rilasciata al figlio del defunto marito, esime il giudice dall'ulteriore verifica relativa all'esistenza di un'eventuale procura esterna o apparente, quest'ultima entrando tutt'al più in considerazione in assenza di una procura interna (DTF 120 II 197 segg.; Watter, Commentario basilese, 3a ed., 2003, no. 29 segg. all'art. 33 CO). Alla stessa conclusione si giungerebbe peraltro infine anche nell'ipotesi in cui il terzo incaricato (in casu: L.________) non venisse considerato quale rappresentante (passivo; Gauch/Schluep/Schmid/Rey, Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, vol. I, 8a ed., 2003, cifre marg. 1313, 1316 e 1358), bensì quale semplice messo ai sensi dell'art. 27 CO, anche in questa evenienza essendo applicabili per analogia le disposizioni relative al diritto sulla rappresentanza (Zäch, Berner Kommentar, no. 18 segg. Vorbemerkungen zu Art. 32-40, per il quale autore, in questo caso, la notifica avverrebbe [al più tardi] nel momento in cui, secondo l'andamento ordinario delle cose, ci si poteva attendere la trasmissione della dichiarazione al "vero" destinatario, ovvero, se non immediatamente, comunque in tempi brevi).
4.3 Già solo alla luce di queste considerazioni, la valutazione della Corte cantonale, secondo cui la decisione su opposizione sarebbe stata validamente notificata a L.________, autorizzato in tal senso dalla ricorrente, l'11 agosto 2003 e il termine di ricorso, in ragione della sospensione delle ferie giudiziarie, scaduto il 15 settembre successivo rendendo di conseguenza tardivo e irricevibile il gravame presentato il 17 novembre, non risulta censurabile dal profilo dell'art. 105 cpv. 2 OG e merita di essere tutelata. In tali condizioni, deve pure essere esclusa una restituzione del termine omesso, la richiedente o il suo rappresentante non essendo stati impediti, senza loro colpa, di agire entro il termine stabilito (art. 41 cpv. 1 LPGA). Per il resto, gli ulteriori argomenti sollevati in sede ricorsuale dall'insorgente non sono atti a modificare l'esito del giudizio.
5.
Vertendo su una questione processuale, la procedura è onerosa (art. 134 OG a contrario). Le spese processuali, che seguono la soccombenza, devono pertanto essere poste a carico della ricorrente (art. 135 in relazione con l'art. 156 cpv. 1 OG).
Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni pronuncia:
1.
Il ricorso di diritto amministrativo è respinto.
2.
Le spese giudiziarie, fissate in fr. 500.-, sono poste a carico della ricorrente e saranno compensate con le garanzie prestate da quest'ultima.
3.
La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano, e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
Lucerna, 22 febbraio 2005
In nome del Tribunale federale delle assicurazioni
Il Presidente della IIa Camera: Il Cancelliere: