Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5P.402/2004 /biz
Sentenza del 24 marzo 2005
II Corte civile
Composizione
Giudici federali Raselli, presidente,
Nordmann, Marazzi,
cancelliere Piatti.
Parti
A.________,
ricorrente, patrocinata dall'avv. Christian Kummerer,
contro
Società X.________,
opponente, patrocinata dall'avv. Sonja Achermann Bernaschina,
Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, casella postale 45853,
6901 Lugano.
Oggetto
ricorso di diritto pubblico contro la sentenza emanata il 17 settembre 2004 dalla Camera di cassazione civile
del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
1.
A.________ ha convenuto in giudizio innanzi al Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna la Società X.________ con un'azione tendente ad ottenere la restituzione del suo cane di razza whippet. Con sentenza 24 agosto 2004 il Pretore ha respinto la domanda per carenza di giurisdizione civile.
2.
Il 17 settembre 2004 la Camera di cassazione civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha accolto un ricorso per cassazione presentato da A.________, ha annullato la predetta sentenza pretorile e ha rinviato gli atti al giudice di prima istanza per nuovo giudizio ai sensi dei considerandi. Non ha prelevato tasse e spese né ha assegnato ripetibili (dispositivo n. 2) e ha respinto la domanda di assistenza giudiziaria formulata dalla ricorrente. La Corte cantonale ha indicato che agli atti non risulta alcuna decisione emanata dall'autorità amministrativa in applicazione della legislazione in materia di protezione degli animali e ha ritenuto che il litigio verte sul diritto civile, motivo per cui il Pretore a torto ha negato la propria competenza. Ha pertanto deciso il rinvio dell'incartamento al giudice di prime cure affinché questi istruisca la causa e si pronunci sulla domanda di rivendicazione. Ha inoltre reputato che le particolarità del caso e i motivi di annullamento del giudizio di prima istanza non giustificano né il prelievo di spese processuali né l'assegnazione di ripetibili. Ha infine respinto la domanda di assistenza giudiziaria per l'assenza di indicazioni sullo stato di indigenza della ricorrente.
3.
Con ricorso di diritto pubblico del 22 ottobre 2004 A.________ postula l'annullamento del dispositivo n. 2 della sentenza cantonale, nella misura in cui nega l'assegnazione di ripetibili, e chiede di essere posta al beneficio dell'assistenza giudiziaria nella procedura innanzi al Tribunale federale. Sostiene innanzi tutto che la Corte cantonale avrebbe applicato in modo arbitrario l'art. 148 CPC ticinese rifiutandole ripetibili, nonostante l'integrale accoglimento del suo rimedio. Lamenta altresì una violazione dell'art. 29 cpv. 2 Cost. affermando che l'autorità cantonale, che deroga al principio generale secondo cui la parte soccombente deve rifondere ripetibili alla parte vincente, deve motivare in modo dettagliato la propria decisione.
Il 28 ottobre 2004 la Camera di cassazione civile del Tribunale di appello ha rinunciato a presentare osservazioni. Con scritto del 23 novembre 2004 la Società X.________ ha comunicato al Tribunale federale di essere un'associazione senza fini di lucro, di non presentare una risposta e di non volersi esprimere sul ricorso. Per tale motivo ritiene che non possano esserle accollate né spese né ripetibili della sede federale.
4.
La sentenza cantonale è una decisione incidentale sulla competenza (per materia) notificata separatamente dal merito. In queste circostanze il ricorso di diritto pubblico risulta ammissibile giusta l'art. 87 cpv. 1 OG. Il fatto che la ricorrente contesti unicamente la pronunzia cantonale per quanto attiene alla mancata concessione di ripetibili non osta alla ricevibilità del presente rimedio. Atteso che in base all'appena menzionata norma le decisioni - incidentali - sulla competenza non possono più essere impugnate successivamente, anche il giudizio - di pura natura accessoria - sulle spese e sulle ripetibili di siffatte decisioni non può più essere messo in discussione con un ricorso contro la decisione finale.
5.
Giusta l'art. 148 CPC ticinese il giudice condanna la parte soccombente a rimborsare all'altra parte le tasse, le spese giudiziarie e le ripetibili (cpv. 1); se vi è soccombenza reciproca o concorrono altri giusti motivi, il giudice può ripartire parzialmente o per intero fra le parti, le tasse, le spese giudiziarie e le ripetibili (cpv. 2). Tale norma codifica il principio generale secondo cui la parte vittoriosa non sopporta spese e ha diritto alla rifusione di ripetibili (cfr. Cocchi/Trezzini, Codice di procedura civile ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, n. 13 ad art. 148 CPC ticinese)
In concreto è pacifico che il ricorso per cassazione è stato integralmente accolto. La ricorrente, confrontata con la decisione con cui il Pretore aveva respinto la sua azione per carenza di giurisdizione civile, non poteva far altro, considerato il valore di lite di fr. 2'050.--, che impugnare tale decisione con un ricorso per cassazione al Tribunale di appello. In tale rimedio ella - regolarmente patrocinata - non aveva solo chiesto nei motivi il rinvio della causa al Pretore per nuovo giudizio, ma aveva altresì formulato la censura (assenza di una decisione dell'autorità amministrativa) su cui l'autorità cantonale si è fondata per annullare la decisione pretorile. Ne segue che i motivi che hanno portato all'annullamento della decisione del giudice di prime cure sono del tutto inidonei a giustificare la mancata attribuzione di ripetibili e negare così la rifusione di quelle spese indispensabili causate dal processo e un'adeguata indennità per gli onorari di patrocinio (art. 150 CPC ticinese). Non sono neppure ravvisabili le particolarità del caso, nemmeno specificate nella decisione impugnata, che avrebbero permesso all'autorità cantonale di prescindere dall'attribuire ripetibili. Ne segue che la decisione impugnata è il risultato di un'applicazione arbitraria l'art. 148 CPC ticinese. Il ricorso di diritto pubblico si rivela pertanto fondato e va accolto.
6.
L'autorità cantonale aveva accolto il ricorso per cassazione della ricorrente senza averlo intimato alla controparte, la quale non ha quindi partecipato alla procedura ricorsuale cantonale. In queste circostanze il vizio che inficia la sentenza impugnata è interamente imputabile alla Corte cantonale. Per questo motivo e tenuto conto del fatto che l'opponente non ha concluso alla reiezione del ricorso di diritto pubblico, le ripetibili della presente procedura vanno poste a carico dello Stato del Cantone Ticino (sentenza 5P.378/1997 del 18 novembre 1997 consid. 4). Con l'attribuzione di ripetibili alla ricorrente, la sua domanda di assistenza giudiziaria è divenuta priva d'oggetto. Non occorre invece assegnare ripetibili all'opponente, perché essa ha espressamente rinunciato a produrre una risposta. Non si preleva tassa di giustizia (art. 156 cpv. 2 OG).
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Il ricorso è accolto e il dispositivo n. 2 della sentenza impugnata è annullato.
2.
Non si preleva tassa di giustizia. Lo Stato del Cantone Ticino rifonderà alla ricorrente fr. 500.-- per ripetibili della sede federale.
3.
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 24 marzo 2005
In nome della II Corte civile
del Tribunale federale svizzero
Il presidente: Il cancelliere: