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Original
 
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1P.597/2005 /biz
Sentenza del 26 settembre 2005
I Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudici federali Féraud, presidente,
Fonjallaz, Eusebio,
cancelliere Crameri.
Parti
1. A.________, patrocinato
dall'avv. dr. B.________,
2. B.________,
ricorrenti,
contro
Giudice dell'istruzione e dell'arresto del Cantone Ticino, palazzo di Giustizia, via Pretorio 16,
6900 Lugano,
Ministero pubblico del Cantone Ticino,
palazzo di Giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,
Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, palazzo di Giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano.
Oggetto
procedimento penale (ricorso tardivo),
ricorso di diritto pubblico contro la sentenza emanata
il 12 luglio 2005 dalla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Visto:
che A.________ è stato fermato dalla polizia il 23 giugno 2005, e che il giorno successivo, il 24 giugno 2005, il Procuratore pubblico ha chiesto la conferma dell'arresto al Giudice dell'istruzione e dell'arresto (GIAR), promuovendo contestualmente nei confronti dell'indagato l'accusa per titolo di ripetuta truffa, subordinatamente per complicità in ripetuta appropriazione indebita;
che con decisione del 24 giugno 2005 il GIAR ha confermato l'arresto e intimato il verbale di notifica e di decisione seduta stante all'interessato, rilevando che il verbale sarebbe stato notificato al difensore "tramite cancelleria";
che durante l'audizione del 24 giugno 2005 davanti al GIAR, l'arrestato ha indicato quale suo difensore l'avv. B.________, la quale ha dichiarato di assumere il patrocinio;
che lo stesso giorno la patrocinatrice ha chiesto al Ministero pubblico del Cantone Ticino di poter visitare l'arrestato e che il 27 giugno successivo ella ha avuto un colloquio sorvegliato con il detenuto;
che il 28 giugno 2005 la patrocinatrice ha inoltrato al GIAR una domanda di assistenza giudiziaria per il detenuto;
che il 4 luglio 2005 il legale ha chiesto al GIAR una copia del verbale di conferma dell'arresto, richiesta immediatamente evasa per fax;
che con ricorso del 6 luglio 2005 l'accusato ha impugnato sia la decisione di conferma dell'arresto sia la promozione dell'accusa, entrambe del 24 giugno 2005, dinanzi alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (CRP), chiedendo la revoca dell'arresto e la messa in libertà;
che la Corte cantonale, statuendo il 12 luglio 2005, ha ritenuto tardivo il gravame, inoltrato a nome e per conto dell'arrestato e non autonomamente dalla sua patrocinatrice, siccome non presentato entro dieci giorni dalla conoscenza delle contestate decisioni;
che A.________ e l'avv. B.________ impugnano questa sentenza con un ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale chiedendo, concesso ad entrambi il beneficio dell'assistenza giudiziaria, di annullarla e di rinviare gli atti al giudice a quo affinché decida come postulato nel gravame del 6 luglio 2005;
che la ricorrente chiede, tra l'altro, di procedere a una nuova notifica della sentenza impugnata nel senso di indicare il suo titolo accademico come "Avv. Dr." invece di "avv. dott.";
che non sono state chieste osservazioni;
Considerato:
che il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei ricorsi che gli vengono sottoposti, senza essere vincolato, in tale ambito, dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (DTF 131 II 58 consid. 1, 130 II 65 consid. 1);
che nell'ambito del ricorso di diritto pubblico, unico rimedio esperibile nella fattispecie visto che si tratta dell'asserita lesione di norme di procedura cantonali, il Tribunale federale non esamina di propria iniziativa se la decisione impugnata sia conforme al diritto e all'equità, ma statuisce unicamente sulle censure sollevate e solo quando siano sufficientemente motivate (art. 90 cpv. 1 lett. b OG; DTF 130 I 26 consid. 2.1, 129 I 113 consid. 2.1, 127 I 38 consid. 3c);
che, in particolare, quando l'ultima istanza cantonale dichiara un ricorso irricevibile per ragioni formali e non procede all'esame di merito, il ricorrente deve addurre, conformemente all'art. 90 cpv. 1 lett. b OG, perché l'autorità avrebbe accertato in modo arbitrario l'assenza dei presupposti formali (DTF 118 Ib 26 consid. 2b, 134 consid. 2);
che l'impugnativa in esame adempie solo in parte i citati requisiti di motivazione, ritenuto che la Corte cantonale ha in effetti dichiarato irricevibile il ricorso siccome tardivo;
che solo questo aspetto può pertanto essere oggetto del presente litigio e il ricorrente vi si deve confrontare, spiegando le ragioni per cui la CRP sarebbe incorsa nell'arbitrio accertando la tardività del gravame;
che le digressioni dei ricorrenti sul concetto di "parte" nel processo, sulle garanzie di un giudice imparziale e indipendente, sul ricorso per nullità, sul richiesto annullamento di una decisione disciplinare neppure indicata nella motivazione del ricorso e, infine, su asseriti errori che non sarebbero rilevanti, esulano dall'oggetto del litigio e sono pertanto inammissibili;
che, come rettamente ritenuto dalla CRP, il ricorso contro la promozione dell'accusa dev'essere presentato entro 10 giorni dalla conoscenza della decisione (art. 284 cpv. 1 lett. a in relazione con l'art. 285 cpv. 1 CPP/TI), ricordato che secondo l'art. 184 cpv. 3 CPP/TI l'arresto equivale a promozione dell'accusa e che con l'intimazione dell'ordine di arresto è dato alle parti avviso della promozione dell'accusa;
che nella fattispecie il verbale di notifica e di decisione del GIAR, del 24 giugno 2005, è stato intimato all'accusato seduta stante, mentre l'intimazione alla sua patrocinatrice è avvenuta soltanto il 4 luglio 2005;
che la CRP, richiamando la dottrina, ha rilevato che per l'ordine di arresto, che dev'essere notificato personalmente all'interessato al momento dell'arresto (art. 98 cpv. 3 CPP/TI), la legge non prevede la comunicazione anche al difensore, ossia la doppia intimazione (Michele Rusca/Edy Salmina/Carlo Verda, Commento al Codice di Procedura Penale ticinese, Lugano 1997, n. 4 all'art. 59);
che la Corte cantonale ha ricordato inoltre che, sulla base dell'art. 66 CPP/TI, esiste un diritto autonomo di reclamo e di ricorso del patrocinatore, garantito in ogni stadio del procedimento, segnatamente anche per il ricorso alla CRP secondo l'art. 284 CPP/TI (Rusca/Salmina/Verda, op. cit., n. 2-4 all'art. 66);
che la CRP, stabilito che il ricorso non era stato presentato autonomamente dalla patrocinatrice, ma a nome e per conto dell'accusato, l'ha ritenuto tardivo, visto che il termine ricorsuale ha iniziato a decorrere dall'intimazione della conferma dell'arresto, il 24 giugno 2005, e scadeva pertanto il 4 luglio successivo;
che la Corte cantonale, fondandosi sull'art. 184 cpv. 3 CPP/TI, ha stabilito che la medesima conclusione doveva valere anche per il ricorso contro la promozione dell'accusa retto dall'art. 191 CPP/TI;
ch'essa ha nondimeno trattato il ricorso come domanda di libertà provvisoria, trasmettendolo quindi, per competenza, al Procuratore pubblico;
che il ricorrente non contesta le tesi poste a fondamento del giudizio impugnato, segnatamente che per l'ordine di arresto la legge non prevede la doppia intimazione né egli critica l'accertamento secondo cui il ricorso non è stato presentato autonomamente dal difensore, fattispecie che del resto risulta chiaramente dall'intestazione e dal contenuto del ricorso del 6 luglio 2005;
che la ricorrente osserva semplicemente che per agire anche a favore del patrocinato, il difensore doveva poter avere accesso agli atti;
ch'ella non fa tuttavia valere, rettamente, di non aver potuto consultare gli atti;
che, infatti, preso atto del ritardo nella trasmissione del verbale di conferma dell'arresto da parte della cancelleria del GIAR, incombeva al difensore attivarsi senza indugio, e non soltanto il 4 luglio 2005, ossia l'ultimo giorno del termine ricorsuale, per riceverne una copia;
che la menzionata negligenza nell'invio del verbale non comporta infatti, come implicitamente ritenuto dai ricorrenti, la proroga del termine di ricorso previsto dalla legge, noto ai difensori;
che inoltre, come ritenuto a titolo abbondanziale dalla CRP ed espressamente ammesso e non contestato dalla ricorrente, indipendentemente dall'invio tardivo del citato verbale, la patrocinatrice era a conoscenza dell'arresto e della conferma dello stesso già in data 24 giugno 2005, per cui le spettava di informarsi tempestivamente sulle ragioni dell'arresto, consultando i relativi atti;
che infatti, incentrando il ricorso sulla circostanza, peraltro pacifica, dell'esistenza di un diritto autonomo di reclamo e di ricorso del patrocinatore secondo l'art. 66 CPP/TI, la ricorrente disattende ch'ella non ha inoltrato un siffatto gravame;
che in queste condizioni non è ravvisabile nell'agire della CRP un eccesso di formalismo, vietato dall'art. 29 cpv. 1 Cost., cui i ricorrenti accennano richiamando semplicemente l'art. 4 vCost. (v. sul tema, DTF 127 I 31 consid. 2a/bb, 125 I 166 consid. 3, 121 I 177 consid. 2b/aa e rinvii), visto che non si è in presenza di un vizio formale, come ad esempio l'assenza di una firma o della procura, cui si potrebbe porre rimedio mediante la concessione di un termine suppletivo (cfr. art. 30 OG; sentenza 1P.254/2005 del 30 agosto 2005, consid. 2.5 e 2.6);
che la patrocinatrice lamentando l'indicazione, al suo dire inesatta, da parte della CRP del suo titolo accademico, segnatamente "avv. dott." anziché come da lei preteso "Avv. Dr.", presenta a questo riguardo un ricorso di diritto pubblico in proprio nome, ravvisando nella criticata indicazione un'asserita lesione degli art. 27 CC, 6, 8 e 14 CEDU e della legge federale sulla libera circolazione degli avvocati, del 23 giugno 2000 (RS 935.61), adducendo che la capacità giuridica e di agire è irrinunciabile e non potrebbe essere limitata, per cui il ricorso tenderebbe a ottenere una corretta intimazione della decisione impugnata con l'indicazione del titolo "Avv. Dr.", senza la denominazione, al dire della ricorrente, maschile (dott.) del titolo;
che la ricorrente non specifica, secondo le esigenze dell'art. 90 OG, perché la pretesa indicazione errata del suo titolo accademico lederebbe le invocate norme, per cui su questo punto il ricorso è inammissibile per carenza di motivazione;
che, inoltre, il Tribunale federale già chiamato a esprimersi - e ripetutamente - (v. cause 1P.455/2002 del 7 ottobre 2002, consid. 1.4, 1P.306/2003 del 6 giugno 2003 consid. 3, 2P.36/2003 del 2 maggio 2003) sulla lamentata omissione del titolo accademico della ricorrente, ha rilevato che l'indicazione di quest'ultima con il solo titolo di avvocato rappresenta una forma redazionale che non significa nulla contro la patrocinatrice, che tanto meno aveva l'effetto di toglierle il titolo e che la portata attribuita dalla ricorrente a detta omissione era del tutto errata, tanto che la censura sfiorava la temerarietà;
che le medesime considerazioni valgono anche per il caso di specie;
che il gravame del ricorrente, in quanto ammissibile, dev'essere respinto, mentre quello della ricorrente è inammissibile;
che le spese seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG);
che le domande di assistenza giudiziaria devono infatti essere respinte perché i gravami non avevano, sin dall'inizio, alcuna possibilità di esito favorevole (art. 152 OG), rilevato inoltre che l'indigenza del ricorrente, già contestata dal GIAR, non è stata affatto resa verosimile (DTF 125 IV 161 consid. 4);
Per questi motivi, visto l'art. 36a OG, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso di diritto pubblico è respinto.
2.
Le domande di assistenza giudiziaria sono respinte.
3.
La tassa di giustizia unica di fr. 1'200.-- è posta per due terzi a carico del ricorrente A.________ e per un terzo a carico della ricorrente B.________.
4.
Comunicazione alla patrocinatrice, per sé e per il ricorrente, al Giudice dell'istruzione e dell'arresto Edy Meli, al Ministero pubblico e alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 26 settembre 2005
In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il presidente: Il cancelliere: