BGer 5P.59/2005
 
BGer 5P.59/2005 vom 07.03.2005
Tribunale federale
{T 0/2}
5P.59/2005 /biz
Sentenza del 7 marzo 2005
II Corte civile
Composizione
Giudici federali Raselli, presidente,
Nordmann, Marazzi,
cancelliere Piatti.
Parti
A.________,
ricorrente,
contro
1. B.________,
2. C.________,
3. D.________,
4. E.________,
5. F.________,
6. G.________,
7. H.________,
8. I.________,
9. J.________,
10. K.________,
opponenti,
tutti patrocinati dall'avv. Raffaele Bernasconi,
I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, via Bossi 3, casella postale 45853, 6901 Lugano.
Oggetto
art. 9 Cost. etc. (proprietà; ripetibili),
ricorso di diritto pubblico contro la sentenza emanata
il 22 dicembre 2004 dalla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
1.
Fra A.________, da un lato, e B.________ e C.________, D.________ e E.________, F.________, G.________, H.________, I.________ e J.________ e K.________, dall'altro, è pendente una causa di vicinato e un procedimento esecutivo innanzi al Pretore del distretto di Lugano. Con sentenza 22 dicembre 2004 la I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto una domanda con cui A.________ ha chiesto la ricusa del Pretore e ha condannato l'istante sia al pagamento degli oneri processuali, sia al versamento di fr. 1000.-- di ripetibili.
2.
Con ricorso di diritto pubblico del 7 febbraio 2005 A.________ ha impugnato la predetta decisione per quanto attiene all'attribuzione di ripetibili. Sostiene che le stesse sarebbero ingiustificate, perché l'avvocato delle controparti non avrebbe prodotto le relative procure.
Non sono state chieste risposte.
3.
Dagli atti risulta che la sentenza cantonale, inviata all'indirizzo di X.________ indicato dal ricorrente sulla sua domanda di ricusa, è stata ricevuta il 28 dicembre 2004. Interpellato sulla tempestività del gravame, il ricorrente - con scritto 19 febbraio 2005 - non contesta la notifica al domicilio ticinese, indicando addirittura che questa sarebbe intervenuta il 27 dicembre 2004 alla persona a cui ha conferito il mandato di prendere in consegna la posta. Egli indica però di essere unicamente venuto a conoscenza dell'intero contenuto della sentenza impugnata il 10 gennaio 2005: ciò a causa delle vacanze della persona incaricata di coordinare la sua corrispondenza in Germania, delle festività, dell'operazione a cui ha dovuto sottoporsi, dei suoi problemi di vista e della necessità di procurarsi una traduzione in lingua tedesca. Da tali circostanze il ricorrente deduce che la decisione impugnata gli sia stata notificata solo il 10 gennaio 2005 e ritiene il ricorso consegnato alla posta tedesca il 7 febbraio 2005 tempestivo.
4.
Giusta l'art. 89 cpv. 1 OG il ricorso di diritto pubblico dev'essere depositato presso il Tribunale federale entro trenta giorni dalla comunicazione, secondo il diritto cantonale, della decisione impugnata. Tuttavia, salvo in materia penale e di esecuzione e fallimenti (art. 34 cpv. 2 OG), i termini stabiliti dalla legge non decorrono dal 18 dicembre al 1° gennaio incluso (art. 34 cpv. 1 lett. c OG). Le operazioni processuali devono inoltre essere compiute entro il termine e gli atti devono pervenire all'autorità competente, ovvero essere stati consegnati, al suo indirizzo, alla Posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera, l'ultimo giorno del termine al più tardi (art. 32 cpv. 1 OG).
Nella fattispecie decisivo risulta che la sentenza impugnata sia stata inviata all'indirizzo indicato dallo stesso ricorrente sulla sua domanda di ricusa e consegnata alla persona a cui questi ha affidato il mandato di ricevere la sua posta. Atteso che tale notifica è intervenuta durante un periodo di ferie giudiziarie, il termine di ricorso è iniziato a decorrere il 2 gennaio 2005. Ne segue che, facendo consegnare unicamente il 7 febbraio 2005 alla posta germanica il suo ricorso di diritto pubblico, il ricorrente non ha manifestamente rispettato il termine di ricorso di 30 giorni previsto dall'art. 89 cpv. 1 OG. Le circostanze descritte dal ricorrente non costituiscono infatti un motivo di sospensione dei termini previsto dalla legge. Anche una restituzione per inosservanza del termine ai sensi dell'art. 35 cpv. 1 OG - dal ricorrente invero neppure postulata - dovrebbe essere di primo acchito esclusa, atteso che le difficoltà addotte sono cessate quando non era nemmeno trascorso un terzo del termine di ricorso e che il ricorrente non indica alcun ostacolo che gli avrebbe impedito di agire tempestivamente dopo aver preso conoscenza della sentenza impugnata.
5.
Da quanto precede discende che il ricorso si rivela tardivo e come tale dev'essere dichiarato inammissibile. La tassa di giustizia segue la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG).
Per questi motivi, visto l'art. 36a OG, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
La tassa di giustizia di fr. 500.-- è posta a carico del ricorrente.
3.
Comunicazione al ricorrente, al patrocinatore delle controparti e alla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 7 marzo 2005
In nome della II Corte civile
del Tribunale federale svizzero
Il presidente: Il cancelliere: