BGer 6S.243/2005 |
BGer 6S.243/2005 vom 30.08.2005 |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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6S.243/2005 /biz
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Sentenza del 30 agosto 2005
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Corte di cassazione penale
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Composizione
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Giudici federali Schneider, presidente,
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Kolly, Zünd,
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cancelliere Garré.
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Parti
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A.________,
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B.________,
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ricorrenti,
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entrambi patrocinati dall'avv. Luciana Sala,
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contro
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Ministero pubblico del Cantone Ticino,
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palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano.
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C.________,
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patrocinato dall'avv. Marc Richter,
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D.________,
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E.________,
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F.________,
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G.________,
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H.________.
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Oggetto
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Decreto di non luogo a procedere (ricettazione),
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ricorso per cassazione contro la sentenza emanata
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il 21 giugno 2005 dalla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Fatti:
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A.
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Il 4 novembre 2002 D.________ si presentava spontaneamente presso la polizia cantonale a Chiasso, riferendo che nel corso del mese di febbraio 2002 era venuto in possesso del quadro X.________ dell'artista germanico I.________, dipinto di seguito venduto a C.________, per l'importo di fr. 200'000.--, previa intermediazione di E.________. La deposizione di D.________ avveniva dopo che C.________, alla fine del mese di ottobre 2002, era venuto a sapere che l'opera sarebbe stata sottratta in Italia ad A.________, nipote del pittore, per cui aveva informato di questa circostanza coloro che gli avevano venduto il quadro.
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Di qui l'apertura di un procedimento penale a carico delle persone coinvolte nei trasferimenti del quadro dopo la presunta sottrazione, ovvero F.________, H.________, G.________, oltre agli stessi D.________, C.________ e E.________. Il 5 novembre 2002 il magistrato inquirente ordinava altresì il sequestro del dipinto.
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Il procedimento sfociava in un decreto di non luogo a procedere pronunciato il 9 novembre 2004 dal Procuratore pubblico del Cantone Ticino, mentre in precedenza il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Como aveva archiviato con decisione 24 giugno 2003 il procedimento penale aperto nei confronti di F.________ e L.________ per la denunciata sottrazione del quadro in Italia.
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B.
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Il 21 giugno 2005 la Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (CRP) respingeva, per quanto ricevibile, l'istanza di promozione dell'accusa presentata da A.________ e B.________ contro il decreto del Procuratore pubblico.
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C.
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A.________ e B.________ insorgono con tempestivo ricorso per cassazione contro la sentenza dell'ultima istanza cantonale domandando in via principale l'annullamento di tale sentenza, la promozione dell'accusa nei confronti di C.________, D.________, E.________, F.________, H.________ e G.________, l'istruzione di un nuovo procedimento, l'annullamento del decreto di non luogo a procedere del 9 novembre 2004 ed infine la conferma del sequestro del dipinto in questione. In via subordinata chiedono l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio degli atti all'autorità cantonale per nuova decisione come ai considerandi, nonché la conferma del sequestro. Postulano inoltre la concessione dell'effetto sospensivo a garanzia del mantenimento del sequestro fino alla definizione della procedura in sede federale.
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D.
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Con decreto del 30 giugno 2005 il Presidente della Corte di cassazione penale del Tribunale federale ha respinto l'istanza di effetto sospensivo e di mantenimento del sequestro del dipinto, rilevando in particolare come l'effetto sospensivo ai sensi dell'art. 272 cpv. 7 PP può concernere solo l'esecuzione della sentenza querelata, ma non altre misure prese dall'autorità cantonale nel quadro della procedura in questione.
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E.
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Non sono state chieste osservazioni al ricorso.
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Diritto:
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1.
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Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con libero potere d'esame l'ammissibilità del rimedio esperito, senza essere vincolato, in tale ambito, dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (DTF 130 II 388 consid. 1, 306 consid. 1.1; 129 IV 206 consid. 1 e rispettivi rinvii).
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2.
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Il ricorso per cassazione al Tribunale federale è di natura cassatoria (art. 277ter cpv. 1 PP). Nella misura in cui vengono formulate delle domande che oltrepassano la mera richiesta di annullamento della sentenza impugnata, il ricorso è inammissibile (DTF 125 IV 298 consid. 1).
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3.
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La legittimazione a ricorrere per cassazione in merito all'azione penale è regolata in modo esaustivo dall'art. 270 PP.
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3.1 Giusta l'art. 270 lett. e PP la vittima di un reato può ricorrere per cassazione se era già parte nella procedura, nella misura in cui la sentenza concerna le sue pretese civili o possa influenzare il giudizio in merito a queste ultime, oppure se fa valere una violazione dei diritti che le sono attribuiti dalla legge federale concernente l'aiuto alle vittime di reati (LAV; RS 312.5).
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La nozione di vittima ai sensi di questa disposizione è definita all'art. 2 cpv. 1 LAV. È considerata vittima ogni persona che a causa di un reato è stata direttamente lesa nell'integrità fisica, sessuale o psichica, questione che il Tribunale federale esamina liberamente (DTF 122 IV 71 consid. 3a; 120 Ia 101 consid. 2a, 157 consid. 2b). La via del ricorso per cassazione è invece preclusa al semplice danneggiato, seppure costituitosi parte civile (DTF 129 IV 206 consid. 1; 128 IV 92 consid. 4a; 128 IV 39 consid. 3b/bb).
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3.2 I ricorrenti non sono né sostengono di essere vittime ai sensi delle suddette norme, per cui da questo profilo difettano di legittimazione ricorsuale. Nel gravame si afferma tuttavia che la loro legittimazione sarebbe data in virtù dell'art. 270 lett. g PP, in veste di accusatori privati.
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A torto. La qualità di accusatore privato ai sensi di quest'ultima disposizione è riservata alla parte che, conformemente alle prescrizioni del diritto cantonale, ha sostenuto l'accusa da sola e senza l'intervento dell'accusatore pubblico (azione penale privata "principale" o anche "esclusiva"; v. Christoph Riedo, Der Strafantrag, tesi friburghese, Basilea/Ginevra/Monaco 2004, pag. 57 e segg.). Questa situazione si verifica soltanto in determinate procedure cantonali nelle quali, limitatamente a taluni reati in cui l'interesse pubblico al proseguimento penale è di minore rilievo, l'accusatore privato sin dall'inizio agisce al posto dell'accusatore pubblico (DTF 128 IV 39 consid. 2a; 127 IV 236 consid. 2b/aa). L'accusatore privato è legittimato a proporre un ricorso per cassazione solo se l'accusatore pubblico non aveva qualità di parte secondo il diritto di procedura cantonale (DTF 110 IV 114). Si tratta di una condizione qui certamente non realizzata, e del resto nemmeno configurabile nella procedura penale ticinese (sentenza 6S.125/2005 del 18 maggio 2005, consid. 2.2).
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3.3 Visto quanto sopra il ricorso risulta inammissibile. Le spese processuali seguono la soccombenza (art. 278 cpv. 1 PP).
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Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
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1.
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Il ricorso è inammissibile.
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2.
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La tassa di giustizia di fr. 2'000.-- è posta a carico dei ricorrenti in solido.
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3.
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Comunicazione alle parti, rispettivamente ai loro patrocinatori, e alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Losanna, 30 agosto 2005
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In nome della Corte di cassazione penale
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del Tribunale federale svizzero
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Il presidente: Il cancelliere:
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