BGer 5P.49/2005 |
BGer 5P.49/2005 vom 22.08.2005 |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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5P.49/2005 /biz
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Sentenza del 22 agosto 2005
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II Corte civile
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Composizione
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Giudici federali Raselli, presidente,
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Escher, Marazzi,
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cancelliere Piatti.
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Parti
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A.________,
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B.________,
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C.________,
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componenti la Comunione ereditaria fu D.________, ricorrenti, patrocinati dall'avv. Roberto A. Keller,
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contro
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Comune politico di Roveredo, 6535 Roveredo GR,
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Camera civile del Tribunale cantonale dei Grigioni, Poststrasse 14, 7002 Coira.
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Oggetto
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art. 9 e 29 Cost. (accertamento di proprietà e di confini),
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ricorso di diritto pubblico contro la sentenza emanata il
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2 novembre 2004 dalla Camera civile del Tribunale cantonale dei Grigioni.
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Fatti:
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A.
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Nell'ambito della procedura di terminazione avvenuta nel Comune di Roveredo, la particella stradale zzz (tratto di una stradicciola sita nella frazione di Neer) è stata attribuita al Comune politico di Roveredo. A.________, B.________ e C.________, che compongono la comunione ereditaria fu D.________, sostengono invece che tale fondo sia parte della particella vvv (www nella precedente numerazione) di loro proprietà, che lo costeggia a nord-ovest. Essi hanno pertanto interposto un'opposizione che la competente Commissione di terminazione ha respinto con decisione 10 luglio 2002.
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B.
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Con istanza 12/18 settembre 2002 A.________, B.________ e C.________ hanno convenuto in giudizio il Comune politico di Roveredo con un'azione tendente, in sostanza, all'accertamento del loro diritto di proprietà sulla summenzionata particella stradale. Il Tribunale distrettuale Moesa ha respinto l'azione con sentenza 4 febbraio 2004.
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Il 2 novembre 2004 la Camera civile del Tribunale cantonale dei Grigioni ha respinto l'appello inoltrato dai proprietari soccombenti. La Corte cantonale, dopo aver richiamato l'art. 664 CC, ha indicato che in base al diritto cantonale sussiste una presunzione di proprietà in favore del comune politico per le strade site sul suo territorio e ha ritenuto, in considerazione dell'uso pubblico della contesa particella stradale, realizzati i presupposti per applicare siffatta presunzione. Secondo i giudici cantonali infatti, la stradicciola in questione serve e serviva da memoria d'uomo al pubblico quale via di collegamento fra le due strade che da San Giulio portano alle frazioni di Rugno, Maron e Guerra, circostanza che non viene contraddetta dai contratti agli atti concernenti fondi siti nella frazione di Neer e che è confermata dalle deposizioni testimoniali. La Corte cantonale ha infine negato che al Comune politico possa essere rimproverato di aver agito in malafede per aver tollerato atti degli appellanti.
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C.
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Con ricorso di diritto pubblico del 1° febbraio 2005 A.________, B.________ e C.________ postulano l'annullamento della decisione cantonale. Lamentano un'applicazione arbitraria del diritto cantonale, in particolare dell'art. 119 della legge grigione d'introduzione al Codice civile svizzero (in seguito LICC) e dell'art. 10 dell'Ordinanza grigione sulla misurazione ufficiale, un accertamento dei fatti e una valutazione delle prove arbitrari, una motivazione insufficiente del giudizio cantonale e una violazione del principio della buona fede.
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Non è stato ordinato uno scambio di scritti.
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Diritto:
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1.
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Il ricorso di diritto pubblico è diretto contro una decisione finale emanata dall'ultima istanza cantonale. I ricorrenti, che lamentano una violazione degli art. 9 e 29 cpv. 2 Cost., sono manifestamente toccati dalla decisione cantonale che conferma l'attribuzione al Comune politico della proprietà della contesa stradicciola. Il gravame si rivela pertanto in linea di principio ammissibile.
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2.
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2.1 I ricorrenti lamentano una carente motivazione della sentenza cantonale, e quindi una violazione del loro diritto di essere sentiti, perché la Corte cantonale non ha trattato le censure dirette contro l'operato del geometra revisore e della Commissione di terminazione.
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2.2 La giurisprudenza ha dedotto dal diritto di essere sentito, codificato nell'art. 29 cpv. 2 Cost., l'obbligo dell'autorità di motivare le proprie decisioni. Una decisione risulta essere sufficientemente motivata, allorquando la parte interessata è messa nelle condizioni di rendersi conto della sua portata e di poter far uso con piena cognizione di causa dei rimedi di diritto a sua disposizione per impugnare la medesima dinanzi ad un'istanza giudiziaria superiore. Per questa ragione è sufficiente che l'autorità menzioni, almeno brevemente, i motivi che l'hanno spinta a decidere in un senso piuttosto che in un altro. Essa non deve per contro pronunciarsi su tutti gli argomenti sottopostile, ma può occuparsi delle sole circostanze rilevanti per il giudizio, atte ad influire sulla decisione di merito (DTF 126 I 97 consid. 2b, con rinvii).
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In concreto la Corte cantonale era chiamata a decidere una causa civile di accertamento della proprietà e non un ricorso contro la decisione della Commissione di terminazione: essa non doveva quindi pronunciarsi sulle critiche rivolte contro l'operato del geometra revisore, rispettivamente della Commissione di terminazione e dunque nemmeno sulla censura attinente all'art. 10 dell'Ordinanza sulla misurazione ufficiale. Tali critiche, che riguardano una precedente procedura amministrativa, sono infatti del tutto irrilevanti per stabilire nell'ambito di una causa civile la proprietà della contesa stradicciola. Ne segue che non è ravvisabile alcuna violazione dell'art. 29 cpv. 2 Cost.
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3.
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3.1 La Corte cantonale ha richiamato l'art. 664 CC e ha indicato che giusta l'art. 119 LICC le acque, le strade, le piazze, che comprovatamente non sono di proprietà privata, sono destinate all'uso pubblico (cpv. 1) e che esse si considerano proprietà del comune politico sul cui territorio si trovano, salvo le strade appartenenti allo Stato (cpv. 2). Sempre in base al diritto cantonale, ognuno può usare liberamente le cose destinate all'uso pubblico nei limiti delle norme vigenti (art. 120 cpv. 1 LICC) e fintanto che queste cose servono a tale uso non si possono acquistare su di esse diritti particolari di godimento di fronte all'ente pubblico, se non in virtù di concessioni; l'occupazione e la prescrizione acquisitiva sono escluse (art. 120 cpv. 2 LICC). I giudici cantonali hanno reputato che l'art. 119 cpv. 2 LICC contiene, con riferimento alla proprietà della contesa particella stradale, una presunzione a favore del Comune politico e che nella fattispecie, visto l'uso pubblico da tempo immemorabile di tale fondo, sono pure dati i presupposti per applicare tale presunzione.
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3.2 I ricorrenti non invocano la garanzia della proprietà (art. 26 Cost.), né contestano la sentenza impugnata laddove questa indica che giusta il diritto cantonale sussiste per il caso in esame una presunzione in favore della proprietà del Comune politico. Essi sostengono però che la Corte cantonale sia caduta nell'arbitrio ritenendo date le premesse per poter applicare tale presunzione, atteso che in concreto non sarebbe segnatamente stato dimostrato l'uso pubblico della cosa.
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4.
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Nell'ambito della valutazione delle prove il Tribunale federale riconosce al giudice cantonale un ampio potere discrezionale e non sostituisce il suo apprezzamento a quello del giudice di merito, ma interviene solo se la valutazione delle prove contenuta nella sentenza impugnata è manifestamente insostenibile o chiaramente in contrasto con la situazione di fatto, ovvero qualora essa riposi su una svista manifesta o su valutazioni palesemente incompatibili con il sentimento di giustizia o basate su punti di vista del tutto ininfluenti (DTF 120 Ia 31 consid. 4b pag. 40, con rinvii). Una decisione in materia di apprezzamento delle prove e di accertamento dei fatti risulta arbitraria se il giudice non ha manifestamente capito il senso e la portata di un mezzo di prova, se ha omesso senza seria ragione di tenere conto di un mezzo di prova importante idoneo a modificare la decisione impugnata o, ancora, se sulla base degli elementi raccolti procede a deduzioni insostenibili (DTF 129 I 8 consid. 2.1). Tuttavia, l'arbitrio non si realizza già per il semplice fatto che le conclusioni del giudice di merito non corrispondono a quelle del ricorrente (DTF 116 Ia 85 consid. 2b) o ad altre, altrettanto sostenibili o addirittura migliori (DTF 129 I 8 consid. 2.1 pag. 9, con rinvii). Chi si limita a rimettere in discussione l'esito probatorio della procedura cantonale esercita una semplice critica appellatoria, irricevibile in un ricorso di diritto pubblico. Giova infatti ricordare che il Tribunale federale pone requisiti severi alla motivazione del ricorso di diritto pubblico: in particolare, per sostanziare convenientemente la censura di arbitrio non è sufficiente criticare la decisione impugnata, come si farebbe di fronte ad un'autorità giudiziaria con completa cognizione in fatto e in diritto, bensì è necessario mostrare e spiegare con censure chiare e dettagliate perché il giudizio attaccato sia manifestamente insostenibile (art. 90 cpv. 1 lett. b OG; DTF 127 I 38 consid. 3c pag. 43, con rinvii; 120 Ia 369 consid. 3a pag. 373; 117 Ia 10 consid. 4b pag. 12).
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4.1
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4.1.1 I ricorrenti rimproverano innanzi tutto all'autorità cantonale di aver effettuato un accertamento arbitrario della fattispecie, perché essa introduce la propria decisione indicando che nell'ambito della terminazione effettuata negli anni 1978-1980 il conteso tratto di stradicciola è stato attribuito alla particella stradale di proprietà del Comune. Secondo i ricorrenti, invece, in quegli anni sarebbe unicamente stato allestito un cosiddetto "piano Blitz", mentre la terminazione che ha attribuito la nota stradicciola alla controparte risale al 2001. La Corte cantonale sarebbe così incorsa in un errore iniziale, che avrebbe "falsato tutte le premesse fattuali su cui poggia la querelata sentenza".
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4.1.2 Ora, con questa censura i ricorrenti misconoscono che la Corte cantonale non ha dedotto alcunché dalla data di terminazione indicata all'inizio della sua decisione e che trattasi di un semplice errore di scrittura, rimasto senza conseguenze ai fini del giudizio. Infatti l'autorità cantonale, dopo aver richiamato le norme legali applicabili alla fattispecie, si è limitata a ritenere - senza basarsi sulla data di terminazione - che, in base alle prove agli atti, la stradicciola in questione serviva da tempo immemore da via di collegamento fra due strade e che alla controparte non poteva nemmeno essere rimproverato di agire in malafede.
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4.2
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4.2.1 La Corte cantonale basandosi segnatamente su una planimetria dell'aprile-maggio 1929, su una foto aerea e su recenti planimetrie ha constatato che la contesa stradicciola congiunge e congiungeva le due strade che da San Giulio portano e portavano alle frazioni di Rugno, Maron e Guerra. La via in discussione è in parte acciottolata e nel punto più stretto gli adiacenti edifici sono stati smussati per permettere il transito di carri agricoli. Da queste circostanze ha dedotto che non può essere messo in dubbio che il conteso fondo era destinato già da memoria d'uomo a passo pedonale e agricolo.
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4.2.2 Secondo i ricorrenti il piano del 1929 - di cui contestano la data - si limita a mostrare due pezzi di sentiero che convergono da destra e da sinistra al centro del nucleo della frazione di Neer ove vi è una vistosa strozzatura. Anche la foto del 1934, di cui pure contestano la data, sarebbe stata valutata in modo palesemente acritico, atteso che da essa risulterebbero almeno 4 o 5 "sentieri/stradine" che potevano servire da via di comunicazione e che prima delle mutazioni degli anni 80 tutta l'originaria particella www di oltre 10'000 m2 apparteneva alla medesima proprietaria, la quale aveva a disposizione una sua via d'accesso. La seconda istanza cantonale sarebbe pure caduta nell'arbitrio, perché omette di pronunciarsi su un progetto del 1946, il quale era invece stato ritenuto decisivo dal tribunale distrettuale per suffragare il collegamento fra le frazioni di Rugno e Guerra.
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4.2.3 In concreto i ricorrenti si limitano a fornire una diversa lettura dei predetti documenti agli atti, senza però dimostrare che l'apprezzamento della Corte cantonale sia arbitrario. Si può segnatamente rilevare che il semplice fatto che vi fossero anche altri sentieri (di cui i ricorrenti nemmeno sostengono che fossero carrabili) che congiungono le due citate strade non fa apparire insostenibile la constatazione della Corte cantonale, secondo cui la contesa stradicciola costituiva una via di collegamento utilizzata quale passo pedonale e agricolo. I giudici cantonali hanno inoltre espressamente considerato la "strozzatura" menzionata dai ricorrenti, indicando che in quel punto le case sono state smussate per permettere il transito di carri. Dal profilo dell'art. 90 cpv. 1 lett. b OG non è del resto nemmeno sufficiente apoditticamente contestare le date attribuite ai menzionati documenti, senza apportare alcun elemento atto a far apparire tali date errate, o semplicemente rimproverare alla Corte cantonale di non aver considerato una prova, senza però indicare in modo concreto come la stessa avrebbe potuto modificare la decisione impugnata.
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4.3
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4.3.1 La Corte cantonale ha altresì ritenuto che l'uso pubblico risultava da un contratto di compravendita del 20 ottobre 1965, il quale indica che la particella xxx confina ad ovest con la strada comunale. Sempre secondo i giudici cantonali, la conclusione tratta da tale contratto non veniva smentita né da una donazione immobiliare del 20 luglio 1970 effettuata dalla fu D.________ né da altri due contratti di compravendita: il primo menziona espressamente che una particella scorporata da quella di proprietà della parte ricorrente è attraversata longitudinalmente nord/est-sud/ovest da un diritto di passo pubblico, mentre il fatto che il secondo contratto - pure concernente una particella scorporata da quella di proprietà della parte ricorrente - istituisca un diritto di passo carrozzabile, non significa ancora che la stradina d'uso comune non esistesse.
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4.3.2 Anche le argomentazioni ricorsuali addotte contro tale motivazione della sentenza impugnata non sono idonee a fondare una censura di arbitrio. Non basta infatti sostenere che la motivazione del giudizio cantonale sia nebulosa e contorta ed asserire, in maniera del tutto tautologica, che la particella xxx non confinerebbe con una strada comunale, perché tale strada sarebbe invece stata parte dell'originaria particella www, da cui è stato scorporato il mappale oggetto della donazione del 20 luglio 1970. Per il resto, occorre rilevare che nemmeno i diritti di passo sulla stradicciola previsti nei contratti di compravendita impediscono un uso pubblico di tale via. Giova inoltre rilevare che la Corte cantonale è manifestamente partita dal presupposto che una strada comunale sia di uso pubblico.
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4.4
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4.4.1 I giudici cantonali indicano che l'uso comune della stradina emerge pure dalle risultanze testimoniali. Il teste E.________ ha infatti deposto di aver ritenuto la stradina un passo pedonale e carrabile a scopo agricolo, frequentato dalle persone che abitavano nella zona. Il teste F.________ ha dichiarato di aver reputato la nota via di proprietà comunale. Il teste G.________ ha invece dichiarato di aver consultato il piano del traffico comunale dopo essere stato interpellato da uno dei qui ricorrenti e di avergli risposto che trattasi di un passo pedonale confinanti autorizzati. Con riferimento a quest'ultima deposizione, i giudici cantonali osservano che in realtà il piano del traffico menziona la via in questione quale percorso pedonale senza restrizioni e quindi aperto al pubblico.
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4.4.2 Ancora una volta i ricorrenti si limitano a contrapporre una loro lettura delle deposizioni testimoniali a quella effettuata dalla Corte cantonale. Con riferimento all'argomentazione ricorsuale si può rilevare che l'asserito interesse all'esito della lite del teste F.________ nulla modifica al fatto che il teste E.________, sebbene ritenesse la stradicciola di sua proprietà, abbia affermato che la via in questione fosse un sentiero carrabile a scopo agricolo, frequentato dalle persone che abitavano nella zona (e quindi senza limitazioni). Poiché la Corte cantonale ha illustrato alla luce del piano del traffico l'inattendibilità dell'informazione fornita dal teste G.________, non è nemmeno sufficiente - con riferimento alle esigenze di motivazione poste dalla legge ad una censura d'arbitrio (supra consid. 4 in fine) - limitarsi ad affermare che tale piano del traffico non inficerebbe la deposizione e attribuire ai giudici cantonali l'intenzione di far risultare "automaticamente la proprietà comunale del passo dal suo uso comune".
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4.5
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4.5.1 Infine, i ricorrenti contestano pure che l'uso comune della stradicciola sia avvenuto da tempo immemorabile in modo ininterrotto. Indicano che per tempo immemorabile si deve intendere un periodo di almeno 80 anni. Sennonché il documento decisivo menzionato nella decisione impugnata sarebbe il piano del 1929, che non ha quindi 80 anni, e ritengono arbitraria la relativizzazione effettuata dai giudici cantonali, secondo cui cinque anni prima dell'allestimento di siffatto piano la situazione non doveva essere diversa. Agli atti non vi sarebbe inoltre alcun indizio che permetterebbe di affermare che il passo sia stato esercitato in modo ininterrotto.
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4.5.2 Ora, il menzionato piano non fa altro che riportare la contesa stradina. Nemmeno i ricorrenti sostengono che essa sia stata costruita unicamente in tale epoca, in sostituzione ad esempio di un precedente sentiero con un tracciato diverso. Alla luce delle citate deposizioni testimoniali e ricordato che trattasi di un tratto di una stradicciola che non serve solo gli edifici nella frazione di Neer, ma congiunge pure altre due strade, non appare nemmeno insostenibile asserire che l'uso pedonale e agricolo fosse stato esercitato in modo ininterrotto. Ne segue che pure questa censura si rivela infondata.
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5.
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5.1 Da quanto precede discende che le censure ricorsuali non fanno apparire arbitraria la conclusione della Corte cantonale, secondo cui l'opponente ha apportato la prova dell'uso pubblico da tempo immemorabile della contesa stradina e che quindi questa è una cosa di dominio pubblico (Heinz Rey, Commento basilese, n. 26 ad art. 664 CC, Arthur Meier-Hayoz, Commento bernese, n. 113 seg. ad art. 664 CC). È vero, come sostenuto dai ricorrenti, che un uso pubblico della stradicciola non significa ancora necessariamente che questa sia di proprietà dell'ente pubblico (DTF 94 I 569 consid. 2a pag. 575). Il diritto cantonale grigione riconosce del resto espressamente all'art. 119 cpv. 1 LLIC la possibilità che delle strade siano - comprovatamente - di proprietà privata.
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5.2 Come già osservato, la Corte cantonale ha interpretato il diritto cantonale - senza essere contraddetta dai ricorrenti - nel senso che per la contesa stradicciola sussiste una presunzione di proprietà in favore del Comune politico del luogo di situazione. In altre parole, spetta al privato provare la sua proprietà, se tale prova fallisce la particella in questione dev'essere considerata di proprietà del Comune politico sul cui territorio si trova.
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Nella fattispecie i ricorrenti nemmeno sostengono in modo esplicito di aver fornito la prova della loro proprietà sulla contesa stradina. Nel ricorso in esame, essi si limitano ad affermare che negli anni 1978-1980 sarebbe stato allestito un cosiddetto "piano Blitz", consistente in un rilievo fotogrammetrico riportato su un piano catastale, e che in tale occasione il conteso tratto della stradicciola sarebbe stato incluso in una particella di loro proprietà. Tuttavia una siffatta argomentazione meramente appellatoria, che nemmeno spiega gli effetti giuridici del piano Blitz, non basta per far risultare arbitraria la sentenza impugnata (supra consid. 4 in fine), che ha negato che i ricorrenti abbiano portato "precise e complete controprove formali" atte a distruggere la presunzione di proprietà a favore dell'opponente.
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6.
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6.1 I ricorrenti si prevalgono infine di una violazione del principio della buona fede, perché l'opponente avrebbe per decenni tollerato atti ed emesso decisioni che avrebbero rafforzato la loro convinzione di essere proprietari della stradicciola in questione. Essi indicano che vi sarebbero state una serie di mutazioni sottoposte all'opponente, in cui la stradicciola veniva attribuita alla nuova particella scorporata da quella di proprietà dei ricorrenti. Al Comune venivano pure sottoposti i relativi contratti di compravendita per procedere alla tassazione e questi avrebbe pure prelevato contributi di miglioria, calcolati sulla superficie occupata dalla contesa stradina. Infine, sempre a mente dei ricorrenti, la sentenza impugnata ignora pure il fatto che la continuazione del qui conteso tratto della stradicciola è stata attribuita al Comune patriziale, senza che l'opponente contestasse in alcun modo tale decisione.
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6.2 In concreto i ricorrenti sembrano dimenticare che la presente vertenza, che concerne un'azione di accertamento della proprietà, è una causa civile in linea di principio suscettiva di un ricorso per riforma per violazione del diritto federale. Essi non sostengono che tale ricorso non sarebbe dato nella fattispecie, perché ad esempio il valore di lite, ritenuto superiore a fr. 8'000.-- dall'autorità cantonale, non raggiunge il limite previsto dall'art. 46 OG. In queste circostanze, poiché il principio della buona fede è codificato nell'art. 2 CC, la critica ricorsuale attiene, sebbene formalmente i ricorrenti invochino il principio della buona fede menzionato nell'art. 9 Cost., all'applicazione del diritto federale e avrebbe quindi potuto essere sollevata in un ricorso per riforma. Vista la sussidiarietà assoluta del ricorso di diritto pubblico (art. 84 cpv. 2 OG), la censura risulta inammissibile in questa sede.
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7.
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Da quanto precede discende che il ricorso si rivela, nella misura in cui è ammissibile, infondato e come tale va respinto. La tassa di giustizia segue la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG), mentre non si giustifica assegnare ripetibili all'opponente che, non essendo stato invitato a presentare una risposta, non è incorso in spese per sede federale.
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Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
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1.
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Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
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2.
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La tassa di giustizia di fr. 2'500.-- è posta a carico dei ricorrenti.
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3.
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Comunicazione al patrocinatore dei ricorrenti, al Comune politico di Roveredo e alla Camera civile del Tribunale cantonale dei Grigioni.
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Losanna, 22 agosto 2005
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In nome della II Corte civile
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del Tribunale federale svizzero
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Il presidente: Il cancelliere:
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