BGer 4C.359/2004
 
BGer 4C.359/2004 vom 25.02.2005
Tribunale federale
{T 0/2}
4C.359/2004 /biz
Sentenza del 25 febbraio 2005
I Corte civile
Composizione
Giudici federali Corboz, presidente,
Klett, Nyffeler, Favre, Kiss,
cancelliera Gianinazzi.
Parti
A.________,
convenuta e ricorrente,
patrocinata dall'avv. Adriana Gomes Fernandes Eisenhardt,
contro
I.________,
attore e opponente,
patrocinato dall'avv. Jean-Maurice Jordi.
Oggetto
responsabilità fondata sulla fiducia, responsabilità contrattuale
ricorso per riforma contro la sentenza emanata il
31 agosto 2004 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Fatti:
A.
Il 21 gennaio 1997 I.________ ha sottoscritto un contratto d'investimento con C.________, società panamense facente capo a D.________, liberando nel contempo la somma di US$ 100'000.--, che avrebbe dovuto creare, mensilmente, importanti guadagni.
Le trattative precedenti la conclusione dell'accordo, così come la sottoscrizione dello stesso, hanno avuto luogo negli uffici della fiduciaria luganese A.________, la quale ha pure provveduto ad aprire un conto fiduciario su cui sono confluiti i capitali necessari all'investimento. Il 21 gennaio 1997 essa ha inoltre stipulato un contratto di mandato con I.________, nell'ambito del quale si è impegnata a trasferire a C.________ il denaro depositato sul citato conto e a ricevere a proprio nome la garanzia fornita dalla società panamense, prima di consegnarla al mandante.
Dopo il versamento delle prime quattro rate mensili d'interessi, per complessivi US$ 28'000.--, l'operazione si è fermata.
B.
Preso atto dell'impossibilità di ottenere la restituzione del capitale investito e il versamento del supplemento del 10% - che in base al contratto sarebbe stato pure dovuto in caso di inadempienza - il 28 giugno 1999 I.________ ha adito il Tribunale d'appello del Cantone Ticino onde ottenere da A.________ il pagamento US$ 110'000.--.
Egli ha convenuto in lite la fiduciaria nella sua veste di consulente, collettore per i capitali investiti ed organizzatrice dell'operazione, rimproverandole in particolare la mancata verifica della validità della garanzia fornita da C.________ (un atto di cessione secondario relativo a una quota di titoli del Tesoro USA), rivelatasi in seguito priva di valore.
A.________ si è opposta alla petizione asseverando di aver funto unicamente da collettore dei fondi dei clienti di D.________; nel ruolo da lei assunto non le competeva nessun obbligo di controllo in merito alle garanzie fornite a tutela del capitale investito.
Tale argomentazione è stata condivisa dai giudici del Tribunale d'appello, i quali, nella sentenza emanata il 31 agosto 2004, hanno respinto la tesi secondo cui la mancata verifica della validità della garanzia costituirebbe una violazione contrattuale da parte della convenuta, tale da innescarne la responsabilità. Essi hanno ciononostante pronunciato la condanna di A.________. Alla luce delle risultanze istruttorie, la Corte cantonale è infatti giunta alla conclusione che - nonostante l'assenza di un obbligo contrattuale in tal senso - la mancata verifica della validità della garanzia, assieme ad altre circostanze, era suscettibile di ingenerare una responsabilità extracontrattuale. Ponderate le rispettive colpe delle parti, il Tribunale d'appello ha infine ridotto di 1/3 la misura del risarcimento concesso all'attore. Donde l'accoglimento della petizione per US$. 66'666.-- (2/3 di 100'000.--) oltre interessi al 5% dal 5 dicembre 1997.
C.
Contro questa decisione A.________ è insorta dinanzi al Tribunale Federale, il 1° ottobre 2004, con un ricorso per riforma fondato sulla violazione degli art. 41 e 44 CO. In via principale ha postulato la modifica della sentenza impugnata nel senso della reiezione integrale della petizione, mentre in via subordinata ne ha proposto l'accoglimento parziale, limitatamente a US$ 5'333.--.
Con risposta 2 dicembre 2004 I.________ ha chiesto di respingere il gravame.
Diritto:
1.
Prima di esaminare le censure ricorsuali appare utile rammentare i principi che reggono il rimedio esperito.
