BGer 2P.133/2004 |
BGer 2P.133/2004 vom 07.03.2005 |
Tribunale federale
|
{T 0/2}
|
2P.133/2004 /biz
|
Sentenza del 7 marzo 2005
|
II Corte di diritto pubblico
|
Composizione
|
Giudici federali Merkli, presidente,
|
Hungerbühler, Wurzburger,
|
cancelliera Ieronimo Perroud.
|
Parti
|
A.________,
|
B.________,
|
A.C.________ e B.C.________,
|
ricorrenti,
|
contro
|
Comune di Bioggio, rappresentato dal Municipio,
|
6934 Bioggio,
|
Tribunale di espropriazione del Cantone Ticino,
|
via Bossi 3, 6901 Lugano.
|
Oggetto
|
contributi provvisori di costruzione per opere
|
di canalizzazione e depurazione delle acque,
|
ricorso di diritto pubblico contro le decisioni LALIA 84/2002 e LALIA 85/2002 emesse il 20 aprile 2004
|
dal Tribunale di espropriazione del Cantone Ticino.
|
Fatti:
|
A.
|
Con risoluzione del 19 aprile 1999 il Consiglio comunale di Bioggio ha adottato il piano generale di smaltimento (PGS), in sostituzione del piano generale delle canalizzazioni (PGC) in vigore dal 1972. Nel contempo ha autorizzato il prelievo di contributi di costruzione nella misura del 70% del costo delle sole opere compiute e da compiersi dopo il 1994. Il Municipio di Bioggio ha quindi inoltrato al Consiglio di Stato del Cantone Ticino un'istanza di esonero dal prelievo dei citati contributi per le infrastrutture realizzate tra il 1975 e il 1993 incluso. Il PGS è stato approvato dal Dipartimento del territorio, Sezione della protezione dell'aria e dell'acqua, il 7 marzo 2000. L'istanza di esonero è stata invece respinta dal Consiglio di Stato il 27 giugno 2000. Il Municipio ha quindi ridefinito i dati di calcolo e, il 5 marzo 2001, il Consiglio comunale, dopo aver deciso di dedurre dal piano finanziario i costi delle opere consortili e le spese per le opere eseguite nel 1978, ha autorizzato il prelievo di contributi provvisori di costruzione nella misura del 60% della spesa residua, con una percentuale del 1.43% sul valore di stima. Dopo di che il Municipio ha dato avvio alla procedura per l'imposizione dei contributi provvisori di costruzione degli impianti comunali di canalizzazione e di depurazione delle acque, in virtù degli art. 96 e segg. della legge ticinese del 2 aprile 1975 d'applicazione della legge federale contro l'inquinamento delle acque dell'8 ottobre 1971 (LALIA). Esso ha quindi pubblicato, durante il periodo dal 18 febbraio al 19 marzo 2002, il prospetto dei contributi, inviando nel contempo ad ogni singolo proprietario interessato un estratto del medesimo.
|
B.
|
All'epoca A.________ era proprietario della parcella xxx, mentre A.C.________ e B.C.________ erano comproprietari in ragione di ½ ciascuno della parcella yyy. Per questi fondi il Municipio di Bioggio ha stabilito l'ammontare dei contributi provvisori a fr. 2'550.55, rispettivamente a complessivi fr. 4'886.90. I reclami presentati contro queste decisioni sono stati respinti con due decisioni del 20 agosto 2002. Le decisioni sono quindi state confermate su ricorso dal Tribunale di espropriazione del Cantone Ticino con due sentenze del 20 aprile 2004.
|
C.
