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Original
 
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1P.57/2005 /viz
Sentenza del 12 agosto 2005
I Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudici federali Féraud, presidente,
Reeb, Eusebio,
cancelliere Garré.
Parti
A.________,
ricorrente, patrocinato dall'avv. Mario Molo,
contro
B.________,
opponente, patrocinata dall'avv. dott. Giorgio De Biasio,
Ministero pubblico del Cantone Ticino,
Ufficio di Bellinzona, viale S. Franscini 3,
6501 Bellinzona,
Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello del Cantone Ticino,
via Pretorio 16, 6901 Lugano.
Oggetto
Oggetto
procedimento penale (violazione di diritti formali, accertamento dei fatti, valutazione delle prove),
ricorso di diritto pubblico contro la sentenza del
1° dicembre 2004 della Corte di cassazione e
di revisione penale del Tribunale d'appello del
Cantone Ticino.
Fatti:
A.
Il 19 settembre 2003 la minorenne B.________ (nata il 3 dicembre 1985) ha querelato A.________ per molestie sessuali, che sarebbero state commesse il 16 settembre 2003 nell'ufficio di questi, dove la ragazza si era recata per procurarsi determinate informazioni di carattere fiscale. La querelante sostiene che sullo schermo del computer del suo interlocutore fossero visibili immagini di donne nude, che egli le avrebbe dapprima detto di sentirsi eccitato dai suoi occhi sensuali e che sarebbe stato contento di prenderla in braccio; egli avrebbe in seguito espresso il desiderio di sognarla nuda, chiedendole se anche a lei sarebbe piaciuto vederlo nudo, e come lo vedrebbe nudo; egli l'avrebbe poi invitata a ballare e ne avrebbe approfittato per abbracciarla, stringerla forte, accarezzarla sul corpo, infilarle una mano nei pantaloni e sotto le mutande toccandole il sedere, tentando inoltre invano di baciarla. La minorenne sarebbe riuscita per finire a liberarsi dalle braccia del suo aggressore e ad abbandonare l'ufficio con un pretesto. Sentito dal magistrato inquirente il 20 novembre 2003, il querelato ha ammesso solo un apprezzamento sullo sguardo "molto sensuale" della giovane dopo che costei gli avrebbe detto "ma come sei simpatico", negando per il resto ogni addebito.
B.
Con decreto di accusa del 19 febbraio 2004 il Procuratore pubblico ha riconosciuto A.________, autore colpevole di molestie sessuali, mediante vie di fatto o, impudentemente, mediante parole, ai danni della minore B.________, proponendone la condanna a dieci giorni di arresto sospesi condizionalmente per due anni.
C.
Con sentenza 22 giugno 2004 il giudice della Pretura penale, statuendo sull'opposizione interposta da A.________ contro il decreto d'accusa, lo ha riconosciuto colpevole di molestie sessuali commesse mediante vie di fatto. L'accusato è stato per contro prosciolto dall'imputazione di molestie sessuali verbali. In applicazione della pena il giudice ha confermato la condanna a dieci giorni di arresto, riducendo il periodo della sospensione condizionale della pena ad un solo anno.
D.
Il 1° dicembre 2004 la Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello del Canton Ticino (CCRP) ha respinto, nella misura della sua ammissibilità, il ricorso di A.________ contro la sentenza pretorile.
E.
A.________ ha introdotto ricorso di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale contro la sentenza dell'ultima Corte cantonale domandandone l'annullamento. Fa valere la violazione di diritti formali e del principio "in dubio pro reo", sollevando altresì censura di arbitrio nell'accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove. Delle motivazioni si dirà, per quanto necessario, nei considerandi.
F.
La CCRP rinuncia a presentare osservazioni al ricorso. Il Ministero pubblico domanda che il ricorso, per quanto ricevibile, sia respinto. La parte civile chiede la reiezione del ricorso e la conferma della sentenza impugnata. Formula inoltre istanza di assistenza giudiziaria.
Diritto:
1.
1.1 Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con libero potere d'esame l'ammissibilità dei rimedi esperiti, senza essere vincolato, in tale ambito, dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (DTF 130 II 388 consid. 1, 306 consid. 1.1; 129 II 453 consid. 2 e rispettivi rinvii).
1.2 Introdotto in tempo utile per una pretesa violazione di diritti costituzionali dei cittadini e rivolto contro una decisione finale dell'ultima istanza cantonale, il ricorso è in linea di massima ammissibile in virtù degli art. 84 cpv. 1 lett. a, 86 cpv. 1 e 89 cpv. 1 OG. La legittimazione dell'insorgente è pacifica (art. 88 OG).
1.3 Sulla base dell'art. 90 cpv. 1 OG l'atto ricorsuale deve contenere le conclusioni del ricorrente, l'esposizione dei fatti essenziali e quella concisa dei diritti costituzionali o delle norme giuridiche che si pretendono violati, precisando in cosa consista la violazione. Considerazioni meramente appellatorie sono irricevibili (DTF 129 I 173 consid. 1.5, 129 consid. 1.2.1, 113 consid. 2.1 e rispettivi rinvii).
2.
2.1 Il ricorrente lamenta innanzitutto una violazione del diritto di essere sentito, adducendo che il giudice della Pretura penale, con il susseguente avallo della CCRP, avrebbe rigettato senza motivazione le opposizioni ritualmente sollevate dalla difesa contro l'esclusione dell'accusato dalla partecipazione all'interrogatorio della parte civile e contro l'acquisizione agli atti del procedimento, prima e durante il dibattimento, di documentazione trasmessa dal Procuratore pubblico dopo la scadenza dal termine di cui all'art. 227 cpv. 1 CPP/TI. Il suo allontanamento durante l'interrogatorio della querelante viene altresì denunciato come arbitrario ritenuto che la presenza del difensore rappresenterebbe una misura alternativa insufficiente a garantire un processo equo. Censurata viene a questo proposito anche una violazione degli art. 6 CEDU, 32 cpv. 2 e 36 cpv. 4 Cost.
2.2 Sulla questione dell'esclusione dell'accusato dall'interrogatorio della querelante e sulle relative modalità, la CCRP ha considerato l'argomentazione del ricorrente del tutto infondata e al limite dell'abuso di diritto, ritenuto che il primo giudice ha motivato in sede dibattimentale, con contestuale messa a verbale della decisione, che l'esclusione era giustificata dalla tutela della vittima giusta l'art. 92 CPP/TI, in termini tali da consentire al ricorrente di impugnare l'esclusione con piena cognizione di causa. Tale provvedimento viene giudicato corretto in quanto ossequia sia i principi di tutela del minore sia il diritto della parte avversa di interrogare il testimone a carico, seppur per interposizione del suo patrocinatore.
2.3 La conclusione della CCRP merita tutela. Infatti, in materia di confronto, l'art. 92 cpv. 1 CPP/TI prescrive che le autorità evitano di mettere in presenza la vittima e l'accusato se la vittima lo domanda (a prescindere da quanto previsto all'art. 90 CPP/TI in materia di interrogatorio mediante mezzo audiovisivo che contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente non ha nessuna pertinenza nel caso in esame, visto che in sede dibattimentale interrogatorio c'è stato). La stessa disposizione prevede che si tenga conto in altro modo del diritto dell'accusato di essere sentito; la compresenza di vittima e accusato può essere ordinata se il diritto dell'accusato di essere sentito o un interesse preponderante del perseguimento penale lo esigono imperativamente. Quest'ultima eventualità è tuttavia esclusa in caso di reati contro l'integrità sessuale: in tale ambito l'art. 92 cpv. 2 CPP/TI prevede infatti che può essere ordinato un confronto contro il volere della vittima solo se il diritto dell'accusato di essere sentito lo esige imperativamente. Che nel caso in esame la parte civile abbia domandato di evitare un confronto con l'accusato è pacifico. Contestata è invece la conciliabilità di questa richiesta e della sua ammissione con il diritto dell'accusato di essere sentito, che fa parte delle garanzie procedurali generali e fonda sull'art. 29 cpv. 2 Cost. Da questa garanzia costituzionale la giurisprudenza ha parimenti dedotto il diritto dell'interessato di ottenere una decisione motivata: questa esigenza ha essenzialmente lo scopo di permettere da un lato agli interessati di afferrare le ragioni alla base della decisione e di impugnarla con cognizione di causa e dall'altro all'autorità di ricorso di esaminare la fondatezza della decisione medesima (DTF 126 I 15 consid. 2a/aa in fine, 97 consid. 2b, 124 II 146 consid. 2a, 123 I 31 consid. 2c). Nella fattispecie, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, le premesse per l'accoglimento della richiesta di parte civile erano date, giacché l'autorità cantonale ha motivato l'esclusione del confronto richiamando, seppur sommariamente, l'art. 92 CPP/TI e quindi ammettendo esigenze di protezione della vittima. Che queste esigenze siano legittime è indubbio, non da ultimo in considerazione del fatto che sia il legislatore federale sia quello cantonale hanno appositamente varato tutta una serie di misure procedurali e di supporto proprio a protezione e sostegno delle vittime di reati, di cui l'art. 92 CPP/TI ne è solo un esempio (più ampiamente si veda la legge federale concernente l'aiuto alle vittime di reati del 4 ottobre 1991, LAV: RS 312.5, come pure Wolfgang Wohlers, Aktuelle Fragen des Zeugenschutzes, in RPS 123/2005 pag. 144 e segg.). Nel caso concreto occorre dunque ponderare da una parte il diritto dell'accusato di essere sentito e dall'altra le esigenze di protezione della vittima. Orbene sulla base della giurisprudenza il diritto dell'accusato di interrogare il testimone a carico è assoluto quando la deposizione è decisiva (DTF 129 I 151 consid. 3.1). A protezione della vittima tale diritto può tuttavia essere garantito anche senza un confronto tra la vittima e l'accusato o un interrogatorio diretto della vittima da parte del difensore (DTF 129 I 151 consid. 3.2). Nella fattispecie il giudice di merito ha negato di esperire il confronto immediato tra il ricorrente e la parte civile, ma ha ammesso senza limiti un interrogatorio diretto di quest'ultima da parte del difensore. Per sapere se tale modo di procedere è costituzionalmente corretto, occorre esaminare se l'alternativa scelta abbia permesso di garantire nella misura del possibile i diritti della difesa dell'accusato e rispettare nel contempo gli interessi della vittima (v. DTF 129 I 151 consid. 5). Il quesito merita una risposta affermativa. Non si vede infatti su quali aspetti dell'interrogatorio della parte civile un confronto avrebbe permesso una migliore salvaguardia dei diritti della difesa, rispetto all'alternativa effettivamente esperita dell'interrogatorio da parte del difensore. Che l'accusato, rispetto al suo difensore, disponga di più precise conoscenze dei fatti oggetto dell'interrogatorio è possibile, ma ciò non basta a rovesciare il legittimo diritto della vittima di evitare di essere nuovamente confrontata con colui che ha indicato come il suo molestatore. Tutt'al più il difensore, in presenza di evenienze nuove ed impreviste, ha sempre la facoltà di domandare un'interruzione del dibattimento per consultarsi con il proprio assistito e susseguentemente proporre nuove domande. Nella fattispecie non risulta del resto dagli atti dibattimentali che una simile evenienza si sia presentata, visto che la vittima non ha fatto altro che ribadire in sostanza la versione verbalizzata dal magistrato dei minorenni in occasione dell'interrogatorio del 19 settembre 2003. E nemmeno per quanto riguarda la domanda supplementare della difesa, sul fatto che il ricorrente si sarebbe assentato un attimo dall'ufficio per recuperare un incarto, non si comprende in che modo un contraddittorio avrebbe permesso di acclarare la questione garantendo una migliore salvaguardia dei diritti della difesa. Su questo punto il ricorso va quindi respinto.
2.4 Per quanto riguarda l'ulteriore notifica di prove da parte del Procuratore pubblico dopo il termine di cui all'art. 227 cpv. 1 CPP/TI, la CCRP rileva come tutti i documenti prodotti tanto nella fase predibattimentale quanto durante il dibattimento ossequiano i requisiti posti agli art. 227 cpv. 5 e 6 nonché 228 CPP/TI, essendo stati richiesti rispettivamente ammessi esplicitamente dal giudice della Pretura penale. Nell'ipotesi che un documento prodotto, ad esempio in sede dibattimentale, avesse richiesto approfondimenti istruttori, sarebbe stato preciso dovere processuale del patrocinatore richiedere una sospensione del processo, per potersi confrontare con i nuovi elementi di fatto allo scopo di determinarne la loro rilevanza. Per l'art. 228 cpv. 1 ultima proposizione CPP/TI, prove chieste o prodotte oltre i termini ordinari, come pure disposte d'ufficio su istanza formulata successivamente da una parte, servono a realizzare compiutamente il diritto materiale e non a configurare strategie processuali deteriori.
2.5 La corretta applicazione di queste norme procedurali cantonali può essere esaminata dal Tribunale federale in sede di ricorso di diritto pubblico soltanto dal limitato profilo dell'arbitrio. Sennonché il ricorrente non allega censura di arbitrio, ma denuncia anche in questo ambito violazione del diritto di essere sentito. Da questo diritto non deriva tuttavia l'obbligo dell'autorità di motivare ogni minimo passo procedurale da essa compiuto, ritenuto che una tale pretesa rischierebbe di pregiudicare il regolare e celere funzionamento della giustizia. Non a caso l'art. 227 cpv. 6 CPP/TI esclude la possibilità di ricorrere alla Camera dei ricorsi penali contro l'ammissione e la reiezione di prove notificate e la loro assunzione d'ufficio. Non va infatti confusa l'assunzione formale delle prove dalla loro valutazione nella sostanza. Il fatto che una prova sia stata ammessa o rigettata al dibattimento non pregiudica il susseguente esame che il giudice sarà chiamato ad operare, questo sì con dovuta motivazione (DTF 121 I 54 consid. 2c e rinvii), al fine di accertare i fatti rilevanti per il giudizio di merito. Da questo profilo l'impugnativa va dunque respinta nella limitata misura della sua ammissibilità.
3.
3.1 Contestata nel gravame viene anche l'utilizzabilità delle dichiarazioni della teste a carico che non sono state sottoposte al contraddittorio diretto dell'accusato, in violazione del suo diritto al confronto. Il ricorrente sostiene che quando le dichiarazioni della vittima sono l'unica o la prova determinante e decisiva, le stesse non possono essere utilizzate e l'accusato deve essere assolto nel rispetto del principio "in dubio pro reo".
3.2 Per quanto riguarda la valutazione delle prove la CCRP rileva preliminarmente come il ricorrente si sia limitato a contrapporre il proprio punto di vista a quello del primo giudice, senza tuttavia spiegare perché questi avrebbe tratto conclusioni, oltre che erronee, anche insostenibili, destituite di fondamento serio e oggettivo o in aperto contrasto con gli atti. Egli si sarebbe in sostanza limitato a motivare il ricorso per cassazione con tesi meramente appellatorie, come se si rivolgesse a un'autorità munita di pieno potere cognitivo anche nell'apprezzamento delle prove. A prescindere da ciò la CCRP giudica comunque esente da arbitrio la sentenza del giudice della Pretura penale in quanto basata su accertamenti fondati su una valutazione globale, spiegata e motivata, dei mezzi probatori disponibili, segnatamente dell'interrogatorio della vittima, la cui versione dei fatti è stata ritenuta affidabile sulla base di tutta una serie di valutazioni logiche e condivisibili, nonché di riscontri soggettivi e oggettivi indiretti.
3.3 Nell'accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove il giudice di merito, il cui operato è già stato esaminato dalla CCRP nei limiti delle facoltà che le competevano, dispone di un ampio potere di apprezzamento (DTF 120 Ia 31 consid. 4b e rinvii). Per motivare l'arbitrio, la cui incompatibilità con l'ordine giuridico è sancita dall'art. 9 Cost., non basta criticare semplicemente la decisione impugnata né contrapporle una versione propria, per quanto sostenibile o addirittura preferibile. Occorre piuttosto dimostrare per quale motivo l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove sarebbero manifestamente insostenibili, si trovino in chiaro contrasto con la situazione fattuale, si fondino su una svista manifesta o contraddicano in modo urtante il sentimento della giustizia e dell'equità. Il Tribunale federale annulla d'altra parte la decisione impugnata quand'essa è insostenibile non solo nelle motivazioni, bensì anche nel risultato (DTF 129 I 8 consid. 2.1, 128 I 177 consid. 2.1, 273 consid. 2.1 e rinvii). Un accertamento dei fatti o un apprezzamento delle prove è arbitrario solo quando il giudice ha manifestamente disatteso il senso e la rilevanza di un mezzo probatorio, ha omesso, senza fondati motivi, di tenere conto di una prova importante, idonea a influire sulla decisione presa, oppure quando, sulla base degli elementi raccolti, egli ha fatto delle deduzioni insostenibili (DTF 129 I 8 consid. 2.1 e rinvii).
3.4 Il principio "in dubio pro reo", quale corollario della garanzia della presunzione d'innocenza garantita dagli art. 32 cpv. 1 Cost., 6 n. 2 CEDU e 14 n. 2 Patto ONU II, implica che il giudice penale non può dichiararsi convinto di una ricostruzione dei fatti sfavorevole all'imputato quando, secondo una valutazione oggettiva del materiale probatorio, sussistono dubbi che i fatti si siano verificati in quel modo. La massima non impone però che l'amministrazione delle prove conduca a una certezza assoluta di colpevolezza. Semplici dubbi astratti e teorici, poiché sempre possibili, non sono sufficienti; né può essere pretesa una certezza assoluta. Il principio è disatteso quando il giudice penale, dopo un'analisi globale e oggettiva delle prove, avrebbe dovuto nutrire rilevanti e insopprimibili dubbi sulla colpevolezza dell'imputato. Il Tribunale federale si impone in quest'ambito un certo riserbo e interviene unicamente qualora il giudice condanni l'accusato, nonostante che una valutazione oggettiva delle risultanze probatorie implichi la sussistenza di manifesti, rilevanti e insopprimibili dubbi sulla sua colpevolezza (DTF 127 I 38 consid. 2a; 124 IV 86 consid. 2a e rispettivi rinvii).
3.5 Riferito all'onere della prova il principio "in dubio pro reo" impone alla pubblica accusa di provare la colpevolezza dell'imputato e non a questi di dimostrare la sua innocenza. Il Tribunale federale fruisce in questo ambito di un libero potere di esame (DTF 127 I 38 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c e d).
3.6 Ove la cognizione dell'ultima istanza cantonale è simile e almeno pari a quella di cui fruisce il Tribunale federale nell'ambito del ricorso di diritto pubblico, il gravame può essere diretto solo contro la decisione di ultima istanza e non contro quella dell'autorità precedente (DTF 125 I 492 consid. 1a; 118 Ia 20 consid. 3b; 111 Ia 353 consid. 1b). Nella fattispecie, il potere cognitivo di cui fruiva la CCRP sui quesiti posti in discussione nel gravame esaminato era simile e almeno pari a quello del Tribunale federale nell'ambito del ricorso di diritto pubblico (cfr. art. 288 lett. c CPP/TI): solo la decisione della CCRP stessa, quale ultima istanza cantonale (art. 86 cpv. 1 OG), e non quella dell'autorità precedente, può quindi formare oggetto del ricorso in esame davanti a questa sede. Certo, il ricorrente può e deve, nella motivazione del ricorso di diritto pubblico, contestare nel merito la valutazione delle prove eseguita dall'autorità cantonale inferiore, ritenuta non arbitraria dall'ultima istanza cantonale che fruiva di un potere cognitivo limitato. Tuttavia, egli non può semplicemente riproporre le stesse censure già sollevate dinanzi all'ultima istanza cantonale, ma deve confrontarsi contemporaneamente con la motivazione della decisione della CCRP, la sola che costituisce oggetto del litigio, e spiegare come e perché nella stessa sia stata negata a torto una valutazione arbitraria delle prove da parte dell'istanza inferiore. Il Tribunale federale esamina senza riserva l'uso che l'autorità cantonale di ricorso ha fatto del suo limitato potere cognitivo, ossia se tale autorità ha a torto negato l'arbitrio (DTF 125 I 492 consid. 1a/cc; sentenza 1P.105/2001 del 28 maggio 2001, consid. 4 e riferimenti, pubblicata in RDAT II-2001, n. 58, pag. 227 segg.). Se la CCRP ha ritenuto appellatorie le censure e non le ha quindi esaminate spetta pure al ricorrente dimostrare perché detta Corte sarebbe incorsa in arbitrio rifiutandosi di entrare nel merito delle stesse.
3.7 Il gravame in esame soddisfa solo in minima parte i suddetti requisiti di ricevibilità, per cui risulta in gran parte inammissibile. Il ricorrente si diffonde in una serie di rilievi di carattere eminentemente appellatorio, senza sostanziare alcuna forma di arbitrio nell'accertamento dei fatti operato in sede cantonale, segnatamente lamentando una pretesa inverosimiglianza di luogo e di tempo, nonché presunte incoerenze nella condotta della giovane dopo i fatti. Come ha evidenziato la CCRP, il giudice di merito sulla base di una valutazione globale e motivata dei mezzi probatori disponibili ha ritenuto che la versione dei fatti della vittima sia affidabile, sottolineando in particolare la sua linearità, coerenza ed univocità. Essa risulta inoltre oggettiva, visto che non vengono omessi anche particolari in favore del ricorrente come l'ammissione di non avere saputo opporsi alla sua richiesta di ballare oppure di avere fatto delle affermazioni sulla sua età e sul suo sguardo di cui egli avrebbe potuto prevalersi a giustificazione del suo comportamento. Infine vengono esclusi motivi per cui la vittima, definita una persona palesemente timida e riservata, avrebbe dovuto mentire sui fatti in questione. Il giudice di merito non ha per altro omesso di vagliare l'esistenza di riscontri alle sue affermazioni, come la deposizione del fratello poliziotto e le constatazioni del commissario di polizia, cui la giovane ha per la prima volta riferito i particolari delle molestie. Alla luce di queste lineari risultanze la CCRP ha correttamente protetto la sentenza di primo grado, giudicandola esente da arbitrio e non lesiva del principio "in dubio pro reo".
3.8 A mente del ricorrente detto principio è stato violato anche in ordine all'onere della prova, poiché l'accusa non ha provveduto a interrogare il giovane che l'ha vista per primo, non ha eseguito una valutazione peritale sulla reazione abnorme della vittima rispetto a quanto le sarebbe successo ed infine non ha eseguito un accertamento sul tipo di pantaloni e della cintura indossati dalla vittima per stabilire se, rilevata la sua corporatura piuttosto robusta, era possibile infilarle una mano nei pantaloni e nelle mutande. Aspetto quest'ultimo scartato per la sua presunta novità, dimenticando che l'accusato è stato messo in condizione di non poterlo contestare proprio perché è stato escluso dal confronto con la giovane.
3.9 A questo proposito la CCRP rileva preliminarmente come le argomentazioni addotte concernono più l'accertamento dei fatti e la valutazione delle prove, che la questione legata all'onere probatorio. Essa ha constatato che l'amico al bar che l'ha incontrata dopo i fatti non è stato interrogato, ha tuttavia rilevato che nulla impediva comunque all'imputato di indicarlo come mezzo di prova. Riguardo alla critica rivolta al primo giudice di non aver accertato se egli poteva infilare la mano nei pantaloni e nelle mutande della vittima a causa della sua robusta costituzione, la CCRP rileva che né davanti agli inquirenti né nel corso del dibattimento il ricorrente ha mai adombrato una sorta di impossibilità oggettiva di avere potuto compiere le molestie oggetto del procedimento a causa del dubbio manifestato nel ricorso. Del tutto nuova, oltre che basata su una mera congettura, la critica è perciò stata definita inammissibile. Per quanto riguarda il rimprovero di non aver nemmeno compiuto accertamenti sulla reazione abnorme della querelante rispetto a quanto le sarebbe successo, la CCRP rimprovera al ricorrente di non avere spiegato in che cosa questa sarebbe consistita e perché il giudice avrebbe sbagliato nel non indagare più approfonditamente al riguardo. La stessa Corte ha quindi concluso che anche riferito all'onere della prova il principio "in dubio pro reo" non è di alcun sussidio alle tesi ricorsuali.
3.10 Anche queste conclusioni meritano tutela. Per quanto riguarda la pretesa reazione abnorme della vittima, va rilevato che agli atti non risulta alcun elemento a sostegno di una simile affermazione, per cui non si comprende per quale motivo si sarebbe resa necessaria una valutazione peritale. Sulla pretesa necessità di interrogare il giovane che ha visto per primo la vittima dopo i fatti in questione, se da un lato non si può negare che l'assunzione di questa prova potesse essere di un certo rilievo, dall'altro non si può certo affermare che si trattasse di "un elemento centrale e determinante della raccolta delle prove", come addotto nel gravame. Se così fosse, non si capisce invero perché il ricorrente non l'abbia indicato come mezzo di prova già a suo tempo. Senza per questo violare il principio "in dubio pro reo", l'autorità giudiziaria era peraltro legittimata, a fronte degli elementi di prova altrimenti raccolti, a non procedere all'assunzione di questa testimonianza. Da ultimo in merito alla critica sul mancato accertamento sul tipo di pantaloni e della cintura usati dalla vittima, già dichiarata inammissibile in sede di ricorso per cassazione cantonale, spettava al ricorrente dimostrare, conformemente all'art. 90 cpv. 1 OG, perché la CCRP avrebbe in modo arbitrario ritenuto irricevibile tale censura. Dato che il ricorso su tale problematica resta silente, la censura si rivela inammissibile.
4.
Da quanto sopra discende che il ricorso va respinto nella misura della sua ammissibilità. Le spese seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG). Alla parte civile patrocinata da un legale iscritto nel registro cantonale degli avvocati, si assegna un'indennità a titolo di ripetibili della sede federale (art. 159 cpv. 1 OG); la sua domanda di assistenza giudiziaria diviene quindi priva di oggetto.
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
La tassa di giustizia di fr. 3'000.-- è posta a carico del ricorrente, che rifonderà alla parte civile fr. 2'000.-- a titolo di ripetibili della sede federale.
3.
Comunicazione ai patrocinatori delle parti, al Ministero pubblico e alla Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 12 agosto 2005
In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il presidente: Il cancelliere: