Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1P.516/2004 /biz
Sentenza del 27 luglio 2005
I Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudici federali Aemisegger, giudice presidente,
Fonjallaz, Eusebio,
cancelliere Gadoni.
Parti
A.________,
ricorrente, patrocinata dall'avv. Francesca Gemnetti,
contro
B.________,
patrocinata dall'avv. Franco Masoni,
Comune di Morcote, rappresentato dal Municipio,
6922 Morcote,
Consiglio di Stato del Cantone Ticino,
Residenza governativa, 6500 Bellinzona,
Tribunale della pianificazione del territorio del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6900 Lugano.
Oggetto
revisione generale del piano regolatore,
ricorso di diritto pubblico contro la sentenza emanata
il 14 luglio 2004 dal Tribunale della pianificazione del territorio del Cantone Ticino.
Fatti:
A.
A.________ è proprietaria a Morcote, in località S. Antonio, del fondo part. xxx di complessivi 4'379 m2. La particella, sulla quale sorge una casa di abitazione, confina con il fondo inedificato part. yyy, di proprietà di B.________, alla cui altezza termina una strada di servizio carrozzabile.
Il 20 marzo 2000 il Consiglio comunale ha adottato la revisione del piano regolatore comunale, che prevedeva l'inserimento di una porzione di 2'410 m2 della particella xxx, nella parte ove sorge l'abitazione, in una zona di protezione del complesso monumentale di Morcote. La superficie sul lato opposto, di 1969 m2, confinante con la proprietà B.________, è invece stata attribuita alla zona residenziale estensiva con prescrizioni speciali (R2s), gravata nel contempo con una fascia di rispetto di circa 15 m verso il complesso monumentale. Il fondo yyy e un adiacente ampio settore del fondo xxx, fino all'altezza della casa d'abitazione, sono inoltre stati attribuiti a una zona esposta a pericoli naturali a rischio medio (zona II). Contro l'assetto pianificatorio, A.________ è insorta dinanzi al Consiglio di Stato del Cantone Ticino, chiedendo l'annullamento delle ulteriori limitazioni edificatorie del fondo rispetto alla situazione pianificatoria previgente. Ha altresì postulato la realizzazione di un accesso veicolare al suo fondo mediante un collegamento con la strada di servizio attraverso la particella confinante yyy.
B.
Con risoluzione del 5 febbraio 2002 il Consiglio di Stato ha approvato il piano regolatore, accogliendo parzialmente il gravame della proprietaria. Ha ritenuto l'ampliamento della fascia di rispetto del complesso monumentale lesivo dei principi della proporzionalità e della parità di trattamento e non l'ha quindi confermato. Ha per contro considerato sufficiente l'accesso al fondo A.________ tramite un percorso pedonale lungo circa 50 m dal termine della strada di servizio. Il Governo ha inoltre sospeso l'approvazione dell'attribuzione alla zona edificabile dei fondi esposti a pericoli naturali, tra cui rientrava anche la maggior parte del fondo xxx, e fissato al Comune un termine di tre anni per realizzare i necessari interventi di premunizione, in assenza dei quali l'approvazione sarebbe stata negata. L'esecutivo cantonale ha quindi sospeso l'approvazione dell'art. 31 delle norme di attuazione del piano regolatore, che disciplinava l'edificazione nelle zone esposte a pericoli naturali.
C.
Contro la decisione governativa, limitatamente al diniego del preteso accesso veicolare, la proprietaria si è aggravata dinanzi al Tribunale della pianificazione del territorio del Cantone Ticino (TPT), ribadendo la richiesta di un collegamento stradale alla via pubblica. Con giudizio del 14 luglio 2004 la Corte cantonale ha respinto in quanto ammissibile il gravame. In considerazione del valore paesaggistico del comparto e della configurazione dei luoghi, ha ritenuto adeguato il percorso pedonale esistente e pertanto adempiuto il requisito dell'accesso sufficiente.
D.
La proprietaria impugna con un ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale la sentenza del TPT, chiedendo di annullarla e di riconoscere il principio di un collegamento veicolare del suo fondo con la via pubblica. Fa valere una violazione del divieto dell'arbitrio, del principio della buona fede e della garanzia della proprietà.
E.
La Corte cantonale si riconferma nella propria sentenza. La Divisione della pianificazione territoriale, in rappresentanza del Consiglio di Stato, e il Municipio di Morcote chiedono la reiezione del ricorso. La proprietaria confinante si rimette al giudizio del Tribunale federale, non opponendosi di principio a un eventuale accoglimento del gravame nella misura in cui l'accesso stradale fosse realizzato allargando il percorso pedonale esistente.
Diritto:
1.
1.1 Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei ricorsi che gli vengono sottoposti, senza essere vincolato dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (DTF 131 II 58 consid. 1, 129 I 337 consid. 1 e rinvii).
1.2 Il ricorso è fondato sulla pretesa violazione di diritti costituzionali del cittadino ed è stato presentato tempestivamente contro una decisione emanata da un'autorità cantonale di ultima istanza: esso è di principio ricevibile secondo gli art. 84 cpv. 1 lett. a, 86 cpv. 1, 89 cpv. 1 OG e 34 cpv. 3 LPT.
1.3 Secondo l'art. 88 OG il diritto di presentare un ricorso di diritto pubblico spetta ai privati o agli enti collettivi che si trovano lesi nei loro diritti da decreti o decisioni che li riguardano personalmente o che rivestono carattere obbligatorio generale. Questo rimedio è quindi aperto solamente a chi è toccato dal provvedimento nei suoi interessi personali e giuridicamente protetti; il ricorso presentato nell'interesse generale o per tutelare semplici interessi di fatto è per contro irricevibile (DTF 129 I 217 consid. 1, 126 I 81 consid. 3b e rinvii). La pretesa insufficienza dell'accesso al fondo della ricorrente potrebbe comportare una limitazione dell'utilizzazione della sua proprietà. Le norme riguardanti l'urbanizzazione, oltre che perseguire degli scopi di interesse generale, sono d'altra parte emanate anche a parziale tutela degli interessi del privato, segnatamente dell'utilizzatore dell'accesso (DTF 115 Ib 347 consid. 1c/bb, 112 Ia 88 consid. 1b e rinvio). La ricorrente è quindi di per sé legittimata a fare valere che il provvedimento litigioso lede i suoi diritti costituzionali.
1.4 Secondo la giurisprudenza relativa all'art. 88 OG, il Tribunale federale esamina tuttavia le censure sollevate unicamente se il ricorrente ha un interesse pratico e attuale alla loro disamina, rispettivamente all'annullamento del giudizio impugnato (DTF 127 III 429 consid. 1b, 41 consid. 2b e rinvii). Quest'esigenza assicura che il Tribunale federale statuisca, nell'interesse dell'economia processuale, su questioni concrete e non soltanto teoriche (DTF 125 I 394 consid. 4a). Il Tribunale può tuttavia rinunciare eccezionalmente all'esigenza di un interesse pratico e attuale e esaminare comunque il ricorso, allorché i quesiti sollevati si potrebbero ripetere in qualsiasi momento nelle stesse o in analoghe circostanze e un tempestivo esame da parte del giudice costituzionale sarebbe pressoché impossibile; occorre inoltre che esista un interesse pubblico sufficientemente importante per risolverli (DTF 127 I 164 consid. 1a, 127 III 429 consid. 1b pag. 432, 125 I 394 consid. 4b).
1.5 La ricorrente lamenta un accesso insufficiente alla sua particella, adducendo ch'essa sarebbe edificabile siccome parzialmente inserita nella zona residenziale estensiva con prescrizioni speciali (R2s). Come visto, risulta tuttavia che il Consiglio di Stato ha sospeso l'approvazione dell'attribuzione alla zona edificabile dei fondi esposti a pericoli naturali, tra i quali rientra un ampio settore adiacente al fondo part. yyy della particella litigiosa, che interessa anche l'accesso in contestazione. Il Governo ha quindi imposto al Comune di realizzare entro tre anni i necessari interventi di premunizione, in assenza dei quali l'approvazione sarebbe stata negata. Questa circostanza non è contestata, né seriamente posta in discussione dalla ricorrente ed è stata rilevata dalla Corte cantonale, che si è invero chiesta, lasciando tuttavia indeciso il quesito, se, in attesa della decisione governativa sull'effettiva edificabilità del fondo, non dovesse essere sospesa anche la domanda della ricorrente di creare un accesso veicolare alla sua proprietà. Peraltro, adito dal Comune di Morcote e da alcuni privati proprietari di fondi analogamente posti nella zona esposta a pericoli naturali, con sentenze del 16 settembre 2004 il Tribunale federale ha rilevato che, a quello stadio della procedura e nelle condizioni esistenti, il diniego di assegnare tali fondi alla zona edificabile rispondeva a un sufficiente interesse pubblico e non appariva lesivo del principio della proporzionalità (cfr. sentenze 1P.591/2003, 1P.607/2003 e 1P.608/ 2003 del 16 settembre 2004).
1.6 La ricorrente non si esprime sul diniego dell'approvazione dell'inserimento in zona edificabile del suo fondo a causa dell'esposizione a pericoli naturali, né fa valere un eventuale cambiamento delle circostanze che lo avevano giustificato. Nelle condizioni esposte non risulta quindi che la particella litigiosa sia definitivamente attribuita alla zona edificabile, sicché, a questo stadio della procedura, non può essere riconosciuto alla ricorrente un interesse pratico ed attuale all'esame della questione dell'accesso sufficiente, oggi prematura. Tale requisito deve infatti essere valutato tenendo conto dell'utilizzazione prevista, segnatamente delle possibilità edificatorie nel comparto interessato e delle circostanze concrete (DTF 121 I 65 consid. 3a e rinvii; sentenza 1P.319/2002 del 25 novembre 2002, consid. 3, pubblicata in RDAT I-2003, n. 59, pag. 211 segg.). Un giudizio sulla sufficienza dell'accesso prima che siano stabilite l'eventuale attribuzione definitiva del fondo litigioso alla zona edificabile e le sue concrete possibilità di utilizzazione, si rivela pertanto in questa sede soltanto teorico. La questione sollevata dalla ricorrente, limitata al requisito dell'accesso veicolare al proprio fondo, non riveste d'altra parte un'importante rilevanza generale e potrà se del caso essere esaminata qualora dovesse ripresentarsi, segnatamente nell'evenienza in cui dovesse per finire essere ammessa l'idoneità della particella all'edificazione (cfr. art. 15 LPT; sentenza 1P.591/2003, citata, consid. 3.5; sentenza 1P.607/2003, citata, consid. 3.3 e 3.4).
2.
Ne segue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in applicazione dell'art. 88 OG. Le spese seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG). Non si assegnano ripetibili della sede federale alla controparte privata, che non ha chiesto la reiezione del gravame, rimettendosi al giudizio del Tribunale federale (art. 159 cpv. 1 OG).
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
La tassa di giustizia di fr. 2'000.-- è posta a carico della ricorrente.
3.
Non si assegnano ripetibili della sede federale.
4.
Comunicazione ai patrocinatori delle parti, al Municipio di Morcote, al Consiglio di Stato e al Tribunale della pianificazione del territorio del Cantone Ticino.
Losanna, 27 luglio 2005
In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il giudice presidente: Il cancelliere: