BGer 5P.59/2005 |
BGer 5P.59/2005 vom 07.03.2005 |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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5P.59/2005 /biz
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Sentenza del 7 marzo 2005
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II Corte civile
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Composizione
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Giudici federali Raselli, presidente,
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Nordmann, Marazzi,
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cancelliere Piatti.
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Parti
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A.________,
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ricorrente,
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contro
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1. B.________,
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2. C.________,
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3. D.________,
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4. E.________,
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5. F.________,
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6. G.________,
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7. H.________,
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8. I.________,
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9. J.________,
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10. K.________,
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opponenti,
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tutti patrocinati dall'avv. Raffaele Bernasconi,
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I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, via Bossi 3, casella postale 45853, 6901 Lugano.
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Oggetto
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art. 9 Cost. etc. (proprietà; ripetibili),
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ricorso di diritto pubblico contro la sentenza emanata
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il 22 dicembre 2004 dalla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
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1.
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Fra A.________, da un lato, e B.________ e C.________, D.________ e E.________, F.________, G.________, H.________, I.________ e J.________ e K.________, dall'altro, è pendente una causa di vicinato e un procedimento esecutivo innanzi al Pretore del distretto di Lugano. Con sentenza 22 dicembre 2004 la I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto una domanda con cui A.________ ha chiesto la ricusa del Pretore e ha condannato l'istante sia al pagamento degli oneri processuali, sia al versamento di fr. 1000.-- di ripetibili.
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2.
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Con ricorso di diritto pubblico del 7 febbraio 2005 A.________ ha impugnato la predetta decisione per quanto attiene all'attribuzione di ripetibili. Sostiene che le stesse sarebbero ingiustificate, perché l'avvocato delle controparti non avrebbe prodotto le relative procure.
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Non sono state chieste risposte.
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3.
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Dagli atti risulta che la sentenza cantonale, inviata all'indirizzo di X.________ indicato dal ricorrente sulla sua domanda di ricusa, è stata ricevuta il 28 dicembre 2004. Interpellato sulla tempestività del gravame, il ricorrente - con scritto 19 febbraio 2005 - non contesta la notifica al domicilio ticinese, indicando addirittura che questa sarebbe intervenuta il 27 dicembre 2004 alla persona a cui ha conferito il mandato di prendere in consegna la posta. Egli indica però di essere unicamente venuto a conoscenza dell'intero contenuto della sentenza impugnata il 10 gennaio 2005: ciò a causa delle vacanze della persona incaricata di coordinare la sua corrispondenza in Germania, delle festività, dell'operazione a cui ha dovuto sottoporsi, dei suoi problemi di vista e della necessità di procurarsi una traduzione in lingua tedesca. Da tali circostanze il ricorrente deduce che la decisione impugnata gli sia stata notificata solo il 10 gennaio 2005 e ritiene il ricorso consegnato alla posta tedesca il 7 febbraio 2005 tempestivo.
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4.
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Giusta l'art. 89 cpv. 1 OG il ricorso di diritto pubblico dev'essere depositato presso il Tribunale federale entro trenta giorni dalla comunicazione, secondo il diritto cantonale, della decisione impugnata. Tuttavia, salvo in materia penale e di esecuzione e fallimenti (art. 34 cpv. 2 OG), i termini stabiliti dalla legge non decorrono dal 18 dicembre al 1° gennaio incluso (art. 34 cpv. 1 lett. c OG). Le operazioni processuali devono inoltre essere compiute entro il termine e gli atti devono pervenire all'autorità competente, ovvero essere stati consegnati, al suo indirizzo, alla Posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera, l'ultimo giorno del termine al più tardi (art. 32 cpv. 1 OG).
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Nella fattispecie decisivo risulta che la sentenza impugnata sia stata inviata all'indirizzo indicato dallo stesso ricorrente sulla sua domanda di ricusa e consegnata alla persona a cui questi ha affidato il mandato di ricevere la sua posta. Atteso che tale notifica è intervenuta durante un periodo di ferie giudiziarie, il termine di ricorso è iniziato a decorrere il 2 gennaio 2005. Ne segue che, facendo consegnare unicamente il 7 febbraio 2005 alla posta germanica il suo ricorso di diritto pubblico, il ricorrente non ha manifestamente rispettato il termine di ricorso di 30 giorni previsto dall'art. 89 cpv. 1 OG. Le circostanze descritte dal ricorrente non costituiscono infatti un motivo di sospensione dei termini previsto dalla legge. Anche una restituzione per inosservanza del termine ai sensi dell'art. 35 cpv. 1 OG - dal ricorrente invero neppure postulata - dovrebbe essere di primo acchito esclusa, atteso che le difficoltà addotte sono cessate quando non era nemmeno trascorso un terzo del termine di ricorso e che il ricorrente non indica alcun ostacolo che gli avrebbe impedito di agire tempestivamente dopo aver preso conoscenza della sentenza impugnata.
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5.
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Da quanto precede discende che il ricorso si rivela tardivo e come tale dev'essere dichiarato inammissibile. La tassa di giustizia segue la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG).
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Per questi motivi, visto l'art. 36a OG, il Tribunale federale pronuncia:
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1.
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Il ricorso è inammissibile.
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2.
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La tassa di giustizia di fr. 500.-- è posta a carico del ricorrente.
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3.
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Comunicazione al ricorrente, al patrocinatore delle controparti e alla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Losanna, 7 marzo 2005
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In nome della II Corte civile
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del Tribunale federale svizzero
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Il presidente: Il cancelliere:
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