Nella giurisdizione di riforma il Tribunale federale fonda il suo giudizio sui fatti così come sono stati accertati dall'ultima autorità cantonale, a meno che siano state violate disposizioni federali in materia di prove (quale ad esempio l'art. 8 CC), debbano venire rettificati accertamenti di fatto derivanti da una svista manifesta (art. 63 cpv. 2 OG) o si renda necessario un complemento degli stessi a norma dell'art. 64 OG (DTF 130 III 136 consid. 1.4 pag. 140). Tutte queste critiche e gli atti cui si riferiscono devono essere debitamente specificati (art. 55 cpv. 1 lett. b e d OG).
Fatte salve queste eccezioni, censure contro l'accertamento dei fatti e l'apprezzamento delle prove eseguiti dall'autorità cantonale sono improponibili, così come non si può far riferimento a circostanze non accertate nel giudizio impugnato, trattandosi di fatti nuovi (art. 55 cpv. 1 lett. c OG; DTF 130 III 102 consid. 2.2 pag. 106 con rinvii).
Chiamato a determinarsi su di un ricorso per riforma il Tribunale federale non può pronunciare oltre i limiti delle domande delle parti; esso non è per contro vincolato dai motivi ch'esse invocano (art. 63 cpv. 1 OG) né dal valore giuridico attribuito ai fatti dall'autorità cantonale (art. 63 cpv. 3 OG). Il Tribunale federale può dunque accogliere un ricorso per motivi diversi da quelli di cui si prevale la parte che ricorre, così come può respingerlo adottando un'argomentazione giuridica differente da quella esposta nel giudizio impugnato (DTF 130 III 136 consid. 1.4 pag. 140 con rinvii).
2.
Come anticipato nella parte dedicata all'esposizione dei fatti, la Corte cantonale ha escluso di poter imputare alla convenuta una violazione contrattuale per la mancata verifica della validità della garanzia messa a disposizione da C.________ In base al contratto di mandato sottoscritto il 21 gennaio 1997 la convenuta era unicamente tenuta a ricevere a suo nome la garanzia in questione - che, stando a quanto indicato nel contratto d'investimento concluso il medesimo giorno, sarebbe stata trasferita e consegnata all'attore - e pertanto non le era assolutamente fatto obbligo di effettuare verifiche o controlli particolari circa la validità della stessa o in merito alla bontà delle entità giuridiche che l'avevano fornita.
La convenuta è comunque stata condannata a risarcire il danno patito dall'attore. Richiamandosi alla giurisprudenza del Tribunale federale in materia di responsabilità fondata sulla fiducia, l'autorità ticinese ha infatti stabilito che la mancata verifica della validità della garanzia, assieme ad altre circostanze, era in ogni caso tale da fondare una responsabilità extracontrattuale a carico della convenuta, in particolare nella misura in cui gli ha fornito informazioni o assicurazioni errate.
3.
Sulla base della giurisprudenza in materia di responsabilità precontrattuale (culpa in contrahendo) il Tribunale federale ha sviluppato la cosiddetta responsabilità fondata sulla fiducia (responsabilité fondée sur la confiance, Vertrauenshaftung), che si presenta come un tipo di responsabilità indipendente, situata fra la responsabilità contrattuale e quella per atto illecito, le cui disposizioni possono se del caso tornare applicabili per analogia (Hans Peter Walter, La responsabilité fondée sur la confiance dans la jurisprudence du Tribunal fédéral, in: La responsabilité fondée sur la confiance - Vertrauenshaftung, Zurigo 2001, pag. 147-161, in particolare pag. 151 segg.).
Essa permette in particolare di imputare ad un terzo estraneo al contratto una responsabilità fondata (appunto) sulla fiducia ch'egli ha suscitato nel danneggiato e che ha poi deluso (DTF 130 III 345 consid. 2.1 con rinvii giurisprudenziali e riferimenti dottrinali; cfr. anche, fra tutti, Gauch/Schluep/Schmid/Rey, Schweizerisches Obligationenrecht Allgemeiner Teil, 8a ed. Zurigo 2003, n. 982a-982n pag. 201 segg., con numerosi riferimenti dottrinali). In altre parole, la responsabilità basata sulla fiducia interviene, di principio, in assenza di una responsabilità contrattuale, rispetto alla quale ha natura sussidiaria (cfr. Hans Peter Walter, Vertrauenshaftung im Umfeld des Vertrages, in: ZBJV 1996 pag. 273 segg., in particolare pag. 294).
Ciò significa che, qualora le parti abbiano validamente concluso un contratto, occorre in primo luogo sincerarsi che non vi sia alcuna responsabilità contrattuale.
4.
In concreto, stando a quanto accertato in sede cantonale, le parti non erano vincolate solamente dal mandato firmato il 21 gennaio 1997, ma anche da un contratto di deposito irregolare (cfr. art. 481 CO), avendo l'attore provveduto a far confluire i capitali necessari all'investimento su di un conto aperto presso la convenuta, che per quest'operazione ha incassato una commissione.
4.1 La posizione della convenuta può dunque essere equiparata a quella di una banca.
4.1.1 Ora, in linea di principio la banca che non è legata al suo cliente da un mandato di gestione del patrimonio - e che si limita ad eseguire degli ordini puntuali - non è tenuta a segnalargli i rischi che comporta un determinato investimento (DTF 119 II 333).
La tesi della convenuta, la quale - rammentata la sua estraneità all'operazione d'investimento messa in atto da D.________ - sostiene che la sua responsabilità sarebbe esclusa perché non le era stato esplicitamente chiesto di fornire una consulenza e di valutare l'operazione speculativa in atto, con tutto ciò che questo implicava, va in questo senso. Sennonché la giurisprudenza ammette anche in simili casi un dovere d'informazione - sgorgante dall'obbligo di diligenza e fedeltà sancito dalle norme sul mandato (art. 398 cpv. 2 CO) - qualora per la banca sia riconoscibile che il cliente non è consapevole dei rischi assunti (cfr. sentenza inc. 4C.108/2002 del 23 luglio 2002, pubblicata in Pra 2003 pag. 244 segg., consid. 2b) o qualora fra le parti vi sia una relazione di fiducia tale per cui il cliente può in buona fede aspettarsi di venir in ogni caso avvisato del pericolo connesso all'investimento da lui auspicato, anche senza averne fatto esplicita richiesta (cfr. sentenza inc. 4C. 410/1997 del 23 giugno 1998, pubblicata in SJ 1999 pag. 205 segg., consid. 3b).
4.1.2 Nella fattispecie in esame l'intervento della convenuta non si è limitato all'apertura del conto e al trasferimento del denaro secondo precise istruzioni del cliente. Dagli accertamenti effettuati in sede cantonale si evince che il suo coinvolgimento nell'operazione è stato tutt'altro che marginale.
I giudici cantonali hanno infatti accertato che nel 1996 l'attore, già cliente della convenuta, è stato invitato a recarsi presso i suoi uffici, dove è stato accolto da un funzionario della stessa, E.________, e da D.________. Sia i successivi colloqui, concernenti i dettagli dell'operazione, che la sottoscrizione dei contratti d'investimento e di mandato, sono avvenuti negli uffici della convenuta, alla presenza di un suo funzionario. In simili circostanze la convenuta non può dichiararsi completamente estranea all'operazione d'investimento. Il fatto di aver accettato che le trattative e la firma dei contratti si svolgessero nei suoi locali alla presenza di un suo funzionario, unitamente all'apertura di un conto sul quale far confluire i fondi destinati all'investimento, ha contribuito - trattandosi di un'importante fiduciaria svizzera, soggetta a vari controlli - a convincere l'attore della serietà e della fattibilità tecnica e operativa dell'operazione propostagli da D.________.
Si può pertanto affermare che fra le parti vi fosse una relazione di fiducia in virtù della quale l'attore poteva in buona fede attendersi che la convenuta lo avrebbe reso attento su eventuali rischi particolari connessi all'investimento in questione, anche se non richiesta.
Omettendo di segnalargli che in realtà non conosceva bene i partner dell'operazione né i dettagli dell'investimento stesso e, soprattutto, che non aveva verificato la validità della garanzia fornita né intendeva farlo, la convenuta ha pertanto violato il proprio obbligo di diligenza e fedeltà (art. 398 cpv. 2 CO).
4.2 Occorre ora stabilire se - come asserito dall'attore in petizione - la convenuta fosse tenuta a verificare la garanzia fornita da C.________.
Vista l'impossibilità di determinare la reale e concorde volontà delle parti quanto agli obblighi assunti dalla convenuta, i giudici ticinesi hanno proceduto ad un'interpretazione oggettiva del contratto di mandato sottoscritto il 21 gennaio 1997, ricercando il senso che ogni contraente poteva e doveva ragionevolmente attribuire alle dichiarazioni di volontà dell'altro (DTF 130 III 417 consid. 3.2 pag. 424). Osservato come in esso la convenuta non si fosse esplicitamente impegnata a verificare la garanzia fornita dalla società panamense, i giudici hanno negato la possibilità di rimproverarle una violazione del contratto.
4.2.1 L'interpretazione di un contratto giusta il principio dell'affidamento è una questione che concerne l'applicazione del diritto e può pertanto essere esaminata liberamente nella giurisdizione per riforma (DTF 130 III 417 consid. 3.2 pag. 425).
Dovendosi procedere all'interpretazione di dichiarazioni scritte, ci si riferisce in primo luogo al tenore delle stesse (DTF 129 III 702 consid. 2.4.1 pag. 707). La presenza di un testo chiaro non esclude tuttavia la possibilità di ricorrere ad altri criteri d'interpretazione. Dall'art. 18 cpv. 1 CO emerge infatti che le parole adoperate, quand'anche chiare, non sono necessariamente determinanti e che, al contrario, un'interpretazione puramente letterale è proibita. Anche se il tenore di una clausola contrattuale appare a prima vista chiaro, dalle altre condizioni menzionate dal contratto, dallo scopo perseguito dalle parti oppure ancora da altre circostanze può dunque risultare che il testo della menzionata clausola non restituisce con esattezza il senso dell'accordo (DTF 130 III 417 consid. 3.2 pag. 425). Oltre al testo ed al contesto in cui sono state formulate le dichiarazioni delle parti, vanno prese in considerazione - nella misura in cui sarebbero riconoscibili anche per un terzo - le circostanze che hanno preceduto o accompagnato la stipulazione del contratto (DTF 128 III 265 consid. 3a con rinvii; sull'interpretazione oggettiva delle dichiarazioni delle parti cfr. anche Corboz, Le contrat et le juge, in: Le contrat dans tous ses états, Berna 2004, pag. 269 segg., in particolare pag. 273-276).
4.2.2 Nel caso in esame l'accordo intervenuto fra le parti prevedeva espressamente l'incarico di trasferire i fondi necessari per l'investimento e quello di prendere in consegna la garanzia; una verifica della validità di tale documento non era per contro contemplata.
L'insieme delle circostanze che hanno caratterizzato la stipulazione del contratto di mandato induce nondimeno ad ammettere l'esistenza di un obbligo contrattuale in tal senso.
Il ruolo - significativo - svolto dalla convenuta nel quadro delle trattative che hanno condotto alla stipulazione del contratto d'investimento è già stato illustrato al considerando precedente. Si ribadisce inoltre che l'attore era stato contattato direttamente dalla convenuta in vista dell'investimento in questione. Ora, pur non potendosi affermare - sulla scorta dei fatti accertati nel giudizio impugnato - che la convenuta abbia indotto l'attore a credere che l'operazione si sarebbe svolta sotto il suo controllo, l'atteggiamento da lei assunto ha manifestamente influito significativamente sulla decisione di procedere all'investimento. Ne discende che l'attore poteva in buona fede ritenere che l'impegno di prendere in consegna dell'atto di garanzia, previsto dal contratto di mandato sottoscritto il 21 gennaio 1997, implicasse anche la verifica della sua validità.
4.3 Alla luce di quanto esposto, alla convenuta va ascritta una violazione grave dei suoi doveri contrattuali, suscettibile di giustificare la sua responsabilità per il danno patito dall'attore. D'un canto ha disatteso il dovere d'informazione che le incombeva nei confronti del suo cliente e dall'altro non ha ossequiato l'obbligo di verificare la garanzia fornita da C.________, assunto mediante la sottoscrizione del contratto di mandato.
Non è pertanto necessario far capo alla responsabilità fondata sulla fiducia.
5.
Con riferimento alla quantificazione del danno, la convenuta rimprovera alla Corte cantonale di essere incorsa in una svista manifesta ai sensi dell'art. 63 cpv. 2 OG, omettendo di tenere conto del fatto che l'operazione ha fruttato all'attore US$ 28'000.--, che dovrebbero venire dedotti dall'importo riconosciutogli.
L'attore si oppone a questa richiesta rilevando che la citata somma non gli è stata versata a titolo di restituzione (parziale) del capitale investito, bensì a titolo di guadagno. Conclude affermando che, a suo modo di vedere, avrebbe potuto chiedere, oltre alla restituzione del capitale investito, anche il risarcimento del mancato guadagno.
5.1 Per costante dottrina e giurisprudenza il danno si definisce - nel senso giuridico del termine - come una diminuzione involontaria del patrimonio netto; esso corrisponde alla differenza fra lo stato attuale del patrimonio del danneggiato e quello presumibile se l'evento dannoso non si fosse prodotto (DTF 129 III 331 consid. 2.1; Gauch/Schluep/Schmid/Rey, op. cit., n. 2652 segg. pag. 99).
Qualora il danno sia da ricondursi ad una violazione contrattuale il danneggiato può pretendere il risarcimento del cosiddetto interesse positivo; in altre parole egli ha diritto alla differenza fra lo stato attuale del suo patrimonio e quello presumibile qualora il contratto fosse stato correttamente adempiuto (Gauch/Schluep/Schmid/Rey, op. cit., n. 2723).
5.2 Contrariamente a quanto asserito nella risposta al ricorso, l'attore non può esigere il versamento dell'importo che avrebbe percepito qualora l'investimento fosse andato a buon fine: la convenuta non ha sottoscritto il contratto d'investimento.
Se avesse ossequiato i suoi obblighi di mandataria, essa avrebbe constatato che la garanzia fornita dalla società panamense era senza valore e, di conseguenza, l'attore non avrebbe proceduto al noto investimento. Egli deve pertanto venir posto nella situazione in cui si troverebbe qualora l'investimento di US$ 100'000.-- non si fosse mai realizzato. Ciò significa che gli utili conseguiti in relazione all'affare devono essere computati, così come richiesto dalla convenuta. Non si tratta tuttavia di una svista manifesta ai sensi dell'art. 63 cpv. 2 OG, dato che l'accertamento della Corte cantonale circa l'importo guadagnato è esatto (sulla nozione di svista manifesta cfr. DTF 115 II 399 consid. 2a). Si tratta piuttosto di un errore nell'applicazione dei principi che reggono il calcolo del danno.
La convenuta non può per contro essere seguita laddove pretende di dedurre la somma di US$ 28'000.-- dall'importo finale riconosciuto all'attore dalle autorità cantonali in esito alla ponderazione delle rispettive colpe, ai fini del giudizio sulla misura del risarcimento.
Il danno patito dall'attore ammonta dunque a US$ 72'000.--.
6.
Nell'ultima parte del gravame la convenuta critica sommariamente l'applicazione delle norme sulla misura del risarcimento (art. 43 e 44 CO) e in particolare la ponderazione delle rispettive colpe contenuta nella sentenza cantonale, che a suo modo di vedere dovrebbe essere rivista, con una riduzione dei 2/3 del risarcimento concesso all'attore.
6.1 Giusta l'art. 44 cpv. 1 CO - applicabile anche in ambito contrattuale, in virtù del rinvio di cui all'art. 99 cpv. 3 CO - il giudice può ridurre o anche negare il risarcimento se il danneggiato ha consentito all'atto dannoso o delle circostanze per le quali egli è responsabile hanno contribuito a cagionare o aggravare il danno o a peggiorare altrimenti la posizione dell'obbligato.
Questa norma concede al giudice del merito un ampio potere d'apprezzamento, che per giurisprudenza invalsa viene riesaminato con riserbo. Il Tribunale federale interviene solamente quando la decisione si scosta senza motivo dai principi stabiliti da dottrina e giurisprudenza in materia di libero apprezzamento, si fonda su fatti che nel caso particolare non avevano importanza alcuna oppure, al contrario, quando non si è tenuto conto di elementi che avrebbero dovuto essere presi in considerazione (DTF 129 III 715 consid. 4.4 pag. 725 con rinvii).
6.2 A sostegno della sua richiesta la convenuta ribadisce ancora una volta, invano, di non essersi obbligata contrattualmente a effettuare verifiche o controlli particolari circa la validità della garanzia o in merito alla bontà delle entità giuridiche che l'avevano fornita e ripete che non era tenuta a conoscere i dettagli dell'investimento proposto da D.________, tanto più che l'attore non le aveva mai chiesto una consulenza in tal senso. Quest'ultimo era d'altro canto ben consapevole della natura altamente speculativa dell'investimento, del quale si è assunto l'intera responsabilità.
6.3 Sennonché questa dichiarazione non può vincolare l'attore, poiché - come esposto al consid. 4.1.2 - quando l'ha sottoscritta era all'oscuro di circostanze rilevanti, che la convenuta gli aveva sottaciuto in grave violazione dei suoi obblighi contrattuali (art. 100 cpv. 1 CO).
Per il resto, si osserva che gli argomenti semplicemente elencati dalla convenuta non inducono a ritenere che, nella sua dettagliata ponderazione, l'autorità cantonale si sia scostata senza motivo dai principi stabiliti da dottrina e giurisprudenza. Il tribunale d'appello ha riconosciuto all'attore una concolpa non indifferente. Innanzitutto egli ha agito affrettatamente. In secondo luogo, egli avrebbe potuto intuire il rischio insito in un investimento come quello concretamente prospettato, che, nella misura in cui prevedeva profitti dell'ordine del 10% mensile rispettivamente, in caso di inadempienza dei mutuatari, un risarcimento pari al 110% doveva senz'altro essere considerato di carattere speculativo. Non solo, egli si era informato unicamente della reputazione della convenuta, senza preoccuparsi di conoscere D.________ o le persone giuridiche che avrebbero partecipato all'operazione. Per finire, non era nemmeno al corrente, se non in modo vago, del genere d'investimenti che sarebbero stati effettuati negli Stati Uniti. Malgrado ciò ha sottoscritto un documento in cui si assumeva una piena responsabilità dell'investimento.
6.4 Da quanto esposto emerge che l'attore ha effettivamente agito con una certa leggerezza.
Ciò non toglie che, come ritenuto dalla Corte cantonale, la colpa della convenuta risulta predominante: essa non ha ossequiato il contratto di mandato che la vincolava all'attore e - sfruttando anche la sua reputazione - lo ha indotto a confidare nella fattibilità dell'operazione. I giudici ticinesi hanno inoltre menzionato, a ragione, il fatto che lei stessa ha successivamente - ma pur sempre prima che il denaro degli investitori fosse inviato negli Stati uniti - concluso un contratto d'investimento speculare con H.________, che prevedeva un incredibile tasso d'interesse mensile del 40%, di cui una percentuale era a suo favore. Ora, questo elemento avrebbe dovuto indurla a dubitare delle affermazioni fornite da D.________ rispettivamente a effettuare ulteriori controlli che, se messi in atto - ciò che è stato fatto tardivamente, dopo la sospensione dei versamenti mensili - avrebbero permesso di smascherare l'inconsistenza dell'operazione da lui proposta. Non da ultimo, la Corte cantonale ha rilevato come lo stesso funzionario che ha seguito l'intero affare abbia ammesso che, confrontato con un contratto che gli prospettava guadagni del 40% mensili, mai avrebbe messo a disposizione i suoi soldi. Ciononostante ha fatto in modo che la convenuta lo sottoscrivesse.
In simili circostanze la decisione di ridurre il risarcimento concesso all'attore di 1/3 - e non dei 2/3, come richiesto dalla convenuta - può essere condivisa.
7.
In conclusione, la decisione impugnata deve venire annullata e modificata a causa dell'errore commesso dalla Corte cantonale nel calcolo del danno, omettendo di considerare il guadagno conseguito dall'attore.
L'importo a suo favore viene pertanto ridotto a US$ 48'000.-- (2/3 di US$ 72'000.--).
8.
Gli oneri processuali seguono la reciproca soccombenza (art 156 cpv. 3 e 159 cpv. 3 OG).
Posto come la convenuta abbia ottenuto la riduzione di circa ¼ della somma concessa alla controparte, gli oneri processuali vanno posti a suo carico in ragione dei ¾.
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Il ricorso è parzialmente accolto e i punti I e II del dispositivo della sentenza 31 agosto 2004 della II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino sono annullati.
1.1 Il punto I del dispositivo è riformato come segue:
I. La petizione 28 giugno 1999 è parzialmente accolta.
§. Di conseguenza A.________, Lugano, è condannata a pagare a I.________, Cenate Sopra (I), la somma di US$ 48'000.-- oltre interessi al 5% dal 5 dicembre 1997.
1.2 La causa è rinviata alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino per nuova decisione sulle spese giudiziarie e sulle ripetibili.
2.
La tassa di giustizia di fr. 5'000.-- è posta a carico della convenuta per ¾ (ovvero fr. 3'750.--) e per il rimanente (ovvero fr. 1'250.--) a carico dell'attore. La convenuta rifonderà inoltre all'attore fr. 3'000.-- per ripetibili ridotte della sede federale.
3.
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 25 febbraio 2005
In nome della I Corte civile
del Tribunale federale svizzero
Il presidente: La cancelliera: