BGer 1P.491/2005 |
BGer 1P.491/2005 vom 20.09.2005 |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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1P.491/2005 /biz
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Sentenza del 20 settembre 2005
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I Corte di diritto pubblico
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Composizione
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Giudici federali Féraud, presidente,
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Nay, Eusebio,
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cancelliere Crameri.
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Parti
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A.________,
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ricorrente,
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contro
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Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano.
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Oggetto
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procedimento penale (istanza di promozione dell'accusa),
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ricorso di diritto pubblico contro la sentenza emanata il
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7 luglio 2005 dalla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Fatti:
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A.
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Con esposto del 19/21 ottobre 2004 A.________ ha sporto denuncia contro il sindaco, rispettivamente il segretario comunale del Comune di X.________, per titolo di calunnia, subordinatamente di diffamazione e di ingiuria, in relazione alle osservazioni, sottoscritte dai querelati, inoltrate alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (CRP) nell'ambito di un procedimento penale dipendente da un'istanza di promozione dell'accusa da lui introdotta contro il citato Comune.
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B.
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Il 2 novembre 2004 il sostituto Procuratore pubblico ha emanato un decreto di non luogo a procedere. Con sentenza del 7 luglio 2005 la CRP ha dichiarato irricevibile, siccome tardiva, l'istanza di promozione dell'accusa presentata dal denunciante.
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C.
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A.________ impugna questa decisione con un ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale. Chiede di annullarla e di rinviare gli atti all'autorità competente affinché la riformi come postulato nella sua querela. Chiede inoltre di concedergli il beneficio dell'assistenza giudiziaria.
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Non sono state chieste osservazioni al ricorso.
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Diritto:
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1.
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1.1 Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei ricorsi che gli vengono sottoposti, senza essere vincolato, in tale ambito, dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (DTF 131 II 58 consid. 1, 130 II 65 consid. 1).
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1.2 Il ricorso di diritto pubblico, tempestivo, inoltrato contro una decisione cantonale di ultima istanza e fondato su una pretesa, ma tuttavia non meglio precisata violazione degli art. 9, 10, 29 Cost. e 6 CEDU, è in linea di principio ammissibile giusta gli art. 84 cpv. 1 lett. a e 87 OG.
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1.3 Salvo eccezioni qui non ricorrenti, il ricorso di diritto pubblico ha natura meramente cassatoria: le conclusioni ricorsuali che vanno oltre questo fine, e cioè la richiesta di ordinare la riforma del giudizio impugnato "come a suo tempo richiesto", ossia come formulato nella sua denuncia, sono pertanto inammissibili (DTF 129 I 129 consid. 1.2.1 e rinvii).
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1.4 Nell'ambito di un ricorso di diritto pubblico il Tribunale federale esamina solo le censure sollevate in modo chiaro e preciso: il ricorso deve quindi contenere un'esauriente motivazione giuridica, dalla quale si possa dedurre se, perché ed eventualmente in quale misura la decisione impugnata leda il ricorrente nei suoi diritti costituzionali (art. 90 cpv. 1 lett. b OG; DTF 127 I 38 consid. 3c).
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2.
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2.1 Come noto al ricorrente (v. sentenza 1P.210/2005 del 28 aprile 2005 nei suoi confronti), quando l'ultima autorità cantonale dichiara, come nella fattispecie, un ricorso irricevibile per ragioni formali e non procede all'esame di merito, il ricorrente deve addurre perché l'autorità avrebbe accertato in modo arbitrario l'assenza dei presupposti formali, segnatamente, in concreto, la mancata tempestività dell'istanza di promozione dell'accusa, inoltrata dopo il termine di dieci giorni dalla notifica del decreto di non luogo a procedere previsto dall'art. 186 cpv. 1 CPP/TI (DTF 118 Ib 26 consid. 2b, 134 consid. 2).
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2.2 Il ricorrente non si esprime del tutto sulla questione, decisiva, dell'accertata tardività della sua istanza, per cui il ricorso è inammissibile per carenza di motivazione (art. 90 cpv. 1 lett. b OG). La Corte cantonale ha in effetti stabilito che il contestato decreto, notificato al ricorrente per raccomandata il 2 novembre 2004 (e in seguito per lettera semplice) non è stato ritirato. Essa ha pertanto ritenuto che il termine di ricorso, come peraltro noto al ricorrente (sentenza 1P.232/2004 dell'11 maggio 2004 nei suoi confronti), iniziava a decorrere sette giorni dopo il tentativo infruttuoso di notificazione da parte della posta, per cui l'istanza, impostata il 26 novembre 2004, era tardiva e quindi irricevibile (DTF 127 I 31).
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2.3 Il ricorso sarebbe comunque inammissibile anche per un ulteriore motivo. Il ricorrente si limita in effetti a contestare nel merito la decisione della Corte cantonale, riproponendo le medesime censure sollevate con altri gravami, dichiarati inammissibili in data odierna per carenza di legittimazione dal Tribunale federale (cause 1P.488, 489 e 490/2004 cui, per brevità, si rinvia). La stessa conclusione varrebbe anche per il ricorso in esame.
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3.
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3.1 Ne segue che il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile.
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3.2 Le spese processuali, ridotte vista la situazione finanziaria del ricorrente, seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG), la domanda di assistenza giudiziaria dovendo essere respinta perché il ricorso non aveva manifestamente alcuna possibilità di esito favorevole (art. 152 cpv. 1 OG).
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Per questi motivi, visto l'art. 36a OG, il Tribunale federale pronuncia:
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1.
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Il ricorso è inammissibile.
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2.
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La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.
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3.
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La tassa di giustizia di fr. 500.-- è posta a carico del ricorrente.
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4.
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Comunicazione al ricorrente e alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Losanna, 20 settembre 2005
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In nome della I Corte di diritto pubblico
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del Tribunale federale svizzero
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Il presidente: Il cancelliere:
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