|
Il 19 maggio 2004 A.C.________ e B.C.________, quali usufruttuari, e B.________, come nuovo proprietario del fondo yyy, nonché A.________, hanno presentato dinanzi al Tribunale federale un unico ricorso di diritto pubblico. Rimproverano alla Corte cantonale di non aver tenuto conto delle problematiche particolari della loro situazione e, richiamandosi ad un giudizio del Consiglio di Stato del 9 aprile 1991, adducono che non possono essere allacciati alla rete comunale delle fognature e, di conseguenza, che non possono essere chiamati a pagare i contributi esatti. In via subordinata domandano che il Municipio sia invitato a proporre un'altra soluzione sostenibile dal profilo finanziario affinché possano allacciarsi. Infine chiedono la sospensione del pagamento per un servizio non ricevuto ed asseriscono che un'ipoteca legale giusta l'art. 107 LALIA non può essere accesa per contributi provvisori.
|
Chiamati ad esprimersi, il Tribunale di espropriazione ticinese si è riconfermato nei motivi della sentenza impugnata e ne ha domandato la conferma, mentre il Municipio di Bioggio ha chiesto la reiezione in ordine e nel merito del gravame.
|
D.
|
Con decreto presidenziale del 1° giugno 2004 è stata respinta l'istanza di conferimento dell'effetto sospensivo contenuta nel ricorso.
|
Diritto:
|
1.
|
Il Tribunale federale si pronuncia d'ufficio e con pieno potere d'esame sull'ammissibilità del rimedio sottopostogli (DTF 129 III 107 consid. 1 e richiami).
|
1.1 L'atto querelato è una decisione di ultima istanza cantonale (art. 104 cpv. 1 LALIA), impugnabile mediante ricorso di diritto pubblico fondato sulla pretesa violazione di norme costituzionali (art. 84 cpv. 1 lett. a OG). Detto rimedio è stato in concreto presentato tempestivamente (art. 89 cpv. 1 OG).
|
1.2 Secondo l'art. 88 OG il diritto di presentare un ricorso di diritto pubblico spetta ai privati che si trovano lesi nei loro diritti da decisioni che li riguardano personalmente o che rivestono carattere obbligatorio generale. La circostanza ch'essi avessero qualità di parte nella sede cantonale è irrilevante (DTF 123 I 279 consid. 3b; 121 I 267 consid. 2). Questo rimedio è quindi aperto solamente a chi è toccato dal provvedimento nei suoi interessi personali e giuridicamente protetti (DTF 126 I 81 consid. 3b; 116 Ia 177 consid. 3a).
|
La legittimazione di A.________, proprietario colpito in maniera diretta nei suoi interessi giuridicamente protetti, è pacifica e non dà adito a dubbi. Per quanto li concerne A.C.________, B.C.________ ed B.________ si limitano a presentarsi quali usufruttuari, rispettivamente proprietario del fondo yyy, senza fornire alcuna delucidazione sulle modalità del trapasso di proprietà (dalla sentenza contestata risulta che A.C.________ e B.C.________ erano i proprietari del fondo in questione) né spiegazioni riguardo all'usufrutto, di cui ora dichiarano di godere. Sennonché, giusta l'art. 97 LALIA sono soggetti all'imposizione il proprietario di fondi serviti o che possono essere serviti dall'opera (lett. a) e il titolare di diritti reali limitati che ritrae dall'opera un incremento di valore del suo diritto (lett. b). Nel caso concreto, a prima vista, tutti i ricorrenti sembrano quindi essere legittimati ad agire. Non occorre tuttavia approfondire il quesito, dato che, per i motivi esposti di seguito, il gravame, in quanto ammissibile, va comunque respinto.
|
1.3 Eccettuati casi qui non realizzati, il ricorso di diritto pubblico ha funzione meramente cassatoria. In quanto i ricorrenti chiedono più del semplice annullamento della decisione impugnata, il gravame è inammissibile (DTF 129 I 129 consid. 1.2.1; 126 II 377 consid. 8c e riferimenti).
|
1.4 I ricorrenti rimproverano alla Corte cantonale di non aver indicato i termini e le vie di ricorso. A torto. Al riguardo va ricordato che il ricorso di diritto pubblico non comporta una semplice continuazione della procedura cantonale, ma costituisce un rimedio di diritto indipendente e straordinario che apre una nuova procedura, volta a far esaminare se la decisione dell'ultima istanza cantonale, di per sé definitiva, violi i diritti costituzionali dei cittadini (DTF 118 III 37 consid. 2a e riferimenti).
|
2.
|
Il ricorso di diritto pubblico sottostà a severe esigenze di motivazione. Il ricorrente deve indicare, oltre ai fatti essenziali, i diritti costituzionali o le norme giuridiche che pretende lesi e deve spiegare in cosa consiste la violazione (art. 90 cpv. 1 lett. b OG; sul cosiddetto "principio dell'allegazione" in generale cfr. DTF 117 Ia 393 consid. 1c). In altri termini, il ricorso deve sempre contenere una chiara ed esauriente motivazione giuridica dalla quale si possa dedurre se, e in quale misura, la decisione impugnata lede i diritti costituzionali invocati dalla parte ricorrente (DTF 110 Ia 1 consid. 2a; cfr. pure DTF 127 I 38 consid. 3c; 126 I 235 consid. 2a; 126 III 524 consid. 1c, 534 consid. 1b; 125 I 492 consid. 1b e rinvii). Il ricorrente non può semplicemente affermare che il giudizio impugnato sarebbe arbitrario o limitarsi a formulare una critica generica o di carattere appellatorio, come se il Tribunale federale fosse un'istanza abilitata a rivedere liberamente il fatto e il diritto e a ricercare la corretta interpretazione e applicazione della normativa cantonale (DTF 107 Ia 186 consid. 2b). Egli deve indicare in modo compiuto e preciso quali norme o principi generali del diritto sono stati applicati in modo manifestamente errato, oppure non sono stati applicati, e specificare perché l'atto impugnato è palesemente insostenibile, in aperto contrasto con la situazione effettiva, fondato su una svista manifesta oppure in urto palese con il sentimento di giustizia ed equità (sulla nozione di arbitrio, cfr. DTF 127 I 54 consid. 2b, 60 consid. 5a e relativi riferimenti). La cognizione del Tribunale federale è dunque limitata alle censure di natura costituzionale esplicitamente sollevate dal ricorrente.
|
3.
|
3.1 I ricorrenti rimproverano al Tribunale di espropriazione di non aver tenuto conto della problematica particolare del loro caso. Richiamandosi alla decisione del Consiglio di Stato del 9 aprile 1991 (emanata quando era in vigore il PGC) la quale, da un lato, annullava l'obbligo loro imposto di allacciarsi alle canalizzazioni a monte dei loro fondi, siccome era prevista all'epoca la costruzione di canalizzazioni a valle e un allacciamento alle medesime risultava essere la soluzione la più convincente e, dall'altro, li autorizzava ad utilizzare nel frattempo il loro pozzo perdente, gli insorgenti sostengono che, tenuto conto del notevole dislivello, del lungo tratto di distanza nonché dei costi eccessivi che dovrebbero sopportare, non possono ora essere obbligati ad allacciarsi a monte (la canalizzazione a valle essendo stata soppressa nel PGS vigente) e, di conseguenza, nemmeno a versare contributi. Affermano di non ritrarre alcun incremento di valore dall'opera comunale e fanno valere di aver dovuto effettuare importanti investimenti per predisporre un'adeguata evacuazione delle acque sulla base dell'allora vigente PGC mediante il pozzo perdente maggiorato imposto dal Municipio.
|
3.2 In concreto è dubbio che una simile motivazione soddisfi le esigenze poste dall'art. 90 cpv. 1 lett. b OG (cfr. consid. 2). Quand'anche si volesse da ciò prescindere, va osservato che le argomentazioni sollevate dai ricorrenti sono prive di pertinenza. In primo luogo si rileva che dinanzi al Tribunale di espropriazione essi si sono limitati a menzionare la situazione particolare dei loro fondi, senza tuttavia sollevare precise censure in proposito, i loro argomenti giuridici riferendosi manifestamente ad altri quesiti specificatamente elencati. Essi non possono quindi formulare critiche al riguardo (sull'argomento, cfr. DTF 118 III 37 consid. 2a). Ciò posto è d'uopo innanzitutto osservare che il giudizio governativo prevedeva unicamente una situazione transitoria: un allacciamento avrebbe comunque dovuto essere effettuato non appena sarebbe stato costruito il tratto di canalizzazione a valle dei fondi interessati. Occorre poi rammentare che nella già citata decisione governativa del 9 aprile 1991 era stata espressamente riservata la facoltà delle competenti autorità comunali di modificare, nelle forme e nelle modalità previste dalla legge determinante, il proprio PGC, segnatamente di sopprimere dallo stesso il tratto di canalizzazione previsto a valle dei fondi dei ricorrenti. Ciò che è stato fatto quando, con risoluzione del 19 aprile 1999, il Consiglio comunale di Bioggio ha adottato il PGS (in sostituzione del PGC), risoluzione che - come rilevato dal Municipio nella propria risposta - i ricorrenti non hanno tempestivamente contestato. È quindi invano che essi si richiamano alla decisione governativa del 9 aprile 1991.
|
4.
|
4.1 Oggetto del contendere sono contributi provvisori di costruzione per opere di canalizzazione e depurazione delle acque, cioè contributi mediante i quali il proprietario fondiario deve compensare il vantaggio - cioè la possibilità di collegare il proprio fondo alla rete comunale delle fognature - che deriva per lui dalla costruzione degli impianti comunali di canalizzazione e di depurazione delle acque. Giusta l'art. 96 cpv. 1 LALIA, il Comune deve imporre contributi di costruzione per l'esecuzione degli impianti comunali (cfr. anche l'art. 55 lett. c LALIA). I contributi dei proprietari devono coprire i costi di costruzione della rete delle canalizzazioni in una misura non inferiore al 60% né superiore all'80% del costo effettivo (art. 96 cpv. 2 LALIA). Soggetti all'imposizione sono il proprietario dei fondi serviti o che possono essere serviti dall'opera e il titolare di diritti reali limitati che ritrae dall'opera un incremento di valore del suo diritto (art. 97 lett. a e b LALIA). Incombe al Municipio delimitare il comprensorio d'imposizione (art. 98 LALIA) nonché prelevare i contributi, i quali possono essere provvisori (e vengono calcolati, tra l'altro, sulla base del costo preventivo dell'opera, cfr. art. 99 cpv. 1 prima frase LALIA) oppure definitivi (e sono allora calcolati, tra l'altro, sulla base del costo consuntivo dell'opera, cfr. art. 99a cpv. 1 prima frase LALIA). In entrambi i casi i contributi non possono superare il 3% del valore di stima dei fondi (art. 99 cpv. 2 LALIA). A garanzia del pagamento spetta al Comune un'ipoteca legale a carico del fondo per cui il contributo è stato imposto, la cui iscrizione decade entro un anno dal giudizio definitivo sull'importo del contributo (art. 107 cpv. 1 e 4 LALIA).
|
4.2 Come emerge dalla sentenza impugnata oggetto di disamina sono contributi provvisori, i quali vengono percepiti prima della conclusione delle opere di canalizzazione per consentirne il finanziamento e che sono calcolati sulla base del costo preventivo ed in proporzione al valore ufficiale di stima, ritenuto che la somma dei singoli contributi non può superare il 3% del valore di stima in vigore al momento dell'ultima pubblicazione del prospetto. Non è invece in discussione l'obbligo in quanto tale di allacciarsi alla rete comunale delle fognature, il quale - sia rilevato di transenna - è imperativamente previsto dalla legislazione federale, segnatamente dagli art. 10 cpv. 1 lett. a ed 11 cpv. 1 e 2 lett. a della legge federale del 24 gennaio 1991 sulla protezione delle acque [LPAc; RS 814.20] quando, come in concreto ed esposto di seguito, i fondi sono situati nella zona edificabile, nonché dalla normativa cantonale determinante, cioè dall'art. 44 LALIA (cfr. ugualmente l'art. 94 cpv. 2 lett. c LALIA).
|
4.3 Nel giudizio contestato i giudici cantonali, dopo aver rilevato che il comprensorio imponibile corrispondeva ai limiti del PGS, il quale ricalcava la zona edificabile del piano regolatore del Comune, hanno ricordato che il principio dell'assoggettamento e il contributo come tali non erano condizionati all'avvenuto compimento dell'opera né all'appartenenza del fondo ad uno specifico bacino imbrifero e nemmeno all'allacciamento effettivo alla canalizzazione. Essendo i contributi esigibili sin dall'inizio dei lavori (art. 105 e 106 LALIA), occorreva ed era invece sufficiente che il fondo appartenesse al comprensorio imponibile delimitato dal PGS. Secondo la Corte cantonale, era parimenti irrilevante che un fondo fosse edificato o no, siccome il valore di stima già considerava la sua peculiare natura, di modo che non vi era motivo di attuare un'ulteriore distinzione riconducibile allo sfruttamento dei terreni, fossero essi residenziali, industriali, artigianali o prativi. I giudici ticinesi hanno poi precisato che le canalizzazioni non servivano soltanto gli scarichi delle acque luride, bensì erano finalizzate anche ad assorbire le acque meteoriche le quali potevano provenire da semplici tettoie, superfici adibite a strada, posteggi o prati. Infine hanno rilevato che le canalizzazioni non andavano costruite a seconda delle sollecitazioni che in dato momento provenivano dalle proprietà allacciate o che potevano essere allacciate, bensì dovevano tener conto della potenziale raccolta di acque di scarico. Orbene, una simile argomentazione non appare manifestamente insostenibile, anzi risulta provvista di fondamento oggettivo, e va pertanto condivisa. Infatti non appare inficiata d'arbitrio l'opinione secondo cui il principio dell'assoggettamento e il contributo come tali non dipendono dall'allacciamento effettivo alla canalizzazione, poiché è sufficiente che il fondo appartenga al comprensorio imponibile delimitato dal PGS - ciò che è manifestamente il caso dei mappali dei qui ricorrenti - ma corrisponde invero al tenore della normativa applicabile in concreto. Al riguardo ci si può limitare a ricordare che i contributi litigiosi possono essere prelevati, in via di principio, già al momento in cui il proprietario ha la possibilità di allacciare il suo fondo alle infrastrutture, come emerge peraltro chiaramente dal tenore dell'art. 97 LALIA: la circostanza che il fondo sia allacciato o no non è quindi determinante. Infine, si può aggiungere che nonostante l'esistenza del pozzo perdente, l'allacciamento all'impianto collettivo fognante appare essere l'unico modo per garantire una corretta depurazione delle acque e permette per di più di evitare eventuali problemi dovuti, ad esempio, ad un cattivo funzionamento dell'installazione privata.
|
4.4 Visto quanto precede, il ricorso di diritto pubblico, nella misura in cui è ammissibile, dev'essere respinto.
|
5.
|
Le spese seguono la soccombenza e vengono poste in parti uguali a carico dei ricorrenti, con vincolo di solidarietà (art. 156 cpv. 1 e 7, 153 e 153a OG). Al Comune resistente, il quale non si è fatto assistere da un avvocato, e ad autorità vincenti non vanno accordate ripetibili per la sede federale (art. 159 cpv. 1 e 2 OG).
|
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
|
1.
|
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
|
2.
|
La tassa di giustizia di fr. 2'000.-- è posta a carico dei ricorrenti, con vincolo di solidarietà.
|
3.
|
Comunicazione ai ricorrenti, al Municipio di Bioggio e al Tribunale di espropriazione del Cantone Ticino.
|
Losanna, 7 marzo 2005
|
In nome della II Corte di diritto pubblico
|
del Tribunale federale svizzero
|
Il presidente: La cancelliera:
|