BGer 4P.291/2004 |
BGer 4P.291/2004 vom 20.04.2005 |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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4P.291/2004 /viz
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Sentenza del 20 aprile 2005
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I Corte civile
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Composizione
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Giudici federali Corboz, presidente,
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Klett, Ramelli, giudice supplente,
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cancelliera Gianinazzi.
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Parti
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A.________,
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ricorrente,
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patrocinato dall'avv. Francesco Adami,
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contro
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B.________,
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opponente,
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patrocinata dall'avv. Pier Carlo Blotti,
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II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, via Pretorio 16, 6901 Lugano.
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Oggetto
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art. 9 e 29 Cost. (procedura civile),
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ricorso di diritto pubblico contro la sentenza emanata
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il 29 ottobre 2004 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Fatti:
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A.
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Tra il 1996 e il 1998 A.________ ha versato a B.________ complessivi fr. 490'000.--.
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Il 6 luglio 1999 egli si è rivolto alla Pretura del Distretto di Bellin zona chiedendo che B.________ venisse condannata a restituirgli fr. 200'000.-- oltre interessi; sosteneva infatti di averle consegnato tale importo a titolo di mutuo, mentre i rimanenti fr. 290'000.-- erano serviti a finanziare la X.________ SA, ora fallita, della quale B.________ era stata prima membro del consiglio di amministrazione e poi amministratrice unica. La convenuta si è opposta all'azione asserendo che la somma di fr. 200'000.-- non costituiva un mutuo a suo favore bensì era stata utilizzata per sottoscrivere fiduciariamente, per conto di A.________, due aumenti del capitale azionario di fr. 100'000.-- ognuno. Con sentenza del 28 agosto 2003 il Pretore ha interamente accolto la petizione.
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Adita dalla soccombente, il 29 ottobre 2004 la II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha sovvertito il giudizio di primo grado, respingendo integralmente la petizione.
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B.
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Contro questa decisione A.________ è insorto dinanzi al Tribunale federale, il 1° dicembre 2004, sia con ricorso di diritto pubblico che con ricorso per riforma. Con il primo rimedio, fondato sulla violazione del divieto dell'arbitrio (art. 9 Cost.), egli ha postulato l'annullamento della sentenza cantonale.
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Nelle osservazioni del 21 gennaio 2005 B.________ ha proposto la reiezione del gravame, mentre il Tribunale d'appello ha rinunciato a pronunciarsi.
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Diritto:
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1.
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Giusta l'art. 57 cpv. 5 OG un ricorso di diritto pubblico viene trattato, in linea di principio, prima del parallelo ricorso per riforma (DTF 122 I 81 consid. 1). Nel caso in esame non vi è motivo di derogare alla regola.
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2.
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Il Tribunale federale si pronuncia d'ufficio e con pieno potere d'esame sull'ammissibilità del rimedio esperito (DTF 130 I 312 consid. 1 pag. 317).
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2.1 In ingresso al suo allegato il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 9 Cost. (protezione dall'arbitrio e tutela della buona fede) e dell'art. 29 Cost. (garanzie procedurali generali) per accertamento arbitrario dei fatti e applicazione arbitraria del diritto cantonale in materia di prove.
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Nel suo scritto non v'è però traccia né delle garanzie procedurali generali né del diritto processuale cantonale che il giudizio impugnato non avrebbe rispettato. Su questi aspetti il ricorso di diritto pubblico si avvera pertanto d'acchito irricevibile per carente motivazione. Nel quadro di tale rimedio il Tribunale federale vaglia infatti solo le censure che sono state sollevate in modo chiaro e dettagliato, conformemente all'obbligo di articolare le censure sancito dall'art. 90 cpv. 1 lett. b OG (cosiddetto "Rügeprinzip"), giusta il quale il ricorso di diritto pubblico deve contenere l'esposizione dei fatti essenziali e quella concisa dei diritti costituzionali o delle norme giuridiche che si pretendono violati, precisando altresì in che consista tale violazione (DTF 130 I 258 consid. 1.3).
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2.2 Il gravame risulta per contro ricevibile in quanto rivolto contro l'apprezzamento arbitrario delle prove ed il conseguente accertamento arbitrario dei fatti.
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3.
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A questo proposito giova rammentare che, per giurisprudenza invalsa, in materia di valutazione delle prove il giudice cantonale beneficia di un ampio potere discrezionale. Il Tribunale federale annulla la sentenza cantonale, per violazione dell'art. 9 Cost., solo se il giudice abusa di tale potere e pronuncia un giudizio che appare - e ciò non solo nella sua motivazione ma bensì anche nell'esito - manifestamente insostenibile, in aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesivo di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in contraddizione urtante con il sentimento della giustizia e dell'equità (DTF 129 I 8 consid. 2.1).
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L'apprezzamento delle prove può ad esempio essere qualificato d'arbitrario se l'autorità cantonale non ha tenuto conto, senza alcuna seria ragione, di un elemento di prova atto a modificare il suo giudizio; se si è sbagliata manifestamente sul senso e la portata di un determinato mezzo di prova; oppure se ha ammesso o negato un fatto ponendosi in aperto contrasto con gli atti di causa o interpretandoli in modo insostenibile (DTF 129 I 8 consid. 2.1).
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4.
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L'elemento centrale della pronunzia impugnata è una convenzione che regola i rapporti interni delle parti con riferimento alla X.________ SA. Da questo atto la Corte cantonale ha ricavato la convinzione che l'opponente agiva per conto del ricorrente, il quale aveva già messo a disposizione fr. 100'000.-- per aumentare il capitale azionario e ne avrebbe versati altri fr. 100'000.--. La convenzione non è stata firmata dal ricorrente, ma i giudici cantonali hanno dato credito alla deposizione dell'avv. C.________, il quale ha riferito di essere stato l'estensore del documento per mandato congiunto datogli dalle parti e ha precisato che il testo rifletteva ciò che esse gli avevano detto. Un'altra testimone, D.________, ha invero deposto di essere stata a conoscenza del mutuo di fr. 200'000.-- concesso dal ricorrente all'opponente; la Corte ticinese non l'ha tuttavia ritenuta affidabile a causa degli "stretti rapporti" ch'ella intrattiene con il ricorrente e della contraddizione della sua deposizione con quella dell'avv. C.________. In ogni caso - conclude la sentenza impugnata - nella migliore ipotesi per il ricorrente le due testimonianze si annullerebbero, per cui l'esistenza del mutuo non sarebbe comunque provata.
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5.
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Secondo il ricorrente, l'autorità cantonale sarebbe incorsa in un errore manifesto nel riportare il passaggio determinante della deposizione dell'avv. C.________. Nella sentenza si legge infatti che "... il testo della convenzione rifletteva ciò che le parti gli avevano detto", mentre il testimone ha deposto che "il progetto di convenzione, verosimilmente, rifletteva ciò che le parti mi avevano detto". L'avverbio "verosimilmente" - sostiene il ricorrente - è indice di una semplice ipotesi, di un'interpretazione e dimostra - sempre secondo il ricorrente - che in realtà l'avvocato aveva ricevuto le informazioni fondamentali per la redazione del testo della convenzione solamente dall'opponente. In sostanza, dunque, l'arbitrio consiste nell'aver dato per vero ciò che è soltanto verosimile.
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La censura è infondata. La frase che il teste ha pronunciato è effettivamente quella riprodotta nel gravame. Come obietta a ragione l'opponente, il passo va però inserito nel suo contesto, non può essere isolato.
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Si osserva allora che l'avv. C.________ ha in primo luogo precisato di aver redatto la convenzione "per incarico conferitomi congiuntamente dalle parti le quali erano venute nel mio studio allo scopo di regolare i loro rapporti interni quali azionisti della X.________ SA. In sostanza l'attore metteva il capitale, mentre la convenuta era amministratrice unica della società". In seguito il teste ha dichiarato di aver dovuto consultare gli atti prima della comparsa in Pretura, perché non ricordava più "in dettaglio ciò che era stato fatto". Quanto alla convenzione, che non era stata firmata dinanzi a lui, ha precisato di averne inviato i progetti all'opponente, dopodiché non ne aveva più avuto notizia. Segue poi la frase contestata: "il progetto di convenzione, verosimilmente, rifletteva ciò che le parti mi avevano detto".
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Ne discende che, diversamente da quanto asserito nel ricorso, l'avverbio "verosimilmente" non esprime, in concreto, interpretazioni, ipotesi né tantomeno dubbi; esso può invece essere messo in relazione con il fatto che il testimone non ricordasse i dettagli della discussione. L'apprezzamento dell'autorità cantonale non può essere definito arbitrario per il solo fatto che non riprende il vocabolo "verosimilmente" nella motivazione. Non è peraltro dato di capire per quale motivo l'avverbio dimostrerebbe che l'avvocato aveva ricevuto istruzioni soltanto dall'opponente. A prescindere dal significato preciso della frase litigiosa è comunque importante rilevare come, prima di pronunciarla, il teste abbia ricordato senza esitazioni che l'incarico di preparare la convenzione gli era stato dato da entrambe le parti.
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6.
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Il ricorrente ravvede un'ulteriore violazione del divieto dell'arbitrio nella decisione dell'autorità cantonale di considerare che il testo della convenzione inviata con lettera del 14 maggio 1997 dall'avv. C.________ alla X.________ SA fosse quello scaturito dalla riunione già menzionata. Egli ammette invero che l'interpretazione dei giudici ticinesi potrebbe essere giusta, ma ritiene più probabile che l'espressione "secondo le indicazioni convenute" contenuta nel citato scritto si riferisse a contatti avuti dall'avvocato solo con l'opponente.
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Una simile argomentazione è manifestamente votata all'insuccesso. Il fatto di riconoscere la sostenibilità dell'apprezzamento contenuto nella sentenza impugnata esclude da sé l'arbitrio, che non si verifica solo qualora la soluzione proposta con il ricorso possa apparire sostenibile o addirittura migliore rispetto a quella contestata (DTF 129 I 8 consid. 2.1).
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7.
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Con l'ultima censura il ricorrente definisce arbitraria l'affermazione della Corte cantonale secondo cui la testimone D.________ era l'unica testimone a favore della sua tesi.
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I giudici avrebbero arbitrariamente ignorato tutta una serie di elementi a suo favore. Dinanzi al Tribunale federale il ricorrente ne elenca alcuni, "rimandando per l'esposizione di dettaglio a quanto esposto nelle osservazioni all'appello e, soprattutto, nelle conclusioni 7 novembre 2002". Sennonché un simile rinvio agli atti cantonali è inammissibile (DTF 129 I 113 consid. 2.1. pag. 120 con rinvii). Né soddisfa le esigenze di motivazione poste al ricorso di diritto pubblico dall'art. 90 cpv. 1 lett. b OG il generico riferimento "agli atti e documenti di causa". Infine, il ricorrente non ha miglior fortuna laddove commenta la deposizione E.________ e menziona un "Darlehensvertrag" per una somma di fr. 80'000.-- a favore della X.________ SA, poiché si limita a contrapporre - inammissibilmente - la sua valutazione a quella dell'autorità cantonale, come se agisse davanti ad una superiore giurisdizione di appello (cfr. DTF 128 I 295 consid. 7a).
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L'unico elemento di prova che contrasta effettivamente con il giudizio impugnato è la deposizione di D.________, la quale ha dichiarato di essere a conoscenza del fatto che l'opponente aveva ricevuto un mutuo di fr. 200'000.-- dal ricorrente. Nell'impugnativa, però, lo stesso ricorrente riconosce che tale deposizione va valutata con cautela (pur non essendo né la fidanzata né la convivente del ricorrente, la teste ha infatti dichiarato di intrattenere con lui "eine enge persönliche und freundschaftliche Beziehung"). In simili circostanze, la decisione di dar maggior peso alla deposizione dell'avv. C.________ non è arbitraria.
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8.
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In conclusione, il ricorso di diritto pubblico risulta infondato nella misura in cui è ammissibile, sicché dev'essere respinto.
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Gli oneri processuali e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 e 159 cpv. 1 e 2 OG).
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Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
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1.
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Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso di diritto pubblico è respinto.
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2.
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La tassa di giustizia di fr. 6'000.-- è posta a carico del ricorrente, il quale verserà all'opponente fr. 7'000.-- per ripetibili della sede federale.
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3.
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Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Losanna, 20 aprile 2005
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In nome della I Corte civile
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del Tribunale federale svizzero
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Il presidente: La cancelliera:
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