BGer 7B.144/2005 |
BGer 7B.144/2005 vom 10.08.2005 |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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7B.144/2005 /viz
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Sentenza del 10 agosto 2005
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Camera delle esecuzioni e dei fallimenti
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Composizione
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Giudici federali Hohl, presidente,
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Meyer, Marazzi,
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cancelliere Piatti.
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Parti
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A.________, p.i. Municipio di Bellinzona, Servizio sociale,
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ricorrente,
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contro
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Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, via Pretorio 16, 6901 Lugano.
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Oggetto
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sospensione delle procedure esecutive,
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ricorso LEF contro la decisione emanata il
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16 giugno 2005 dalla Camera di esecuzione e
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fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino,
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quale autorità di vigilanza.
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Considerando:
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che il 10 maggio 2005 l'Ufficio di esecuzione e fallimenti di Bellinzona ha respinto una richiesta di sospensione delle esecuzioni avviate nei confronti di A.________;
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che con sentenza 16 giugno 2005 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, ha respinto un ricorso del debitore contro la predetta decisione;
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che con scritto del 24 luglio 2005, trasmesso dall'autorità di vigilanza il 2 agosto 2005, A.________ ha comunicato al Tribunale federale di far "uso della possibilità di ricorso";
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che il ricorrente indica di aver ricevuto la decisione cantonale solo il 15 luglio 2005 e che vi sarebbero delle ferie giudiziarie dal 15 luglio al 15 agosto;
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che con quest'ultima affermazione egli misconosce l'inapplicabilità in materia di esecuzione e fallimenti (art. 34 cpv. 2 OG) della sospensione dei termini prevista dall'art. 34 cpv. 1 OG;
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che nella fattispecie non entrano nemmeno in linea di conto le ferie esecutive previste dalla LEF (DTF 115 III 11 consid. 1);
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che pertanto, visto come il termine di ricorso di 10 giorni di cui all'art. 19 cpv. 1 LEF è scaduto, il ricorrente non ha alcuna possibilità - contrariamente a quanto pare implicitamente affermare - di completare l'impugnativa (DTF 126 III 30 consid. 1b);
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che in concreto l'allegato del 24 luglio 2005 non soddisfa le esigenze poste dall'art. 79 cpv. 1 OG ad un atto di ricorso;
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che infatti esso non indica né le modificazioni della decisione impugnata desiderate, né una qualsiasi motivazione concernente una violazione del diritto federale;
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che pertanto il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile;
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Per questi motivi, la Camera pronuncia:
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1.
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Il ricorso è inammissibile.
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2.
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Comunicazione al ricorrente, all'Ufficio di esecuzione e fallimenti di Bellinzona e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza.
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Losanna, 10 agosto 2005
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In nome della Camera delle esecuzioni e dei fallimenti
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del Tribunale federale svizzero
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La presidente: Il cancelliere:
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