BGer I 329/2004 |
BGer I 329/2004 vom 20.05.2005 |
Eidgenössisches Versicherungsgericht
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Tribunale federale delle assicurazioni
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Tribunal federal d'assicuranzas
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Corte delle assicurazioni sociali
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del Tribunale federale
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Causa
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{T 0}
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I 329/04
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Sentenza del 20 maggio 2005
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IIa Camera
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Composizione
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Giudici federali Borella, Presidente, Schön e Frésard; Schäuble, cancelliere
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Parti
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F.________, 1954, ricorrente,
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contro
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Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Ginevra, opponente
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Istanza precedente
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Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero, Losanna
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(Giudizio del 21 aprile 2004)
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Fatti:
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A.
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F.________, cittadina italiana nata nel 1954, ha lavorato in Svizzera dal 1973 al 1980 solvendo regolari contributi sociali. Rientrata in Italia, non ha più svolto attività lucrativa e si è occupata a titolo principale dell'economia domestica della propria famiglia.
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In data 31 gennaio 2002 l'interessata ha formulato una domanda volta all'ottenimento di una rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità. Esperiti i necessari accertamenti a cura dell'Istituto nazionale italiano della previdenza sociale (INPS) di C.________ e preso atto delle dichiarazioni rese dall'istante nel questionario per assicurati occupati nell'economia domestica, l'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero (UAI), aderendo al parere del proprio servizio medico, dott.ssa M.________, che definiva un tasso di incapacità al lavoro del 36,7%, in data 23 maggio 2003 ha emesso un progetto di decisione prevedente il diniego di prestazioni.
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Ricevuta ulteriore documentazione sanitaria, l'UAI, dopo avere nuovamente interpellato la dott.ssa M.________, che confermava la precedente valutazione, ha respinto la domanda di prestazioni per decisione del 16 luglio 2003.
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L'interessata ha interposto opposizione e sostenuto di non essere in grado di riprendere un'attività lucrativa né di poter attendere ai lavori domestici. Dopo avere sottoposto il caso a un suo ulteriore consulente medico, dott. L.________, che attestava, a partire dal 1996, un grado d'inabilità del 50% in attività leggere o medio-pesanti e del 40% nell'ambiente domestico, l'UAI, mediante provvedimento del 23 ottobre 2003, ha accolto l'opposizione riconoscendo all'assicurata il diritto a un quarto di rendita con effetto dal 1° giugno 2002, data, quest'ultima, dell'entrata in vigore degli accordi bilaterali.
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B.
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F.________ ha deferito la decisione su opposizione dell'UAI alla Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero chiedendo in sostanza il riconoscimento del suo diritto a una rendita d'invalidità intera.
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Per parte sua, l'UAI, sentito ancora una volta il parere del dott. L.________ e preso atto che quest'ultimo modificava leggermente la precedente valutazione dell'incapacità lavorativa in attività domestiche, stabilendola nella misura del 43,8%, ha postulato la reiezione del gravame.
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Per pronuncia del 21 aprile 2004 i giudici commissionali, fondandosi sul parere espresso dal sanitario dell'UAI, hanno respinto il ricorso e confermato che l'interessata, malgrado le affezioni lamentate, sarebbe stata in grado di attendere alle consuete mansioni domestiche in modo tale da escludere il diritto a una rendita superiore a quella riconosciuta con la decisione in lite.
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C.
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Producendo documentazione medica, F.________ interpone ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, al quale ripropone la richiesta di prima sede. Fa valere di essere affetta da patologie che ridurrebbero la sua capacità al lavoro nell'ambito delle consuete attività domestiche nella misura del 78%. Chiede di disporre ulteriori accertamenti sanitari.
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L'UAI, dopo avere nuovamente interpellato il dott. L.________, propone la reiezione del gravame, mentre l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) ha rinunciato a determinarsi.
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Pendente lite, la ricorrente ha trasmesso ulteriore documentazione, mediante complemento del 14 ottobre 2004.
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Diritto:
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1.
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1.1 Nei considerandi dell'impugnata pronuncia, cui si rinvia, i primi giudici hanno già esposto le norme legali disciplinanti la materia, rammentando in particolare i presupposti che secondo il diritto svizzero - per principio applicabile nel caso di specie anche in seguito all'entrata in vigore, il 1° giugno 2002, dell'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC), l'Accordo avendo lasciato immutata la competenza degli Stati contraenti di definire i propri sistemi di sicurezza sociale (art. 8 ALC in relazione con l'art. 1 cpv. 1 Allegato II ALC e la sua Sezione A) - devono essere adempiuti per conferire a una persona assicurata il diritto a una rendita dell'assicurazione per l'invalidità.
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Così, dopo avere giustamente - perlomeno per quanto riferito allo stato di fatto giuridicamente determinante realizzatosi dopo il 1°gennaio 2003 (cfr. DTF 130 V 329) - dichiarato applicabile la nuova legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000, in vigore dal 1° gennaio 2003 (cfr. art. 2 LPGA in relazione con l'art. 1 cpv. 1 LAI), e averne, fra gli altri, esposto i concetti - peraltro corrispondenti alle nozioni sviluppate dalla giurisprudenza sotto l'egida del precedente ordinamento (cfr. DTF 130 V 343) - d'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) e d'invalidità (art. 8 LPGA e art. 4 LAI), i primi giudici, rammentati i limiti temporali - compresi tra il 31 gennaio 2001 (art. 48 cpv. 2 LAI, in deroga all'art. 24 LPGA) e il 23 ottobre 2003 (DTF 121 V 366 consid. 1b) - del potere cognitivo del giudice nel caso di specie, hanno pertinentemente definito i presupposti e l'estensione del diritto alla rendita (art. 28 cpv. 1 [nella versione applicabile in concreto, in vigore fino al 31 dicembre 2003, la 4a revisione della LAI, in vigore dal 1° gennaio 2004, non essendo applicabile ratione temporis alla presente procedura] e 1ter, art. 29 cpv. 1 e art. 36 cpv. 1 LAI) degli assicurati non esercitanti un'attività lucrativa e dediti allo svolgimento delle proprie mansioni consuete, segnatamente dell'economia domestica (art. 5 cpv. 1 LAI in relazione con l'art. 8 cpv. 3 LPGA, nonché art. 27 cpv. 1 e 2 OAI [nella versione in vigore fino al 31 dicembre 2003]; DTF 104 V 136 consid. 2a; SVR 2003 IV no. 34 pag. 105 consid. 4.3.2; VSI 1997 pag. 304 consid. 4a), precisando nel contempo i compiti del medico nell'ambito di questa valutazione (DTF 125 V 261 consid. 4, 115 V 134 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c, 105 V 158 consid. 1).
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A tale esposizione può essere fatto riferimento e prestata adesione non senza tuttavia ribadire, come già rilevato dai primi giudici, che l'entrata in vigore dell'ALC ha reso possibile - per motivi di parità di trattamento - il versamento di rendite per un grado di invalidità inferiore al 50%, ma pari almeno al 40%, anche ad assicurati comunitari che ricadono nel campo applicativo personale del Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità - cui rinvia l'art. 1 cpv. 1 Allegato II ALC -, anche se non sono domiciliati o non dimorano in Svizzera, bensì sono domiciliati o dimorano in uno Stato membro dell'Unione europea (DTF 130 V 255 seg. consid. 2.3).
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1.2 Per quanto attiene al valore probatorio attribuito ai referti medici fatti allestire da un tribunale o dall'amministrazione conformemente alle regole di procedura applicabili, giova infine soggiungere che se questi ultimi sono stati resi sulla base di accertamenti approfonditi e completi, in piena conoscenza dell'incarto e giungono a dei risultati convincenti, il giudice non vi si discosta se non in presenza di indizi concreti suscettibili di far dubitare della loro fondatezza (DTF 125 V 353 consid. 3b/ee).
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2.
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Ai sensi dell'art. 108 cpv. 2 OG (in relazione con l'art. 132 OG), l'atto ricorsuale deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante; devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente.
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Stante quanto precede, la produzione di nuovi mezzi di prova dopo la scadenza del termine di ricorso (art. 106 cpv. 1 e 132 OG) non è ammessa, se non nell'ambito di un nuovo scambio di scritti disposto dal Tribunale (art. 110 cpv. 4 OG; DTF 127 V 353). Sono parimenti riservati i casi in cui nuovi inserti prodotti dopo la scadenza del termine di ricorso o dopo la chiusura del secondo scambio di scritti sono suscettibili di configurare fatti nuovi rilevanti oppure prove decisive giusta l'art. 137 lett. b OG e potrebbero, se del caso, giustificare una revisione del giudizio (sentenza citata, consid. 4b).
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Ciò non si avvera tuttavia per i documenti prodotti dall'insorgente nella presente fattispecie dopo la scadenza del termine di ricorso, e più precisamente con il complemento del 14 ottobre 2004 - documenti, d'altronde, parzialmente già in atti o comunque riferiti a una situazione di fatto successiva alla data di emanazione della decisione su opposizione del 23 ottobre 2003 (cfr. consid. 1.1).
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3.
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3.1 L'istanza precedente ha fondato la propria valutazione principalmente sugli accertamenti compiuti dal consulente medico dell'UAI, dott. L.________, il quale si è confrontato in maniera circostanziata con l'abbondante documentazione agli atti e ha analizzato in dettaglio l'evoluzione negli anni delle affezioni lamentate dall'interessata. Così, detto sanitario, fissando il tasso d'inabilità di quest'ultima - peraltro rettamente considerata casalinga dai primi giudici - al 43,8%, ha concluso che le turbe di cui ella soffre non erano di gravità tale, nel periodo precedente il provvedimento in lite, da cagionare delle ripercussioni sulla capacità di attendere alle mansioni consuete atte a giustificare il riconoscimento di una rendita maggiore a quella di un quarto erogata dall'amministrazione.
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Orbene, dopo attento esame dell'incarto, visto in particolare che nel ricorso di diritto amministrativo non si adducono argomenti idonei a stravolgere le conclusioni dell'autorità di primo grado, anche il Tribunale federale delle assicurazioni non vede valido motivo per scostarsi da questo parere.
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3.2 Dato quanto precede, il giudizio commissionale querelato merita tutela, senza che sia necessario procedere ad ulteriori indagini. Gli atti all'inserto sono completi e permettono di esprimersi sulla vertenza con sufficiente cognizione di causa.
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Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni, statuendo secondo la procedura semplificata dell'art. 36a OG, pronuncia:
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1.
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Il ricorso di diritto amministrativo è respinto.
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2.
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Non si percepiscono spese giudiziarie.
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3.
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La presente sentenza sarà intimata alle parti, alla Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero, alla Cassa svizzera di compensazione e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
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Lucerna, 20 maggio 2005
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In nome del Tribunale federale delle assicurazioni
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Il Presidente della IIa Camera: Il Cancelliere:
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