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Original
 
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
4P.91/2005 /biz
Sentenza del 2 settembre 2005
I Corte civile
Composizione
Giudici federali Corboz, presidente,
Rottenberg Liatowitsch, Ramelli, giudice supplente,
cancelliera Gianinazzi.
Parti
A.________Sagl,
ricorrente,
patrocinata dall'avv. Alfio Mazzola,
contro
B.________,
opponente,
patrocinato dall'avv. Annemarie Crivelli,
II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, via Pretorio 16, 6901 Lugano.
Oggetto
art. 9 Cost. (procedura civile; apprezzamento delle prove),
ricorso di diritto pubblico contro la sentenza emanata
l'11 febbraio 2005 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Fatti:
A.
B.________ è proprietario del fondo xxx RFD di Preonzo, sul quale sorge un piccolo rustico.
Nell'autunno/inverno 1999 egli ha incaricato della ristrutturazione l'impresa di costruzioni A.________Sagl, con sede a Claro. I costi sono stati oggetto di tre preventivi. I lavori sono iniziati, ma nel mese di settembre 2000 il committente ha rescisso il contratto a causa dell'insanabile disaccordo venuto in essere fra le parti in merito al superamento dei costi.
B.
Il 15 gennaio 2001 A.________Sagl ha chiesto al Pretore del Distretto di Bellinzona di ordinare - a conferma dell'iscrizione provvisoria già avvenuta - l'iscrizione di un'ipoteca legale definitiva degli artigiani e imprenditori sul fondo xxx RFD di Preonzo, per fr. 108'080.25 oltre interessi. L'attrice ha altresì chiesto che venisse accertato il suo credito di pari importo nei confronti di B.________. Questi ha proposto la reiezione della petizione, contestando per diversi motivi il calcolo della mercede ancora dovuta, superiore a quella preventivata. In via riconvenzionale ha domandato che l'attrice fosse condannata a versargli degli importi ancora da precisare per riparazione dei difetti e restituzione di materiale, nonché a rifondergli una somma pagata in eccesso, anch'essa da stabilire. In sede di conclusioni l'attrice ha ridotto le sue pretese a fr. 90'279.15, subordinatamente a fr. 63'541.90, mentre il convenuto ha quantificato le sue in fr. 44'100.70.
Il Pretore ha accolto parzialmente la petizione e ha respinto l'azione riconvenzionale con sentenza del 1° ottobre 2003: ha condannato il convenuto a pagare all'attrice fr. 63'016.55, oltre agli interessi, e ha ordinato all'Ufficio dei registri di Bellinzona di iscrivere l'ipoteca legale definitiva per questo importo.
C.
Con sentenza dell'11 febbraio 2005 la II Camera civile del Tribunale d'appello del Canton Ticino ha sovvertito il giudizio di primo grado, respingendo la petizione, ordinando all'Ufficio dei registri di Bellinzona la cancellazione dell'ipoteca legale provvisoria e, in accoglimento della domanda riconvenzionale, condannando l'attrice a versare al convenuto fr. 19'360.65 oltre interessi.
D.
Contro questa decisione A.________Sagl è insorta dinanzi al Tribunale federale, il 31 marzo 2005, sia con ricorso di diritto pubblico che con ricorso per riforma. Con il primo rimedio, fondato sulla violazione del divieto dell'arbitrio nell'apprezzamento delle prove e nell'accertamento dei fatti (art. 9 Cost.), essa postula l'annullamento della sentenza impugnata.
Nella risposta del 27 maggio 2005 B.________ ha proposto la reiezione del gravame, mentre l'autorità cantonale ha rinunciato a presentare osservazioni.
Diritto:
1.
Giusta l'art. 57 cpv. 5 OG un ricorso di diritto pubblico viene trattato, in linea di principio, prima del parallelo ricorso per riforma (DTF 122 I 81 consid. 1). Nel caso in esame non vi è motivo di derogare alla regola.
2.
Per giurisprudenza invalsa l'arbitrio non si realizza già qualora la soluzione proposta con il ricorso possa apparire sostenibile o addirittura migliore rispetto a quella contestata. Il Tribunale federale annulla una sentenza per violazione dell'art. 9 Cost. solo se il giudice cantonale abusa dell'ampio margine di apprezzamento concessogli ed emana un giudizio che appare - e ciò non solo nella sua motivazione bensì anche nell'esito - manifestamente insostenibile, in aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesiva di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in contraddizione urtante con il sentimento della giustizia e dell'equità (DTF 129 I 8 consid. 2.1 con rinvii).
Spetta alla parte che ricorre l'onere di dimostrare - con un'argomentazione dettagliata e precisa, conforme ai dettami dell'art. 90 cpv. 1 lett. b OG - che l'autorità cantonale ha emanato una decisione arbitraria nel senso appena descritto, tenendo ben presente che un gravame fondato sull'art. 9 Cost., com'è quello in esame, non può essere sorretto da argomentazioni con cui ci si limita a contrapporre il proprio parere a quello dell'autorità cantonale, come se il Tribunale federale fosse una superiore giurisdizione di appello a cui compete di rivedere liberamente il fatto e il diritto e di ricercare la corretta applicazione delle norme invocate (DTF 130 I 258 consid. 1.3 pag. 261 seg.; 128 I 295 consid. 7a pag. 312).
Quando, come nel caso in rassegna, viene censurata la valutazione del materiale probatorio, è in particolare necessario dimostrare che il giudice ha manifestamente misconosciuto il senso e la portata di un mezzo di prova, che ha omesso senza valida ragione di tener conto un elemento di prova importante, suscettibile di modificare l'esito della vertenza, oppure che ha ammesso o negato un fatto ponendosi in aperto contrasto con gli atti di causa o interpretandoli in modo insostenibile (DTF 129 I 8 consid. 2.1).
Pur citando correttamente la prassi del Tribunale federale, la ricorrente non trae le giuste conseguenze da questa giurisprudenza restrittiva.
3.
Agli atti sono stati versati tre preventivi: il primo, datato 5 novembre 1999 (doc. 7), stabilisce le tariffe orarie e valuta in fr. 180'000.--/ 190'000.-- circa la spesa prevista; il secondo, del 12 novembre 1999 (doc. 8), indica un costo di fr. 158'000.-- circa, compresi i materiali e il loro trasporto; mentre il terzo, del 22 novembre 1999 (doc. A), il solo firmato anche dal convenuto, riprende le tariffe orarie del primo e la spesa prevista dal secondo, con la precisazione che avrebbero dovuto venir ancora aggiunti l'IVA, l'attrezzatura di cantiere, i trasporti e i materiali da costruzione (quest'ultimi da pagarsi direttamente ai fornitori). In quest'ultimo preventivo si legge inoltre che "La fatturazione sarà mensile e sarà nostro compito allestire i bollettini giornalieri dettagliati".
Nella sentenza impugnata, i giudici della massima istanza cantonale hanno ritenuto superfluo determinare quale sia la base contrattuale per calcolare la mercede, dal momento che le parti riconoscono che si tratta comunque di preventivi nel senso dell'art. 374 CO. Toccava pertanto all'attrice, che pretende di essere pagata, provare il valore del lavoro svolto e del materiale impiegato. Con riferimento ai bollettini dei lavori a regia da lei prodotti, non sottoscritti dal committente, i giudici hanno considerato che questi equivalgono a semplici affermazioni di parte, perché la consegna al convenuto non è avvenuta per un controllo, peraltro impossibile, e le ore indicate non sono state confermate da nessuna altra prova, nemmeno dalla perizia giudiziaria. L'autorità ticinese ha quindi calcolato la mercede sulla base delle indicazioni emerse dal referto peritale, che ha peraltro ritenuto attendibile una perizia di parte presentata dal convenuto.
Il perito ha stabilito in fr. 183'077.90 il valore di opere e materiali, IVA inclusa. Da questa cifra la Corte cantonale ha dedotto gli acconti pagati nonché il valore corrispondente alle opere non eseguite, ai difetti e al materiale asportato, per giungere a un saldo a favore del convenuto di fr. 19'360.65; questo credito gli è stato riconosciuto in via riconvenzionale.
4.
La ricorrente rimprovera all'autorità cantonale di essere incorsa nell'arbitrio omettendo di accertare il contenuto del contratto stipulato dalle parti, che, a suo dire, è il doc. A. Così facendo, la Corte ticinese ha misconosciuto il senso e la portata di un mezzo di prova importante, suscettibile di modificare l'esito della lite. Infatti, se avessero eseguito tale accertamento, i giudici cantonali non avrebbero potuto privare di rilevanza i bollettini dei lavori a regia, i quali, sottoposti al convenuto in conformità con il contratto e rimasti incontestati, provano il lavoro effettivamente eseguito. Anche il perito giudiziario avrebbe dovuto fondare il proprio referto su di essi, invece di applicare "criteri teorici inappropriati".
Nella misura in cui si limita a contrapporre la propria opinione a quella dell'autorità cantonale, l'argomentazione ricorsuale si avvera inammissibile. In ogni caso, la censura è infondata. È vero che i giudici cantonali non hanno stabilito quale fosse il preventivo - rispettivamente il contratto - vincolante. Questo perché le parti hanno dichiarato, in maniera concorde, di non aver voluto fissare preventivamente la mercede, che andava invece determinata secondo il valore del lavoro e le spese dell'appaltatore (art. 374 CO). Come anticipato nel considerando precedente i giudici ticinesi hanno tuttavia considerato il contenuto del preventivo del 22 novembre 1999, versato agli atti sub doc. A, perlomeno in relazione con la questione sollevata dalla ricorrente: nella sentenza impugnata si legge infatti che gli invii dei bollettini al convenuto a scadenze mensili non sono "avvenuti per una verifica delle ore di lavoro e del materiale esposto (...) ma più che altro per ottenere il pagamento delle opere (cfr. doc. A)". L'autorità cantonale ha inoltre osservato, riferendosi alla perizia giudiziaria, che la verifica in questione era comunque "assolutamente impossibile (perizia pag. 4), specialmente se doveva avvenire a distanza di settimane o mesi dall'esecuzione dei lavori (perizia p. 13), a maggior ragione per il convenuto, funzionario di una compagnia di assicurazioni, oltretutto presente sul cantiere all'incirca solo una volta alla settimana".
Ciò significa che la Corte cantonale, pur non avendo determinato con precisione il contenuto degli accordi contrattuali, ha apprezzato proprio quegli elementi di prova che secondo la ricorrente non sarebbero stati considerati, accertando lo scopo e la portata dei bollettini dei lavori a regia inviati al committente ma non firmati da lui. Questo apprezzamento ha portato l'autorità cantonale a riconoscere forza probante alla perizia giudiziaria, a scapito dei bollettini, contro la quale la ricorrente muove solamente una critica generica e quindi inammissibile, senza nemmeno tentare di dimostrare l'arbitrarietà delle cifre che sono state determinanti per il giudizio finale.
5.
In conclusione, nella misura in cui è ammissibile il ricorso dev'essere respinto.
Gli oneri processuali e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 e 159 cpv. 1 e 2 OG).
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso di diritto pubblico è respinto.
2.
La tassa di giustizia di fr. 4'000.-- è posta a carico della ricorrente, la quale rifonderà all'opponente fr. 5'000.-- per ripetibili della sede federale.
3.
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 2 settembre 2005
In nome della I Corte civile
del Tribunale federale svizzero
Il presidente: La cancelliera: