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Original
 
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1P.88/2005 /viz
Sentenza del 24 febbraio 2005
I Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudici federali Féraud, presidente,
Aeschlimann, Eusebio,
cancelliere Crameri.
Parti
A.________,
ricorrente,
contro
Ministero pubblico del Cantone Ticino,
via Pretorio 16, 6901 Lugano,
opponente,
Consiglio della Magistratura del Cantone Ticino, palazzo di Giustizia, via Pretorio 16, 6900 Lugano.
Oggetto
art. 9, 10, 26 e 29 Cost. (segnalazione contro l'operato
di un magistrato),
ricorso di diritto pubblico contro la sentenza emanata il 29 dicembre 2004 dal Consiglio della Magistratura
del Cantone Ticino.
Fatti:
A.
Con segnalazione del 12 gennaio 2004 A.________ ha chiesto al Consiglio di Stato di destituire il procuratore pubblico B.________ e di annullare determinate sue decisioni, in quanto si sarebbe resa colpevole di favoreggiamento, abuso di autorità e infedeltà nella gestione pubblica nella trattazione di numerosi procedimenti penali, che lo interessano sia nel ruolo di denunciante sia di querelato. L'interessato rimprovera alla procuratrice pubblica di avere negligentemente concluso procedimenti emanando decreti di non luogo a procedere, mentre nei suoi confronti è stato invece emanato, al suo dire in maniera arbitrara, un decreto di accusa con una proposta di pena di 90 giorni di detenzione da espiare. In altri procedimenti penali che lo hanno riguardato, contro un decreto di non luogo a procedere l'istante ha presentato un'istanza di promozione dell'accusata, dichiarata irricevibile dalla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, mentre un altro analogo decreto non è stato contestato. Avverso il decreto di accusa l'interessato ha interposto opposizione. La sentenza di conferma del decreto di accusa della Pretura penale è oggetto di ricorso.
B.
Il Consiglio della magistratura, cui la segnalazione è stata trasmessa per competenza, statuendo il 29 dicembre 2004, rilevato che non gli compete il riesame delle decisioni prese dalle competenti autorità giudiziarie e ritenuto che l'istante non ha indicato alcun elemento che permettesse di ipotizzare una violazione dei doveri del magistrato, non ha dato seguito disciplinare alla segnalazione.
C.
A.________ impugna questa decisione con un ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale. Chiede di annullarla e di rinviare gli atti all'autorità competente affinché la riformi come postulato nella sua segnalazione. Chiede inoltre di concedergli il beneficio dell'assistenza giudiziaria.
Diritto:
1.
1.1 Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei ricorsi che gli vengono sottoposti, senza essere vincolato, in tale ambito, dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (DTF 130 II 65 consid. 1).
1.2 Il ricorso di diritto pubblico, tempestivo, inoltrato contro una decisione cantonale di ultima istanza e fondato su una pretesa violazione degli art. 9, 10, 26 e 29 Cost. è, in linea di principio, ammissibile giusta gli art. 84 cpv. 1 lett. a e 87 OG.
1.3 La legittimazione a interporre un ricorso di diritto pubblico si definisce unicamente sulla base dell'art. 88 OG, senza riguardo alla circostanza che il ricorrente avesse, in sede cantonale, qualità di parte (DTF 125 I 253 consid. 1b, 118 Ia 112 consid. 2a). Nel caso di una decisione concreta, tale legittimazione è riconosciuta unicamente a chi è toccato nei suoi interessi giuridicamente tutelati, vale a dire, di regola, in quegli interessi privati ai quali il diritto costituzionale assicura la protezione (DTF 129 I 217 consid. 1 e rinvii). Il semplice richiamo al divieto dell'arbitrio (art. 9 Cost.) non conferisce, di per sé, la legittimazione a presentare un tale ricorso (DTF 126 I 81, 129 I 217 consid. 1.3).
1.3.1 Al riguardo, il ricorrente si limita a rilevare che la sua legittimazione sarebbe pacifica. A torto. Secondo la costante giurisprudenza, le decisioni con cui l'autorità di vigilanza rifiuta di esaminare il merito di una denuncia, la respinge o, come nella fattispecie, non vi dà seguito, non possono essere impugnate con un ricorso di diritto pubblico (DTF 121 I 42 consid. 2a e rinvii, 87 consid. 1a; cfr. anche DTF 125 I 394 consid. 3 in fine). Una procedura in materia di vigilanza è infatti volta anzitutto a garantire l'ordine e la disciplina all'interno dell'amministrazione; la denuncia di circostanze che giustificherebbero un intervento non basta a conferire qualità di parte e non permette quindi di esigere una decisione (DTF 109 Ia 251 consid. 3). Il denunciante non è in effetti leso nei suoi interessi giuridici (DTF 109 Ia 90, 102 Ib 81 consid. 3) e non ha veste di parte nella procedura disciplinare (DTF 102 Ib 84 consid. 3).
1.3.2 Il legislatore cantonale ha riservato al Consiglio della magistratura il potere disciplinare e di sorveglianza sui magistrati (art. 77 cpv. 1 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, LOG). La procedura in oggetto rientra nelle procedure in materia di vigilanza e pertanto, in quest'ambito, il denunciante non è legittimato a inoltrare un ricorso di diritto pubblico, giusta l'art. 88 OG (sentenza 1P.637/1995 del 22 dicembre 1995, consid. 2a e b, apparsa in RDAT I-1996 n. 6 pag. 29). Del resto, l'art. 83 cpv. 2 LOG nega espressamente al denunciante la qualità di parte nel procedimento disciplinare.
Il ricorrente non ha d'altra parte criticato il dispositivo della decisione impugnata attinente alla tassa di giustizia di fr. 250.-- posta a suo carico, possibilità che gli è concessa nella misura in cui potrebbe far valere che tale onere sarebbe contrario alla Costituzione per un motivo diverso dalla sua soccombenza nel merito (DTF 109 Ia 90).
2.
Ne segue che il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile per carenza di legittimazione.
Le spese processuali seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG), la domanda di assistenza giudiziaria dovendo essere respinta perché il ricorso non aveva manifestamente alcuna possibilità di esito favorevole (art. 152 cpv. 1 OG).
Per questi motivi, visto l'art. 36a OG, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.
3.
La tassa di giustizia di fr. 500.-- è posta a carico del ricorrente.
4.
Comunicazione al ricorrente, al Ministero pubblico e al Consiglio della Magistratura del Cantone Ticino.
Losanna, 24 febbraio 2005
In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il presidente: Il cancelliere: