Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1A.196/2005 /col
Sentenza del 1° settembre 2005
I Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudici federali Féraud, presidente,
Reeb, Eusebio,
cancelliere Crameri.
Parti
la società R.________,
ricorrente, patrocinata dall'avv. dott. Elio Brunetti,
contro
Ministero pubblico della Confederazione, Taubenstrasse 16, 3003 Berna.
Oggetto
assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia,
ricorso di diritto amministrativo contro la decisione del Ministero pubblico della Confederazione del 21 giugno 2005.
Visto:
che la Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Milano aveva presentato alla Svizzera, il 14 ottobre 1996, una richiesta di assistenza giudiziaria, completata in particolare il 7 luglio 1997, nell'ambito di un procedimento penale avviato nei confronti di V.________ e altre persone indagati per i reati di corruzione e di falso in bilancio;
che il Gruppo G.________ avrebbe in effetti costituito, attraverso complesse operazioni con risvolti illegali, ingenti disponibilità finanziarie anche su conti bancari svizzeri, di cui il gruppo è il beneficiario economico;
che nell'ambito di ulteriori complementi rogatoriali, in particolare quelli del 20 maggio 2002 e del 22 giugno 2004, la cui esecuzione è stata anch'essa delegata al Ministero pubblico della Confederazione (MPC), concernenti un procedimento penale contro il citato indagato, B.________, F.________ e P.________ per i reati di appropriazione indebita, frode fiscale, falso in bilancio, ricettazione e riciclaggio, il Tribunale federale ha ancora recentemente respinto rispettivamente dichiarato inammissibili numerosi ricorsi presentati da società e da un indagato relativamente ai quali era stata ordinata la trasmissione di verbali di audizione e documenti bancari che li concernevano (cause 1A.285/2000 del 13 marzo 2001, 1A.411/1996 del 26 marzo 1997, 1A.37/2002 del 15 febbraio 2002, 1A.196 e 197/2002 del 30 settembre 2002, 1A.73/2003 del 17 settembre 2003 e 1A.253 e 254/2003 dell'11 marzo 2004, 1A.211, 212 e 217/2004 del 18 ottobre 2004);
che mediante complemento del 16 giugno 2004 la citata Procura ha chiesto di eseguire ulteriori misure di assistenza, in particolare di acquisire la documentazione di un conto della R.________ presso la banca E.________ di Lugano;
che con decisione di entrata in materia del 9 marzo 2005, il MPC ha ammesso la richiesta integrativa e con decisione di chiusura del 21 giugno 2005 ha ordinato la trasmissione all'Italia della documentazione di apertura e degli estratti del menzionato conto;
che avverso questa decisione la R.________ presenta, il 19 luglio 2005, un ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale chiedendo di annullarla;
che l'Ufficio federale di giustizia, rinunciando a inoltrare osservazioni, propone di respingere il ricorso;
che il MPC chiede, in via principale, di dichiarare il ricorso inammissibile e, in via subordinata, di respingerlo, rilevando che la società nel 2004 era in liquidazione;
Considerato:
che il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei ricorsi che gli vengono sottoposti, senza essere vincolato, in tale ambito, dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (DTF 131 II 58 consid. 1, 130 II 65 consid. 1);
che Italia e Svizzera sono parti contraenti della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 (CEAG; RS 0.351.1) e dell'Accordo concluso il 10 settembre 1998 che la completa e ne agevola l'applicazione, entrato in vigore il 1° giugno 2003 (in seguito: l'Accordo, RS 0.351.945.41);
che la legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1) e l'ordinanza di applicazione (OAIMP; RS 351.11) sono applicabili alle questioni che la prevalente Convenzione internazionale e l'Accordo non regolano espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'assistenza di quello convenzionale (art. 1 cpv. 1 AIMP, art. I cpv. 2 dell'Accordo; DTF 130 II 337 consid. 1, 124 II 180 consid. 1a, 123 II 134 consid. 1a), fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 123 II 595 consid. 7c);
che interposto tempestivamente contro una decisione del MPC di trasmissione di documenti acquisiti in esecuzione di una domanda di assistenza, il ricorso di diritto amministrativo è ricevibile dal profilo dell'art. 80g cpv. 1, in relazione con l'art. 25 cpv. 1 AIMP;
che nel gravame la ricorrente, tenuta ad addurre i fatti a sostegno della sua legittimazione (DTF 123 II 161 consid. 1d/bb pag. 165), si limita semplicemente a rilevare ch'essa era titolare della relazione bancaria toccata dalla contestata misura di assistenza, da tempo estinta, per cui la sua legittimazione sarebbe data;
che la tesi non regge;
che nell'ambito dell'assistenza giudiziaria, la legittimazione a ricorrere è riconosciuta solo al titolare di un conto bancario di cui siano chieste informazioni o alla persona direttamente sottoposta a una misura coercitiva (perquisizione, sequestro o interrogatorio; DTF 130 II 162 consid. 1.1, 128 II 211 consid. 2.3, 126 II 258 consid. 2d; Robert Zimmermann, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 2a ed., Berna 2004, n. 306 e segg.);
che in concreto dall'incarto risulta che con lettera del 1° marzo 2004 la O.________, presso la quale era domiciliata la ricorrente, aveva comunicato alla banca E.________ di Lugano che quest'ultima aveva terminato la propria attività e veniva posta in liquidazione: chiedeva quindi all'istituto di credito di estinguere il conto n. xxx a lei intestato (conto indicato nel complemento rogatoriale), bonificando il ricavo sul conto O.________ "anticipo clienti" yyy presso la medesima banca (conto oggetto della criticata decisione di chiusura);
che in siffatte circostanze la società estera ricorrente, tenuta, come si è visto, ad addurre i fatti a sostegno della sua legittimazione, non ha del tutto dimostrato, e neppure reso verosimile, ch'essa, posta in liquidazione già nel 2004, potrebbe ancora stare in giudizio e far uso dei rimedi di diritto (DTF 123 II 153 consid. 2c, richiamata dalla ricorrente);
che infatti anche la procura allegata al ricorso in esame non è stata sottoscritta dalla ricorrente, ma dalla O.________;
che in materia di assistenza giudiziaria l'avente diritto esclusivamente economico di una persona giuridica è - eccezionalmente - legittimato a ricorrere qualora la persona giuridica sia stata sciolta e pertanto non possa più agire (DTF 123 II 153 consid. 2c e 2d), ricordato che, come noto al patrocinatore della ricorrente (v. causa 1A. 195/2005 decisa in data odierna), spetta all'avente diritto esclusivamente economico dimostrare sia l'avvenuto scioglimento della società sia che da tale atto egli risulti chiaramente quale beneficiario, producendo i documenti ufficiali a sostegno di questi assunti (sentenze 1A.216/2001 del 21 marzo 2002 consid. 1.3, 1A.10/2000 del 18 maggio 2000, consid. 1e, apparsa in Pra 133 790, 1A.131/1999 del 26 agosto 1999, consid. 3; Zimmermann, op. cit., n. 309 pag. 352, che definisce contestabile questo riconoscimento eccezionale e sussidiario della legittimazione);
che, come osserva il MPC nella risposta, queste condizioni non sono adempiute nella fattispecie;
che d'altra parte il ricorso non è stato interposto neppure dal suo avente diritto economico iniziale, indicato nella decisione impugnata e nel ricorso nella persona di I.________;
che neppure la O.________, la quale ha sottoscritto la procura al ricorso e che, come risulta dalla citata lettera, ha ricevuto su un suo conto il ricavo dell'estinta relazione intestata alla ricorrente, ha impugnato la contestata misura d'assistenza;
che, inoltre, lo scioglimento della società non può servire da semplice pretesto o configurare un abuso di diritto, ciò che si verifica segnatamente quando si possa supporre che la società è stata liquidata senza ragioni plausibili, in particolare di carattere economico, dopo aver avuto conoscenza dell'imminente avvio di un procedimento penale (vedi sentenze citate al precedente paragrafo);
che quest'evenienza non parrebbe essere esclusa nel caso di specie, viste le numerose rogatorie pendenti e la circostanza che la ricorrente non ha addotto alcun motivo giustificante il suo avvenuto scioglimento;
che gli accenni ricorsuali non adempiono manifestamente le severe esigenze imposte dalla citata giurisprudenza per riconoscere - come già rilevato, eccezionalmente - la legittimazione a ricorrere nelle descritte circostanze e che tali manchevolezze, tenuto conto anche dell'obbligo di celerità (art. 17a AIMP), nemmeno potrebbero essere sanate, tardivamente, con l'inoltro di una replica;
che, pertanto, il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile per carenza di legittimazione:
ch'esso sarebbe nondimeno stato infondato anche nel merito, le censure inerenti alla carenza di motivazione della decisione di chiusura, all'addotta lacunosità della rogatoria e dei suoi complementi, all'irrilevanza potenziale dei documenti di cui è stata ordinata la trasmissione e all'asserita assenza di proporzionalità e di una relazione diretta e oggettiva tra la stessa e i sospettati reati, sono già state esaminate e respinte, "mutatis mutandis", nelle numerose sentenze emanate dal Tribunale federale nell'ambito della rogatoria in questione (oltre alle sentenze già citate vedi anche 1A.295/2004 del 27 gennaio 2005 e 1A.201/2005 decisa in data odierna);
che anche l'assunto ricorsuale secondo cui la società sciolta sarebbe stata una concorrente del Gruppo oggetto di indagini, e non una sua società di comodo, non osta all'assistenza, ritenuto che le informazioni litigiose sono idonee a far progredire le indagini estere, permettendo alle autorità italiane, che dispongono di tutte le risultanze processuali, di ricostruire compiutamente l'articolato e complesso meccanismo di operazioni finanziarie poste in essere dagli indagati per occultare la ricostituzione dei flussi di denaro sospetti, di pervenire quindi alla completa identificazione delle persone e società coinvolte, nonché di accertare, se del caso, l'estraneità della società in esame;
che le spese seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG);
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
La tassa di giustizia di fr. 3'000.-- è posta a carico della ricorrente.
3.
Comunicazione al patrocinatore della ricorrente, al Ministero pubblico della Confederazione e all'Ufficio federale di giustizia (B 095799 BEG).
Losanna, 1° settembre 2005
In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il presidente: Il cancelliere: