BGer 2P.166/2005 |
BGer 2P.166/2005 vom 20.06.2005 |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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2P.166/2005 /biz
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Sentenza del 20 giugno 2005
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II Corte di diritto pubblico
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Composizione
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Giudici federali Merkli, presidente,
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Würzburger, Müller,
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cancelliera Ieronimo Perroud.
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Parti
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A.________,
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ricorrente, rappresentato da B.________ e C.________,
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contro
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D.________,
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Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia (UFFT), Effingerstrasse 27,
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3003 Berna,
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Commissione di ricorso del Dipartimento federale dell'economia (Commissione di ricorso DFE),
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3202 Frauenkappelen.
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Oggetto
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esame professionale,
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ricorso di diritto pubblico contro la decisione emanata
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l'11 maggio 2005 dalla Commissione di ricorso DFE.
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Ritenuto in fatto e considerato in diritto:
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che l'11 maggio 2005 la Commissione di ricorso DFE ha respinto il gravame esperito il 24 settembre 2004 da A.________ contro la decisione 25 agosto 2004 dell'UFFT che confermava quella emessa il 13 maggio 2003 dalla competente commissione d'esame concernente il non superamento dell'esame professionale per l'ottenimento dell'attestato professionale federale di contabile;
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che il 12 giugno 2005 A.________ ha proposto dinanzi al Tribunale federale un ricorso di diritto pubblico, con cui chiede che la decisione 11 maggio 2005 sia annullata e gli atti rinviati all'autorità competente per la rivalutazione e la correzione del punteggio finale, con conseguente conferimento dell'attestato di specialista in finanza e contabilità;
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che il Tribunale federale si pronuncia d'ufficio e con pieno potere d'esame sull'ammissibilità del rimedio sottopostogli (DTF 131 II 58 consid. 1 e richiami);
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che, da un lato, giusta gli art. 99 cpv. 1 lett. f e 100 cpv. 1 lett. v OG (cfr. anche art. 68 lett. d LFPr; RS 412. 10), il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale non è proponibile contro le decisioni in materia di formazione professionale, segnatamente contro quelle, come in concreto, sul risultato di esami;
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che, d'altro lato, il ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale è ammissibile unicamente contro decisioni e decreti cantonali (art. 84 cpv. 1 OG);
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che, pertanto, il rimedio di diritto del ricorrente si rivela di primo acchito improponibile, non essendo la decisione impugnata suscettiva di alcun mezzo di ricorso;
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che, essendo l'esito della causa sufficientemente chiaro, né la Commissione di ricorso DFE né l'UFFT né l'autorità di prime cure sono stati invitati a presentare osservazioni (cfr. art. 110 cpv. 1 e 93 cpv. 1 OG);
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che, visto l'esito del giudizio, le spese processuali, il cui ammontare è fissato tenendo conto della leggerezza con cui é stato condotto il procedimento, seguono la soccombenza e vengono poste a carico dei rappresentanti del ricorrente in solido (art. 156 cpv. 1, 6 e 7, 153 e 153a OG);
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Per questi motivi, visto l'art. 36a OG, il Tribunale federale pronuncia:
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1.
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Il ricorso è inammissibile.
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2.
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La tassa di giustizia di fr. 500.-- è posta a carico di B.________ e di C.________, con vincolo di solidarietà.
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3.
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Comunicazione ai rappresentanti del ricorrente, a D.________, all'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia e al Commissione di ricorso del Dipartimento federale dell'economia.
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Losanna, 20 giugno 2005
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In nome della II Corte di diritto pubblico
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del Tribunale federale svizzero
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Il presidente: La cancelliera:
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