Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
2P.250/2004
2A.573/2004 /viz
Sentenza del 13 giugno 2005
II Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudici federali Merkli, presidente,
Wurzburger e Müller,
cancelliere Bianchi.
Parti
X.________ AG,
ricorrente, patrocinata dall'avv. dott. Stefano Ghiringhelli,
contro
Divisione delle contribuzioni del Cantone Ticino,
viale S. Franscini 6, 6500 Bellinzona,
Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
del Cantone Ticino, Palazzo di Giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano.
Oggetto
Imposta federale diretta e imposta cantonale 1997
(distribuzione dissimulata di utili),
ricorso di diritto amministrativo e ricorso di diritto
pubblico contro la sentenza del 24 agosto 2004 della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Fatti:
A.
La X.________ AG è una società attiva in particolare nel commercio di diritti cinematografici con sede ora a Glarona, ma tra il 1993 e il 2003 nel Cantone Ticino. Essa, per il tramite di altre società, è riconducibile ad un trust irrevocabile e discrezionale con sede nelle Isole Cayman. Fondatore del trust è A.A.________, mentre beneficiari sono, oltre a suo figlio e alla sua convivente, suo fratello B.A.________ e la moglie di quest'ultimo C.A.________. A.A.________, rispettivamente il fratello e la cognata, abitano in ville di proprietà della menzionata società, il primo a Comano mentre i secondi a Magliaso.
B.
Nella dichiarazione fiscale inerente il 1997, la X.________ AG ha esposto una perdita d'esercizio di fr. 230'800.--. Sui documenti allegati, essa ha tra l'altro indicato di aver percepito una pigione di fr. 60'000.-- per la proprietà di Magliaso (fr. 48'000.-- per la villa e fr. 12'000.-- per la residenza del custode) e di fr. 34'000.-- per quella di Comano (fr. 12'000.-- per la casa del custode e fr. 22'000.-- per l'ultimo trimestre dell'anno per la villa).
Nelle relative notifiche, intimate il 19 dicembre 2002, l'Ufficio di tassazione delle persone giuridiche del Cantone Ticino, anziché la perdita addotta, ha computato un utile imponibile di fr. 966'600.-- sia per l'imposta federale diretta che per l'imposta cantonale. Per giungere a tale importo, l'autorità fiscale ha in particolare operato riprese per interessi passivi non riconosciuti sul capitale proprio dissimulato (fr. 33'291.--) e soprattutto per un adeguamento dell'affitto degli immobili di Magliaso (fr. 274'000.--) e di Comano (fr. 941'000.--). La rivalutazione degli affitti è stata calcolata considerando un tasso di capitalizzazione del 6% dell'investimento effettuato (circa fr. 5'500'000.-- per Magliaso e circa fr. 16'000'000.-- per Comano).
Con decisione su reclamo del 5 marzo 2004 l'Ufficio competente ha confermato entrambe le tassazioni, rilevando che le pigioni conteggiate coprivano appena i costi sostenuti per interessi passivi, manutenzione e ammortamenti. Adita dalla contribuente, il 24 agosto 2004 la Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ne ha respinto il ricorso, confermando dunque anch'essa le suddette notifiche d'imposta.
C.
Il 24 settembre 2004 la X.________ AG ha inoltrato dinanzi al Tribunale federale un ricorso di diritto amministrativo e un ricorso di diritto pubblico con cui chiede l'annullamento del giudizio cantonale e, limitatamente al primo rimedio, il rimando della causa all'Ufficio di tassazione per nuova decisione. Con il ricorso di diritto amministrativo lamenta in sostanza la violazione dell'art. 58 cpv. 1 della legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta (LIFD; RS 642.11) e del principio della buona fede. Oltre a quest'ultima censura, con il ricorso di diritto pubblico invoca parimenti la disattenzione del divieto d'arbitrio.
Chiamata ad esprimersi, la Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello ha rinunciato a presentare osservazioni. La Divisione delle contribuzioni del Canton Ticino propone invece di respingere entrambi i gravami. L'Amministrazione federale delle contribuzioni postula infine la reiezione del ricorso di diritto amministrativo.
Diritto:
1.
Le impugnative sono proposte dalla medesima ricorrente, sono dirette contro la stessa sentenza e si riferiscono ad un identico complesso di fatti. Si giustifica pertanto di congiungerle e di evaderle con un unico giudizio (DTF 128 V 124 consid. 1, 194 consid. 1; 123 II 16 consid. 1).
I. Sul ricorso di diritto amministrativo
2.
2.1 Con il ricorso di diritto amministrativo la ricorrente impugna la sentenza della Camera di diritto tributario, nella misura in cui concerne l'imposta federale diretta per il 1997. Essendo rivolto contro una decisione dell'ultima istanza cantonale (art. 4 cpv. 6 del regolamento ticinese di applicazione della legge federale sull'imposta federale diretta, del 18 ottobre 1994) fondata sul diritto pubblico federale, il gravame, presentato in tempo utile da una persona giuridica legittimata a ricorrere, è in linea di principio ammissibile giusta gli art. 146 LIFD e 97 segg. OG.
2.2 Con il ricorso di diritto amministrativo può essere innanzitutto fatta valere la violazione del diritto federale, che comprende i diritti costituzionali dei cittadini (DTF 126 III 431 consid. 3; 123 II 385 consid. 3) nonché l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento (art. 104 lett. a OG). Il Tribunale federale verifica comunque d'ufficio l'applicazione di tale diritto, senza essere vincolato dai considerandi della decisione impugnata o dai motivi invocati; in materia di contribuzioni pubbliche può pure scostarsi dalle conclusioni delle parti, sia a loro vantaggio che a loro pregiudizio (art. 114 cpv. 1 OG). Con il medesimo rimedio può inoltre venir censurato l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti rilevanti (art. 104 lett. b OG). Quando, come in concreto, la decisione impugnata emana da un'autorità giudiziaria, l'accertamento dei fatti da essa operato vincola tuttavia il Tribunale federale, salvo che questi risultino manifestamente inesatti o incompleti oppure siano stati appurati violando norme essenziali di procedura (art. 105 cpv. 2 OG).
3.
3.1 Secondo l'art. 58 cpv. 1 LIFD l'utile netto imponibile delle persone giuridiche è determinato dal saldo del conto profitti e perdite, epurato dal riporto dell'anno precedente (lett. a), a cui sono tra l'altro aggiunti tutti i prelevamenti fatti prima del calcolo del saldo non destinati alla copertura di spese riconosciute dall'uso commerciale (lett. b).
Rientrano in particolare tra questi prelevamenti anche le distribuzioni palesi o dissimulate di utili e le prestazioni a terzi non giustificate dall'uso commerciale (lett. b in fine). Con tali concetti si intendono le prestazioni che una persona giuridica esegue senza una corrispondente contropartita a favore di un suo membro o di una persona comunque vicina e che non sarebbero state concesse alle stesse condizioni ad un terzo estraneo alla società; il carattere particolarmente vantaggioso della prestazione deve inoltre essere riconoscibile per gli organi societari (DTF 119 Ib 116 consid. 2; 115 Ib 111 consid. 5; 113 Ib 23 consid. 2d; Norberto Bernardoni/Giorgio Duchini, La fiscalità dell'azienda, Bellinzona 1998, pag. 368 seg.). Tali presupposti ricorrono ad esempio quando la società assume spese private di un'azionista oppure quando rinuncia ad un adeguato indennizzo per le prestazioni fornite al medesimo, come quando per la messa a disposizione di un alloggio incassa pigioni inferiori a quelle di mercato (Peter Brülisauer/Stephan Kuhn, in: Zweifel/Athanas [a cura di] Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, Vol I/2a, Basilea 2000, n. 198 e 203 ad art. 58; Peter Locher, Kommentar zum DBG, II. Teil, Therwil/Basilea 2004, n. 111 e 135 ad art. 58; Bernardoni/Duchini, op. cit., pagg. 380 e 383).
3.2 In sostanza, di fronte ad una prestazione della società all'azionista o ad una persona vicina, per stabilire se vi è una distribuzione dissimulata di utili bisogna chiedersi se tale prestazione sia stata fornita per motivi prettamente commerciali oppure in considerazione del rapporto di partecipazione nella società del beneficiario (Brülisauer/Kuhn, op. cit., n. 97 ad art. 58). L'utilità ed il successo economico dell'impegno assunto dalla società non sono di per sé stessi decisivi. Occorre comunque che la spesa in questione sia realisticamente funzionale all'attività aziendale ed ai relativi scopi di profitto. Ciò va valutato in funzione degli usuali doveri di diligenza di un prudente amministratore societario (sentenza 2P.153/2002 del 29 novembre 2002, in: StE 2003 B 72.14.2 n. 31, consid. 3.2).
3.3 In caso di distribuzione dissimulata di utili, occorre poi quantificare la ripresa da effettuare ai fini del calcolo dell'utile imponibile. La constatazione di una sproporzione tra la prestazione della società e la contropartita dell'azionista implica la determinazione del valore economico reale della prestazione fornita, che va posto a confronto con le condizioni pattuite. Secondo la giurisprudenza invalsa sin dalla DTF 107 Ib 325, il valore economico reale è di principio costituito dal prezzo che sarebbe disposto a pagare un terzo qualunque per lo stesso servizio su di un mercato libero ed aperto (DTF 107 Ib 325 consid. 3c; sentenza 2A.39/2003 del 26 novembre 2003, in: RDAF 2004 II 60, consid. 2.2 e 3.3; Brülisauer/Kuhn, op. cit., n. 112 ad art. 58). Questo criterio non può però venir trasposto come tale agli oneri che una società anonima si assume per le spese private degli azionisti, come per i costi legati ad oggetti patrimoniali che servono esclusivamente al loro mantenimento o al loro diletto, acquistati dalla società senza essere destinati alla sua attività aziendale (sentenza A.518/1986 del 16 aprile 1987, in: NStP 1987 pag. 103 consid. 4c; sentenza 2P.153/2002 del 29 novembre 2002, in: StE 2003 B 72.14.2 n. 31, consid. 3.2 e 3.3). In assenza di comportamento conforme alle regole di mercato, non è infatti possibile riferirsi a prezzi effettivi di paragone. Occorre piuttosto basarsi su di una controprestazione che permetta alla società di coprire i costi sopportati e di conseguire un utile adeguato (Markus Reich/Robert Waldburger, Rechtsprechung im Jahr 2002 [1. Teil], in: IFF Forum für Steuerrecht 2003, pag. 221 segg., in part. pag. 229).
4.
Nel caso concreto, la ricorrente sostiene di aver acquistato e ristrutturato le due lussuose proprietà di Magliaso e Comano per scopi aziendali. In effetti, nell'ambito della sua attività legata al commercio cinematografico avrebbe collaborato con l'imprenditore tedesco D.________, assistendolo nei suoi programmi di espansione nel settore televisivo italiano. A tal fine, il partner commerciale avrebbe manifestato l'esigenza di disporre di una struttura logistica di rappresentanza vicino all'Italia. In un primo tempo sarebbe perciò stato convenuto l'acquisto della villa di Magliaso, appartenente sin dal 1973 a B.A.________. Nell'autunno del 1992 D.________ avrebbe tuttavia fatto presente che la proprietà non era adatta alle sue necessità. Sarebbe allora stato acquistato l'immobile di Comano, poi sottoposto ad interventi edilizi dal 1993 al 1997. A quel punto il gruppo mediatico tedesco avrebbe però deciso di desistere dai progetti in Italia, poiché confrontato con gravi problemi societari. La ricorrente si sarebbe pertanto ritrovata con due onerose strutture senza più ragione d'essere. Essa avrebbe quindi ripiegato sulla locazione della villa di Magliaso a B.A.________ e di parte di quella di Comano al fratello A.A.________. Per l'immobile di Magliaso avrebbe inizialmente concordato una pigione annua di fr. 60'000.--. Per la proprietà di Comano, occupato solo parzialmente a scopi privati, la ricorrente avrebbe invece convenuto un affitto annuo di fr. 100'000.--, da computare ai fini fiscali solo per un quarto per il 1997, essendo la villa abitabile soltanto dal 1° ottobre di quello stesso anno. Gli importi esposti corrisponderebbero alle effettive condizioni di mercato. I parametri ritenuti dall'Ufficio di tassazione comporterebbe invece canoni locativi mensili del tutto irrealistici pari a fr. 27'800.-- per Magliaso e a fr. 81'250.-- per Comano.
5.
5.1 Secondo i vincolanti accertamenti fattuali della Corte cantonale (art. 105 cpv. 2 OG), dal 1992 al 1997 la ricorrente, con capitale proprio e cifra d'affari relativamente modesti (fr. 500'000.-- rispettivamente fr. 200'000.--), ha fatto fronte ad investimenti dell'ordine di fr. 5'500'000.-- per la proprietà di Magliaso e di fr. 16'000'000.-- per quella di Comano. Tali investimenti sono stati realizzati grazie ai finanziamenti ricevuti dalla società madre, con sede a Glarona, che indirettamente appartiene ad un trust di cui è fondatore A.A.________. È inoltre quest'ultimo personalmente, e non la ricorrente, ad aver detenuto partecipazioni azionarie nelle società zurighesi attive nel ramo televisivo e cinematografico in cui - secondo quanto asserito dall'insorgente stessa in sede cantonale - avrebbe nutrito interessi anche il gruppo D.________.
5.2 Orbene, come rettamente dedotto dall'istanza inferiore, è del tutto inverosimile che una società, peraltro non attiva specificatamente nel settore immobiliare, assuma impegni finanziari della portata descritta in due distinte proprietà, senza avere la certezza che siano assolutamente indispensabili dal profilo aziendale. Nella fattispecie, elementari criteri di oculatezza commerciale avrebbero consigliato di soddisfare le pretese necessità del gruppo D.________ con soluzioni alternative di egual lusso e rappresentatività, ma di tipo alberghiero o comunque locativo. A ciò si aggiunga che non è nemmeno attestata una relazione diretta, mediante partecipazioni nelle medesime società, della ricorrente e del gruppo tedesco. Già per questi motivi la giustificazione addotta appalesa evidenti limiti. Essa non trova poi riscontro dal profilo cronologico: la proprietà di Comano è infatti stata acquistata dalla ricorrente quasi un anno prima di quella di Magliaso (20 gennaio, rispettivamente 23 dicembre 1993). L'eventuale antecedente sottoscrizione di un precontratto relativo a quest'ultimo immobile, peraltro radicalmente carente nella forma siccome non stipulato mediante atto pubblico, non chiarirebbe ancora lo svolgimento dei fatti. In effetti, tale modo di procedere non spiegherebbe perché i lavori di ristrutturazione siano continuati per oltre un anno dopo la presunta constatazione dell'inadeguatezza della proprietà, né perché la stessa sia in ogni caso stata acquistata.
Significativo, riguardo all'attendibilità della tesi ricorsuale e alla dichiarazione scritta dell'imprenditore tedesco, è anche il momento in cui questa tesi è emersa. L'insorgente l'ha infatti addotta per la prima volta nell'atto di ricorso alla Camera di diritto tributario, motivando tale attesa con ragioni di riservatezza. In realtà, essa avrebbe certamente potuto farvi riferimento perlomeno nell'ambito delle approfondite discussioni che hanno preceduto il rigetto del reclamo da parte dell'Ufficio di tassazione. Non è infatti dato di vedere quale pregiudizio avrebbe potuto derivarne, dal momento che l'ipotesi di collaborazione era già stata definitivamente abbandonata da anni e la situazione del gruppo D.________ notoria.
Già di per sé, l'argomentazione addotta dalla ricorrente a sostegno delle finalità commerciali delle operazioni immobiliari non risulta pertanto convincente. Ancor meno lo appare esaminando la destinazione sostitutiva riservata alle ville.
5.3 Sfumato il previsto utilizzo degli immobili da parte del gruppo D.________, la ricorrente non ha cercato di capitalizzare l'ingente investimento affrontato. In particolare non ha effettuato alcun tentativo di vendita, come d'altronde non aveva fatto neppure quando, come asserito, la proprietà di Magliaso si era rivelata inadeguata. Essa si è limitata ad affittare gli stabili ai fratelli A.________, incontestabilmente persone vicine alla società e da cui, almeno indirettamente, erano giunti i fondi per gli acquisti e le ristrutturazioni. B.A.________ era del resto già proprietario sin dal 1973 della villa di Magliaso, utilizzata quale residenza secondaria. È certo verosimile che sia alquanto difficile reperire un conduttore disposto a pagare, pur per una proprietà lussuosa, un canone di locazione maggiore, se non proprio di quello contabilizzato, almeno di quello ritenuto nella perizia fatta allestire dalla ricorrente per la proprietà di Comano (fr. 180'000.-- l'anno, ossia fr. 15'000.-- al mese). Proprio l'ordine di grandezza di questi potenziali introiti dimostra però l'esistenza di una sproporzione assoluta e per nulla sostenibile da un punto di vista economico tra l'investimento effettuato e il relativo ricavo. Lo attestano peraltro anche i dati del conto economico per l'esercizio 1997: tra interessi passivi, costi di manutenzione ed ammortamenti, la proprietà di Comano comportava infatti oneri per oltre fr. 960'000.--, mentre quella di Magliaso per oltre fr. 362'000.--, senza contare gli stipendi dei custodi. Ne consegue pertanto che l'unica spiegazione plausibile delle operazioni immobiliari va ricercata nella concessione di prestazioni di favore a persone vicine alla società. Tali operazioni configurano dunque una distribuzione dissimulata di utili ai sensi dell'art. 58 cpv. 1 lett. b LIFD.
5.4 In queste circostanze, il valore reale della prestazione offerta non può essere stabilito semplicemente fondandosi sulle pigioni conseguibili sul mercato. Un simile metodo misconoscerebbe la reale portata economica delle spese effettuate e non permetterebbe di considerare appieno l'entità della distribuzione dissimulata di utili. È infatti già l'investimento stesso ad esulare da ogni parametro di redditività e a trovare giustificazione solo in ragioni di pura convenienza privata. Ci si potrebbe quindi persino chiedere se la prestazione a favore dell'azionista non vada ravvisata nell'investimento come tale. In ogni caso non è certo inadeguato valutarla in funzione di un interesse normale sull'investimento. Al riguardo, il tasso di capitalizzazione del 6% appare ragionevole ed è peraltro considerato usuale anche nella menzionata perizia di parte. Va poi aggiunto che l'asserito parziale utilizzo della villa di Comano a scopi aziendali risulta perlomeno trascurabile. Inammissibile è parimenti la limitazione temporale del computo all'ultimo trimestre del 1997; A.A.________ ha infatti trasferito il domicilio a Comano il 1° maggio 1995, per cui già all'inizio del 1997 la proprietà doveva forzatamente trovarsi in condizioni pressoché definitive. La prestazione valutabile in denaro a favore delle persone vicine alla società è pertanto stata rettamente determinata in fr. 975'000.-- per la villa di Comano e in fr. 334'000.-- per quella di Magliaso, ciò che comporta effettivamente riprese contabili per fr. 941'000.--, rispettivamente per fr. 274'000.--. In tal modo il valore conteggiato permane d'altronde ancora inferiore ai costi effetti sopportati (interessi passivi, manutenzione, custodia e ammortamento). Da questo profilo, la decisione impugnata resiste pertanto alle censure sollevate nel gravame.
6.
La ricorrente sostiene inoltre che i giudici cantonali avrebbero tutelato in maniera inammissibile il comportamento contrario al principio della buona fede adottato nell'occasione dal fisco ticinese.
6.1 Codificato agli art. 5 cpv. 3 e 9 Cost. , il principio della buona fede vale per l'insieme dell'attività statale e conferisce al cittadino il diritto, a determinate condizioni, di esigere dalle autorità che si conformino alle precise promesse che gli hanno rilasciato e non disattendano la fiducia che egli ha riposto in loro (DTF 130 I 26 consid. 8.1; 129 II 361 consid. 7.1; 128 II 112 consid. 10b/aa). Queste regole valgono anche in ambito fiscale per quel che riguarda i rapporti tra autorità di tassazione e contribuente. Il diritto tributario è tuttavia particolarmente marcato dal principio della legalità, di modo che le regole della buona fede hanno solo una portata limitata, soprattutto se si trovano in conflitto proprio con l'esigenza di legalità (DTF 118 Ib 312 consid. 3b; sentenza 2P.173/2002 del 7 febbraio 2003, in: RDAT II-2003 n. 15t consid. 5.2).
6.2 Riguardo alla proprietà di Comano, la ricorrente adduce di aver chiesto conferma all'autorità fiscale dell'adeguatezza dell'affitto, proposto in ragione di fr. 100'000.-- annui, con scritto del 30 ottobre 1998. La mancata risposta dell'Ufficio di tassazione, unitamente ai nuovi valori di stima notificati il 3 agosto 1999, le avrebbero legittimamente permesso di dedurne la relativa accettazione. L'argomentazione è manifestamente infondata. Già di per sé, la richiesta di eventuale conferma sollecitata rivela infatti che nemmeno la ricorrente aveva attributo all'autorità alcuna promessa, né aveva desunto dall'attitudine di quest'ultima il riconoscimento implicito delle proprie tesi. A maggior ragione l'insorgente non può dunque trarre alcunché in suo favore dall'assenza di riscontro su di una simile richiesta. È dunque addirittura privo di portata decisiva il fatto che l'Ufficio di tassazione, in tempi brevi, abbia comunque chiarito per via telefonica le allegazioni contenute nella menzionata lettera. Quanto alla decisione di stima dell'immobile, l'autorità prepostavi è notoriamente diversa da quella competente in materia di imposta federale diretta, per cui le relative conclusioni non permettevano in buona fede alla ricorrente di nutrire particolari aspettative dal profilo fiscale.
6.3 Per quanto concerne invece l'immobile di Magliaso, l'insorgente rileva che le notifiche di tassazione per gli anni dal 1993 al 1996 ammettevano la contabilizzazione di una pigione di fr. 100'000.--. Sostiene pertanto che avrebbe potuto attendersi una soluzione analoga anche per il 1997, viste le immutate condizioni di mercato. Al riguardo è sufficiente rilevare che, in virtù del principio della legalità, l'autorità di tassazione è tenuta ad esaminare e ad apprezzare gli elementi imponibili di ogni periodo di computo conformemente alla legge e senza essere vincolata da sue eventuali decisioni adottate precedentemente in deroga alla medesima. Le decisioni di tassazione non implicano dunque di principio alcuna assicurazione per notifiche ulteriori, proprio perché ogni esercizio contabile deve essere considerato in maniera autonoma (sentenza 2P.173/2002 del 7 febbraio 2003, in: RDAT II-2003 n. 15t, consid. 5.3; sentenza 2A.62/1997 del 3 maggio 1999, in: ASA 69 pag. 793, consid. 2b/aa). Nemmeno questa censura può quindi trovare accoglimento.
7.
In base alle considerazioni che precedono, il ricorso di diritto amministrativo, infondato, va pertanto respinto.
II. Sul ricorso di diritto pubblico
8.
8.1 Con il ricorso di diritto pubblico, la ricorrente impugna la decisione della Camera di diritto tributario nella misura in cui concerne l'imposta cantonale per il 1997. Fondata sulla pretesa violazione di diritti costituzionali del cittadino ed interposta tempestivamente contro una decisione cantonale di ultima istanza da una persona legittimata a ricorrere, anche questa impugnativa appare di principio ammissibile dal profilo degli art. 84 segg. OG.
Giova rilevare che la via del ricorso di diritto amministrativo, prevista in rapporto a determinati aspetti delle imposte cantonali dall'art. 73 cpv. 1 della legge federale del 14 dicembre 1990 sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID; RS 642.12), è data, se del caso, soltanto contro decisioni relative a periodi fiscali successivi al 1° gennaio 2001 (DTF 128 II 56 consid. 1, 66 consid. 1c/bb; 124 I 145 consid. 1a; 123 II 588 consid. 2d).
8.2 In virtù dell'art. 90 cpv. 1 lett. b OG, l'atto di ricorso deve contenere l'esposizione dei fatti essenziali e quella concisa dei diritti costituzionali o delle norme giuridiche che si pretendono violati, specificando in cosa consista la violazione. Nell'ambito di un ricorso di diritto pubblico, il Tribunale federale non applica quindi d'ufficio il diritto, ma statuisce unicamente sulle censure sollevate dall'insorgente e solo se le stesse sono sufficientemente sostanziate (DTF 130 I 26 consid. 2.1; 129 III 626 consid. 4; 129 I 185 consid. 1.6, 113 consid. 2.1).
9.
9.1 Riprendendo testualmente le argomentazioni poste a fondamento dell'analoga censura sollevata con il ricorso di diritto amministrativo, la ricorrente ravvisa in primo luogo la violazione del principio della buona fede. La critica va tuttavia respinta per i medesimi motivi che ne determinano la sua reiezione nel contesto del primo rimedio esaminato (cfr. consid. 6).
9.2 La ricorrente sostiene inoltre che la decisione impugnata procede da un'applicazione arbitraria dell'art. 67 cpv. 1 lett. b della legge tributaria ticinese del 21 giugno 1994 (LT). Anche questa censura va tuttavia respinta per le medesime ragioni esposte in relazione al ricorso di diritto amministrativo (cfr. consid. 5). In effetti sull'aspetto contestato la normativa cantonale coincide sostanzialmente con il regime dell'imposta federale diretta. In gran parte, anche le argomentazioni addotte nel ricorso di diritto pubblico non differiscono da quelle proposte nell'ambito del ricorso di diritto amministrativo. Orbene, è quindi pacifico che se il Tribunale federale conferma l'esistenza di una distribuzione dissimulata di utili ed il relativo computo quando - decidendo in materia di imposta federale diretta - fruisce di libero potere d'esame, a maggior ragione non sovverte tali deduzioni quando - statuendo in merito all'imposta cantonale - il suo potere cognitivo è limitato al controllo dell'arbitrio.
10.
Ne segue pertanto che anche il ricorso di diritto pubblico si rivela infondato e deve quindi essere respinto.
III. Sulle spese
11.
La tassa di giustizia va posta in maniera complessiva a carico della ricorrente, che risulta soccombente sia nel ricorso di diritto amministrativo sia nel ricorso di diritto pubblico ( art. 156 cpv. 1, 153 e 153a OG ). Non si assegnano ripetibili ad autorità vincenti (art. 159 cpv. 2 OG).
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Le cause 2A.573/2004 e 2P.250/2004 sono congiunte.
2.
I ricorsi sono respinti.
3.
La tassa di giustizia complessiva di fr. 12'000.-- è posta a carico della ricorrente.
4.
Comunicazione al patrocinatore della ricorrente, alla Divisione delle contribuzioni e alla Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, nonché all'Amministrazione federale delle contribuzioni, Divisione giuridica imposta federale diretta.
Losanna, 13 giugno 2005
In nome della II Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il presidente: Il cancelliere: