BGer 1A.227/2005
 
BGer 1A.227/2005 vom 13.09.2005
Tribunale federale
{T 0/2}
1A.227/2005 /biz
Sentenza del 13 settembre 2005
I Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudici federali Féraud, presidente,
Reeb, Eusebio,
cancelliere Crameri.
Parti
Intestatario e beneficiario economico della relazione bancaria zzz,
c/o banca T.________,
ricorrente, patrocinato dall'avv. Stefano Ferrari,
contro
Ministero pubblico della Confederazione, Taubenstrasse 16, 3003 Berna.
Oggetto
assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia,
ricorso di diritto amministrativo contro la decisione emanata l'11 agosto 2005 dal Ministero pubblico
della Confederazione.
Fatti:
A.
La Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Milano aveva presentato alla Svizzera, il 14 ottobre 1996, una richiesta di assistenza giudiziaria, completata in particolare il 7 luglio 1997, nell'ambito di un procedimento penale avviato nei confronti di V.________ e altre persone indagati per i reati di corruzione e di falso in bilancio. Il Gruppo G.________ avrebbe in effetti costituito, attraverso complesse operazioni con risvolti illegali, ingenti disponibilità finanziarie anche su conti bancari svizzeri, di cui il gruppo è il beneficiario economico.
Nell'ambito di ulteriori complementi rogatoriali, in particolare quello del 20 maggio 2002, la cui esecuzione è stata anch'essa delegata al Ministero pubblico della Confederazione (MPC), concernenti un procedimento penale contro il citato indagato, B.________, F.________ e P.________ per i reati di appropriazione indebita, frode fiscale, falso in bilancio, ricettazione e riciclaggio, il Tribunale federale ha ancora recentemente respinto rispettivamente dichiarato inammissibili numerosi ricorsi presentati da società e da un indagato relativamente ai quali era stata ordinata la trasmissione di verbali di audizione e documenti bancari che li concernevano (cause 1A.285/2000 del 13 marzo 2001, 1A.411/1996 del 26 marzo 1997, 1A.37/2002 del 15 febbraio 2002, 1A.196 e 197/2002 del 30 settembre 2002, 1A.73/2003 del 17 settembre 2003 e 1A.253 e 254/2003 dell'11 marzo 2004, 1A.211, 212 e 217/2004 del 18 ottobre 2004).
B.
Mediante complemento del 21 luglio 2005 la citata Procura ha chiesto di eseguire ulteriori misure di assistenza, in particolare di acquisire nuovi documenti bancari. Con decisione di entrata nel merito e incidentale dell'11 agosto 2005 il MPC ha ammesso la richiesta integrativa: esso ha autorizzato le autorità italiane, segnatamente il sostituto Procuratore della Repubblica, a partecipare alle perquisizioni e alla consultazione degli atti acquisiti. Con ulteriore decisione, distinta e di stessa data, il MPC ha notificato alla banca T.________ di Lugano un ordine di perquisizione e sequestro dei conti zzz e www e yyy e di "altri conti non noti fino ad oggi"
C.
L'intestatario, nonché beneficiario economico, del conto zzz impugna con un ricorso di diritto amministrativo queste decisioni dinanzi al Tribunale federale. Chiede, in via preliminare, la concessione dell'effetto sospensivo, in via principale, di annullarle, in via subordinata di annullarle in quanto si riferiscono a ogni altro conto e, infine, in via del tutto subordinata, di annullare la decisione di sequestro nella misura in cui concerne conti bancari non ancora noti.
Non sono state chieste osservazioni.
Diritto:
1.
1.1 Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei ricorsi che gli vengono sottoposti, senza essere vincolato, in tale ambito, dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (DTF 131 II 58 consid. 1, 130 II 65 consid. 1).
1.2 Italia e Svizzera sono parti contraenti della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 (CEAG; RS 0.351.1) e dell'Accordo concluso il 10 settembre 1998 che la completa e ne agevola l'applicazione, entrato in vigore il 1° giugno 2003 (in seguito: l'Accordo, RS 0.351.945.41). La legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1) e la relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11) sono applicabili alle questioni che la prevalente Convenzione internazionale e l'Accordo non regolano espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'assistenza di quello convenzionale (art. 1 cpv. 1 AIMP, art. I cpv. 2 dell'Accordo; DTF 130 II 337 consid. 1, 124 II 180 consid. 1a, 123 II 134 consid. 1a), fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 123 II 595 consid. 7c).
1.3 Secondo la norma speciale dell'art. 25 cpv. 6 AIMP, il Tribunale federale non è vincolato dalle censure e dalle conclusioni delle parti; esso esamina liberamente se i presupposti per la concessione dell'assistenza sono adempiuti e in quale misura questa debba esser prestata (DTF 123 II 134 consid. 1d, 118 Ib 269 consid. 2e). Non è tuttavia tenuto, come lo sarebbe un'autorità di vigilanza, a verificare la conformità delle decisioni impugnate con l'insieme delle norme applicabili (DTF 123 II 134 consid. 1d, 119 Ib 56 consid. 1d; cfr. anche DTF 130 II 337 consid. 1.4).
1.4 Il ricorrente, tenuto ad addurre i fatti a sostegno della sua legittimazione (DTF 123 II 161 consid. 1d/bb pag. 165), limitandosi a rilevare che la banca gli ha trasmesso la contestata decisione, né ha indicato il proprio nome nel gravame né in una lettera distinta inoltrata al Tribunale federale, dalla quale risulti se egli sia effettivamente legittimato a ricorrere. Questo modo di procedere non rispetta le esigenze formali poste dall'art. 30 cpv. 1 OG. Certo, tale norma non esige che il nome del ricorrente sia indicato nell'atto di ricorso, ma soltanto che questo sia firmato, vuoi dal ricorrente, vuoi da un difensore che giustifichi il suo mandato con procura scritta conformemente a quanto disposto dall'art. 29 OG. Si è pertanto in presenza di un ricorso anonimo che, di massima, è inammissibile (causa 1A.223/1992 del 29 marzo 1993, consid. 1c, apparsa in Rep 1993 142; Robert Zimmermann, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 2a ed., Berna 2004, n. 314 e seg.). Non occorre comunque invitare il ricorrente a produrre una procura (art. 30 cpv. 2 OG), visto che il gravame è manifestamente inammissibile per altri motivi.
2.
2.1 L'art. 80g cpv. 2 della legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale, del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1), dispone che la decisione incidentale presa dall'autorità federale di esecuzione, anteriore alla decisione finale, è impugnabile separatamente, entro il termine di dieci giorni dalla sua comunicazione (art. 80k AIMP), con ricorso di diritto amministrativo in caso di pregiudizio immediato e irreparabile, ai sensi dell'art. 80e lett. b, mediante il sequestro di beni (n. 1).
2.2 Secondo la giurisprudenza il ricorso di diritto amministrativo, in tale ambito, è ammissibile solo in via eccezionale (DTF 128 II 211 consid. 2.1, 253 consid. 3). Spetta al ricorrente dimostrare o perlomeno rendere verosimile, sulla base di elementi specifici e concreti, che il sequestro di beni gli causa un pregiudizio immediato e irreparabile e dimostrare che tale nocumento non potrà essere sanato mediante un giudizio che annulli, se del caso, la pedissequa decisione di chiusura (DTF 130 II 329 consid. 2, 128 II 353 consid. 3 e rinvii).
2.3 Quale pregiudizio possono entrare in linea di conto in particolare la violazione imminente di concreti obblighi contrattuali (salari, interessi, pigioni, tasse, fatture esigibili, ecc.), l'attuazione imminente di atti in materia di esecuzione e fallimento, la revoca incombente di licenze amministrative o la mancata conclusione di affari concreti. La sola circostanza che ditte commerciali e finanziarie debbano far fronte a costi amministrativi correnti e ordinari non è, di regola, sufficiente per rendere verosimile la sussistenza di un pregiudizio immediato e irreparabile (DTF 130 II 329 consid. 2, 128 II 353 consid. 3; Zimmermann, op. cit., n. 296 e 297 pag. 339 e 342; Michel Féraud, Die neue Rechtsmittelordnung in der Rechtshilfe zur Unterstützung eines Strafverfahrens im Ausland, in: Solothurner Festgabe zum Schweizerischen Juristentag 1998, pag. 657 segg., in particolare pag. 661 seg.).
2.4 Il ricorrente né sostiene né rende del tutto verosimile che riguardo al conto di cui sarebbe titolare - la semplice circostanza, da lui addotta, d'esserne il beneficiario economico non essendo manifestamente sufficiente a fondare la sua legittimazione a ricorrere (DTF 130 II 162 consid. 1.1) - sarebbero adempiute le citate premesse per ammettere l'esistenza di un pregiudizio immediato e irreparabile. Egli si limita infatti a sottolineare che la decisione di entrata nel merito non comporta ancora alcun pregiudizio immediato e irreparabile. Rileva poi ch'essa sarebbe criticabile in quanto si riferirebbe a conti bancari non ancora noti, precisando nondimeno che tale censura concerne, "con ovvietà", il merito: al riguardo sostiene che si sarebbe pertanto in presenza di un'inammissibile ricerca indiscriminata di prove e che il MPC avrebbe statuito "ultra petita".
2.5 Incentrando il suo gravame su queste censure di merito, il ricorrente disattende che tali critiche devono essere proposte, semmai, in occasione della decisione finale di chiusura (DTF 130 II 329 consid. 3; sentenza 1A.172/1999 del 29 settembre 1999, consid. 3e, apparsa in Pra 2000 38 204). In questo stadio della procedura non si tratta in effetti di valutare l'ammissibilità della rogatoria italiana o la trasmissione, non ancora decisa, di documentazione e di averi bancari allo Stato richiedente. Le questioni inerenti all'ammissibilità della domanda esulano dalla presente procedura. Del resto, il ricorrente non adduce del tutto quali fondi - del suo conto - sarebbero manifestamente estranei alla fattispecie indicata dalle autorità italiane o sproporzionati riguardo alla rogatoria, per cui neppure il principio della proporzionalità è disatteso (DTF 130 II 329 consid. 3).
Nella misura in cui egli censura l'eventuale sequestro di conti, ancora ignoti ma oggetto dell'inchiesta estera, di cui non è titolare, il ricorso è inammissibile per carenza di legittimazione, non potendo essere inoltrato nel solo interesse della legge o per tutelare interessi di terzi (DTF 130 II 162 consid. 1.1, 126 II 258 consid. 2d).
2.6 Di massima, inoltre, neppure la presenza di funzionari esteri a una misura di esecuzione, che deve mantenere il carattere di passività che le è proprio (DTF 118 Ib 547 consid. 6c pag. 562, 117 Ib 51 consid. 5a, 113 Ib 157 consid. 7c pag. 169; sentenza 1A.69/2001 del 3 maggio 2001, consid. 1), non implica ancora, per l'interessato, un pregiudizio immediato e irreparabile: ciò può essere il caso quando sussista il rischio che le autorità estere, con la loro presenza, possano avere conoscenza di fatti inerenti alla sfera segreta prima che l'autorità competente abbia deciso sulla concessione e la portata dell'assistenza. Questo rischio può tuttavia essere evitato, quando, come nella fattispecie, l'autorità svizzera adotti le misure necessarie atte a impedire un'utilizzazione anticipata e prematura delle informazioni nell'ambito del procedimento estero, ad esempio impedendo che i funzionari stranieri prendano appunti su fatti inerenti alla sfera segreta e differendo la consegna di copie di atti fino al passaggio in giudicato della decisione di chiusura (DTF 128 II 211 consid. 2.1, 127 II 198 consid. 2b pag. 204; sentenza 1A.228/2003 del 10 marzo 2004, consid. 3.3.1; Zimmermann, op. cit., n. 231-233, 296 e 296-1; Laurent Moreillon (editore), Entraide internationale en matière pénale, Basilea 2004, n. 2, 3 e 16 all'art. 65a AIMP).
3.
3.1
L'emanazione del presente giudizio rende priva di oggetto la domanda di concessione dell'effetto sospensivo.
3.2 Ne segue che il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG).
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
La tassa di giustizia di fr. 3'000.-- è posta a carico del ricorrente.
3.
Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, al Ministero pubblico della Confederazione e all'Ufficio federale di giustizia, Divisione dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale (B 95 799/08).
Losanna, 13 settembre 2005
In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il presidente: Il cancelliere: