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Original
 
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1P.335/2004 /viz
Sentenza del 25 aprile 2005
I Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudici federali Féraud, presidente,
Reeb, Eusebio,
cancelliere Garré.
Parti
A.________,
ricorrente, patrocinata dall'avv. Alan Gianinazzi,
contro
Pretura penale del Cantone Ticino,
via dei Gaggini 1, 6500 Bellinzona,
Procuratore pubblico del Cantone Ticino,
palazzo di Giustizia, via Pretorio 16, 6900 Lugano,
Corte di cassazione e di revisione penale
del Tribunale d'appello del Cantone Ticino,
via Pretorio 16, 6901 Lugano.
Oggetto
procedimento penale; LCS,
ricorso di diritto pubblico contro la sentenza
del 27 aprile 2004 della Corte di cassazione
e di revisione penale del Tribunale d'appello
del Cantone Ticino.
Fatti:
A.
Il 14 novembre 2001, alle ore 12.50, sulla corsia nord-sud dell'autostrada A2 in territorio di Bioggio, è avvenuto un incidente della circolazione, che ha avuto quale protagonista A.________, alla guida dell'autovettura marca Mercedes C 280 targata xxx, che si è risolto con importanti danni materiali e il leggero ferimento di questa conducente.
Secondo la ricostruzione dei fatti contenuta nel rapporto di polizia A.________ circolava sulla corsia di sorpasso a una velocità stimata, sulla base di una deposizione testimoniale, di circa 170 km/h. Abbordando una curva piegante leggermente a sinistra, trovata la corsia ostruita da un veicolo, un non meglio precisato furgone di colore rosso che stava compiendo un sorpasso, ha dovuto frenare bruscamente e, spostandosi sulla destra, ha urtato la fiancata sinistra dell'autocarro guidato da B.________, che procedeva sulla corsia destra a una velocità, rilevata dal cronotachigrafo, di circa 90 km/h. A seguito dell'urto è rimbalzata a sinistra, collidendo violentemente con lo spartitraffico prima di fermarsi in posizione di contromano sulla corsia di sorpasso. Interrogata dagli agenti, A.________ non è stata in grado di spiegare l'accaduto, sostenendo che non ricordava nulla e che al momento dell'incidente aveva "visto tutto bianco, presumibilmente a seguito di un malore".
B.
Con decreto di accusa del 9 dicembre 2002 il Procuratore pubblico ha riconosciuto A.________ autrice colpevole di infrazione grave alle norme della circolazione e l'ha condannata a dieci giorni di detenzione, pena sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, e a una multa di fr. 1'000.--.
C.
Statuendo sull'opposizione dell'interessata, con sentenza del 30 maggio 2003, il giudice della Pretura penale ha confermato l'imputazione, ma ha ridotto la pena a una multa di fr. 1'000.--. A mente del giudice di merito, dagli atti non risultavano elementi che comprovassero che l'accusata viaggiasse a 170 km/h, anche se circolava sicuramente "ad una velocità inadeguata sia in rapporto alle proprie condizioni fisiche che ai vigenti limiti".
D.
Il 27 aprile 2004 la Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (CCRP), respingeva il ricorso presentato dall'interessata contro la sentenza pretorile.
E.
A.________ insorge contro la sentenza dell'ultima istanza cantonale mediante ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale, con cui domanda l'annullamento della sentenza impugnata, nonché il conferimento dell'effetto sospensivo al gravame.
F.
Il Procuratore pubblico, il giudice della Pretura penale e la CCRP rinunciano ad inoltrare osservazioni al ricorso.
G.
Con decreto presidenziale del 1° luglio 2004 è stato concesso l'effetto sospensivo al gravame.
Diritto:
1.
Il ricorso di diritto pubblico, esperito tempestivamente contro una decisione dell'ultima istanza cantonale e fondato sulla pretesa violazione degli art. 9 (protezione dall'arbitrio) e 32 cpv. 1 Cost. (presunzione di innocenza e principio "in dubio pro reo") nell'accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove, risulta ammissibile conformemente agli art. 84 cpv. 1 lett. a, 86 cpv. 1 e 89 cpv. 1 OG. La legittimazione dell'insorgente è pacifica (art. 88 OG).
2.
La ricorrente chiede di essere prosciolta dall'accusa di infrazione grave alle norme della circolazione, sostenendo che l'autorità cantonale ha accertato e valutato le prove in modo arbitrario, giungendo ad una conclusione manifestamente insostenibile, smentita apertamente dagli atti e fondata unilateralmente su talune prove, ad esclusione di tutte le altre, così da renderla contraria al comune senso di giustizia. Ai giudici cantonali rimprovera inoltre di non aver applicato alla fattispecie il principio "in dubio pro reo".
2.1 Nell'accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove il giudice di merito, il cui operato è già stato esaminato, nei limiti delle facoltà che le competevano, dalla CCRP, dispone di un ampio potere di apprezzamento (DTF 120 Ia 31 consid. 4b e rinvii). Per motivare l'arbitrio ai sensi dell'art. 9 Cost. non basta criticare semplicemente la decisione impugnata, né contrapporle una versione propria, per quanto sostenibile o addirittura preferibile. Occorre piuttosto dimostrare per quale motivo l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove sarebbero manifestamente insostenibili, si trovino in chiaro contrasto con la situazione fattuale, si fondino su una svista manifesta o contraddicano in modo urtante il sentimento della giustizia e dell'equità (DTF 127 I 54 consid. 2b e rinvii). Il Tribunale federale annulla d'altra parte la decisione impugnata quand'essa è insostenibile non solo nelle motivazioni, bensì anche nel risultato. Un accertamento dei fatti o un apprezzamento delle prove è arbitrario solo quando il giudice ha manifestamente disatteso il senso e la rilevanza di un mezzo probatorio, ha omesso, senza fondati motivi, di tenere conto di una prova importante, idonea a influire sulla decisione presa, oppure quando, sulla base degli elementi raccolti, egli ha fatto delle deduzioni insostenibili (DTF 129 I 8 consid. 2.1 e rinvii).
2.2 Nell'ambito dell'accertamento dei fatti e della valutazione delle prove il principio "in dubio pro reo", quale corollario alla garanzia della presunzione d'innocenza garantita dagli art. 32 cpv. 1 Cost., 6 n. 2 CEDU e 14 n. 2 Patto ONU II, implica che il giudice penale non può dichiararsi convinto di una ricostruzione dei fatti sfavorevole all'imputato quando, secondo una valutazione oggettiva del materiale probatorio, sussistono dubbi che i fatti si siano verificati in quel modo. La massima non impone però che l'amministrazione delle prove conduca a una certezza assoluta di colpevolezza. Semplici dubbi astratti e teorici non sono sufficienti, poiché sono sempre possibili, né una certezza assoluta può essere pretesa: il principio è disatteso quando il giudice penale avrebbe dovuto nutrire, dopo un'analisi globale e oggettiva delle prove, rilevanti e insopprimibili dubbi sulla colpevolezza dell'imputato. Il Tribunale federale si impone in quest'ambito un certo riserbo e interviene unicamente qualora il giudice condanni l'imputato, nonostante che una valutazione oggettiva delle risultanze probatorie implichi la sussistenza di manifesti, rilevanti e insopprimibili dubbi sulla sua colpevolezza (DTF 127 I 38 consid. 2a; 124 IV 86 consid. 2a, e rispettivi rinvii).
2.3 Riferito all'onere della prova il principio "in dubio pro reo" impone alla pubblica accusa di provare la colpevolezza dell'imputato e non a quest'ultimo di dimostrare la sua innocenza. Il Tribunale federale fruisce in questo ambito di un libero potere di esame (DTF 127 I 38 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c e d).
2.4 Nella fattispecie, il potere cognitivo di cui fruiva la CCRP sui quesiti posti in discussione nel gravame in esame era simile e almeno pari a quello del Tribunale federale nell'ambito del ricorso di diritto pubblico (cfr. art. 288 lett. c CPP/TI): solo la decisione della CCRP stessa, quale ultima istanza cantonale (art. 86 cpv. 1 OG), e non quella dell'autorità precedente può quindi formare oggetto del ricorso. Certo, il ricorrente può e deve, nella motivazione del ricorso di diritto pubblico, contestare nel merito la valutazione delle prove eseguita dall'autorità cantonale inferiore, ritenuta non arbitraria dall'ultima istanza cantonale che fruiva di un potere cognitivo limitato. Tuttavia, egli non può semplicemente riproporre le stesse censure già sollevate dinanzi all'ultima istanza cantonale, ma deve confrontarsi contemporaneamente con la motivazione della decisione della CCRP, la sola che costituisce oggetto del litigio, e spiegare come e perché nella stessa sia stata negata a torto una valutazione arbitraria delle prove da parte dell'istanza inferiore. Le censure della ricorrente sono da quest'ultimo profilo al limite della ricevibilità, nella misura in cui a tratti corrispondono a una testuale riproduzione delle argomentazioni contenute nel pregresso ricorso dinanzi alla CCRP.
Il Tribunale federale esamina per altro senza riserva l'uso che l'autorità cantonale di ricorso ha fatto del suo limitato potere cognitivo, ossia se tale autorità ha a torto negato l'arbitrio (DTF 125 I 492 consid. 1a/cc; sentenza 1P.105/2001 del 28 maggio 2001, consid. 4 e riferimenti, pubblicata in RDAT II-2001, n. 58, pag. 227 segg.).
3.
La ricorrente contesta innanzitutto l'accertamento dei giudici cantonali, secondo cui si sarebbe messa alla guida nonostante fosse a digiuno da giorni. Denuncia tale accertamento come arbitrario e lesivo della presunzione di innocenza, asserendo che né è dimostrato né reso verosimile che fosse in uno stato inidoneo alla guida e che la vera causa dell'incidente non fosse da ricondurre ad un improvviso e repentino mancamento, come da lei sempre sostenuto. Non deve inoltre andare a suo scapito la circostanza che gli inquirenti non abbiano acquisito agli atti le risultanze delle verifiche mediche e non abbiano ritenuto di dovere sentire i soccorritori giunti sul posto.
3.1 La CCRP ha rilevato che l'accertamento in questione trova conforto nel certificato medico rilasciato il 26 febbraio 2002 dal dott. med. C.________ di Giubiasco e che l'interessata non ha mai dato per certa una perdita dei sensi, ma si è limitata a supporre, come emerge dal rapporto di polizia, un piccolo mancamento. A fronte di queste circostanze ha quindi concluso che l'accertamento del primo giudice, stando al quale la ricorrente si era messa alla guida del veicolo nonostante fosse a digiuno da giorni, non era arbitrario. Per altro, la ricorrente non spiega come i soccorritori avrebbero potuto attestare che lei era stata vittima di un malore, se non, come ha fatto il dott. C.________, fondandosi sulle sue stesse dichiarazioni.
3.2 La conclusione della CCRP merita tutela. Già nel verbale dell'interrogatorio del 14 novembre 2001, effettuato subito dopo l'incidente, l'insorgente ha ammesso di avere mangiato poco in quei giorni, scossa come era dagli avvenimenti che avevano colpito il suo paese d'origine. Tale affermazione non è contraddetta da quanto contenuto nel certificato del dott. C.________, in cui viene senz'altro riconosciuto un possibile nesso tra l'asserita perdita dei sensi (sulla sostanza della quale il certificato medico resta tuttavia silente) e lo stato di digiuno della ricorrente, che invero viene fatto risalire solo al giorno precedente l'incidente e non a più giorni come accertato in prima istanza. Di fronte a queste risultanze, e malgrado questa imprecisione, non può comunque essere ritenuto arbitrario concludere che la ricorrente si trovasse in uno stato psicofisico problematico al momento di mettersi alla guida. A ciò si aggiunga che la ricorrente ha anche ammesso, sempre nel citato verbale di polizia, di avere assunto medicamenti e più precisamente un calmante la mattina ed un sonnifero la sera prima. Di fronte a questo insieme di accertamenti non assume quindi una specifica rilevanza il fatto di sapere se lo stato di digiuno perdurava da uno o più giorni, rispettivamente se fosse parziale o completo: alla luce di quanto prescritto all'art. 31 cpv. 2 LCstr, determinante per giudicare la concreta abilità a condurre un veicolo è il generale quadro psicofisico della conducente, a prescindere da singoli dettagli per di più marginali. Nell'accertare questo quadro i giudici cantonali non sono incorsi nell'arbitrio e nemmeno hanno violato il principio "in dubio pro reo". Lo stesso vale a riguardo dell'asserito malore, tesi difensiva che gli stessi giudici hanno a ragione scartato, ritenuto che non trova riscontro processuale alcuno, nonostante la ricorrente fosse stata trasportata in ambulanza al pronto soccorso. Nemmeno risulta poi che fosse altrimenti soggetta a sintomatologie di questa natura. Su questo punto il ricorso, al limite della ricevibilità (cfr. consid. 2.4), va quindi disatteso.
4.
La ricorrente censura inoltre l'accertamento della velocità con cui circolava al momento dell'incidente.
4.1 Al proposito il giudice di merito, in applicazione del principio "in dubio pro reo", si è scostato dalla conclusione del Procuratore pubblico, il quale sulla base della testimonianza di D.________ aveva ritenuto che la ricorrente viaggiasse a 170 km/h. Ferma restando questa considerazione, il giudice della Pretura penale ha comunque concluso che la velocità fosse inadeguata sia in rapporto alle condizioni fisiche della conducente sia ai vigenti limiti. Tale conclusione è stata giudicata scevra di arbitrio da parte della CCRP.
4.2 A mente della ricorrente, "la conclusione del primo giudice è in realtà basata unicamente sulla testimonianza di D.________, la quale ha formulato esclusivamente delle ipotesi basate su visioni più che soggettive, visto che si trovava ad una distanza imprecisata dal luogo del sinistro e che non si sa a che velocità effettiva circolasse". L'accertamento sull'inadeguatezza della velocità viene quindi denunciato come arbitrario e lesivo della presunzione di innocenza.
4.3 A torto. Come già correttamente rilevato dalla CCRP, il giudice di merito ha fondato il proprio convincimento sulle dichiarazioni della teste D.________, la quale aveva dichiarato agli inquirenti di essere circolata a 120 km/h e di avere visto l'automobile della ricorrente sopraggiungere a velocità sostenuta, da lei stimata a 170 km/h, per cui si è spostata sulla corsia di destra per lasciarla passare. Se in merito alla stima della velocità tenuta dalla ricorrente, nel rispetto del principio "in dubio pro reo", è stata giustamente usata prudenza, non vi sono ragioni, e del resto nemmeno la ricorrente ne indica, per ritenere che la teste non sia credibile laddove afferma di essere circolata a 120 km/h. Né è quindi arbitrario né lesivo della presunzione di innocenza concludere che la ricorrente fosse sopraggiunta e avesse continuato la propria corsa dopo il sorpasso ad una velocità inadeguata sia in rapporto alle proprie condizioni fisiche sia ai vigenti limiti. Anche su questo punto il ricorso, parimenti al limite della ricevibilità, va respinto.
5.
È infine censurato l'accertamento della presenza di un terzo veicolo, un furgone rosso più lento, che avrebbe ostruito la corsia di sorpasso inducendo la ricorrente ad una brusca frenata, facendole perdere la padronanza del veicolo.
5.1 A mente della ricorrente la presenza di questo furgone, di cui ha riferito la teste D.________, sarebbe contraddetta dalle dichiarazioni del teste B.________, conducente del camion da lei urtato, il quale ha riferito che "la vettura più vicina si trovava alcune centinaia di metri più avanti". Di fronte a versioni contrastanti dovrebbe trovare applicazione il principio "in dubio pro reo" e risulterebbe per tanto arbitrario ricondurre la frenata e la perdita di controllo dell'autoveicolo da parte della ricorrente alla pretesa presenza di questo furgone.
5.2 Anche a questo proposito la sentenza impugnata merita tutela. Da un lato, non è arbitrario giudicare credibile la teste D.________, la quale, del tutto estranea all'accaduto, davanti alla polizia e sotto giuramento, ha esplicitamente dichiarato che la conducente della Mercedes aveva continuato la corsa sulla corsia di sorpasso finché si era trovata dinanzi un furgone rosso, che stava superando un piccolo autocarro bianco, ossia quello guidato da B.________, che aveva costretto quest'ultima a una brusca frenata con conseguente perdita di padronanza del veicolo. D'altro canto, la CCRP ha correttamente rilevato che lo stesso B.________ non poteva che riferire su quanto aveva potuto scorgere davanti a lui, ciò che non esclude la presenza del furgone in fase di sorpasso; tanto meno che in quel momento egli ha dichiarato di avere udito la brusca frenata e, guardando nel suo specchietto retrovisore sinistro, gli era apparsa l'automobile della ricorrente che stava sbandando. In simili circostanze non si può sostenere di trovarsi di fronte ad una vera e propria contraddizione fra le due deposizioni, che per di più non troverebbero conferma in elementi probatori concordanti, ritenuto che la teste D.________ aveva comunque una prospettiva migliore per osservare quanto accaduto, che non l'autista B.________, verosimilmente concentrato sulla situazione di pericolo che stava verificandosi e che lo stava coinvolgendo. Anche questa censura è pertanto infondata.
6.
Il ricorso di diritto pubblico va quindi respinto. Le spese seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG).
Per questi motivi il Tribunale federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
La tassa di giustizia di fr. 3'000.-- è posta a carico della ricorrente.
3.
Comunicazione al patrocinatore della ricorrente, alla Pretura penale, al Procuratore pubblico e alla Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 25 aprile 2005
In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il presidente: Il cancelliere: