Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Original
 
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6P.182/2004
6S.475/2004/viz
Sentenza del 2 maggio 2005
Corte di cassazione penale
Composizione
Giudici federali Schneider, presidente,
Wiprächtiger, Zünd,
cancelliere Garré.
Parti
R.________, ricorrente,
patrocinato dall'avv. dott. Fabio Vassalli,
contro
A.D.________, opponente,
Ministero pubblico del Cantone Ticino,
palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,
Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello del Cantone Ticino,
via Pretorio 16, 6901 Lugano.
Oggetto
6P.182/2004
Art. 8, 9 e 29 cpv. 2 Cost. (procedura penale; uguaglianza giuridica, arbitrio, diritto di essere sentito),
6S.475/2004
Disobbedienza a decisioni dell'autorità, diffamazione, ingiuria, danneggiamento,
ricorso di diritto pubblico (6P.182/2004) e ricorso per cassazione (6S.475/2004) contro la sentenza del 9 novembre 2004 della Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Fatti:
A.
R.________ è proprietario nel Comune di Agno della particella n. xxx. Essa confina con la particella n. yyy, di proprietà di B.D.________ e C.D.________, con usufrutto a favore del loro padre A.D.________. I due fondi erano originariamente separati da un muro di contenimento lungo 37 m, nel frattempo crollato, il quale permetteva di sostenere un piazzale-posteggio situato sulla particella n. xxx, ad una quota superiore di circa 1,10 m rispetto alla superficie del terreno adiacente.
In data 16 luglio 1996 il Pretore del Distretto di Lugano, statuendo in una causa civile promossa da B.D.________ e C.D.________ con petizione del 30 ottobre 1991, aveva ordinato ad R.________ di procedere alla rettifica del muro di confine tra le particelle in questione con adeguati rinforzi e meglio come precisato in una perizia giudiziaria dell'arch. N.________. Per l'esecuzione di tale ordine, impartito con comminatoria di pena giusta l'art. 292 CP, era stato fissato un termine di 90 giorni dall'intimazione della sentenza stessa. La decisione pretorile era stata poi confermata il 16 febbraio 1998 dalla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quindi, mediante decreto esecutivo del 26 ottobre 1999, il Pretore di Lugano aveva nuovamente ordinato ad R.________ di eseguire quanto stabilito nella suddetta sentenza.
R.________ non ha mai dato seguito alle disposizioni della magistratura civile, venendo così più volte condannato per disobbedienza a decisioni dell'autorità.
B.
Della situazione si è occupata anche l'autorità amministrativa. Con risoluzione 3/4 maggio 1999, il Municipio di Agno, preso atto delle predette disposizioni delle Corti civili, ordinava ad R.________ di provvedere al risanamento o alla demolizione del muro in esame al fine di ovviare ai pericoli di crollo esistenti. Tale ingiunzione cresceva in giudicato dopo essere stata confermata integralmente dal Tribunale amministrativo (TRAM) con sentenza del 6 maggio 2002.
In data 27 agosto 1999 R.________ presentava al Municipio di Agno una domanda di costruzione e di demolizione di una parte del muro in questione e la sua sostituzione con una scarpata consolidata con elementi in cemento. Con risoluzione del 10 aprile 2000 l'esecutivo comunale autorizzava la messa in opera di tali lavori, respingendo nel contempo le opposizioni dei vicini A.D.________ ed U.________. Nei confronti di tale decisione A.D.________ interponeva il 25 aprile 2000 ricorso al Consiglio di Stato, per cui il 15 novembre 2000 R.________ introduceva una nuova domanda di costruzione, questa volta per la demolizione di tutto il muro e la sua completa sostituzione con una scarpata. Il 25 giugno 2001 il Municipio di Agno accoglieva anche quest'ultima richiesta rigettando l'opposizione di A.D.________ e concedendo la relativa autorizzazione. Anche contro questa decisione A.D.________ presentava ricorso al Consiglio di Stato, il quale con sentenza 30 gennaio 2002 respingeva entrambe le impugnative da lui introdotte, confermando la decisione 25 giugno 2001 relativa al rilascio della licenza edilizia per la demolizione dell'intero muro sito sul fondo n. xxx e la formazione di una scarpata.
Cresciuta in giudicato la sentenza governativa, il 17 settembre 2002 R.________ comunicava ad A.D.________ l'intenzione di volere dare avvio al più presto ai lavori, domandando di potere accedere alla particella confinante, contro adeguata rimunerazione, in modo da permettere all'impresa edile di portare a termine l'opera e di depositare temporaneamente i materiali necessari. Contestualmente egli ammoniva il vicino che, in caso di sua mancata risposta entro il termine di 10 giorni, avrebbe dato avvio alla procedura di provocazione per causa di nuova opera di fronte alla competente Pretura. Il 3 ottobre 2002, preso atto del silenzio di A.D.________, R.________ presentava l'istanza in questione. In occasione dell'udienza di discussione di fronte al Pretore di Lugano, il convenuto, A.D.________, dichiarava di opporsi alla richiesta. Il magistrato fissava di conseguenza a A.D.________ un termine di 30 giorni per proporre, nelle forme previste dalla procedura ordinaria, la propria opposizione al diritto di riposizione invocato da R.________. Ciò che avveniva con l'introduzione della petizione del 18 marzo 2003. In precedenza, il 23 giugno 2000, A.D.________ si era rivolto al Pretore di Lugano per chiedere l'emanazione di un decreto esecutivo di modo che gli fosse concessa l'autorizzazione a fare eseguire da terzi la ricostruzione completa del muro controverso. Il magistrato respingeva l'istanza con sentenza del 23 marzo 2001.
C.
Il 26 marzo 2002 A.D.________ denunciava R.________ per titolo di ripetuta disobbedienza a decisioni delle autorità, per il periodo a partire dal 1o febbraio 2002. In data 3 luglio 2002 A.D.________ introduceva presso il Ministero pubblico una querela penale nei confronti di R.________ per diffamazione e calunnia. Inoltre, il 18 novembre 2002, faceva pervenire al Procuratore pubblico uno scritto con il quale annunciava che nella notte tra il 14 ed il 15 novembre 2002 una parte del muro controverso era crollata sul terreno dei suoi figli, sollecitando nel contempo la trattazione dei casi da lui segnalati e denunciando l'imputato per danneggiamento. Il 24 febbraio 2003 A.D.________ inviava al Ministero pubblico una nuova denuncia per titolo di esposizione al pericolo della vita altrui, danneggiamento e disobbedienza a decisione dell'autorità. Queste denuncie sono sfociate nel decreto di accusa di cui più sotto sub E e quindi nella presente procedura penale.
D.
Il 7 aprile 2003 A.D.________ sporgeva ancora denuncia penale nei confronti di R.________ per titolo di disobbedienza a decisioni dell'autorità, per il periodo compreso dal 25 febbraio 2003 al 7 aprile 2003, sempre sulla scorta delle sopraccitate ingiunzioni della magistratura civile. Questa nuova denuncia veniva rapidamente evasa dal magistrato inquirente, il quale, con decreto del 7 maggio 2003, ordinava il non luogo a procedere. Statuendo sull'istanza di promozione dell'accusa di A.D.________, la Camera dei ricorsi penali, con sentenza del 23 ottobre 2003, respingeva l'istanza. In data 19 dicembre 2003 la Corte di cassazione penale del Tribunale federale dichiarava inammissibile il ricorso proposto da A.D.________ contro la decisione dell'ultima istanza cantonale (causa 6S.407/2003).
E.
Con decreto di accusa del 17 marzo 2003 il Procuratore pubblico del Cantone Ticino riconosceva R.________ autore colpevole dei seguenti reati:
- ripetuta disobbedienza a decisioni dell'autorità, per avere omesso di ottemperare, dal 1° febbraio 2002 al 24 febbraio 2003, alla suddetta sentenza del 16 luglio 1996 e al successivo decreto esecutivo del Pretore di Lugano;
- ripetuta diffamazione e ingiuria per avere offeso l'onore di A.D.________ affermando in uno scritto del 6 giugno 2002 al Consiglio di Stato che lo stesso denota un "malrepresso senso di inferiorità", è già stato oggetto di "condanne penali" ed inoltre che è "troppo facile e comodo far pagare all'erario i costi legali delle ossessioni di A.D.________";
- danneggiamento, per avere omesso di procedere all'ordinato risanamento del muro, pur essendo consapevole dei rischi connessi alla situazione, con la conseguenza che nella notte tra il 14 e il 15 novembre 2002 il muro era crollato, andando a tracimare sulla particella n. yyy, cagionando danni alla stessa.
In applicazione della pena, il Procuratore pubblico proponeva la condanna di R.________ a dieci giorni di arresto da espiare e ad una multa di fr. 2'000.--.
F.
Il 27 gennaio 2004, statuendo su opposizione, il Giudice della Pretura penale confermava l'accusa di ripetuta diffamazione limitatamente alle affermazioni riguardanti il senso di inferiorità e il carico dei costi legali all'erario, assolvendo l'accusato invece dalle accuse di ripetuta disobbedienza a decisioni dell'autorità, ripetuta ingiuria e danneggiamento. Di conseguenza egli condannava R.________ a una multa di fr. 1'000.--.
G.
Il 9 novembre 2004 la Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello (CCRP) accoglieva parzialmente il ricorso interposto da A.D.________, parte civile, contro la sentenza pretorile, nel senso che in riforma del giudizio impugnato R.________ veniva dichiarato autore colpevole di ripetuta disobbedienza a decisioni dell'autorità (limitatamente al periodo dal 1° febbraio al 14 novembre 2002) e di danneggiamento. In applicazione della pena la CCRP lo condannava a cinque giorni di arresto da espiare e al pagamento di una multa di fr. 1'000.--. Per il rimanente il ricorso veniva respinto.
H.
Con tempestivi ricorsi di diritto pubblico e per cassazione R.________ insorge contro la sentenza dell'ultima autorità cantonale domandandone l'annullamento.
I.
La CCRP ha rinunciato a presentare osservazioni. Non sono state chieste altre osservazioni ai ricorsi.
Diritto:
1.
1.1 Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con libero potere d'esame l'ammissibilità dei rimedi esperiti, senza essere vincolato, in tale ambito, dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (DTF 130 II 249 consid. 2; 129 I 337 consid. 1; 129 II 453 consid. 2, e rispettivi rinvii).
1.2 Date le impugnative e conformemente all'art. 275 cpv. 5 PP, conviene esaminare in primo luogo il ricorso di diritto pubblico e ribadire che con quest'ultimo può essere censurata la violazione di diritti costituzionali, mentre la lesione del diritto federale va fatta valere con ricorso per cassazione (art. 269 PP).
2. Ricorso di diritto pubblico (6P.182/2004)
2.1 Introdotto in tempo utile per violazione di diritti costituzionali, avverso una decisione finale della suprema istanza del Cantone, il ricorso è in linea di massima ricevibile in virtù degli art. 84 cpv. 1 lett. a, 86 cpv. 1 e 89 cpv. 1 OG. La legittimazione dell'insorgente è pacifica.
2.2 Il ricorso di diritto pubblico sottostà a severe esigenze di motivazione. Il ricorrente deve indicare, oltre ai fatti essenziali, i diritti costituzionali che pretende lesi e deve spiegare in cosa consiste la violazione (art. 90 cpv. 1 lett. b OG; sul cosiddetto "principio dell'allegazione" in generale v. DTF 117 Ia 393 consid. 1c). In altri termini, il gravame deve sempre contenere una chiara ed esauriente motivazione giuridica dalla quale si possa dedurre se, ed in quale misura, la decisione impugnata leda i diritti costituzionali invocati dalla parte insorgente (DTF 127 I 38 consid. 3c; 126 I 235 consid. 2a).
La cognizione del Tribunale federale è dunque limitata alle censure di natura costituzionale esplicitamente sollevate e correttamente motivate dal ricorrente.
2.3 Il ricorrente contesta sia la condanna per ripetuta disobbedienza a decisioni dell'autorità che quella per danneggiamento: in relazione alla prima egli lamenta una violazione del diritto all'uguaglianza giuridica, del divieto dell'arbitrio e del diritto di essere sentito; in relazione alla seconda una violazione del divieto dell'arbitrio. Per quanto riguarda le pretese violazioni del diritto all'uguaglianza e del diritto di essere sentito il ricorrente si limita ad un loro fugace richiamo senza spiegare perché la sentenza impugnata violerebbe tali diritti costituzionali. In merito a queste censure il ricorso risulta pertanto inammissibile per carenza di motivazione (art. 90 cpv. 1 lett. b OG). L'unico profilo costituzionale esaminabile è dunque quello dell'arbitrio giusta l'art. 9 Cost.
2.4 In ordine alla condanna per ripetuta disobbedienza a decisioni dell'autorità il ricorrente sostiene che gli ultimi giudici cantonali sono incorsi in arbitrio omettendo di considerare nell'accertamento dei fatti "tutta una serie di elementi probatori e documentali, fra cui non meno di tre sentenze giudiziarie", idonei ad escludere la sussistenza dell'intenzione soggettiva di sottrarsi alle decisioni dell'autorità e di non obbedire alle stesse.
2.4.1 Secondo la CCRP il ricorrente non poteva contare in buona fede sulla correttezza del proprio operato. Nonostante l'ordine impartitogli dal Pretore con comminatoria penale, il ricorrente non ha provveduto alla rettifica del muro di confine. Le domande presentate con successo all'autorità amministrativa, volte alla demolizione prima parziale e poi integrale di tale manufatto, vanno distinte dall'ordine pretorile, il quale indicava chiaramente come il muro dovesse essere non abbattuto bensì rinforzato. Di fronte al chiaro decreto del Pretore, confermato dal Tribunale d'appello, egli non poteva semplicemente reputare l'ingiunzione senza oggetto, a maggior ragione in considerazione del fatto che la successiva risoluzione del Municipio di Agno, che gli aveva adombrato alternativamente la demolizione del muro, non contrastava con l'univoco ordine della magistratura civile.
2.4.2 In base all'art. 9 Cost. ognuno ha diritto d'essere trattato senza arbitrio dagli organi dello Stato. I criteri di applicazione di questo diritto fondamentale sono oggetto di una consolidata giurisprudenza, da ultimo illustrata in DTF 129 I 8 consid. 2.1 nonché 127 I 54 consid. 2b, alla quale si rinvia, ribadendo come in ambito di apprezzamento delle prove il Tribunale federale lascia alle autorità cantonali ampio potere, intervenendo solo ove tale apprezzamento sia del tutto erroneo, insostenibile o frutto di svista manifesta.
2.4.3 Questi estremi non sono in concreto perfezionati. Il materiale probatorio, che secondo il ricorrente sarebbe stato arbitrariamente trascurato dagli ultimi giudici cantonali, non è idoneo ad intaccare la fondatezza della decisione impugnata, soprattutto in considerazione del fatto che la stessa CCRP, in data 27 novembre 2001, aveva respinto un ricorso per cassazione presentato da R.________ contro la sentenza 23 ottobre 2001 del Pretore di Lugano che lo condannava per ripetuta disobbedienza a decisioni dell'autorità proprio in relazione al medesimo ordine della magistratura civile. A fronte di una simile condanna per fatti analoghi il ricorrente non poteva in buona fede ritenere che l'ingiunzione pretorile fosse caduca, solo perché parallelamente aveva avviato una differente procedura edilizia, senza però mai sincerarsi, come giustamente rileva la CCRP, se la sostanza di tale procedura fosse compatibile con la precedente ed inequivocabile diffida del Pretore. Non giovano al ricorrente nemmeno le allegate decisioni di non luogo a procedere per il periodo dal 25 febbraio 2003 al 7 aprile 2003 (v. sopra al punto D), dato che si riferiscono ad un arco temporale successivo a quello qui in esame e come tali non possono comportare effetto pregiudiziale nella valutazione di fatti antecedenti. Tanto più che il sopravveniente crollo del muro, come si vedrà meglio al consid. 3.3, costituisce un incisivo spartiacque fra le due procedure penali. Infine il fatto che il Municipio di Agno, nella sua risoluzione 3/4 maggio 1999, abbia proposto anche l'alternativa della demolizione per ovviare ai pericoli di crollo esistenti, non ha influenza sul contenuto dell'ordine pretorile. Le decisioni dell'autorità civile vanno distinte da quelle dell'autorità amministrativa, le quali sono volte alla tutela di interessi pubblici (v. ad es. Ulrich Häfelin/ Georg Müller, Allgemeines Verwaltungsrecht, 4a ed., Zurigo/ Basilea/ Ginevra 2002, pag. 52 e segg., ed in part. pag. 53 n. 255; Adelio Scolari, Diritto amministrativo, Parte generale, 2a ed., Cadenazzo 2002, n. 82, pag. 54); qui in esame è invece solo la conformità della condotta del ricorrente ad un'ingiunzione emanata in esito ad un contenzioso giusprivatistico, e quindi primariamente a tutela di interessi privati (v. DTF 120 II 412 consid. 1b), seppur qualificati dal rafforzamento mediante comminatoria penale.
2.4.4 Su questo punto il ricorso va dunque respinto siccome infondato.
2.5 Per quanto riguarda la censura di arbitrio in relazione alla condanna per danneggiamento, il ricorrente sostiene che da nessuno degli atti dell'incarto risulta l'effettiva dimensione economica del danno che si pretende causato alla parte civile: "in particolare, il decreto di accusa non indica quali siano i documenti reali ed effettivi cagionati al mappale n. yyy RFD Agno" e non hanno ovviato a questa lacuna né il Procuratore pubblico né la parte civile, "cui comunque incombeva ogni onere probatorio". Per quanto attiene invece ai presupposti di ordine soggettivo, il ricorrente afferma che la CCRP ha ritenuto a torto la sussistenza di dolo eventuale, fondandosi su accertamenti incompleti, omissivi, arbitrari e contraddetti dagli atti.
2.5.1 La CCRP non ha affrontato la questione dell'entità finanziaria del danno, dando comunque come acquisito il fatto, di per sé non contestato nemmeno dal ricorrente, che nella notte tra il 14 e il 15 novembre 2002 il muro è effettivamente crollato, invadendo la particella del vicino. Dal profilo probatorio vi sono dunque sufficienti elementi per giudicare, senza incorrere in arbitrio, se la fattispecie oggettiva dell'art. 144 CP sia adempiuta. La quantificazione esatta del danno, comunque pacificamente superiore ai limiti di un reato di poca entità ex art. 172ter CP (v. DTF 123 IV 113 consid. 3d pag. 119), non ha influenza sul punto penale della vertenza, ma lo avrebbe semmai su quello civile qui tuttavia non sollevato. Anche da questo profilo il ricorso risulta quindi infondato e va respinto.
2.5.2 Per il resto la CCRP rileva dapprima come il Pretore avesse ordinato nel 1996 di consolidare il muro in questione esistendo già allora seri timori di crollo, per cui affermare in simili circostanze che il crollo verificatosi nella notte tra il 14 e il 15 novembre del 2002 non sarebbe correlato alle omissioni del ricorrente non è serio. Inoltre quest'ultimo non poteva ignorare che, in caso di inottemperanza a quanto richiesto dal giudice civile, il muro potesse crollare e danneggiare la proprietà contigua. La CCRP conclude pertanto che il ricorrente ha agito con dolo eventuale, avendo perlomeno accettato l'eventualità che il muro potesse rovinare.
2.5.3 Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, tale conclusione non è frutto di arbitrario accertamento dei fatti. Che il muro fosse pericolante, specialmente a diversi anni di distanza dall'ingiunzione pretorile, non può ragionevolmente venire messo in dubbio, né si può ritenere che il ricorrente non ne fosse cosciente. È inoltre pacifico che se il ricorrente avesse eseguito il chiaro e circostanziato ordine della magistratura civile, il muro in questione non sarebbe crollato. Scegliendo di non eseguirlo come tale, ma di adottare strategie edilizie alternative, amministrativamente più complesse e dispendiose di tempo, egli ha consapevolmente accettato il rischio, come conseguenza eventuale della propria condotta, che si verificasse l'evento dannoso in questione. Anche su questo punto il gravame va dunque respinto.
3. Ricorso per cassazione (6S.475/2004)
3.1 Il ricorso per cassazione può essere fondato unicamente sulla violazione del diritto federale (art. 269 cpv. 1 PP). La Corte di cassazione penale del Tribunale federale è vincolata dagli accertamenti di fatto dell'autorità cantonale (art. 277bis cpv. 1 seconda proposizione PP). Il ricorrente deve esporre in modo conciso quali sono le norme di diritto federale violate dalla decisione impugnata e in cosa consiste la violazione. Non deve criticare accertamenti di fatto né addurre fatti nuovi né proporre eccezioni, impugnazioni e mezzi di prova nuovi né prevalersi della violazione del diritto cantonale (art. 273 cpv. 1 lett. b PP).
3.2 Il ricorrente denuncia dapprima una violazione dell'art. 292 CP.
3.2.1 Si rende colpevole del reato di disobbedienza a decisioni dell'autorità giusta l'art. 292 CP, chiunque non ottempera a una decisione a lui intimata da una autorità competente o da un funzionario competente sotto comminatoria della pena prevista nel presente articolo. Il contenuto dell'ingiunzione deve essere descritto in modo preciso (DTF 127 IV 119 consid. 2a). La decisione va interpretata conformemente alle regole della buona fede (DTF 105 IV 278 consid. 2a pag. 283), muovendo comunque dal suo tenore letterale. È punibile solo chi agisce intenzionalmente, ossia conoscendo l'ingiunzione e le conseguenze penali di un'inottemperanza (DTF 119 IV 238 consid. 2).
3.2.2 L'autorità cantonale ha insindacabilmente accertato (art. 277bis cpv. 1 seconda proposizione PP) che il ricorrente non ha mai effettuato la rettifica del muro regolarmente ordinata sotto comminatoria di pena dalla magistratura civile. Il ricorrente eccepisce però che tale ordine non contemplava l'obbligo di conservare il manufatto in quanto tale, ma piuttosto quello di dare luogo alle opportune rettifiche ed agli occorrenti rinforzi per eliminare ogni potenziale rischio di crollo, per cui, avendo compiuto tutti gli atti occorrenti per l'integrale abbattimento del muro, poteva in buona fede ritenere di avere adottato una soluzione compatibile con quanto ordinato in sede civile e la cui effettiva concretizzazione è stata abusivamente ostacolata dalla controparte.
L'argomentazione ricorsuale è da respingere. L'ordine della magistratura civile era chiaro e non lasciava spazio alle interpretazioni proposte dal ricorrente, il quale era semplicemente tenuto ad eseguire la rettifica del muro come più precisamente definito nella perizia giudiziaria dell'arch. N.________. Di eventualità della demolizione non c'è traccia nella decisione in questione. Di fronte ad un ordine così preciso, circostanziato ed inequivocabile, il ricorrente non poteva in buona fede ritenere che esso potesse integrare anche l'ipotesi della demolizione. Scegliendo di percorrere quest'ultima via egli ha deliberatamente scelto di adottare soluzioni oggettivamente discrepanti da quelle definite in sede civile, come tali inabili a soddisfare l'ordine dell'autorità. Ciò a prescindere dal comportamento processuale tenuto dalla controparte, sul quale, contrariamente a quanto postulato nel gravame, non occorre qui chinarsi. Un eventuale abuso di diritto di quest'ultima non avrebbe infatti influenza sulla condanna in esame visto che la demolizione del muro, contro la quale A.D.________ si è persistentemente opposto, costituisce comunque un aliud rispetto a quanto ordinato dal magistrato civile. Considerando perfezionati i requisiti dell'art. 292 CP la CCRP non ha dunque violato il diritto federale. Su questo punto il ricorso va respinto.
3.3 Non fa ostacolo alla condanna del ricorrente ex art. 292 CP nemmeno la questione della prescrizione. Nel caso in esame la fattispecie si configura quale reato permanente (v. Christof Riedo, Commentario basilese, n. 100 ad art. 292 CP; in generale sul concetto di reato permanente v. DTF 119 IV 216 consid. 2f e 84 IV 17, come pure Günter Stratenwerth, Strafrecht Allgemeiner Teil I, 3a ed., Berna 2005, § 12 n. 10). La condotta omissiva punibile è continuata fino al 14 novembre 2000, ovvero sino al momento in cui il crollo del muro ha reso caduca la sostanza dell'ingiunzione pretorile. La prescrizione decorre a partire da tale data (art. 71 lett. c CP; v. anche DTF 6S.163/2004 del 10 novembre 2004, consid. 2.4.5). Il reato è stato commesso nel periodo di vigenza del vecchio diritto della prescrizione, il quale, siccome più favorevole al colpevole, risulta applicabile anche in virtù dell'art. 337 cpv. 1 CP: come già giustamente rilevato dalla Corte cantonale, il reato in esame è infatti una contravvenzione, la cui azione penale si prescriveva secondo il vecchio diritto in un anno, rispettivamente in due anni giusta l'art. 109 vCP combinato con l'art. 72 cpv. 2 vCP, mentre in base alle nuove disposizioni in vigore dal 1. ottobre 2002, l'azione penale per le contravvenzioni si prescrive in tre anni (art. 109 CP). Inoltre, in virtù del nuovo art. 70 cpv. 3 CP, se prima della scadenza del termine di prescrizione è stata pronunciata una sentenza di prima istanza, come nel caso concreto, la prescrizione si estingue. In applicazione del vecchio diritto il termine della prescrizione assoluta cadeva il 14 novembre 2004, quindi dopo la decisione cantonale di ultima istanza, la quale ha così determinato la cessazione della decorrenza della prescrizione (v. DTF 96 IV 49 consid. II, 2). L'azione penale non è dunque prescritta.
3.4 Il ricorrente contesta infine la condanna per danneggiamento, invocando la mancanza sia dei presupposti oggettivi che di quelli soggettivi del reato.
3.4.1 Per quanto riguarda i requisiti oggettivi la censura sollevata è identica a quella già proposta nel ricorso di diritto pubblico, per cui, trattandosi di una critica all'accertamento dei fatti, essa è inammissibile in sede di ricorso per cassazione (art. 273 cpv. 1 lett. b PP).
3.4.2 Anche in ordine ai presupposti soggettivi le motivazioni non discordano molto da quelle già formulate nel parallelo gravame, per cui esse risultano in gran parte inammissibili. A questo proposito va altresì ribadito che quanto l'autore di un reato sa, vuole o accetta come eventualità, è una questione di fatto, come tale non criticabile in un ricorso per cassazione (DTF 128 I 177 consid. 2.2 pag. 183; 125 IV 242 consid. 3c; 119 IV 1 consid. 5a pag. 3 e rinvii). Questione di diritto è invece la sussumibilità dei fatti interiori accertati in sede cantonale al concetto di intenzione ex art. 18 cpv. 2 CP (DTF 130 IV 58 consid. 8.5).
3.4.3 Contrariamente a quanto sostenuto nel gravame, la CCRP ha correttamente applicato l'art. 144 cpv. 1 CP, rilevando in particolare come l'infrazione in questione può essere commessa anche per omissione, a condizione che il reo si trovi in una posizione di garante con l'obbligo qualificato di salvaguardare la cosa da pregiudizio (Philippe Weissenberger, Commentario basilese, n. 25 ad art. 144 CP, con rinvii dottrinali). Nella fattispecie la posizione di garante del ricorrente scaturiva dall'obbligo qualificato a lui impostogli dalla magistratura civile già nel lontano 1996, a salvaguardia della sicurezza sulla particella adiacente. Pur essendo consapevole dell'esistenza di questo preciso obbligo egli non ha mai effettuato il lavoro di rettifica richiesto, optando, ma solo dopo molto tempo e dunque con colpevole ritardo, per soluzioni edilizie alternative, proceduralmente più complesse e quindi prevedibilmente idonee a dilazionare ulteriormente il rischio di crollo. Fra la condotta omissiva del ricorrente e l'evento in questione vi è dunque un nesso di causalità adeguata, visto che il compimento dell'atto omesso avrebbe potuto evitare, secondo l'andamento ordinario delle cose e l'esperienza generale della vita, la realizzazione di questo risultato (sul concetto di causalità adeguata in ambito di reati omissivi impropri v. DTF 117 IV 130 consid. 2a). La causalità adeguata non viene altresì interrotta per il semplice fatto che il vicino si sia opposto alle soluzioni edilizie alternative, dato che tale comportamento non configura gli estremi di eccezionalità ed imprevidibilità richiesti dalla giurisprudenza per ammettere una simile interruzione. Del resto, secondo la prassi del Tribunale federale, l'imprevedibilità dell'atto concomitante non è sufficiente per interrompere il nesso di causalità adeguata. Occorre bensì che quest'atto sia di una gravità tale da imporsi come la causa più probabile ed immediata dell'evento considerato, relegando in secondo piano tutti gli altri fattori, segnatamente il comportamento dell'agente, che hanno contribuito a provocarlo (DTF 127 IV 62 consid. 2d; 126 IV 13 consid. 7a/bb; 122 IV 17 consid. 2c/bb; 121 IV 207 consid. 2a pag. 213, e rispettivi rinvii). Queste condizioni non sono invece date nella fattispecie, visto che la controparte non ha fatto altro che contestare la soluzione della demolizione, secondo le modalità legali messe a disposizione dalla procedura edilizia e quindi necessariamente note al ricorrente.
Per quanto riguarda infine la fattispecie soggettiva la CCRP ha correttamente concluso, sulla base degli accertamenti di fatto giudicati scevri di arbitrio nell'esame del parallelo ricorso di diritto pubblico (v. sopra consid. 2.5.3), che il ricorrente ha agito con dolo eventuale, avendo perlomeno accettato l'eventualità che prima o poi il muro potesse rovinare in conseguenza delle proprie omissioni.
3.4.4 Da quanto sopra discende che la condanna per danneggiamento non viola il diritto federale. Su questo punto il ricorso va quindi respinto nella limitata misura della sua ammissibilità.
4. Sulle spese
In base all'art. 156 cpv. 1 OG (ricorso di diritto pubblico) e all'art. 278 cpv. 1 PP (ricorso per cassazione) le spese seguono la soccombenza.
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Nella misura in cui sono ammissibili, il ricorso di diritto pubblico ed il ricorso per cassazione sono respinti.
2.
La tassa di giustizia di complessivi fr. 4'000.-- è posta a carico del ricorrente.
3.
Comunicazione alle parti, al Ministero pubblico e alla Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 2 maggio 2005
In nome della Corte di cassazione penale
del Tribunale federale svizzero
Il presidente: Il cancelliere: