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Original
 
Eidgenössisches Versicherungsgericht
Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas
Corte delle assicurazioni sociali
del Tribunale federale
Causa
{T 7}
I 24/03
Sentenza del 13 luglio 2005
IIa Camera
Composizione
Giudici federali Borella, Presidente, Rüedi e Frésard; Schäuble, cancelliere
Parti
G.________, 1977, ricorrente,
rappresentata dai genitori R.________ e B.________
contro
Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino, Via Ghiringhelli 15a, 6500 Bellinzona, opponente
Istanza precedente
Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano
(Giudizio del 4 dicembre 2002)
Fatti:
A.
G.________, nata nel 1977, ha seguito dal 1994 al 1998 una formazione empirica come addetta alla cura della casa. A partire dal 30 aprile 1999 si è iscritta alla disoccupazione in cerca di un impiego quale collaboratrice nell'economia domestica o ausiliaria nella gastronomia. Lamentando una depressione e debilità mentale, l'8 febbraio 2001 ha presentato una richiesta di prestazioni dell'assicurazione federale per l'invalidità, postulando il riconoscimento di provvedimenti professionali con eventuale collocamento in laboratorio protetto.
Mediante decisione 13 maggio 2002 l'Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino, sulla scorta di una perizia 4 dicembre 2001 del dott. D.________, medico direttore del settore Sottoceneri dell'Organizzazione sociopsichiatrica cantonale, ha respinto la domanda non ritenendo essere dati i requisiti di legge.
B.
Rappresentata dai genitori, G.________ ha deferito la decisione con gravame al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino. Faceva valere di aver diritto alle prestazioni assicurative che coprissero la sua perdita di guadagno e la sostenessero nella ricerca di un'attività occupazionale.
Per giudizio 4 dicembre 2002 la Corte cantonale ha respinto il gravame ritenendo, in base alla perizia, provato con il grado della verosimiglianza preponderante, che l'assicurata all'epoca decisiva del provvedimento in lite era totalmente capace di eseguire lavori di ausiliaria o altre occupazioni semplici. Secondo il primo giudice, non era quindi ravvisabile in concreto una perdita di guadagno giustificante l'erogazione di una rendita. Né si giustificava l'adozione di eventuali misure professionali, atteso che l'assicurata presentava dal profilo medico una completa capacità di lavoro nell'attività appresa di collaboratrice domestica.
C.
Sempre assistita dai genitori, G.________ interpone ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, al quale chiede, con protesta di spese e ripetibili, l'annullamento del giudizio cantonale e della decisione amministrativa nonché il riconoscimento di una rendita d'invalidità intera. Con il gravame produce documentazione varia, fra cui un rapporto 30 dicembre 2002 della dott.ssa Z.________, specialista in psichiatria e psicoterapia, la quale, oltre a ritenere che la perizia del dott. D.________ non abbia tenuto sufficientemente conto della gravità della malattia psichica di cui soffre la sua paziente, ne contesta in particolare l'apprezzamento della capacità lavorativa residua.
Fondandosi su ulteriore valutazione del dott. D.________, chiamato ad esprimersi in merito al rapporto della dott.ssa. Z.________, l'amministrazione propone la reiezione del ricorso, mentre l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali rinuncia a determinarsi.
Diritto:
1.
Oggetto del contendere è il tema di sapere se a ragione l'autorità giudiziaria cantonale, confermando l'operato dell'amministrazione, abbia negato alla ricorrente il diritto a una rendita ritenendola pienamente capace di esercitare sia l'attività appresa di collaboratrice domestica, sia qualsiasi altro lavoro semplice.
2.
A sostegno delle proprie conclusioni, la ricorrente produce ulteriore documentazione medica. Anche se posteriore alla decisione amministrativa in lite, la quale delimita nel tempo il potere cognitivo del giudice (DTF 129 V 4 consid. 1.2 con riferimento), il referto 30 dicembre 2002 della dott.ssa Z.________ descrive la stessa situazione medica e, quindi, lo stesso stato di fatto determinante per valutare la fondatezza del provvedimento litigioso. Donde l'ammissibilità del nuovo mezzo di prova.
3.
Pur essendo entrata in vigore il 1° gennaio 2003, la Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000 non risulta applicabile in concreto, poiché da un punto di vista temporale per il giudice delle assicurazioni sociali sono di principio determinanti le norme (materiali) in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 129 V 4 consid. 1.2; per quanto attiene per contro alle disposizioni formali della LPGA, immediatamente applicabili con la loro entrata in vigore al 1° gennaio 2003, cfr. DTF 130 V 4 consid. 3.2). Per le stesse ragioni, nemmeno applicabile ratione temporis è la modifica legislativa LAI del 21 marzo 2003 (4a revisione), entrata in vigore il 1° gennaio 2004.
4.
Nei considerandi dell'impugnata pronuncia, cui si rinvia, il primo giudice ha già diffusamente esposto le norme legali e i principi giurisprudenziali disciplinanti la materia, rammentando in particolare il concetto di invalidità (art. 4 cpv. 1 LAI, nella versione applicabile in concreto, in vigore fino al 31 dicembre 2002), i presupposti e l'estensione del diritto alla rendita (art. 28 cpv. 1 LAI, nella versione in vigore fino al 31 dicembre 2003), nonché la procedura di determinazione del grado d'invalidità sulla base del raffronto dei redditi per gli assicurati esercitanti un'attività lucrativa (art. 28 cpv. 2 LAI, sempre nella versione applicabile in concreto, in vigore fino al 31 dicembre 2002; cfr. pure DTF 128 V 30 consid. 1). A tale esposizione può essere fatto riferimento e prestata adesione, non senza tuttavia ribadire - come già ricordato dal giudice cantonale - che per fissare il reddito ipotetico senza invalidità di assicurati che non hanno potuto acquisire conoscenze professionali sufficienti a dipendenza dell'invalidità fanno stato i tassi percentuali, digradati secondo l'età, dei redditi medi attualizzati ogni anno secondo il rilevamento dell'Ufficio federale di statistica sulla struttura dei salari (art. 26 cpv. 1 OAI).
5.
Secondo giurisprudenza, nella misura in cui un simile provvedimento si rivela necessario, l'amministrazione deve, durante la procedura amministrativa, affidare una perizia a un medico indipendente. Per quanto attiene al valore probatorio di siffatte perizie, se esse sono rese da specialisti riconosciuti, sulla base di accertamenti approfonditi e completi, in piena conoscenza dell'incarto e giungono a dei risultati convincenti, il giudice non vi si discosta se non in presenza di indizi concreti suscettibili di far dubitare della loro fondatezza (DTF 125 V 353 consid. 3b/bb, 122 V 161 consid. 1c; cfr. pure per es. sentenza del 23 aprile 2004 in re N., I 404/03, consid. 6.3).
A tal proposito occorre rilevare che una perizia di parte non ha di principio lo stesso rango di una perizia fatta allestire da un tribunale o dall'amministrazione conformemente alle regole di procedura applicabili. Giusta i principi giurisprudenziali in materia di valutazione delle prove, al giudice spetta tuttavia esaminare se la medesima sia suscettibile di mettere in forse, su punti litigiosi importanti, l'opinione e le conclusioni del perito incaricato dal tribunale o dall'amministrazione (DTF 125 V 354 consid. 3c).
In presenza di opinioni mediche contrastanti, il giudice deve valutare il materiale probatorio nel suo insieme e indicare le ragioni per le quali si fonda su una tesi piuttosto che su un'altra. L'elemento decisivo per apprezzare il valore probatorio di un atto medico non è in linea di massima né la sua provenienza, né la sua denominazione quale perizia o rapporto, bensì solamente il suo contenuto. Determinante, per il conferimento del pieno valore probatorio a un rapporto medico, è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio circostanziato, che il rapporto si sia fondato su esami completi, che abbia parimenti considerato le censure espresse dall'esaminando, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'anamnesi, che la descrizione del contesto medico sia chiara e le conclusioni del perito ben motivate (DTF 125 V 352 consid. 3a con riferimenti; VSI 2001 pag. 108 consid. 3a).
6.
Si tratta a questo punto di esaminare se, conformemente alla giurisprudenza suesposta, le valutazioni fornite dalla specialista incaricata dalla ricorrente siano atte a mettere in forse le conclusioni del consulente (esterno) dell'amministrazione.
Orbene, in sede di risposta al ricorso di diritto amministrativo, l'amministrazione si è nuovamente rivolta al dott. D.________, cui ha chiesto di esprimere le proprie osservazioni in merito al rapporto specialistico prodotto dall'insorgente. Nella presa di posizione del 14 marzo 2003, il citato sanitario, ribadita la diagnosi precedente di ritardo mentale medio con disturbi della memoria operativa e tratti di personalità dipendente, ha replicato che l'entità della malattia era stata tenuta in debito conto e che i rilievi dei genitori e della dott.ssa Z.________ non contenevano fatti nuovi o non considerati nella perizia del 4 dicembre 2001. Egli ha ricordato che la paziente presentava essenzialmente dei limiti intellettivi e una struttura nevrotica organizzata in modo deficitaria, ma tuttavia non disorganizzata o disarmonica, senza nuclei psicotici o significative tendenze alla destrutturazione. Malgrado queste limitazioni e il decorso cronico, il dott. D.________ ha ritenuto esigibile un'attività lavorativa semplice, come ad esempio quella di ausiliaria, a condizione, evidentemente, che all'interessata non fossero richieste delle prestazioni inadeguate. Lo specialista ha poi comunque precisato di non essere a conoscenza se in epoca posteriore alla visita peritale eseguita nel periodo ottobre/novembre 2001 sia subentrato un peggioramento della sintomatologia. In ogni modo, ha concluso il dott. D.________, dagli esami specialistici non era emersa nessuna sintomatologia ansioso-depressiva clinicamente rilevante o comunque tale da compromettere il funzionamento sociale o lavorativo.
Da queste conclusioni, non ulteriormente commentate dai genitori dell'insorgente, non sussiste motivo di dipartirsi, quando si ritenga che il referto peritale del dott. D.________, specialista riconosciuto in psichiatria e psicologia medica, è stato reso sulla base di indagini approfondite e complete, fra cui cinque visite di persona della peritanda, quattro esami spirometrici, un colloquio con entrambi i genitori ed un altro con il medico curante, dott.ssa Z.________. In sostanza, le affermazioni di quest'ultima nel rapporto del 30 dicembre 2002 non sono suscettibili, nella misura in cui si riferiscono all'epoca decisiva precedente la data del provvedimento in lite, di far dubitare della fondatezza dei risultati convincenti conseguiti dal dott. D.________. Né la dott.ssa Z.________ dimostra, nel rapporto in questione, un peggioramento della situazione valetudinaria intervenuto nel periodo decorso fra le indagini peritali del dott. D.________, esperite nell'ottobre/novembre 2001, e la decisione amministrativa del 13 maggio 2002.
7.
Dagli atti di causa emerge che la ricorrente non ha potuto, a cagione dell'invalidità, acquisire una sufficiente formazione professionale. Per fissarne il reddito ipotetico conseguibile senza invalidità fanno stato pertanto i tassi percentuali, digradati secondo l'età, dei redditi medi cui fa riferimento l'art. 26 cpv. 1 OAI, succitato.
Per quanto riguarda il reddito ipotetico da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di invalidità (cfr. l'art. 28 cpv. 2 LAI vecchio tenore), non ci si può tuttavia, a ben vedere, nel caso concreto, fondare sui dati statistici pubblicati nell'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari edita dall'Ufficio federale di statistica, come invece ha fatto il giudice cantonale. L'applicazione di simili dati presuppone infatti la possibilità per l'assicurato di mettere a frutto la propria residua capacità lavorativa in un ambito professionale più o meno diversificato, il che non è il caso nell'evenienza in esame. Dalla perizia del dott. D.________ risulta così come l'insorgente - che dispone di un quoziente d'intelligenza non superiore a 50 e che in pratica deve essere considerata debile di mente - possa svolgere unicamente attività quali quella di ausiliaria o di aiuto-cuoco in una casa per anziani o in una mensa. In questo settore l'interessata ha acquisito una formazione "in loco". Favorevole e motivante potrebbe inoltre essere, a mente del perito, un'attività in una struttura che si occupa di bambini. Altre professioni non vengono indicate dal dott. D.________.
Ai fini della valutazione del reddito da invalido si tratterebbe quindi, in concreto, di stabilire il salario ipoteticamente realizzabile dalla ricorrente nell'esercizio dell'attività di aiuto domestico, facendo riferimento, ad es., ad un contratto collettivo di lavoro oppure chiedendo le necessarie informazioni al datore di lavoro presso il quale l'interessata aveva acquisito la propria "formazione". Non contenendo gli atti relative indicazioni, il gravame dell'assicurata merita accoglimento nel senso che la causa è ritornata all'amministrazione per complemento d'indagine e successiva nuova decisione.
8.
Vertendo sull'assegnazione o il rifiuto di prestazioni assicurative, la procedura è gratuita (art. 134 OG).
Pur avendo vinto la causa, la ricorrente, assistita dai propri genitori, non ha diritto a ripetibili, le stesse essendo di regola concesse nel solo caso di una rappresentanza professionale (cfr. consid. 3 della DTF 110 V 99, pubblicato in RCC 1984 pag. 289 seg.).
Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni pronuncia:
1.
Il ricorso di diritto amministrativo è accolto nel senso che, annullati il giudizio impugnato 4 dicembre 2002 e la decisione 13 maggio 2002, gli atti sono rinviati all'amministrazione perché, previo complemento istruttorio ai sensi dei considerandi, renda un nuovo provvedimento.
2.
Non si percepiscono spese giudiziarie, né si assegnano indennità di parte.
3.
La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, alla Cassa di compensazione del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
Lucerna, 13 luglio 2005
In nome del Tribunale federale delle assicurazioni
Il Presidente della IIa Camera: p. Il Cancelliere: