Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5P.181/2005 /viz
Sentenza del 13 settembre 2005
II Corte civile
Composizione
Giudici federali Raselli, presidente,
Hohl, Marazzi,
cancelliere Piatti.
Parti
Comunione ereditaria fu A.________,
composta di B.________ e C.E.________,
ricorrenti, rappresentati e patrocinati dall'avv. Paola Bottinelli Raveglia,
contro
Presidenza del Tribunale cantonale dei Grigioni, Poststrasse 14, 7002 Coira.
Oggetto
ricorso di diritto pubblico contro l'ordinanza emanata il
26 aprile 2005 dalla Presidenza del Tribunale cantonale dei Grigioni.
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
1.
B.________ e C.E.________ compongono la comunione ereditaria fu A.________. Con sentenza del 23 febbraio 2005 il Tribunale distrettuale Moesa ha condannato per appropriazione indebita, commessa a danno della fu A.________, C.E.________, quale autrice del reato, e D.E.________, quale complice. In tale sentenza, l'azione adesiva inoltrata da B.________ è stata rinviata al foro civile.
Quest'ultimo punto della sentenza penale è stato impugnato in nome della comunione ereditaria fu A.________ con un appello con cui veniva chiesto che i coniugi E.________ siano condannati a rifondere in solido fr. 97'055,80 e che la coerede C.E.________ sia condannata ad un ulteriore pagamento di fr. 14'058.--. Nel ricorso cantonale è pure stata chiesta l'assistenza giudiziaria, incluso il gratuito patrocinio.
2.
Con ordinanza 26 aprile 2005 la Presidenza del Tribunale cantonale dei Grigioni ha respinto la domanda di assistenza giudiziaria e ha invitato B.________ a fornire un deposito di fr. 1'500.--. Il giudice cantonale ha reputato dato il presupposto dell'indigenza, ma ha ritenuto che l'appello non aveva possibilità di esito favorevole, poiché l'azione adesiva non può essere giudicata nella sede penale a causa dei numerosi problemi processuali e dell'incompletezza degli atti, che non permettono di emanare un giudizio definitivo sull'azione. L'autorità cantonale ha segnatamente reputato che vi sia stata un'inammissibile mutazione di parte, atteso che in prima istanza l'azione era stata presentata da B.________, mentre l'appello è stato inoltrato dalla comunione ereditaria. L'autorità cantonale ha poi ripreso le incertezze sulla validità della nomina della rappresentante degli eredi già espresse nel giudizio penale, perché nutre dubbi sull'imparzialità dell'autorità di nomina e perché quale rappresentante, nonostante la situazione di conflitto fra i due eredi, non è stata designata una persona indipendente, ma la patrocinatrice di uno di loro. Ha infine ritenuto che nemmeno la liquidità del credito emerga dal fascicolo processuale, atteso che C.E.________ ha affermato di aver utilizzato una parte della somma prelevata dal conto della defunta zia per i bisogni di quest'ultima.
3.
Il 17 maggio 2005 i componenti della comunione ereditaria fu A.________ hanno presentato un ricorso di diritto pubblico con cui chiedono, previa concessione dell'effetto sospensivo, l'annullamento della predetta ordinanza della Presidenza del Tribunale cantonale dei Grigioni. Essi postulano altresì la concessione dell'assistenza giudiziaria per la sede federale. Invocano sia un'applicazione arbitraria delle norme del Codice di procedura civile grigione attinenti all'assistenza giudiziaria, sia una violazione dell'art. 29 cpv. 3 Cost., e contestano che la causa sia priva di possibilità di esito favorevole. Negano che vi sia stato un cambiamento di parte: trattandosi di un caso di urgenza, B.________ poteva rappresentare da solo la comunione ereditaria per la quale aveva chiesto il risarcimento con l'azione adesiva in sede penale. Affermano che la nomina della rappresentante degli eredi - rimasta incontestata - è avvenuta in modo conforme alla legge e che i dubbi espressi nella decisione impugnata non costituiscono un motivo per rifiutare l'assistenza giudiziaria. Rimproverano all'autorità cantonale di aver violato l'obbligo di motivare la sua decisione, perché essa non avrebbe nemmeno indicato le ragioni che la fanno dubitare dell'imparzialità del vicepresidente e del segretario del Tribunale di circolo. Contestano altresì che il credito non sia liquido e si lamentano del fatto che l'intero anticipo spese sia stato chiesto a B.________. Ritengono infine che la richiesta di un deposito porti a un diniego di giustizia formale e materiale, perché impedisce che la pretesa civile venga giudicata.
Il presidente della II Corte civile ha conferito effetto sospensivo al ricorso con decreto 24 maggio 2005.
4.
In linea di principio soltanto l'insieme degli eredi è abilitato a far valere i diritti di una comunione ereditaria esercitando un ricorso di diritto pubblico. Sussiste tuttavia la possibilità che per conto della comunione ereditaria agisca, come nella fattispecie, un rappresentante ai sensi dell'art. 602 cpv. 3 CC (DTF 102 Ia 430 consid. 3). Diretto contro una decisione emanata dall'ultima istanza cantonale in materia di assistenza giudiziaria per l'asserita violazione di diritti costituzionali, il tempestivo ricorso di diritto pubblico è - per costante giurisprudenza (DTF 125 I 161 consid. 1 con rinvii) - in linea di principio ammissibile.
5.
5.1 Vista la sua natura formale, deve innanzi tutto essere esaminata la censura con cui viene lamentata un'inesistente motivazione della decisione impugnata sui dubbi espressi in merito all'imparzialità del vicepresidente e del segretario del Tribunale di circolo che hanno sottoscritto il decreto di nomina della rappresentante degli eredi.
5.2 La giurisprudenza ha dedotto dal diritto di essere sentito, codificato nell'art. 29 cpv. 2 Cost., l'obbligo dell'autorità di motivare le proprie decisioni. Una decisione risulta essere sufficientemente motivata, allorquando la parte interessata è messa nelle condizioni di rendersi conto della sua portata e di poter far uso con piena cognizione di causa dei rimedi di diritto a sua disposizione. Per questa ragione è sufficiente che l'autorità menzioni, almeno brevemente, i motivi che l'hanno spinta a decidere in un senso piuttosto che in un altro. Essa non deve per contro pronunciarsi su tutti gli argomenti sottopostile, ma può occuparsi delle sole circostanze rilevanti per il giudizio, atte ad influire sulla sua decisione (DTF 126 I 97 consid. 2b con rinvii).
5.3 In concreto, la decisione impugnata indica che "a ragione il Tribunale del distretto di Moesa ha espresso anche dei dubbi quanto all'imparzialità del vicepresidente di circolo, che ha deciso e del suo segretario". In tale modo l'autorità cantonale ha fatto propria la motivazione contenuta alla pagina 9 della sentenza penale oggetto dell'appello - e quindi conosciuta dai ricorrenti -, la quale indica che entrambi erano "già coinvolti, con ruoli differenti, nel processo penale" e menziona esplicitamente tali ruoli. Ne segue che la censura è meramente pretestuosa e si rivela manifestamente infondata.
6.
6.1 Fra i requisiti formali del ricorso di diritto pubblico, va evidenziato l'obbligo di motivazione (art. 90 cpv. 1 lett. b OG), particolarmente severo: poiché tale rimedio di diritto non rappresenta la mera continuazione del procedimento cantonale, ma - conformemente al suo carattere di rimedio straordinario - si definisce invece quale procedimento a sé stante, destinato all'esame di atti cantonali secondo ben determinate prospettive giuridiche (DTF 118 III 37 consid. 2a; 117 Ia 393 consid. 1c), il ricorrente è chiamato a formulare le proprie censure in termini chiari e dettagliati. Egli deve spiegare in cosa consista la violazione ed in quale misura i propri diritti costituzionali siano stati lesi (DTF 129 I 113 consid. 2.1 pag. 120 con rinvii, 185 consid. 1.6 pag. 189). Per sostanziare convenientemente la censura di arbitrio non è sufficiente criticare la decisione impugnata come si farebbe di fronte ad una superiore Corte di appello con completa cognizione in fatto e in diritto (DTF 130 I 258 consid. 1.3; 128 I 295 consid. 7a pag. 312; 120 Ia 369 consid. 3a pag. 373; 117 Ia 10 consid. 4b pag. 12), atteso che una sentenza non è arbitraria per il solo motivo che un'altra soluzione sarebbe sostenibile o addirittura preferibile, bensì è necessario mostrare e spiegare perché il giudizio attaccato sia manifestamente insostenibile, in aperto contrasto con la situazione effettiva, fondato su una svista manifesta oppure in urto palese con il sentimento di giustizia ed equità. Giova ricordare che il Tribunale federale annulla la decisione cantonale quando essa risulti insostenibile non solo nella motivazione, bensì anche nel risultato (DTF 129 I 8 consid. 2.1 pag. 9; 127 I 54 consid. 2b pag. 56, con rinvii; 123 I 1 consid. 4a pag. 5).
6.2 Nella fattispecie i ricorrenti non affermano - a giusta ragione (v., con riferimento all'art. 29 cpv. 3 Cost., DTF 129 I 129 consid. 2.2.2) - che il diritto cantonale o quello costituzionale prevedano che l'assistenza giudiziaria debba pure essere concessa per procedure prive di possibilità di esito favorevole. Essi si limitano però ad apoditticamente affermare che il rinvio al foro civile da parte del giudice penale era ingiustificato, che l'autorità cantonale avrebbe a torto dichiarato destinato all'insuccesso il loro appello e, nonostante il fatto che la decisione impugnata indichi che vi sono "numerosi problemi processuali, per il cui schiarimento l'azione adesiva nell'ambito di un processo penale non è idonea", non menzionano né le disposizioni del diritto cantonale che permettono di far valere in un processo penale delle pretese civili, né espongono con una precisa argomentazione le condizioni previste da tale diritto affinché il giudice penale sia tenuto a statuire su tali pretese civili e non possa invece rinviare l'azione adesiva al giudice civile. Il rinvio all'art. 9 della legge federale concernente l'aiuto alle vittime di reati contenuto nel ricorso è infatti senza pertinenza nel caso concreto, trattandosi di un reato patrimoniale che non conferisce qualità di vittima ai sensi di tale legge (DTF 123 IV 184 consid. 1b). Anche l'apodittica affermazione secondo cui tale norma dovrebbe essere applicata per analogia è del tutto insufficiente per soddisfare le esigenze di motivazione previste dall'art. 90 cpv. 1 lett. b OG.
In sostanza, l'argomentazione ricorsuale si esaurisce nella contestazione dei tre motivi (cambiamento di parte, dubbi sulla validità della procedura di nomina della rappresentante degli eredi, credito non liquido) indicati dall'autorità cantonale a sostegno del rifiuto dell'assistenza giudiziaria. Limitandosi a una siffatta motivazione i ricorrenti sembrano misconoscere che anche qualora la critica ricorsuale dovesse rivelarsi fondata, essi avrebbero unicamente palesato che tali tre argomentazioni contenute nella decisione impugnata sono insostenibili, ma non avrebbero ancora validamente censurato che, contrariamente a quanto ritenuto dall'autorità cantonale, in virtù del diritto procedurale cantonale il giudice penale non poteva rinviare al giudice ordinario la loro azione adesiva. Si può del resto osservare che già dal tenore dell'art. 131 cpv. 3 della legge grigione sulla giustizia penale, richiamato nella decisione impugnata, risulta che il giudice penale dispone di un ampio margine di apprezzamento per stabilire se siano dati i presupposti per emanare un giudizio sulle pretese civili. Visto l'obbligo di motivazione imposto ai ricorrenti dall'OG, il Tribunale federale non può però evidentemente esso stesso ricercare la corretta applicazione di una normativa cantonale nemmeno invocata nel gravame.
7.
7.1 Infine, secondo i ricorrenti, l'autorità cantonale sarebbe caduta nell'arbitrio per aver chiesto l'intero anticipo di fr. 1'500.-- a un solo erede invece di ripartire il deposito per le spese presunte del processo fra entrambi i membri della comunione ereditaria, come sarebbe invece previsto dall'art. 38 del Codice di procedura civile grigione.
7.2 La decisione impugnata pare effettivamente essere contraddittoria su questo punto: infatti, pur indicando che l'appello è stato presentato dai componenti della comunione ereditaria, l'autorità cantonale ha invitato solo uno dei due eredi a versare un deposito legale. Tale apparente contraddizione non basta tuttavia per accogliere il gravame, atteso che la giurisprudenza sviluppata in applicazione dell'art. 88 OG e concernente la legittimazione a proporre un ricorso di diritto pubblico esige, tranne eccezioni che in concreto non si verificano, l'esistenza di un interesse pratico (e attuale) all'esame delle censure sollevate (DTF 127 III 41 consid. 2a; 120 Ia 258 consid. 1a).
In concreto, lo stesso atto di ricorso indica espressamente che l'erede estraneo all'appropriazione indebita commessa nei confronti della decuius non poteva ottenere "il consenso della coerede ad un'azione che la vedeva coinvolta quale creditrice e debitrice nel contempo". In altre parole, anche il rimedio in esame parte esplicitamente dal presupposto che unicamente l'erede, che è effettivamente stato invitato a fornire l'anticipo spese, sia realmente interessato al successo dell'azione civile e quindi, di riflesso, all'emanazione di una sentenza di merito sull'appello inoltrato al Tribunale cantonale dei Grigioni. In queste circostanze, non si vede, né i ricorrenti spiegano in cosa consista il loro interesse pratico a lamentarsi del fatto che la coerede, la quale per stessa ammissione ricorsuale non solo non ha alcuna convenienza a che il rimedio cantonale venga accolto, ma avrebbe addirittura un tornaconto dalla reiezione dell'azione adesiva, sia pure invitata a versare il deposito legale. I ricorrenti - a ragione - nemmeno sostengono che qualora il Tribunale cantonale avesse operato la desiderata ripartizione, sarebbe sufficiente che uno di loro paghi fr. 750.-- per soddisfare la domanda di versamento dell'anticipo spese. Ne segue che questa censura si rivela inammissibile per carenza di legittimazione. Altrettanto pretestuoso si appalesa l'asserito diniego di giustizia formale e materiale, lamentato dai ricorrenti per il fatto che, negata l'assistenza giudiziaria, sia stato chiesto un deposito legale. La richiesta di un anticipo spese è semplicemente la conseguenza della reiezione della domanda di assistenza giudiziaria.
8.
Da quanto precede discende che il ricorso, nella minima parte in cui si rivela ammissibile, risulta manifestamente infondato e dev'essere respinto. Non avendo l'impugnativa fin dall'inizio alcuna possibilità di esito favorevole, pure la domanda di assistenza giudiziaria per la sede federale dev'essere respinta (art. 152 cpv. 1 OG). Atteso che il presente gravame è stato inoltrato dalla rappresentante ai sensi dell'art. 602 cpv. 3 CC degli eredi debitamente autorizzata, la tassa di giustizia è posta in solido a carico di questi.
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.
3.
La tassa di giustizia di fr. 1'500.-- è posta a carico dei ricorrenti in solido.
4.
Comunicazione alla rappresentante e patrocinatrice dei ricorrenti e alla Presidenza del Tribunale cantonale dei Grigioni.
Losanna, 13 settembre 2005
In nome della II Corte civile
del Tribunale federale svizzero
Il presidente: Il cancelliere: