Eidgenössisches Versicherungsgericht
Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas
Corte delle assicurazioni sociali
del Tribunale federale
Causa
{T 7}
C 270/04
Sentenza del 4 luglio 2005
IIa Camera
Composizione
Giudici federali Borella, Presidente, Schön e Frésard; Grisanti, cancelliere
Parti
M.________, 1977, ricorrente, rappresentata dall'avv. Raffaele Dadò, Via Stazione 9, 6602 Muralto,
contro
Sezione cantonale del lavoro, Ufficio giuridico, Piazza Governo, 6501 Bellinzona, opponente
Istanza precedente
Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano
(Giudizio del 10 novembre 2004)
Fatti:
A.
A.a M.________, nata nel 1977, ha lavorato dal 2000 e con diverse funzioni (dal marzo 2000 al 30 settembre 2002 in qualità di direttrice; dal 1° ottobre al 31 dicembre 2002 in veste di segretaria amministrativa) alle dipendenze della ditta H. ________ Sagl, società attiva nella gestione dell'Albergo Y.________ e della quale il marito, I.________, è stato l'unico socio gerente con diritto di firma individuale.
Con scritto del 20 dicembre 2002, la ditta H. ________ Sagl, al termine di un colloquio nel corso del quale avrebbe verbalmente disdetto il rapporto di lavoro (cfr. attestato del datore di lavoro dell'8 gennaio 2002 [recte: 2003] rilasciato dalla dipendente medesima), ha comunicato all'interessata la riduzione dell'orario di lavoro ("in riferimento al nostro colloquio le comunichiamo purtroppo la riduzione dell'orario di lavoro. Al momento non possiamo più garantirle un impiego a tempo pieno, non avendo abbastanza lavoro, pertanto verrà chiamata a ore").
A.b M.________, al suo terzo termine quadro, ha formulato domanda di indennità di disoccupazione con effetto dal 1° gennaio 2003 conseguendo, nei mesi gennaio-agosto 2003, un guadagno intermedio sempre presso la ditta H. ________ Sagl.
Dal mese di agosto 2003 l'istante è stata assunta dallo Studio di architettura B.________ come consulente immobiliare, dapprima a tempo parziale (50%), in seguito, dal 1° dicembre 2003, a tempo pieno. Il relativo contratto di lavoro è stato firmato, per il datore di lavoro, dal marito I.________, contitolare dello Studio.
Contestualmente al cambiamento, sempre nell'agosto 2003, della ragione sociale della ditta H. ________ Sagl in X.________ Sagl, M.________ ne è diventata socia - unitamente al marito, che risultava ed è tuttora l'unico socio gerente -, con diritto di firma individuale e quota sociale di fr. 10'000.- (a fronte di un capitale sociale di fr. 20'000.-).
A.c Mediante comunicazione del 3 settembre 2003, l'Ufficio regionale di collocamento (URC) di L.________ ha sottoposto alla Sezione del lavoro del Cantone Ticino la questione circa l'idoneità al collocamento della richiedente l'indennità. Nel corso dello stesso mese, quest'ultima ha chiesto ed ottenuto lo stralcio, dal registro di commercio, della sua iscrizione quale socia.
A.d Esperiti i necessari accertamenti, la Sezione del lavoro, con decisione del 13 ottobre 2003, sostanzialmente confermata il 26 gennaio successivo anche in seguito all'opposizione interposta dall'interessata, ha dichiarato M.________ inidonea al collocamento a far tempo dal 1° gennaio 2003. In particolare, richiamandosi alla giurisprudenza in materia, la Sezione del lavoro ha rilevato una partecipazione dell'istante alla capacità di disporre dell'azienda e una sua posizione paragonabile a quella di un datore di lavoro escludenti un diritto alle indennità di disoccupazione.
B.
M.________, patrocinata dall'avv. Raffaele Dadò, si è aggravata al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, il quale, per pronuncia del 10 novembre 2004, ne ha respinto l'impugnativa.
C.
Sempre patrocinata dall'avv. Dadò, M.________ interpone ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, al quale, protestate spese e ripetibili, postula, in via principale, l'annullamento della pronuncia cantonale e l'accertamento della sua idoneità al collocamento a far tempo dal 1° gennaio 2003. In via subordinata chiede di limitare l'accertamento dell'inidoneità al collocamento unicamente a partire dal 1° agosto 2003. In via ancora più subordinata, infine, domanda il rinvio degli atti all'autorità giudiziaria cantonale per complemento istruttorio, più precisamente per ordinare l'audizione del collocatore personale, S.________, dell'URC di L.________, ingiustamente rifiutatale dalla precedente istanza. Dei motivi, si dirà, per quanto necessario, nei considerandi.
La Sezione del lavoro come pure il Segretariato di Stato dell'economia hanno rinunciato a determinarsi.
Diritto:
1.
L'oggetto del contendere verte sull'idoneità al collocamento della ricorrente e, di conseguenza (art. 8 cpv. 1 lett. f LADI), sul suo diritto all'indennità di disoccupazione (DLA 2000 no. 14 pag. 70 consid. 1).
2.
2.1 Giusta l'art. 8 cpv. 1 lett. f LADI l'assicurato ha diritto all'indennità di disoccupazione se, adempiute le ulteriori condizioni previste dalla legge, è idoneo al collocamento. L'art. 15 cpv. 1 LADI, nel tenore applicabile in concreto, in vigore sino al 30 giugno 2003 (cfr. a contrario sentenza del 20 settembre 2004 in re L., C 34/04, consid. 1.2), stabilisce che il disoccupato è idoneo al collocamento se è disposto, capace ed autorizzato ad accettare un'occupazione adeguata. L'idoneità al collocamento comprende pertanto due elementi: da un lato, l'assicurato deve essere in grado di fornire un lavoro - più particolarmente di esercitare un'attività lucrativa salariata - senza essere impedito per ragioni inerenti alla sua persona; dall'altro, egli deve essere disposto ad accettare un'occupazione adeguata ai sensi dell'art. 16 LADI, ciò che implica non solo la volontà di assumere una simile attività quando l'occasione si presenta, ma pure una disponibilità sufficiente per quanto riguarda il tempo che egli può consacrare ad un impiego offerto e per quel che concerne il numero dei potenziali datori di lavoro (DTF 125 V 58 consid. 6a, 123 V 216 consid. 3 con riferimento).
2.2 Giusta l'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI, non hanno diritto all'indennità per lavoro ridotto le persone che, come soci, compartecipi finanziari o membri di un organo decisionale supremo dell'azienda, determinano o possono influenzare risolutivamente le decisioni del datore di lavoro, come anche i loro coniugi occupati nell'azienda.
2.3 Con la sentenza del 4 settembre 1997 in re M., pubblicata in DTF 123 V 234, il Tribunale federale delle assicurazioni ha esteso l'applicabilità di quest'ultima norma all'assegnazione dell'indennità di disoccupazione. In quella occasione - concernente un dipendente che, dopo essere stato licenziato da una società anonima, aveva continuato ad esserne l'azionista unico e il solo amministratore -, questa Corte ha infatti stabilito che il lavoratore in posizione professionale paragonabile a quella di un datore di lavoro non ha diritto - ritenuta anche la sua inidoneità al collocamento (cfr. ad es. sentenza del 7 giugno 2004 in re C., C 87/02, consid. 6.3) - all'indennità di disoccupazione se, malgrado sia stato formalmente licenziato, continua a determinare le decisioni del datore di lavoro o a influenzarle in maniera considerevole. Se così non fosse, tramite una disposizione relativa all'indennità di disoccupazione verrebbe altrimenti elusa la regolamentazione in materia di indennità per lavoro ridotto (DTF 123 V 237 seg. consid. 7b/bb; sentenza citata del 7 giugno 2004 in re C., consid. 4.1).
2.4 Questo principio è quindi stato dichiarato valido anche nel caso del socio gerente di una Sagl (art. 811 cpv. 2 CO), ritenuto che quest'ultimo dispone ex lege della possibilità di determinare o comunque influenzare risolutivamente ai sensi dell'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI le decisioni che la società è chiamata a prendere in qualità di datrice di lavoro (sentenza del 22 novembre 2002 in re R., C 37/02, consid. 4; cfr. pure la sentenza del 30 agosto 2001 in re B., C 71/01).
2.5 Il Tribunale federale delle assicurazioni ha inoltre pure avuto modo di allargare il campo applicativo della giurisprudenza pubblicata in DTF 123 V 234 al coniuge di una persona menzionata all'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI (sentenza inedita del 26 luglio 1999 in re M., ancora recentemente confermata ad es. dalla sentenza del 7 dicembre 2004 in re W., C 193/04, consid. 3; cfr. inoltre Regina Jäggi, Eingeschränkter Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung bei arbeitgeberähnlicher Stellung durch analoge Anwendung von Art. 31 Abs. 3 lit. c AVIG, in: RSAS 2004 pag. 9 seg.). Secondo questa Corte, infatti, fintanto che la persona menzionata all'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI è in grado di influenzare in maniera determinante l'attività del datore di lavoro, essa ha anche la possibilità di impiegare nuovamente il proprio coniuge (cfr. ad es. le sentenze del 7 dicembre 2004 in re K., C 150/04, consid. 2, e del 23 febbraio 2004 in re T., C 249/03, consid. 2.1). Il quale coniuge, in questo modo, può influenzare la perdita di lavoro da lui subita rendendo la sua disoccupazione difficilmente controllabile (sentenza citata del 7 dicembre 2004 in re W., consid. 3).
2.6 La presente Corte ha infine osservato che la giurisprudenza sviluppata in DTF 123 V 234 non si prefigge unicamente di sanzionare il caso di abuso effettivo, ma anche di prevenire il rischio di un simile abuso che è insito nel pagamento di indennità di disoccupazione in favore di persone che rivestono una posizione professionale paragonabile a quella di un datore di lavoro o in favore dei loro coniugi (DLA 2003 no. 22 pag. 240; cfr. pure la sentenza citata del 7 dicembre 2004 in re K., consid. 2).
2.7 Orbene, un rischio di tale natura si realizza senz'altro nell'evenienza concreta già solo perché il marito, in qualità di unico socio gerente della società datrice di lavoro, dopo avere già assunto due volte la ricorrente, dapprima in qualità di direttrice e in seguito quale segretaria, ha continuato a rivestire questa sua posizione anche successivamente al gennaio 2003 e ha continuato ad impiegarla ad ore (cfr. gli attestati sul guadagno intermedio, per la maggior parte firmati, per il datore di lavoro, dall'insorgente stessa), conservando così la capacità di disporre dell'azienda ("unternehmerische Dispositionsfähigkeit" [sentenza citata del 26 luglio 1999 in re M.]). In tali condizioni, non può escludersi la messa in atto di un ricorso alle indennità di disoccupazione alfine di rimediare a un periodo di contrazione - chiaramente evidenziata dagli atti - del giro di affari della datrice di lavoro (cfr. sentenza del 30 aprile 2001 in re W., C 199/00 e C 200/00, consid. 3). Non può quindi escludersi un'elusione delle disposizioni concernenti l'indennità per lavoro ridotto né il rischio di un ricorso abusivo alle prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione (cfr. ad es. le sentenze del 5 luglio 2004 in re D., C 155/03, consid. 2.2, quella citata del 23 febbraio 2004 in re T., consid. 2.2). Di conseguenza, alla ricorrente devono giustamente essere negati l'idoneità al collocamento e il diritto alle indennità di disoccupazione a partire dal 1° gennaio 2003.
2.8 Idoneità al collocamento che si giustifica inoltre di escludere poiché, come giustamente rilevato dai primi giudici, ben difficilmente l'interessata avrebbe potuto esercitare la sua attività di segretaria amministrativa per la ditta H. ________ Sagl e di consulente immobiliare per lo Studio di architettura B.________ al di fuori del normale orario di lavoro e poiché, a ben vedere, la ricorrente in realtà neppure era disposta a lasciare queste attività (cfr. ad es. il verbale relativo al colloquio di consulenza del 17 luglio 2003: "Consegnate le ricerche di luglio e alcune risposte ricevute, è stata anche contattata da un paio di alberghi ai quali aveva mandato la candidatura, visto che attualmente il lavoro c/o immobiliare inizia a funzionare bene ha preferito rinunciare alle offerte degli alberghi"). Le quali attività, per giunta, sembravano assicurarle un buon futuro lavorativo e non erano pertanto da considerarsi di natura transitoria e limitata nel tempo (cfr. a contrario DLA 2002 no. 5 pag. 55 consid. 2b e dottrina citata).
3.
3.1 Contrariamente a quanto sostenuto in sede ricorsuale, questo giudizio non discrimina l'istituzione del matrimonio. Il Tribunale federale delle assicurazioni ha infatti già avuto modo di stabilire che l'applicabilità della giurisprudenza fondata sull'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI alle persone sposate e non invece ad es. alle persone che vivono in concubinato, oltre a potersi poggiare sul tenore letterale della menzionata disposizione, non costituisce una violazione del diritto alla parità di trattamento (sentenza citata del 7 dicembre 2004 in re W., consid. 4).
3.2 Né osta a tale conclusione la circostanza che la ricorrente abbia regolarmente pagato i contributi sociali, questa Corte avendo a tal proposito ricordato che la negazione delle indennità di disoccupazione a una persona che gode di una situazione professionale paragonabile a quella di un datore di lavoro ai sensi della giurisprudenza pubblicata in DTF 123 V 234 non giustifica ancora di per sé un'esenzione dal pagamento dei contributi all'assicurazione contro la disoccupazione (sentenza del 29 dicembre 2004 in re W., C 160/04, consid. 3).
3.3 Infondata risulta infine l'invocata violazione del diritto di essere sentito per non avere i primi giudici - che avrebbero così operato un censurato apprezzamento anticipato delle prove (cfr.: Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, pag. 212 no. 450; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti) - proceduto all'audizione testimoniale del collocatore personale S.________ Audizione che, a mente dell'insorgente, avrebbe permesso di dimostrare le rassicurazioni date dal funzionario in merito alla "totale correttezza della sua situazione nei confronti della cassa disoccupazione e al diritto ad ottenere le prestazioni", e di comprovare così la sua totale buona fede che sarebbe per contro stata disattesa dagli organi dell'assicurazione contro la disoccupazione.
3.3.1 In materia di diritto amministrativo il principio della buona fede, sancito dall'art. 9 Cost., tutela la legittima fiducia dell'amministrato nei confronti dell'autorità amministrativa quando, assolte determinate condizioni, egli abbia agito conformemente alle istruzioni o alle dichiarazioni della stessa autorità.
Secondo la giurisprudenza, di regola un'informazione erronea è vincolante quando l'autorità, intervenendo in una situazione concreta nei confronti di persone determinate, era competente a rilasciarla, il cittadino non poteva riconoscerne l'inesattezza e, sempre che l'ordinamento legale non sia mutato nel frattempo, fidente nell'informazione ricevuta egli abbia preso delle disposizioni non reversibili senza pregiudizio (DTF 127 I 36 consid. 3a, 126 II 387 consid. 3a; RAMI 2000 no. KV 126 pag. 223; cfr., riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 vCost., la cui giurisprudenza si applica anche alla nuova norma, DTF 121 V 66 consid. 2a e sentenze ivi citate).
3.3.2 Ora, a prescindere dal fatto che le asserite rassicurazioni da parte dell'autorità competente sarebbero ancora tutte da verificare, la ricorrente non fa valere e tanto meno spiega in quale misura ella, dopo avere fatto affidamento sulle "garanzie" ricevute, avrebbe preso delle disposizioni non reversibili senza pregiudizio. Già solo per questo motivo, il richiamo alla tutela costituzionale della buona fede si dimostra infondato. E comunque giova ad ogni buon conto ricordare all'insorgente, in via abbondanziale, che in caso di prestazioni pecuniarie, come si avvera in concreto per le indennità di disoccupazione, il solo fatto di avere consumato il denaro non viene considerato come disposizione ai sensi della giurisprudenza (DLA 1999 no. 40 pag. 238; Luzius Müller, Die Rückerstattung rechtswidriger Leistungen als Grundsatz des öffentlichen Rechts, Basilea 1978, cifre marg. 135 segg.; diversamente per contro Beatrice Weber-Dürler, Vertrauensschutz im öffentlichen Recht, Basilea 1983, pag. 184 seg.).
3.3.3 In tali circostanze, si deve ritenere che a ragione l'autorità giudiziaria cantonale poteva rinunciare all'audizione testimoniale del collocatore S.________ e procedere a un apprezzamento anticipato delle prove. Così facendo, essa non è incorsa in una violazione del diritto di essere sentita (art. 29 cpv. 2 Cost.) della ricorrente e non ne ha in particolare compromesso la possibilità di fornire prove circa i fatti suscettibili di influire sul provvedimento (DTF 129 II 504 consid. 2.2, 127 I 56 consid. 2b, 127 III 578 consid. 2c, 126 V 131 consid. 2b).
4.
Vertendo sull'assegnazione o il rifiuto di prestazioni assicurative, la procedura è gratuita (art. 134 OG).
Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni pronuncia:
1.
Il ricorso di diritto amministrativo è respinto.
2.
Non si percepiscono spese giudiziarie.
3.
La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano, all'Ufficio regionale di collocamento di L.________ e al Segretariato di Stato dell'economia.
Lucerna, 4 luglio 2005
In nome del Tribunale federale delle assicurazioni
Il Presidente della IIa Camera: Il Cancelliere: