Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1P.158/2005 /viz
Sentenza del 13 luglio 2005
I Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudici federali Féraud, presidente,
Aeschlimann, Eusebio,
cancelliere Gadoni.
Parti
A.A.________,
ricorrente,
contro
B.A.________,
patrocinato dall'avv. Alberto F. Forni,
Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 6,
via Pretorio 16, 6901 Lugano,
I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, via Pretorio 16, 6901 Lugano.
Oggetto
ricusa del Pretore,
ricorso di diritto pubblico contro la sentenza emanata il 31 gennaio 2005 dalla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Fatti:
A.
B.A.________ e A.A.________ si sono sposati a Carabbia il 1° febbraio 1997 e dal loro matrimonio sono nati i figli C.A.________, il 23 gennaio 1998, e D.A.________, il 31 luglio 2001. Dal mese di gennaio 2003 i coniugi vivono separati. A.A.________ ha presentato il 3 giugno 2003 alla Pretura del Distretto di Lugano un'istanza di adozione di misure a protezione dell'unione coniugale, chiedendo tra l'altro l'affidamento dei figli, riservato il diritto di visita del padre, e un contributo alimentare di fr. 1'300.-- per ogni figlio.
All'udienza per la discussione del 1° luglio 2003, le parti si sono accordate sull'affidamento dei figli alla madre e sulle modalità di esercizio del diritto di visita del padre. Con decreto cautelare del 2 luglio 2003 il Pretore ha stabilito in fr. 785.-- ciascuno il contributo alimentare a favore dei figli.
B.
Dopo una serie di atti che non occorre qui evocare, il 1° dicembre 2004 il padre ha adito il Pretore con un'istanza supercautelare, chiedendogli di regolare il suo diritto di visita durante le vacanze di Natale 2004. Il giudice ha dato seguito alla richiesta, statuendo inaudita parte con decisione del 2 dicembre 2004.
Il 10 dicembre 2004 A.A.________ ha presentato un'istanza di ricusa nei confronti del Pretore, il quale, dopo averla comunicata alla controparte per eventuali osservazioni, l'ha trasmessa alla I Camera civile del Tribunale d'appello per l'evasione. Con decisione del 31 gennaio 2005 la Corte cantonale ha negato l'esistenza di motivi di ricusazione e respinto l'istanza.
C.
A.A.________ impugna questo giudizio con un ricorso di diritto pubblico del 4 marzo 2005 al Tribunale federale, chiedendo di esaminare la competenza della Pretura di Lugano a disciplinare la questione delle relazioni personali con i figli. Postula inoltre di annullare la decisione 2 dicembre 2004 del Pretore, di rinviare la causa dinanzi ad un altro giudice e di rivedere la ripartizione delle spese processuali e delle ripetibili della sede cantonale. La ricorrente chiede infine di essere ammessa al beneficio dell'assistenza giudiziaria. Dei motivi si dirà, per quanto necessario, nei considerandi.
D.
La I Camera civile del Tribunale d'appello ha comunicato di rinunciare a presentare osservazioni, mentre il Pretore e la controparte non si sono espressi sul ricorso.
Diritto:
1.
Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei ricorsi che gli vengono sottoposti, senza essere vincolato dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (DTF 131 II 58 consid. 1, 129 I 337 consid. 1 e rinvii).
1.1 La decisione impugnata, relativa alla ricusazione del Pretore, non pone fine alla lite, ma ne rappresenta unicamente una fase intermedia. Essa è tuttavia impugnabile direttamente con un ricorso di diritto pubblico, questo rimedio essendo secondo l'art. 87 cpv. 1 OG ammissibile contro le decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza o sulle domande di ricusazione notificate separatamente dal merito (DTF 126 I 203 consid. 1, 124 I 255 consid. 1b/bb).
1.2 Il ricorso di diritto pubblico ha, tranne eccezioni che non si verificano in concreto, natura meramente cassatoria (DTF 129 I 129 consid. 1.2.1 e rinvii). In quanto la ricorrente chieda più dell'annullamento della sentenza impugnata, segnatamente di determinare l'autorità competente a disciplinare l'esercizio delle relazioni personali, di annullare la decisione del 2 dicembre 2004, di affidare la causa a un altro giudice e di rivedere la ripartizione di spese e ripetibili della sede cantonale, il gravame è inammissibile.
1.3 Secondo la giurisprudenza relativa all'art. 88 OG, il Tribunale federale esamina le censure sollevate unicamente se il ricorrente ha un interesse pratico e attuale alla loro disamina, rispettivamente all'annullamento del giudizio impugnato (DTF 127 III 429 consid. 1b, 41 consid. 2b e rinvii). Quest'esigenza assicura che il Tribunale federale statuisca, nell'interesse dell'economia processuale, su questioni concrete e non soltanto teoriche (DTF 125 I 394 consid. 4a). Con il provvedimento cautelare del 2 dicembre 2004, su cui insiste particolarmente la ricorrente, il Pretore ha regolato l'esercizio delle relazioni personali durante le passate ferie natalizie, stabilendo che i figli avrebbero trascorso le vacanze con il padre dal 25 dicembre 2004 alle ore 10.00 fino al 2 gennaio 2005 alle ore 18.30. Quando la ricorrente ha introdotto il ricorso di diritto pubblico, la questione era quindi già superata e non rivestiva più un interesse giuridico per le parti, sicché le critiche relative a pretesi errori procedurali del Pretore in relazione all'emanazione della criticata misura cautelare, a prescindere dalla loro proponibilità in questa sede (cfr. consid. 3.3), difettano di un interesse pratico ed attuale della ricorrente alla loro disamina (cfr. DTF 127 III 429 consid. 1b, 125 I 394 consid. 4a).
2.
2.1 In un ricorso di diritto pubblico per violazione del diritto a un giudice indipendente e imparziale il Tribunale federale rivede l'interpretazione e l'applicazione delle norme cantonali dal profilo dell'arbitrio; esamina invece liberamente il quesito di sapere se l'interpretazione non arbitraria delle norme del diritto cantonale è conforme alle esigenze poste dall'art. 30 Cost. (DTF 126 I 68 consid. 3b e rinvii). Nell'ambito di questo rimedio il Tribunale federale non applica tuttavia d'ufficio il diritto, ma esamina solo le censure sollevate in modo chiaro e preciso. Secondo l'art. 90 cpv. 1 lett. b OG l'atto di ricorso deve in effetti contenere, pena la sua inammissibilità, l'esposizione dei fatti essenziali e quella concisa dei diritti costituzionali o delle norme giuridiche che si pretendono violati e precisare altresì in che consista la violazione. Ciò significa che il gravame deve sempre contenere un'esauriente motivazione giuridica dalla quale si possa dedurre se, perché ed eventualmente in quale misura la decisione impugnata leda il ricorrente nei suoi diritti costituzionali (DTF 127 I 38 consid. 3c pag. 43, 125 I 71 consid. 1c, 492 consid. 1b, 122 I 70 consid. 1c, 119 Ia 197 consid. 1d).
2.2 La Corte cantonale ha reso il suo giudizio in applicazione dell'art. 27 lett. b CPC/TI, che prevede la facoltà per le parti di ricusare il giudice quando esistono gravi ragioni. La ricorrente non fa tuttavia valere un'applicazione arbitraria di tale disposizione cantonale, né si confronta con chiarezza e precisione con le puntuali argomentazioni contenute nella sentenza impugnata, spiegando per quali motivi la precedente istanza avrebbe a torto negato un sospetto di parzialità del Pretore. Nella misura in cui la ricorrente si limita ad accennare al suo diritto a un giudice imparziale, muovendo generici rimproveri all'indirizzo del Pretore e sollevando essenzialmente argomentazioni riguardanti il merito della causa e le procedure cautelari relative all'esercizio delle relazioni personali, il gravame esula dall'oggetto del presente litigio, non adempie i citati obblighi di motivazione ed è pertanto inammissibile.
3.
3.1 La ricorrente sostiene che, essendosi trasferita con i figli in Italia, il Pretore non sarebbe competente a statuire sulla regolamentazione delle relazioni personali. Critica inoltre le decisioni da lui prese in via cautelare, in particolare il provvedimento del 2 dicembre 2004 relativo all'esercizio del diritto di visita del padre nel periodo delle vacanze di Natale.
3.2 Tuttavia, come rilevato dalla Corte cantonale, i provvedimenti procedurali, pur con effetti contrari agli interessi dell'istante, non sono di principio idonei a fondare il dubbio oggettivo della prevenzione e parzialità del magistrato nei suoi confronti (DTF 117 Ia 324 consid. 2). Rientra infatti nelle funzioni del magistrato decidere questioni controverse e delicate e i provvedimenti presi nell'ambito del normale svolgimento del suo ufficio non permettono da sé soli di concludere per una sua parzialità, nemmeno quand'essi si rivelino poi errati. Eventuali sbagli possono e devono essere contestati seguendo il normale corso d'impugnazione (DTF 116 Ia 14 consid. 5b pag. 20, 113 Ia 407 consid. 2; cfr. sentenza 1P.39/2000 del 4 aprile 2000, consid. 3b, pubblicata in RDAT II-2000, n. 62, pag. 235 segg.). Unicamente errori particolarmente grossolani e ripetuti, tali da essere considerati come violazioni gravi dei doveri del magistrato, possono, se del caso, giustificare un sospetto oggettivo di prevenzione. Al giudice della ricusa non compete però di esaminare la conduzione del processo come se fosse un'istanza di appello: è in effetti a questa autorità che spetta innanzitutto correggere eventuali errori (DTF 116 Ia 135 consid. 3a e rinvio).
3.3 Premesso che violazioni importanti e ripetute dei doveri del Pretore non sono addotte dalla ricorrente né risultano in concreto seriamente ravvisabili, eventuali errori nell'ambito dei provvedimenti cautelari presi dal magistrato devono di principio essere impugnati attraverso le vie ricorsuali ordinarie (cfr. art. 382 CPC/TI). In particolare, come rilevato dalla Corte cantonale, riguardo al decreto del 2 dicembre 2004 adottato dal Pretore senza contraddittorio, la ricorrente avrebbe potuto chiederne la modifica o la revoca presentando le sue contestazioni al proposito (art. 379 cpv. 2 CPC/TI). D'altra parte, il magistrato non ha finora statuito sull'istanza per l'adozione di misure a protezione dell'unione coniugale introdotta dalla ricorrente, sicché la pretesa incompetenza del Pretore a disciplinare le relazioni personali, di per sé non riguardante la presente procedura di ricusazione, potrà eventualmente ancora essere oggetto di impugnativa (art. 419 CPC/TI in relazione con l'art. 370 CPC/TI). Contrariamente all'opinione della ricorrente, che ritiene incompetente il Pretore sulla base della LDIP e della Convenzione dell'Aia concernente la competenza delle autorità e la legge applicabile in materia di protezione dei minorenni, non spetta quindi al Tribunale federale statuire in prima istanza su tale questione nell'ambito del presente ricorso di diritto pubblico per la violazione della garanzia di un giudice indipendente e imparziale (cfr. art. 30 Cost. in relazione con gli art. 84 cpv. 1 lett. a e 86 cpv. 1 OG).
3.4 Ove la ricorrente accenna al fatto che i giudici cantonali avrebbero negato, senza tuttavia verificarla, una particolare ostilità personale del Pretore nei suoi confronti, essa si limita a rilevare di avere indicato nell'istanza di ricusa un testimone che poteva essere sentito. Premesso che la ricorrente non fa valere l'arbitrio nell'accertamento dei fatti giuridicamente rilevanti, non risulta tuttavia ch'essa abbia in seguito, segnatamente durante l'udienza del 26 gennaio 2005 dinanzi alla I Camera civile, formalmente chiesto l'assunzione di specifiche prove (art. 30 cpv. 3 CPC/TI in relazione con gli art. 361 segg. CPC/TI). Del resto, la precedente istanza ha puntualmente addotto le ragioni per cui, sulla scorta delle censure sollevate dall'istante, ha ritenuto la domanda di ricusa basata sull'eventuale esistenza di "gravi ragioni" ai sensi dell'art. 27 lett. b CPC/TI e non su una grave inimicizia del Pretore nei confronti delle parti (art. 27 lett. a CPC/TI; cfr. sentenza impugnata, consid. 1). Ritenuto che la ricorrente non si confronta con tali argomentazioni, la critica non deve essere esaminata ulteriormente (art. 90 cpv. 1 lett. b OG).
3.5 La criticata assegnazione di ripetibili alla controparte nel giudizio impugnato, invero soltanto accennata dalla ricorrente, è messa in relazione da quest'ultima con la pretesa infondatezza del provvedimento cautelare del 2 dicembre 2004. La ricorrente non si riferisce tuttavia alla reiezione della sua istanza di ricusazione e quindi alla sua soccombenza dinanzi alla Corte cantonale. Né considera il fatto che la controparte aveva presentato delle osservazioni scritte sull'istanza, partecipando altresì all'udienza del 26 gennaio 2005. Nemmeno è del resto censurata un'applicazione arbitraria dell'art. 148 cpv. 1 CPC/TI, secondo cui il giudice condanna la parte soccombente a rimborsare all'altra parte le tasse, le spese giudiziarie e le ripetibili, sicché, anche su questo punto, il gravame si rivela inammissibile (art. 90 cpv. 1 lett. b OG).
4.
Ne consegue che, nella minima parte in cui è ammissibile, il ricorso deve essere respinto. Le spese seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG). La domanda di assistenza giudiziaria per questa sede ricorsuale non può essere accolta, ritenuto che il ricorso era sprovvisto di probabilità di esito favorevole sin dall'inizio (art. 152 cpv. 1 OG). Tuttavia, vista la natura della presente procedura, si giustifica di prelevare una tassa di giustizia ridotta.
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.
3.
La tassa di giustizia di fr. 1'000.-- è posta a carico della ricorrente.
4.
Comunicazione alla ricorrente, al patrocinatore della controparte, alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 6, e alla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 13 luglio 2005
In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il presidente: Il cancelliere: