Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1P.351/2005 /viz
Sentenza del 12 luglio 2005
I Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudici federali Féraud, presidente,
Aeschlimann, Eusebio,
cancelliere Gadoni.
Parti
A.________, ricorrente,
contro
Giudice dell'istruzione e dell'arresto del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16,
6901 Lugano,
Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano.
Oggetto
istanza di ricusa,
ricorso di diritto pubblico contro la sentenza del
18 maggio 2005 della Camera dei ricorsi penali
del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Fatti:
A.
Il Ministero pubblico del Cantone Ticino ha aperto il 2 ottobre 2001 un procedimento penale contro A.________ e contestualmente con l'arresto ha promosso nei suoi confronti l'accusa per il titolo di amministrazione infedele, più tardi estesa al reato di appropriazione indebita e falsità in documenti. Ritenuto raggiunto lo scopo dell'istruzione formale, il Procuratore pubblico ha depositato gli atti il 18 marzo 2005.
B.
Dopo avere visionato gli atti, l'accusato ha presentato il 12 aprile 2005 dinanzi alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (CRP) un'istanza di ricusa nei confronti del Giudice dell'istruzione e dell'arresto (GIAR) B.________, rilevando che questi, nella sua precedente funzione di Procuratore pubblico, aveva parzialmente condotto un procedimento penale riguardante anche un coaccusato nella procedura che lo concerne.
C.
Con sentenza del 18 maggio 2005 la CRP ha respinto l'istanza di ricusa, ritenendo in concreto non adempiuto un caso di esclusione giusta l'art. 40 lett. e CPP/TI, che impone al giudice di escludersi dall'esercitare il suo ufficio quando abbia partecipato al processo come magistrato. La Corte cantonale ha in particolare negato una connessione tra i procedimenti penali in discussione.
D.
A.________ impugna con un ricorso di diritto pubblico del 7 giugno 2005 al Tribunale federale questo giudizio, chiedendo di annullarlo. Chiede inoltre, in via subordinata, l'esclusione del GIAR B.________ nel procedimento penale e, in via provvisionale, il conferimento dell'effetto sospensivo al ricorso. Il ricorrente fa valere la violazione della garanzia di un giudice indipendente e imparziale, del divieto dell'arbitrio e del diritto di essere sentito.
E.
La Corte cantonale si rimette giudizio del Tribunale federale, mentre il GIAR chiede la reiezione della domanda provvisionale e del ricorso.
Diritto:
1.
Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei ricorsi che gli vengono sottoposti, senza essere vincolato dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (DTF 131 II 58 consid. 1, 129 I 337 consid. 1 e rinvii).
1.1 La decisione impugnata, relativa alla ricusazione del GIAR, non pone fine alla lite, ma ne rappresenta unicamente una fase intermedia. Essa è tuttavia impugnabile direttamente con un ricorso di diritto pubblico, questo rimedio essendo secondo l'art. 87 cpv. 1 OG ammissibile contro le decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza o sulle domande di ricusazione notificate separatamente dal merito (DTF 126 I 203 consid. 1, 124 I 255 consid. 1b/bb).
1.2 Giusta l'art. 88 OG il diritto di ricorrere spetta ai privati o agli enti collettivi che si trovano lesi nei loro diritti da decreti o decisioni che li riguardano personalmente o che rivestono carattere obbligatorio generale. Secondo la giurisprudenza relativa all'art. 88 OG, il Tribunale federale esamina le censure sollevate unicamente se il ricorrente ha un interesse pratico e attuale alla loro disamina, rispettivamente all'annullamento del giudizio impugnato (DTF 127 III 429 consid. 1b, 41 consid. 2b e rinvii). Quest'esigenza assicura che il Tribunale federale statuisca, nell'interesse dell'economia processuale, su questioni concrete e non soltanto teoriche (DTF 125 I 394 consid. 4a). Il Tribunale può tuttavia rinunciare eccezionalmente all'esigenza di un interesse pratico e attuale e esaminare comunque il ricorso, allorché i quesiti sollevati si potrebbero ripetere in qualsiasi momento nelle stesse o in analoghe circostanze e un tempestivo esame da parte del giudice costituzionale sarebbe pressoché impossibile; occorre inoltre che esista un interesse pubblico sufficientemente importante per risolverli (DTF 127 I 164 consid. 1a, 127 III 429 consid. 1b pag. 432, 125 I 394 consid. 4b).
1.3 La Corte cantonale ha rilevato nel giudizio impugnato che non erano più pendenti reclami presentati dal ricorrente dinanzi al GIAR ricusato, l'ultima decisione emanata da quest'ultimo nei suoi confronti risalendo al 16 marzo 2005, quand'è stato respinto in quanto ricevibile un suo reclamo dell'8 novembre 2004. Una precedente istanza di ricusa interposta dal ricorrente relativa a tale procedura è tuttavia già stata esaminata ed evasa dalla CRP con sentenza del 28 febbraio 2005. Questa Corte, con giudizio del 6 giugno 2005, ha poi respinto in quanto ammissibile un ricorso di diritto pubblico dell'8 aprile 2005 del ricorrente contro la decisione dell'ultima istanza cantonale (cfr. causa 1P.243/2005). L'istanza di ricusa del 12 aprile 2005 oggetto della presente causa non è quindi riferita ad una procedura concernente il ricorrente e pendente dinanzi al GIAR, ciò che è peraltro riconosciuto sia dal ricorrente medesimo sia dal magistrato ricusato. In tali condizioni, le critiche sollevate nel presente ricorso di diritto pubblico si rivelano di natura essenzialmente teorica, sicché non può essere riconosciuto al ricorrente un interesse pratico ed attuale all'annullamento del giudizio impugnato, tale da giustificare, dal profilo dell'art. 88 OG, l'esame di merito del gravame. Le questioni in esso sollevate non rivestono d'altra parte un'importante rilevanza generale e potranno, se del caso, essere esaminate qualora dovessero ripresentarsi, segnatamente nell'evenienza in cui il GIAR B.________ dovesse ancora occuparsi di cause concernenti il ricorrente.
2.
Ne segue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in applicazione dell'art. 88 OG. Le spese seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG).
Il presente giudizio rende priva d'oggetto la domanda di conferimento dell'effetto sospensivo.
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
La tassa di giustizia di fr. 1'000.-- è posta a carico del ricorrente.
3.
Comunicazione al ricorrente, al Giudice dell'istruzione e dell'arresto, alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello e, per conoscenza, al Ministero pubblico del Cantone Ticino.
Losanna, 12 luglio 2005
In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il presidente: Il cancelliere: