BGer 5C.263/2004
 
BGer 5C.263/2004 vom 08.03.2005
Tribunale federale
{T 0/2}
5C.263/2004 /viz
Sentenza dell'8 marzo 2005
II Corte civile
Composizione
Giudici federali Raselli, presidente,
Meyer, Hohl,
cancelliere Piatti.
Parti
A.________, ricorrente,
patrocinato dall'avv. Michele Franscini,
contro
B.________,
C.________,
D.________,
opponenti, patrocinati dall'avv. Brenno Brunoni,
Oggetto
competenza territoriale; provvedimenti assicurativi dell'eredità,
ricorso per nullità contro la sentenza emanata
l'8 novembre 2004 dalla I Camera civile del
Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Fatti:
A.
E.________, nata nel 1923 ed attinente di Ronco sopra Ascona, ha con un testamento olografo del 14 settembre 1997 in particolare istituito suoi eredi B.________, C.________, D.________ e A.________. Con successivo testamento olografo del 25 giugno 1998 ha istituito A.________ quale erede unico e disposto diversi legati. In un terzo testamento del 28 luglio 1998 ha nuovamente predisposto diversi legati fra l'altro in favore B.________, C.________, D.________ e designato A.________ suo erede universale sulla rimanenza. Il 29 ottobre 2000, dopo essere stata domiciliata a Muralto dall'aprile 1997, ha comunicato a tale Comune la sua partenza per il Principato di Monaco, dove aveva ottenuto un permesso di soggiorno temporaneo. Nel marzo 2003 E.________ è deceduta in Francia senza lasciare discendenti.
B.
In accoglimento di un'istanza di B.________, C.________ ed D.________ il Pretore della giurisdizione di Locarno Città ha ordinato il 29 agosto 2003 l'apposizione dei sigilli alle due proprietà per piani della defunta, la confezione di un inventario e l'amministrazione dell'eredità. Il Pretore ha pure invitato il notaio detentore dei predetti tre testamenti a procedere alla pubblicazione delle disposizioni di ultime volontà. Con sentenza 8 novembre 2004 la I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha confermato la decisione di primo grado respingendo, in quanto ricevibile, un appello con cui A.________ lamentava l'incompetenza territoriale del Pretore.
C.
Il 7 dicembre 2004 A.________ ha inoltrato al Tribunale federale sia un ricorso di diritto pubblico che un ricorso per nullità. Con il secondo rimedio postula l'annullamento della sentenza cantonale e l'accertamento dell'incompetenza territoriale e giurisdizionale della Pretura di Locarno-Città; in via subordinata chiede il rinvio della causa alla Corte d'appello per nuova decisione.
Non è stata chiesta una risposta al ricorso.
Diritto:
1.
In data odierna il Tribunale federale ha dichiarato inammissibile il parallelo ricorso di diritto pubblico. Nulla osta quindi all'esame del presente ricorso per nullità.
2.
2.1 I provvedimenti assicurativi concernenti la devoluzione dell'eredità (art. 551 segg. CC) attengono alla giurisdizione non contenziosa e non sono pertanto suscettivi di un ricorso per riforma (art. 44-46 OG; DTF 91 II 395 consid. 1; Messmer/Imboden, Die eidgenössischen Rechtsmittel in Zivilsachen, pag. 75 seg. n. 55). Nei procedimenti civili in cui non può essere interposto un ricorso per riforma ai sensi degli articoli 44 a 46 OG è però ammissibile un ricorso per nullità contro le decisioni pronunciate in ultima istanza da autorità cantonali, quando siano state violate prescrizioni del diritto federale, compresi i trattati internazionali conclusi dalla Confederazione, sulla competenza delle autorità per materia, territorio o internazionale (art. 68 cpv. 1 lett. e OG). Il ricorrente, che si prevale di una siffatta violazione delle prescrizioni sulla competenza delle autorità, è gravato nella sua qualità di erede istituito dalla decisione cantonale, la quale ha riconosciuto - in applicazione dell'art. 86 LDIP - la competenza delle autorità e dei tribunali svizzeri per il procedimento successorio e le controversie ereditarie e ha confermato i provvedimenti assicurativi emanati dal Pretore. Il ricorso per nullità è pertanto in linea di principio ammissibile.
2.2 Nella misura in cui il ricorrente rimprovera al Tribunale d'appello una violazione dell'art. 360 cpv. 2 CPC ticinese il gravame si rivela invece di primo acchito inammissibile, atteso che la violazione del diritto cantonale non costituisce un motivo di nullità previsto dall'art. 68 cpv. 1 OG e non può essere invocata in un ricorso per nullità (art. 55 cpv. 1 lett. c combinato con l'art. 74 OG).
2.3 Poiché nella procedura del ricorso per nullità non possono essere adotti nuovi fatti né proposte nuove eccezioni, contestazioni e mezzi di prova (art. 55 cpv. 1 lett. c combinato con l'art. 74 OG), i documenti inoltrati dal ricorrente con il presente rimedio si rivelano irricevibili.
3.
Il ricorrente si prevale, in sostanza, di una violazione degli art. 20 e 68 LDIP e dell'art. 18 LForo. Egli sostiene che la Corte cantonale ha violato le predette norme giungendo alla conclusione, in base alle circostanze concrete attinenti alla vita della defunta, che quest'ultima non era domiciliata a Monaco, ma a Muralto, e riconoscendo in questo modo la competenza dei tribunali svizzeri ad ordinare i provvedimenti assicurativi di cui agli art. 551 segg. CC.
4.
La Corte cantonale ha, con riferimento alla competenza delle autorità svizzere, esaminato se l'ultimo domicilio della defunta fosse nella giurisdizione della Pretura di Locarno Città. Ha ritenuto in sostanza che, alla luce di tutte le circostanze, era possibile che la defunta, da anni domiciliata in Ticino, avesse nel 2000 effettivamente avuto l'intenzione di stabilirsi a Monaco e che era altrettanto possibile che ciò fosse realmente avvenuto fino al 2001. Tuttavia, diversi elementi rivelano, in modo oggettivo e riconoscibile a terzi, che nel 2002 ella aveva trascorso la maggior parte del suo tempo a Muralto e che tale Comune era tornato ad essere il centro dei suoi interessi personali. Sempre secondo i giudici cantonali, nemmeno dal fatto che le autorità monegasche avevano cominciato ad occuparsi della successione può essere dedotto che la defunta non fosse domiciliata in Svizzera o che le autorità elvetiche siano incompetenti. Il Tribunale d'appello è quindi giunto alla conclusione che l'ultimo domicilio della defunta era in Svizzera e che le autorità ticinesi erano pertanto competenti - in virtù dei combinati art. 86 cpv. 1 e 20 cpv. 1 lett. a LDIP - ad emanare provvedimenti assicurativi, di per sé incontestati, concernenti la successione.
4.1 L'istanza inferiore parte rettamente dal presupposto che in concreto trattasi di una fattispecie internazionale a cui sono applicabili le norme della LDIP (art. 1 cpv. 1 lett. a LDIP, cfr. anche l'art. 1 cpv. 1 LForo). Giusta l'art. 86 cpv. 1 LDIP per il procedimento successorio e le controversie ereditarie sono competenti le autorità o i tribunali svizzeri dell'ultimo domicilio dell'ereditando. Il procedimento successorio ai sensi dell'art. 86 LDIP include pure i provvedimenti assicurativi di cui all'art. 551 segg. CC (sentenza 5C.171/2001 del 19 marzo 2002, consid. 3b, riprodotto in SJ 2002 I pag. 377; Heini, Zürcher Kommentar zum IPRG, Zurigo 2004, n. 2 ad art. 86 LDIP e n. 1 ad art. 89 LDIP). La nozione di domicilio quale criterio di collegamento internazionale viene definita in virtù dell'art. 20 LDIP (DTF 119 II 64 consid. 2b/aa pag. 65)
4.2 Giusta l'art. 20 cpv. 1 lett. a LDIP, una persona fisica ha il suo domicilio nello Stato dove dimora con l'intenzione di stabilirvisi durevolmente. Nel diritto internazionale privato il domicilio costituisce un criterio di collegamento che serve a determinare il diritto, rispettivamente il foro con cui una persona e i suoi rapporti giuridici hanno la relazione più stretta. Questa circostanza non esclude però la possibilità di far capo, per l'interpretazione dell'art. 20 cpv. 1 lett. a LDIP, alla prassi sviluppata in applicazione dell'art. 23 CC, norma con il medesimo tenore (DTF 119 II 64 consid. 2b; 119 II 167 consid. 2b; 120 III 7 consid. 2a). Il quesito di sapere dove una persona ha il suo domicilio si risolve in base alle circostanze oggettive. In altre parole, decisivo è sapere se la persona ha fatto diventare o ha l'intenzione di far diventare il luogo in cui risiede, in modo riconoscibile a terzi, il centro dei suoi interessi (DTF 97 II 1 consid. 3). Tale centro degli interessi si trova di regola nel luogo in cui possono essere localizzati in modo preponderante i legami e gli interessi familiari (DTF 119 II 64 consid. 2b/bb; 120 III 7 consid. 2; sentenza 5C.56/2002 del 18 febbraio 2003, consid. 4.2, riprodotto in SZIER 2003 pag. 394).
4.3 Il Tribunale d'appello ha effettuato una serie di accertamenti di fatto - vincolanti per il Tribunale federale (art. 63 cpv. 2 combinato con l'art. 74 OG) - attinenti al luogo di residenza e alle circostanze personali della defunta. Da tali accertamenti risulta che ella abitava in Ticino dal 1957, che aveva annunciato il 29 ottobre 2000 al controllo abitanti del Comune di Muralto la sua partenza per Montecarlo e che aveva ottenuto una carta di soggiorno dal Principato di Monaco. Risulta altresì che il 21 novembre 2000, il 16 maggio 2001, il 1° giugno 2002 e il 13 dicembre 2002 ella era a Montecarlo dove ha ricevuto cure mediche ed ha acquistato medicinali prescrittile. In base a una dichiarazione di una persona che ha aiutato la defunta ad ottenere il predetto permesso di soggiorno, risulta che quest'ultima aveva l'intenzione di acquistare un appartamento nel Principato e di vendere quelli di cui era proprietaria a Muralto, che ella viaggiava molto in compagnia dell'amico e confidente qui ricorrente e che, quando non era in viaggio, trascorreva il suo tempo con lui a Monaco, salvo un periodo nel 2002 in cui per ragioni di salute era tornata in Svizzera, dove era in cura da specialisti. La Corte cantonale ha pure accertato - fondandosi sulle dichiarazioni della proprietaria di un albergo a Muralto e sul consumo di elettricità - che nell'anno prima della sua morte, avvenuta nel marzo 2003, l'ereditanda ha passato 238 giorni, e cioè quasi due terzi dell'anno, rispettivamente la maggior parte del 2002 a Muralto. La suddetta persona, che aveva aiutato la defunta ad ottenere il permesso di soggiorno a Montecarlo, aveva inoltre dichiarato che il qui ricorrente riaccompagnava l'ereditanda a Muralto - dove risiedeva più comodamente - quando questa non lo poteva accompagnare nei suoi viaggi. La defunta non aveva né figli né altri familiari, né nel Locarnese né a Montecarlo, e in entrambi i luoghi non esercitava alcuna attività né partecipava alla vita sociale. A Montecarlo essa viveva in un alloggio in locazione, mentre era rimasta proprietaria degli appartamenti di Muralto.
4.3.1 In concreto è pacifico che la defunta era domiciliata fino nel 2000 in Svizzera. La Corte cantonale non può nemmeno essere criticata laddove non ha escluso che l'ereditanda avesse abbandonato il suo domicilio svizzero nel 2000. Nel diritto internazionale privato, i rapporti giuridici risultanti dal diritto della polizia degli stranieri, da quello fiscale o da quello delle assicurazioni sociali - siano tali diritti svizzeri o stranieri - non sono determinanti per stabilire l'acquisto di un domicilio (DTF 120 III 7 consid. 2b; 119 II 64 consid. 2b/bb; sentenza 5C.171/2001 del 19 marzo 2002, consid. 3c, riprodotto in SJ 2002 I pag. 377), ma costituiscono unicamente degli indizi (DTF 125 III 100 consid. 3). Il fatto che nell'ottobre 2000 la defunta si era annunciata partente per l'estero al controllo abitanti di Muralto, Comune in cui non aveva stretti legami sociali, che abbia ottenuto un permesso di soggiorno a Montecarlo, dove aveva locato un appartamento e che - quale criterio decisivo - trascorreva nel Principato il suo tempo con il ricorrente (amico e confidente), quando non era con lui in viaggio, lasciava riconoscere a terzi che ella aveva fatto di Monaco il centro dei suoi interessi e che vi aveva acquistato un domicilio ai sensi dell'art. 20a cpv. 1 lett. a LDIP.
4.3.2 Controverso è invece il quesito di sapere dove la defunta avesse avuto, dopo la fine del 2001, il centro delle relazioni personali.
4.3.2.1 Nella misura in cui il ricorrente rimprovera, in sostanza, all'autorità inferiore di essersi unicamente basata sulle visite ai ristoranti e sul consumo di elettricità, le sue critiche non possono essere seguite. La Corte d'appello si è fondata su tali circostanze di fatto per il - vincolante - accertamento del soggiorno a Muralto e da tale soggiorno ha tratto delle conclusioni giuridiche.
4.3.2.2 Il ricorrente non ritiene poi convincente la motivazione della sentenza impugnata - secondo cui una persona quasi ottantenne ha trasferito il suo domicilio a Montecarlo per poi ritrasferirlo poco tempo dopo in Svizzera - e afferma che una tale volontà di ritornare in Svizzera non si sarebbe del resto nemmeno chiaramente manifestata. L'opinione ricorsuale non può essere condivisa. L'età dell'ereditanda non impediva né un trasferimento né un ritrasferimento del domicilio. Per un ritrasferimento del domicilio in Svizzera depone invece il fatto che nel 2002, rispettivamente nel suo ultimo anno di vita, alla luce dei problemi di salute di cui era afflitta, la defunta abbia soggiornato la maggior parte del tempo nella sua - più comoda e non venduta - proprietà di Muralto, dove veniva accompagnata dal qui ricorrente quando ella non poteva seguirlo nei suoi viaggi. Pare pertanto che la testatrice si sia rammentata del suo pluridecennale domicilio svizzero a causa dei suoi problemi di salute. Non risultano del resto ulteriori elementi da cui sia possibile concludere che Monaco, Principato in cui non aveva altri legami sociali, fosse il centro dei suoi interessi personali. È vero che il ricorrente suo "amico e confidente" pare - in base agli accertamenti di fatto contenuti nella sentenza impugnata - essere stato la persona di riferimento della defunta. Nulla indica però che dalla relazione fra il ricorrente e la defunta debba essere dedotta l'intenzione di quest'ultima di rimanere a Monaco dopo la fine del 2001. Nemmeno il ricorrente sostiene che il Tribunale d'appello non abbia correttamente determinato il domicilio della defunta, perché avrebbe trascurato questo legame: egli non afferma che tale relazione avrebbe dimostrato l'intenzione dell'ereditanda di restare a Monaco. In queste circostanze la Corte cantonale non ha violato il diritto federale, ritenendo che Muralto fosse nuovamente il centro degli interessi personali dell'ereditanda al momento della sua morte e che quindi il suo ultimo domicilio ai sensi dell'art. 20 cpv. 1 lett. a LDIP si trovava in Svizzera. Così stando le cose, i giudici cantonali non hanno violato l'art. 86 cpv. 1 LDIP per aver ritenuto data la competenza dei tribunali svizzeri.
4.4 Il ricorrente critica infine l'opinione della Corte cantonale, secondo cui il fatto che le autorità monegasche si siano occupate della successione non esclude la competenza dei tribunali svizzeri. La sentenza impugnata indica che il vicepresidente del Tribunale di Monaco ha ordinato il 17 (recte: 27) agosto 2003 il deposito del testamento olografo del 28 luglio 1998 presso un notaio del Principato e che il presidente di tale Tribunale ha con ordinanza 22 settembre 2002 (recte: 2003) pronunciato un'immissione nel possesso ("envoi en possession") del ricorrente nei beni della successione. I giudici cantonali hanno però considerato che la competenza delle autorità svizzere viene stabilita autonomamente in base alla LDIP e che decisioni straniere concernenti la successione possono unicamente essere riconosciute alle condizioni dell'art. 96 cpv. 1 lett. a LDIP. Tale norma non gioverebbe però al ricorrente perché presuppone che l'ultimo domicilio dell'ereditanda si trovi all'estero. Il ricorrente non si confronta minimamente con tale argomentazione. Egli non espone (art. 55 cpv. 1 lett. c combinato con l'art. 74 OG) in che modo la Corte cantonale avrebbe violato le regole sulla competenza internazionale, ritenendo che determinanti per stabilire la competenza dei tribunali svizzeri, rispettivamente per riconoscere la competenza della autorità monegasche nella successione sono le norme della LDIP (cfr. Heini, op. cit., n. 9 ad art. 96 LDIP) e non l'attivarsi delle autorità straniere o il diritto straniero. La censura si rivela pertanto inammissibile per carenza di motivazione.
5.
Da quanto precede discende che il ricorso, nella misura in cui è ammissibile, si rivela infondato. La tassa di giustizia segue la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG), mentre non si giustifica assegnare ripetibili alla controparte, che non è stata invitata a presentare una risposta.
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
La tassa di giustizia di fr. 2'500.-- è posta a carico del ricorrente.
3.
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 8 marzo 2005
In nome della II Corte civile
del Tribunale federale svizzero
Il presidente: Il cancelliere: