BGer 5C.34/2005 |
BGer 5C.34/2005 vom 28.07.2005 |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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5C.34/2005 /viz
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Sentenza del 28 luglio 2005
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II Corte civile
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Composizione
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Giudici federali Nordmann, giudice presidente,
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Hohl, Marazzi,
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cancelliere Piatti.
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Parti
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X.________ SA, convenuta e ricorrente,
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patrocinata dall'avv. Pietro Pellegrini,
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contro
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Massa fallimentare della X.________ SA in fallimento, rappresentata dalla Y.________ S.r.l, Italia, attrice e opponente, patrocinata dall'avv. Matteo Rossi.
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Oggetto
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azione revocatoria ex art. 285 segg. LEF,
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ricorso per riforma contro la sentenza emanata il
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29 dicembre 2004 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Fatti:
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A.
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Nell'ambito del fallimento della X.________ SA, una delle creditrici della fallita, l'italiana Y.________ S.r.l. (attrice), si è fatta cedere le azioni contro i debitori della fallita, contro le persone incaricate dell'amministrazione della stessa, infine l'azione revocatoria prevista agli artt. 285 ss. LEF. Con petizione 25 febbraio 2003, la "massa fallimentare di X.________ SA in fallimento rappresentata da Y.________ S.r.l." ha chiesto la revoca del contratto di cessione 26 gennaio 2000 tra le parti nonché il riconoscimento dell'integrale ed esclusiva titolarità dell'attrice sulla quota sociale dell'80% del capitale sociale della X.________ S.r.l., Settimo Milanese (I). In sede di risposta, X.________ SA Vaduz (convenuta) ha eccepito fra l'altro la carenza di legittimazione attiva di parte attrice, asserendo che la petizione avrebbe dovuto essere promossa da Y.________ S.r.l. nella sua qualità di cessionaria ex art. 260 LEF.
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B.
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Il Pretore della Giurisdizione di Mendrisio-Nord ha accolto l'eccezione, ritenendo che a seguito della cessione, la massa fallimentare aveva perso la qualità di parte a beneficio del creditore cessionario. Procedendo come "massa fallimentare di X.________ SA [...]", la cessionaria Y.________ S.r.l. avrebbe fatto agire il falso creditore. Il Pretore ha negato trattarsi di erronea designazione di parte in giudizio, né ha voluto ammettere che l'attrice si sia fatta fuorviare dal testo impreciso di un formulario ufficiale.
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C.
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Adito con atto di appello 12 gennaio 2004 dall'attrice, il Tribunale di appello del Cantone Ticino ha riformato la sentenza di prima sede ed ha respinto l'eccezione di carente legittimazione proposta dalla convenuta. La Corte cantonale, dopo aver constatato come non fosse più litigioso il fatto che la legittimazione attiva spetti al creditore cessionario e non alla massa fallimentare, ha ritenuto trovarsi di fronte ad un'inesattezza nell'indicazione di una parte: non vi erano, né potevano esservi, concreti dubbi sull'identità dell'attrice, soprattutto in ragione delle precisazioni apportate a pag. 2 di petizione, tant'è che parte convenuta aveva perfettamente inquadrato la situazione.
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Inoltre, la Corte cantonale ha considerato di peso il fatto che l'attrice si sia basata, per l'indicazione delle parti nel procedimento avviato avanti al Pretore, sul tenore letterale del formulario ufficiale di cessione ex art. 260 LEF (formulario n. 7F). Proprio al fine di evitare inconvenienti, tale formulario venne aggiornato nel febbraio 1958 sostituendo le espressioni "im Namen der Masse" rispettivamente "au nom de la masse" con le più corrette espressioni "an Stelle der Masse" rispettivamente "en son propre nom"; tale aggiornamento, tuttavia, non riguardò la versione italiana del citato formulario, che a tutt'oggi recita "in nome della massa". Secondo la Corte cantonale, tale incongruenza era senz'altro atta a fuorviare l'attrice, per cui sarebbe "del tutto escluso, in base al principio della buona fede, che a quest'ultima possa essere negata la legittimazione attiva".
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D.
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Con ricorso per riforma non datato (ma pervenuto all'ultima autorità cantonale in data 28 gennaio 2005), la convenuta chiede la riforma del giudizio impugnato e la reiezione della petizione per carenza di legittimazione attiva.
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Non è stata chiesta risposta all'attrice (art. 59 cpv. 1 OG) ed il Tribunale di appello non ha ritenuto di dover presentare osservazioni (art. 56 OG).
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Diritto:
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1.
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I requisiti formali - che il Tribunale federale verifica notoriamente d'ufficio (DTF 130 III 76 consid. 3.2.2 pag. 81 s.; 129 II 453 consid. 2 pag. 456 con rinvii; 129 I 173 consid. 1 pag. 174) - sono soddisfatti: il ricorso è tempestivo (art. 54 cpv. 1 e 34 cpv. 1 lit. c OG combin.) ed è proposto in una procedura su una pretesa pecuniaria di valore ben superiore al minimo richiesto dall'OG (art. 46).
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Come rileva correttamente la ricorrente, la decisione impugnata non rappresenta una decisione finale a' sensi dell'art. 48 OG, in quanto il procedimento non prende fine, bensì dovrà essere proseguito avanti al giudice di prima istanza. Tuttavia, soccorrono gli estremi per applicare l'art. 50 cpv. 1 OG (DTF 129 III 25 consid. 1): infatti, se decisa nel senso opposto rispetto all'ultima autorità cantonale e, dunque, accolta, l'eccezione sollevata porterebbe direttamente alla reiezione dell'azione (cfr. DTF 118 II 168 consid. 2a). Inoltre non si può negare, con la convenuta, che si prospetta un procedimento sul merito lungo e laborioso, caratterizzato dall'assunzione di numerose prove, anche all'estero, senza dimenticare l'eventualità dell'erezione di una perizia.
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Sebbene l'azione della parte attrice si basi, formalmente, sulla cessione, da parte della massa, delle pretese di quest'ultima nei confronti della convenuta, in applicazione dell'art. 260 LEF, quella qui in discussione non è un'azione di diritto esecutivo, bensì una ordinaria azione civile con effetti su una procedura esecutiva ("Inzidenzprozess", v. Messmer/Imboden, Die eidgenössischen Rechtsmittel in Zivilsachen, Zurigo 1992, n. 50). Una sentenza di ultima istanza cantonale può pertanto senz'altro fare l'oggetto di un ricorso per riforma (v., ad esempio, per un'ordinaria azione creditoria DTF 86 III 154; 105 III 135; 106 II 141; per l'impugnazione della graduatoria DTF 115 III 68; Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 7a ed., § 30 n. 28, § 46 n. 67), se le usuali condizioni sono adempiute.
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2.
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Con ricorso per riforma può essere fatta valere una violazione del diritto federale, ad esclusione dei diritti costituzionali (art. 43 cpv. 1 OG; DTF 127 III 248 consid. 2c pag. 252 con rinvii). Il Tribunale federale pone a fondamento della sua sentenza i fatti così come sono stati accertati dall'ultima autorità cantonale, salvo che siano state violate disposizioni federali in materia di prove oppure tali accertamenti siano dovuti ad una svista manifesta rispettivamente necessitino di completazione, in particolare perché la Corte cantonale, applicando erroneamente il diritto, ha omesso di chiarire una fattispecie legale, sebbene le parti le abbiano sottoposto, nei tempi e nei modi prescritti dalla legge, le necessarie allegazioni di fatto ed offerte di prova (art. 63 e 64 OG; DTF 130 III 113 consid. 2.1, non pubblicato; 127 III 248 consid. 2c pag. 252). Mera critica all'apprezzamento delle prove effettuato dalla Corte cantonale non è, per contro, ammissibile (art. 63 cpv. 2 OG; DTF 130 III 113, loc. cit.; 127 III 73 consid. 6a pag. 81).
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3.
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3.1 Giurisprudenza e dottrina (esaurientemente riportate dal Tribunale di appello) hanno chiarito, al di là di ogni dubbio, che a seguito di una cessione ex art. 260 LEF, il diritto di agire e di stare in causa non spetta più alla massa fallimentare, che vi ha rinunciato, ma al creditore cessionario. Quest'ultimo, pur non divenendo titolare della pretesa, dispone di un mandato procedurale che lo autorizza a far valere i diritti litigiosi e condurre il processo in nome proprio ("Prozessführungsrecht"; DTF 122 III 488 consid. 3b pag. 490; 113 III 135 consid. 3a).
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3.2 Nell'ambito della presente causa, mai nessuno ha posto in dubbio che Y.________ S.r.l. sia realmente la cessionaria delle pretese fatte valere in giudizio. Anzi: la convenuta lo ammette esplicitamente nell'atto di ricorso. Ora, nell'evenienza concreta è questa l'unica questione giuridica che potrebbe porsi: se Y.________ S.r.l. sia o meno la titolare del diritto di agire contro colei che ritiene aver sottratto beni all'esecuzione. Questa è l'unica questione che scaturisce dal diritto federale e che, di conseguenza, è suscettibile di formare l'oggetto di un ricorso per riforma avanti a questo Tribunale federale.
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4.
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Per contro, la questione a sapere se il Tribunale di appello abbia a torto ritenuto che la descrizione del proprio ruolo processuale da parte della cessionaria dovesse essere interpretata come inesatta designazione, oppure dovesse al contrario essere presa alla lettera e, dunque, intesa come indicante una parte priva della facoltà di condurre il processo, non può essere esaminata dal Tribunale federale sotto il profilo del ricorso per riforma. E ciò, per due ragioni.
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4.1 In primo luogo, la questione ha carattere fattuale: è, infatti, a seguito di un esame degli atti di causa, e segnatamente della petizione e del formulario ufficiale di cessione ex art. 260 LEF (formulario n. 7F), che il Tribunale di appello è giunto alla conclusione che la denominazione inizialmente scelta dall'attrice in petizione rappresenti, in realtà, una mera inesattezza nell'indicazione delle parti. La conclusione cui è giunto il Tribunale di appello configura un accertamento di fatto: con la formula scelta per la prima pagina del proprio allegato di petizione, Y.________ S.r.l. (rispettivamente il legale di questa) non ha inteso proporre come parte attrice la massa fallimentare, bensì sé medesima.
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Suffragano la conclusione che precede gli argomenti addotti dalla convenuta in sede di ricorso per riforma, pure essi di natura fattuale: così, quando afferma che parte attrice sia la massa fallimentare, ella si pone in contraddizione con la constatazione dell'ultima istanza cantonale, e meglio con l'apprezzamento delle prove che ha portato il Tribunale di appello a concludere in senso divergente. Lo stesso dicasi quando la ricorrente disquisisce sul senso corretto da attribuire alla frase che appare alla prima pagina di petizione, oppure quando critica l'affermazione della Corte cantonale a proposito del fatto che l'attrice si sia fatta fuorviare dal formulario ufficiale n. 7F.
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Ora, come detto sopra (consid. 2), salvo eccezioni qui non ricorrenti il Tribunale federale non è abilitato a rivedere i fatti. A tal fine, la convenuta avrebbe dovuto impugnare la sentenza cantonale con un (parallelo) ricorso di diritto pubblico per arbitrio nell'accertamento dei fatti, proponendo gli argomenti testé esposti.
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4.2 In secondo luogo, la questione a sapere se, rispettivamente quando, la denominazione di una parte rappresenti mera inesattezza senza conseguenze, e quando invece essa stia ad indicare veramente una parte diversa - e, semmai, effettivamente priva della facoltà di condurre il processo -, è questione da decidersi sulla base del diritto processuale, e dunque del diritto cantonale. Come detto (supra, consid. 3.2), non è litigioso, qui, che Y.________ S.r.l. sia realmente la cessionaria delle pretese della massa fallimentare: questa questione sarebbe effettivamente sottoposta al diritto federale, nella misura in cui lo è la determinazione della facoltà di condurre il processo (Walder-Richli, Zivilprozessrecht, 4a ed. Zurigo 1996, § 9 n. 14 e § 25 n. 4). E neppure è contestato che Y.________ S.r.l. possa stare in causa da sola. Litigioso è unicamente se Y.________ S.r.l., designandosi non quale cessionaria bensì quale rappresentante della massa fallimentare, abbia volutamente e scientemente inteso distinguersi - nel ruolo - dalla creditrice cessionaria.
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Ora, tale questione attiene al diritto processuale cantonale, concretizzato - per il Cantone Ticino - dall'art. 165 cpv. 2 lit. b CPC/TI ed alla giurisprudenza emanata in applicazione della detta norma, alla quale si riferisce puntualmente la Corte cantonale (Cocchi/Trezzini, Codice di procedura civile ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, margin. 3 e 6 ad 165 CPC/TI; ed Appendice 2000-2004, Lugano 2005, margin. 17, sempre ad art. 165 CPC/TI - forse un poco frettoloso, comunque curioso, è invece il rinvio alla sentenza qui impugnata, margin. 20 ibid.). In sede di ricorso per riforma, il Tribunale federale non è tuttavia neppure abilitato a riesaminare il diritto cantonale (art. 43 cpv. 1 prima frase OG e contrario), ma solo il diritto federale, escluso il diritto costituzionale (supra, consid. 2).
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4.3 Riassumendo, sarebbe stata suscettibile di riesame da parte del Tribunale federale nell'ambito del presente ricorso per riforma la questione a sapere se Y.________ S.r.l. fosse o meno autorizzata a stare in causa contro la convenuta - vuoi perché non valida cessionaria delle pretese della massa fallimentare, vuoi perché non abilitata a procedere da sola (v. ad esempio DTF 121 III 488). La convenuta avrebbe pure potuto eccepire in questa sede una violazione del diritto federale se la Corte cantonale avesse ritenuto che doveva agire la massa fallimentare medesima invece che la cessionaria; ma ciò, unicamente alla condizione che la Corte cantonale avesse preliminarmente accertato -in fatto - che a proporre l'azione litigiosa fosse stata appunto la massa e non la cessionaria.
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Invece, la Corte cantonale ha accertato che, legittimandosi inizialmente quale rappresentante della massa fallimentare, parte attrice si è data unicamente una denominazione inesatta, priva di conseguenze nefaste. Trattandosi di un accertamento di fatto, operato inoltre in applicazione del diritto procedurale cantonale, ogni e qualsiasi censura formulata a questo proposito in sede di ricorso per riforma si appalesa inammissibile.
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D'altra parte, l'insostenibilità dell'argomentazione ricorsuale è palese: alla Corte che constata come parte attrice si sia data una denominazione errata si può unicamente obiettare che tale conclusione è arbitraria. Opporvi come unico argomento, invece, che la designazione di parte attrice era chiara e indicava una parte priva di legittimazione attiva, significa non solo tentare di trasformare una censura di fatto in una in diritto, ma altresì tentare di dimostrare la propria tesi a ritroso, partendo dal risultato desiderato. Testimonia tale errato modo di procedere, la critica cui la convenuta sottopone il rinvio del Tribunale di appello alla propria giurisprudenza. Non si può, evidentemente, negare la pertinenza di un precedente giudizio asseverando che in quel caso la parte era stata indicata erroneamente: tale assunto rappresenta la conclusione del ragionamento, e non il punto di partenza.
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5.
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Ne consegue che il ricorso in discussione deve essere dichiarato inammissibile, con conseguenza di tassa e spese a carico della convenuta soccombente (art. 156 cpv. 1 OG). Si può invece prescindere dal porre a carico della convenuta anche un importo per ripetibili a favore dell'attrice resistente: quest'ultima, infatti, non è stata chiamata a presentare una risposta al ricorso, e non è dunque incorsa in spese necessarie della sede federale (art. 159 cpv. 1 OG).
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Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
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1.
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Il ricorso è inammissibile.
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2.
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La tassa di giustizia di fr. 1'500.-- è posta a carico della convenuta.
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3.
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Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Losanna, 28 luglio 2005
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In nome della II Corte civile
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del Tribunale federale svizzero
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La giudice presidente: Il cancelliere:
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