BGer 2P.269/2005 |
BGer 2P.269/2005 vom 27.09.2005 |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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2P.269/2005 /biz
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Sentenza del 27 settembre 2005
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II Corte di diritto pubblico
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Composizione
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Giudici federali Merkli, presidente,
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Wurzburger, Müller,
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cancelliera Ieronimo Perroud.
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Parti
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Comune di Aranno, rappresentato dal Municipio,
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ricorrente, patrocinato dall'avv. Gianfranco Barone,
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contro
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Consiglio di Stato del Cantone Ticino,
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Residenza governativa, 6500 Bellinzona,
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Tribunale amministrativo del Cantone Ticino,
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via Pretorio 16, casella postale, 6901 Lugano,
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A.________,
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patrocinata dall'avv. Christof Affolter,
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Comune di Barbengo, rappresentato dal Municipio, 6917 Barbengo.
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Oggetto
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domicilio,
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ricorso di diritto pubblico contro la decisione emessa il
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2 agosto 2005 dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.
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Fatti:
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A.
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Con giudizio dell'8 giugno 2005 il Consiglio di Stato del Cantone Ticino ha annullato la risoluzione emanata il 6 aprile precedente dal Municipio di Aranno, la quale accertava che A.________ era tuttora domiciliata in questo comune. In sostanza, il Governo ticinese ha ritenuto che A.________ intratteneva le relazioni personali le più intense a Barbengo, dove aveva affittato una villa e conviveva con il proprio compagno; dal profilo dell'art. 6 della legge organica comunale ticinese (LOC), essa doveva pertanto essere considerata domiciliata in tal comune. Il fatto che fosse proprietaria di una casa ad Aranno, nella quale viveva la madre ed ove ella si recava ogni giorno per svolgere la propria attività professionale, non permetteva di sovvertire questa conclusione.
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Detta decisione è stata confermata su ricorso dal Tribunale cantonale amministrativo con sentenza del 2 agosto 2005.
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B.
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Il 13 settembre 2005 il Comune di Aranno ha esperito dinanzi al Tribunale federale un ricorso di diritto pubblico con cui chiede che siano annullate le decisioni del Tribunale amministrativo e del Consiglio di Stato e che venga riconfermata la propria risoluzione municipale del 6 aprile 2005. Adduce, in sintesi, una violazione degli art. 5 cpv. 1, 2 e 3, 9 e 29 Cost.
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Il Tribunale federale non ha ordinato uno scambio di allegati scritti.
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Diritto:
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1.
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Il Tribunale federale si pronuncia d'ufficio e con pieno potere d'esame sull'ammissibilità del rimedio sottopostogli (DTF 131 II 58 consid. 1 e richiami).
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2.
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2.1 Per costante giurisprudenza, la legittimazione a ricorrere giusta l'art. 88 OG spetta al Comune solo eccezionalmente, allorquando è colpito da un atto d'imperio in condizioni di parità con altri soggetti oppure quando è leso nella propria autonomia, quale detentore del pubblico potere (DTF 125 I 173 consid. 1b; 121 I 218 consid. 2a e rispettivi rinvii). Nella seconda ipotesi, il Comune può invocare anche la violazione del divieto dell'arbitrio o di quei diritti di parte riconosciutigli dell'ordinamento cantonale o sgorganti dalla Costituzione stessa, non però a titolo indipendente, ma solo in stretta connessione con la violazione della sua autonomia (DTF 113 Ia 332 consid. 1b; cfr. pure DTF 121 I 218 consid. 4a). Il nuovo art. 189 cpv. 1 lett. b Cost. nulla modifica a questa prassi (cfr. Andreas Auer/Giorgio Malinverni/Michel Hottelier, Droit constitutionnel suisse, vol. I, Berna 2000, n. 2018 segg.).
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2.2 Nella fattispecie concreta, l'atto ricorsuale disattende i requisiti di motivazione dettati dall'art. 90 cpv. 1 lett. b OG (sul cosiddetto principio dell'allegazione, cfr. DTF 117 Ia 393 consid. 1c) ed è quindi irricevibile. Il Comune ricorrente infatti non fa valere che la sentenza querelata lederebbe la propria autonomia. Esso si limita a censurare la violazione di diversi principi costituzionali, senza però minimamente rendere plausibile che nel contesto in esame fruirebbe di un'autonomia tutelabile. Orbene, ciò non soddisfa i doveri di motivazione che incombono alla parte insorgente nell'ambito del ricorso di diritto pubblico. In effetti, il Comune ricorrente non solo deve sostanziare la sua autonomia, ma anche chiarire come e perché l'atto impugnato costituisce una sua violazione (DTF 114 Ia 316 consid. 1b). Premesse queste considerazioni il presente gravame dev'essere dichiarato inammissibile.
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2.3 Se si volesse da ciò prescindere, va osservato che, per i motivi esposti di seguito, il gravame andrebbe comunque respinto. Come già spiegato dal Tribunale federale, i Comuni ticinesi non dispongono di alcuna autonomia nella definizione del domicilio (cfr. DTF 111 Ia 251 consid. 3). Non ravvisandosi alcuna autonomia comunale nell'oggetto del contendere, un'eventuale violazione della medesima risulterebbe quindi esclusa d'acchito e non occorrerebbe pertanto derimere il merito della controversia.
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3.
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3.1 La causa, sufficientemente chiara, va decisa secondo la procedura semplificata di cui all'art. 36a OG.
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3.2 Visto che non sono direttamente in discussione interessi pecuniari del Comune ricorrente, non si preleva tassa di giustizia (art. 156 cpv. 2 OG). Anche se patrocinata da un legale, A.________ non ha diritto ad un'indennità per ripetibili della sede federale, in quanto non è stata invitata a presentare osservazioni (art. 159 cpv. 1 e 2 OG). Non si accordano ripetibili ad autorità vincenti (art. 159 cpv. 2 OG).
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Per questi motivi, visto l'art. 36a OG, il Tribunale federale pronuncia:
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1.
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Il ricorso è inammissibile.
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2.
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Non si preleva tassa di giustizia e non si accordano ripetibili per la sede federale.
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3.
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Comunicazione ai patrocinatori delle parti, al rappresentante del Comune di Barbengo, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.
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Losanna, 27 settembre 2005
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In nome della II Corte di diritto pubblico
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del Tribunale federale svizzero
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Il presidente: La cancelliera:
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